Avv.ta Caterina Caput
Entrata in vigore il 5 giugno 2016 Divisa in due parti: art. 1 commi 1 – 34 unioni civili; art. 1 commi 36 – 65 convivenze ORA, QUINDI, NEL NOSTRO ORDINAMENTO SONO REGOLAMENTATE TRE FORME DI UNIONE: - il matrimonio (riservato alle coppie eterosessuali); - l’unione civile (solo per le coppie omosessuali); - le convivenze registrate (per coppie eterosessuali e omosessuali).
RICHIESTA all’Ufficiale di Stato Civile con autodichiarazione sull’insussistenza di cause impeditive COSTITUZIONE mediante DICHIARAZIONE, non celebrazione, all’Ufficiale di Stato Civile alla presenza di due testimoni, di voler costituire un’unione civile NON sono previste norme specifiche sulla COMPETENZA territoriale REGISTRAZIONE degli atti di unione civile nell’apposito Registro delle Unioni Civili Avvocatura per i diritti LGBTI Studio Legale avv. Caterina Caput
Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Entrambe sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro, a contribuire ai bisogni comuni. Concordano l’indirizzo della vita familiare fissano la residenza comune. POSSONO scegliere un cognome comune. Il regime patrimoniale, in assenza di diversa convenzione patrimoniale, è la COMUNIONE dei beni.
Esistenza di un legame matrimoniale o di un’altra unione civile interdizione per infermità mentale sussistenza di rapporti di parentela condanna definitiva per omicidio del coniuge o dell’unito civilmente della persona con la quale si intende unirsi IN TALI CASI L’UNIONE E’ NULLA
Vizi della volontà (violenza, errore sulle qualità personali, etc.) Incapacità naturale di una delle parti L’azione di annullamento può essere proposta solo dalle parti. In caso di coabitazione successiva alla scoperta del vizio, non può essere proposta decorso un anno dalla scoperta stessa.
Decisione di una delle parti Morte o dichiarazione di morte presunta Condanna penale per incesto, violenza sessuale, etc. Rettificazione dell’attribuzione di sesso di una delle parti SI HA SCIOGLIMENTO DIRETTO DELL’UNIONE PER:
E’ necessaria la dichiarazione di una o entrambe le parti all’Ufficiale di stato civile e, decorsi tre mesi, lo scioglimento può avvenire: stragiudizialmente (con negoziazione assistita o accordo di scioglimento davanti al sindaco); giudizialmente (sono richiamate le norme che regolano il divorzio immediato). E’ possibile che venga disposto un obbligo di mantenimento in favore della parte meno abbiente.
Si applica la disciplina che regola la successione tra coniugi IN CASO DI MORTE DI UNA DELLE PARTI E’ ANCHE PREVISTO ESPRESSAMENTE IL DIRITTO DELL’ALTRA ALLA PERCEZIONE DEL TFR E DELLE INDENNITA’ RELATIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO
Art. 1 comma 20 L. n. 76/2016: al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti delle parti dell’unione, le norme che si riferiscono al matrimonio e quelle contenenti le parole coniuge/i o termini equivalenti si applicano anche a ognuna delle parti dell’unione civile, TRANNE le disposizioni del C.C. non richiamate espressamente (quindi solo le norme di legge o degli atti aventi forza di legge, regolamenti, atti amministrativi e ccnl ma NON c.c.) nonché le disposizioni della L. n. 184/1983 (legge sulle adozioni e affidamento dei minori).