Il bilancio degli Enti Locali Articolazione ed equilibri nel bilancio di previsione 1.

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Transcript della presentazione:

Il bilancio degli Enti Locali Articolazione ed equilibri nel bilancio di previsione 1

L’armonizzazione contabile  La legge 196/2009 ha avviato un processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici, denominato armonizzazione contabile, diretto a rendere i bilanci di tutte le pubbliche amministrazioni omogenei, confrontabili e aggregabili  L’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle AA.PP. costituisce il cardine irrinunciabile anche nella legge per l’attuazione del federalismo fiscale n. 42 del

Il nesso tra la l.196/’09 e il D.Lgs 118/’11: l’art. 2, lett. h, l. 42/’09  Individuazione dei princìpi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, in modo da assicurare la redazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni in base a criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato. 3

Quadro normativo dell’armonizzazione contabile delle pubbliche amministrazioni STATO LEGGE N. 196 DEL 2009 – TITOLO VI; ENTI LOCALI LEGGE N. 42 del 2009, art. 2 TITOLO I D. Lgs. n. 118 del 2011; DPCM 28 dicembre sperimentazione; D.Lgs n. 126 del 2014 correttivo e integrativo del DLgs n. 118/’11 SANITÀ LEGGE N. 42 DEL 2009, art. 2 TITOLO II D. Lgs. N. 118 DEL 2011; DM 17 settembre 2012: Linee guida per la certificabilità DM 1° marzo 2013: Percorso attuativo di certificabilità DM 20 marzo 2013: Nuovi schemi di bilancio degli enti del SSN UNIVERSITÀ L 240 DEL 2010, D.Lgs 27 gennaio 2012, n. 18 ALTRE AA.PP. LEGGE N. 196 DEL 2009, art. 2, D. Lgs. N. 91 DEL 2011, DPCM 18 settembre 2012 – Linee guida per sistema indicatori DPCM 12/12/2012 Linee guida per missioni e programmi DM 27 /3/2013 -PA in contabilità civilistica, DM 1 /10/013 – sperimentazione, DPR 4/10/2013 – piano dei conti integrato. 4

Quadro normativo Il d.Lgs 126 del 2014: integra e modifica il d.LGS 118/2011, ATTRAVERSO L’INSERIMENTO DI NORME DI DETTAGLIO E DEGLI ALLEGATI NECESSARI PER L’APPLICAZIONE DELLA RIFORMA (schemi di bilancio, piano dei conti e principi contabili), DEFINISCE L’ORDINAMENTO CONTABILE DELLE REGIONI (titolo terzo del dlgs 118/2011) AGGIORNA IL TUEL (titolo quarto del dlgs 118/2011) AI PRINCIPI DELLA RIFORMA, ADEGUA LA DEFINIZIONE DEI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI DI CUI ALL’ART. 3, comma 17, l. 350/2003 (aggiungendo il leasing finanziario, il residuo debito garantito a seguito dell’escussione delle garanzie). 5

Principi della riforma (art. 2, l.42/2009) ① Adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; ② Adozione di comuni schemi di bilancio articolati in “missioni” e “programmi”; ③ Adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati secondo uno schema comune; ④ Introduzione di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale solo “a fini conoscitivi” e come affiancamento al sistema di contabilità finanziaria; ⑤ Raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; ⑥ Definizione di una tassonomia per la riclassificazione di dati contabili e di bilancio per le amministrazioni tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; ⑦ Definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio, costituiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali. 6

Contabilità finanziaria e Contabilità econ.-patrimon. CONTABILITÀ FINANZIARIACONTABILITÀ ECON.-PATRIM. Rappresenta il sistema contabile principale, anche ai fini autorizzatori e di rendicontazione Bilancio finanziario autorizzatorio, almeno triennale, di competenza (anche per cassa nel primo anno) La classificazione del bilancio consente di produrre un bilancio consolidato della P.A. Adottata per meri “fini conoscitivi”, integrata (non derivata) rispetto alla CO.FI. Ha lo scopo di: Rappresentare l’equilibrio economico Garantire l’aggiornamento del conto del patrimonio Consentire l’elaborazione del bilancio consolidato con enti e società controllate Agevolare l’adozione della contabilità dei costi 7

Strumenti dell’armonizzazione previsti nel D.Lgs.118/’11 ① Piano dei conti integrato ② Schemi di bilancio comuni ③ Regole contabili uniformi ④ Bilancio consolidato 8

Il piano dei conti integrato  Previsto solo per le amministrazioni in Co.Fi.  Costituito dall’elenco delle voci del bilancio gestionale finanziario e da quello dei conti economici e patrimoniali;  Definito in modo tale da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali  Unico e obbligatorio per tutte le AA.PP., con i necessari adattamenti alle peculiarità dei singoli comparti  Elaborato anche in funzione delle esigenze del monitoraggio della finanza pubblica 9

Schemi di bilancio comuni: classificazione delle ENTRATE L’art. 15 del D.Lgs.118 prevede che le entrate siano articolate in: ① TITOLI : indicano la fonte di provenienza delle entrate ② TIPOLOGIE : in base alla natura dell’entrata, ai fini dell’approvazione (unità di voto) ③ CATEGORIE : secondo l’oggetto delle entrate. Ai soli fini della gestione, le CATEGORIE sono ripartite in CAPITOLI, che possono essere articolati in ARTICOLI. 10

Comuni schemi di bilancio: la classificazione delle SPESE L’art. 14 del decreto prevede che le spese siano articolate in: ① MISSIONI : individuano le funzioni e gli obiettivi strategici. Sono definite in base al riparto delle competenze di cui agli artt. 117 e 118 Cost., nonché tenendo conto delle missioni del Bilancio dello Stato ② PROGRAMMI : aggregati omogenei di attività volte al raggiungimento di obiettivi strategici. Rappresentano l’UNITÀ DI VOTO MINIMA. Il programma è raccordato con la codifica COFOG di 2° livello. ③ MACROAGGREGATI : secondo la natura economica della spesa. Ai fini della gestione, i Macroaggregati sono ripartiti in CAPITOLI, che possono essere articolati in ARTICOLI. 11

Regole contabili uniformi (art. 3, D.Lgs. 118/’11) Tutte le AA.PP. Territoriali e i loro enti strumentali debbano adeguarsi a regole contabili uniformi: ① PRINCIPI CONTABILI GENERALI: i postulati di bilancio (competenza, annualità, universalità, integrità…) ② PRINCIPI CONTABILI APPLICATI: norme tecniche che consentono di specificare i principi generali, allo scopo di favorire comportamenti uniformi. Sono stati adottati nel 2012 I.PROGRAMMAZIONE II.CONTABILITA’ FINANZIARIA III.CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE IV.BILANCIO CONSOLIDATO 12

Regole contabili uniformi  Si applica il principio di competenza finanziaria potenziata: 1.I residui sono costituiti solo da obbligazioni giuridicamente perfezionate esigibili 2.Le obbligazioni sono registrate solo se formalmente costituite (le delibere di spesa o il bando di gara non hanno questi requisiti: si prenotano ma non si impegnano) 3.Le obbligazioni giuridicamente perfezionate non esigibili sono accertate e impegnate, con imputazione agli esercizi in cui diventano esigibili 4.Le entrate vincolate e gli accantonamenti costituiscono una componente del RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (non devono essere impegnati!) 5.Gli impegni pluriennali sono imputati agli esercizi in base al cronoprogramma e confermati, in sede di riaccertamento, sulla base dello Stato Avanzamento Lavori 13

Il bilancio consolidato  Alcune funzioni possono essere svolte per mezzo di aziende speciali, società di capitali, altri enti strumentali…Il bilancio fornirebbe in tal caso informazioni incomplete. Di qui l’opportunità di redigere anche un bilancio consolidato  L’obiettivo è di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria, patrimoniale e il risultato economico del “gruppo”  Per definire il perimetro di consolidamento si fa riferimento al concetto di “influenza dominante” 14

Il bilancio finanziario per missioni e programmi 15

Art. 11 c.1, D.Lgs Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:  allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;  allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;  allegato n.11, concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall’articolo11-ter.

Le scadenze nell’anno o 30 GENNAIO: resa del conto da parte del tesoriere, nonché degli agenti contabili interni o 30 APRILE: approvazione del rendiconto e del bilancio consolidato o 30 GIUGNO: la Giunta presenta al Consiglio il DUP (documento unico di programmazione) o 31 LUGLIO: il Consiglio delibera il DUP e l’eventuale salvaguardia degli equilibri generali di bilancio o 15 NOVEMBRE: la Giunta approva lo schema di delibera del bilancio di previsione e la nota di aggiornamento del DUP o 30 NOVEMBRE: termine ultimo per deliberare variazioni di bilancio o 15 DICEMBRE: termine per deliberare le variazioni al PEG o 31 DICEMBRE: deliberazione del bilancio di previsione da parte dell’organo consiliare 17

Uno sguardo d’insieme Fino al 2015Dal 2016 Classificazione Entrate TITOLO, CATEGORIA, RISORSE TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA Classificazione Spese TITOLO, FUNZIONI, SERVIZI, INTERVENTI MISSIONI, PROGRAMMI Unità di Voto Entrate : RISORSE Spese: INTERVENTI Entrate: TIPOLOGIA Spesa: PROGRAMMA 18

Articolazione delle entrate FONTE DI PROVENIENZA TITOLI NATURA TIPOLOGIE OGGETTO CATEGORIE UNITA’ELEMENTARE DA SUDDIVIDERE IN ARTICOLI CAPITOLI RICORRENTI NON RICORRENTI 19

Entrate correnti e non ricorrenti L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, distingue:  entrate ricorrenti (si riferiscono a proventi la cui acquisizione è prevista a regime)  entrate non ricorrenti (si riferiscono a proventi la cui acquisizione è limitata ad uno o più esercizi). Si ritiene che possa essere definita “a regime” un’entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo. 20

Le Entrate: post e ante riforma Bilancio armonizzatoBilancio Ante-riforma TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa TITOLO 1Entrate tributarie TITOLO 2 Trasferimenti correntiTITOLO 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, Regione, altri Enti pubblici TITOLO 3 Entrate extratributarie TITOLO 4 Entrate in c/ capitaleTITOLO 4 Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie TITOLO 6 Accensioni di prestitiTITOLO 5 Entrate da accensioni di prestiti TITOLO 7 Anticipazioni da Istit. Tesoriere TITOLO 9 Entrate per c/ terzi e partite di giroTITOLO 6 Entrate per c/ terzi 21

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Come si presentano le entrate? Un estratto 24

La classificazione della spesa: le MISSIONI  Il DLgs118/2011 ha adottato il medesimo criterio di omogeneità delle spese per finalità definito nella legge 196/2009 per il bilancio dello Stato al fine di garantire il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica.  Il perimetro per la delimitazione delle Missioni degli enti è rappresentato dal riparto delle competenze stabilito agli articoli 117 e 118 della Costituzione, assumendo comunque come riferimento le 34 missioni individuate per il bilancio dello Stato.  La classificazione prevede quattro missioni trasversali, non attribuibili alle finalità dell’ente: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE/ANTICIPAZIONI FINANZIARIE/SERVIZI PER CONTO TERZI/FONDI E ACCANTONAMENTI 25

Classificazione Ante e Post Riforma 26

I programmi  Le 23 missioni del bilancio si realizzano concretamente attraverso più PROGRAMMI  Nel nuovo schema esistono 99 programmi, intesi come aggregati omogenei di attività svolte dall’ente per perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni  La denominazione del programma riflette le principali aree di intervento della Missione: individua COSA VIENE REALIZZATO 27

I Macroaggregati  Costituiscono un’articolazione dei Programmi, secondo la natura economica della spesa, rappresentati nel PEG.  I Macroaggregati si raggruppano in 6 TITOLI. Ai fini della gestione, sono ripartiti in CAPITOLI e ARTICOLI 28

Titoli e Macroaggregati 29

Titoli Ante e Post riforma Ante RiformaPost Riforma TITOLO 1 Spese correntiTITOLO 1 Spese Correnti TITOLO 2 Spese in conto capitale TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie TITOLO 3 Spese per rimborso prestitiTITOLO 4 Rimborso prestiti TITOLO 4 Spese per servizi per c/terziTITOLO 7 Spese per c/ terzi e partite di giro 30

Confronto tra Interventi (ante riforma) e Macroaggregati 31

Le spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati: la spesa corrente 32

Raccordo con le classificazioni europee  Ogni Programma si raccorda con la classificazione europea COFOG di secondo livello (GRUPPI).  I livelli della classificazione COFOG sono 3: ① DIVISIONI, che individuano i fini primari perseguiti (difesa, affari economici, protezione ambiente, sanità, istruzione…) ② GRUPPI: riguardano specifiche aree di intervento delle politiche pubbliche ③ CLASSI: individuano i singoli obiettivi in cui si articolano le aree di intervento 33

Il “Piano dei Conti Integrato” Il piano dei conti integrato è costituito dall'elenco delle:  articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e  dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali. 34

Il raccordo tra contabilità finanziaria e piano dei conti finanziario Tale raccordo avviene al IV e V livello del piano dei conti finanziario. Il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, è costituito almeno dal IV livello. Ai fini della GESTIONE, si fa riferimento anche al V livello del piano dei conti ESEMPIO: Contabilità finanziaria: CAPITOLO 100 SERVIZI AMMINISTRATIVI Piano dei conti: CODICE IV LIVELLO SERVIZI AMMINISTR. U CODICE V LIVELLO 35 U PUBBLICAZIONE BANDI GARA ………………002SPESE POSTALI ………………003RICONOSCIMENTI ISTITUZION. E RICONOSCIMENTI ………………004SPESE NOTARILI

Gli equilibri di bilancio Allegato 9, D.Lg.118/

37  Il bilancio di previsione deve presentare un pareggio finanziario complessivo di competenza e di cassa (il cui saldo finale non può essere negativo). L’applicazione al bilancio di previsione dell’avanzo di amministrazione o il recupero del disavanzo concorrono al raggiungimento di tale equilibrio complessivo.  Le quote del risultato presunto derivanti dall’esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati, possono essere utilizzate anche prima dell’approvazione del rendiconto, attraverso l’iscrizione di posta contabile in entrata nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio.  L’impiego di quote vincolate del risultato di amministrazione presunto comporta l’obbligo di verifica da parte della Giunta, la quale entro il 31 gennaio è tenuta a verificarne l’esistenza sulla base di un preconsuntivo e ad approvare l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione.  Nel caso in cui la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto fosse inferiore rispetto all’importo applicato al bilancio di previsione, l’Ente è tenuto ad apportare immediatamente le necessarie variazioni di bilancio. Il ruolo dell’avanzo presunto

Il risultato di amministrazione 38

Composizione del risultato di amministrazione 39

Equilibri di bilancio ① Pareggio finanziario : il totale delle entrate iscritte in via previsionale riferite globalmente a sei titoli deve essere uguale al totale delle uscite iscritte in via previsionale nello stesso bilancio e riferite globalmente a quattro titoli. ② Equilibrio corrente : equilibrio tra entrate ordinarie dei primi tre titoli e spese correnti iscritte al titolo I di uscita (bilancio di parte corrente in senso stretto) ③ Equilibrio economico: equilibrio tra entrate ordinarie dei primi tre titoli e spese correnti iscritte al titolo I di uscita sommate alle spese per rimborso di prestiti (bilancio dì parte corrente comprensivo del rimborso prestiti.)

Equilibrio economico- finanziario (art. 162 c. 6 TUEL) Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria 41

Equilibrio di parte corrente(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per ilrispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggisull’ordinamento degli enti locali. 42 BILANCIO DI PREVISIONE: EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali)* EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N COMPETENZA ANNO N+1 COMPETENZA ANNO N+2 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00 A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti(+)0,00 AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente(-)0,00 B) Entrate Titoli (+)0,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 C) Entrate Titolo Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche(+)0,00 D)Spese Titolo Spese correnti(-)0,00 di cui: - fondo pluriennale vincolato 0,00 - fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 E) Spese Titolo Altri trasferimenti in conto capitale(-)0,00 F) Spese Titolo Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari(-)0,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 0,00 ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**)(+)0, di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili(+)0,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili(-)0,00 M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti(+)0,00 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M 0,00

Equilibrio di parte capitale 43 COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N COMPETENZA ANNO N+1 COMPETENZA ANNO N+2 P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)(+)0, Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale(+)0,00 R) Entrate Titoli (+)0,00 C) Entrate Titolo Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da AA.PP:(-)0,00 I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili(-)0,00 S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine(-)0,00 S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine(-)0,00 T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria(-)0,00 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili(+)0,00 M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti(-)0,00 U) Spese Titolo Spese in conto capitale(-)0,00 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie(-)0,00 E) Spese Titolo Altri trasferimenti in conto capitale(+)0,00 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.