NUOVO PANORAMA LEGISLATIVO E NORMATIVO

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25 Novembre 2015 Università la Sapienza - Roma LA LEGISLAZIONE ENERGETICA, LA NORMATIVA TECNICA E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA 25 Novembre 2015 Università la Sapienza - Roma

NUOVO PANORAMA LEGISLATIVO E NORMATIVO Prof. ing. Livio de Santoli Ing. Luca A. Piterà AiCARR

Alfred Edward Perlman “Dopo aver fatto sempre la stessa cosa nello stesso modo per due anni, inizia a guardarla con attenzione. Dopo cinque anni, guardala con sospetto. E dopo dieci anni, gettala via e ricomincia di nuovo tutto”.

La Legislazione in tematica di EE Legge 9 gennaio 1991 n.10 DPR 26 agosto 1993 n.412 93 - 91 Direttiva 2002/91/CE Rendimento in Edilizia EPBD 05 - 01 D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192 Direttiva 2009/28/CE - RES Direttiva 2010/31/UE – EPBD 2 11 - 09 DPR 59/09 e LG APE D.Lgs. 3 marzo 2011 n.28 - FER Direttiva 2012/27/UE - EE DPR 74/2013 e DPR 75/2013 14 - 12 Legge 3 agosto 2013 n.90 D.Lgs 4 luglio 2014 n.102 DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi DM 26 giugno 2015 Format Relazioni 2015 DM 26 giugno 2015 LG APE

Recepimento Italiano Direttive Europee D. Lgs 192:2005 e ss.mm.ii, attuazione nazionale delle direttive 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia (EPBD) e 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia (EPBD2) D.Lgs 28:2011 e ss.mm.ii, attuazione nazionale della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. D.Lgs 102:2014, attuazione nazionale della direttiva 2012/27/UE inerente l’efficienza energetica.

Energy Performance of Buildings Directive 2010/31/EU (EPBD 2) PUNTO SALIENTI Miglioramento prestazione energetica degli edifici Introduce l’Edificio di riferimento Introduce gli nZEB (edificio a energia quasi nulla) Recepimento Italiano Dlgs 192:05 e L90:13

Renewable Energies Directive (RES) – 2009/28/EU Recepimento Italiano Dlgs 28/2011 PUNTO SALIENTI Incremento uso rinnovabili fino al 20%, biocombustibili fino al 10% in EU Richiede agli utilizzatori di includere una data porzione di energia da fonti rinnovabili nei loro consumi. Prevede una copertura minima da FER 20% 50% 35%

D.Lgs 4 luglio 2014 n.102 Recepimento Italiano Direttiva 2012/27/UE PUNTO SALIENTI Art. 5 dal 2014 al 2020 realizzazione di interventi di riqualificazione energetica su edifici della PA per il 3% annuo del Sutile climatizzata. Art. 7 i Titoli di Efficienza Energetica (TEE) devono essere lo strumento per raggiungere almeno il 60% dell’obiettivo di risparmio energetico nazionale. Art. 8 dal 5/12/2015 e successivamente ogni 4 anni, obbligo della Diagnosi Energetica per le grandi imprese e per le imprese ad elevato consumo di energia. Art. 9 Miglioramento per gli utenti finali della misura dei consumi dei vettori energetici venduti e contabilizzazione del calore come strumento di contenimento dei consumi energetici. (pubblicata il mese scorso la nuova versione della UNI 10200:2015) Art. 10 Potenziale della Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) Art. 11 Revisione del regime tariffario elettrico attuale da parte dell’AEEGSI per il settore domestico (Il 16 marzo finita la prima consultazione richiesta dall’AEEGSI 34/2015/R/EEL, il 4 settembre terminata la seconda consultazione 293/2015/EEL).

Applicazione di una tariffa non progressiva Applicazione della tariffa D1 non progressiva con riferimento alle due macro-componenti definite dall’Autorità (servizi di rete e oneri di sistema)

Applicazione di una tariffa non progressiva 9 «utente domestico tipo» 2700 kWh/anno 3 kW - residente Parti che dipendono dalla regolazione dell’Autorità «tariffa» in senso proprio Aggiornamento: I trim.2015

Applicazione di una tariffa non progressiva 10

Applicazione di una tariffa non progressiva 11 La convenienza economica della tariffa D1 è rilevante (200 – 600 €/anno), crescente al crescente dei prelievi e maggiore per potenze impegnate > 3 kW P = 3 kW P = 6 kW

Applicazione di una tariffa non progressiva 12 Considerazioni La struttura progressiva delle tariffe domestiche è stata per anni ritenuta una delle maggiori responsabili della scarsa attrattività economica delle pompe di calore elettriche come unico sistema di riscaldamento delle abitazioni di residenza, perché i consumi elettrici annui sono elevati (5.000-8.000 kWh/anno in funzione di clima e dimensione della casa) e spesso è anche necessario impegnare una potenza maggiore di 3 kW. La sperimentazione è dunque un incentivo economico alle pdc? No, solo la parziale eliminazione di un disincentivo che da molti anni frena la diffusione di apparecchi elettrici caratterizzati da alti consumi, anche di quelli che potrebbero in verità aumentare l’efficienza energetica complessiva del nostro sistema energetico. Il disincentivo è insito nella struttura della tariffa elettrica domestica, che influenza i costi di gestione delle pdc.

Position Paper AiCARR Considerazioni generali 13 Considerazioni generali Necessità di una revisione critica della Strategia Energetica Nazionale Coinvolgimento delle Regioni che hanno il compito di programmare su base pluriennale le attività di riqualificazione energetica e di fornire strumenti finanziari per effettuare gli investimenti pubblici e privati. Snellimento della burocrazia che costituisce barriera all’accesso alle azioni di efficienza energetica in edilizia. (28 febbraio terminata la consultazione pubblica richiesta dal MiSE sulle proposte di modifica del conto termico). In particolare: Introduzione di misure necessarie a rendere operativa una procedura di Diagnosi Energetica semplice efficace verificabile e realmente utilizzabile. Allineamento della contabilizzazione con la normativa nazionale esistente e integrazione con i sistemi BMS Building Management Systems.

DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi 14 Pubblicato il 15 luglio 2015 sulla GU n. 39 il DM 26 giugno 2015 recante «Attuazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici». Entrato in vigore il 1 ottobre 2015 abrogando il DPR 59 del 2009 Si applicherà sia pubblico sia privato Integra e mnodifica l’attuale ambito di intervento: Nuovi Edifici; Ampliamenti di edifici esistenti; Ristrutturazione importante di primo livello e secondo livello; Riqualificazione energetica

D.Lgs 19 agosto 2005 n.192 ART.3 – Ambito d’intervento NON SI APPLICA AI: gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis; gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione; i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati; gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter; gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

D.Lgs 19 agosto 2005 n.192 ART.3 – Ambito d’intervento NON SI APPLICA AI: 3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a), il presente decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti: l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6; l' esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui all'articolo 7. 3-bis.1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi del comma 3-bis, solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici. 3-ter. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d), il presente decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica

DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi 17 DEFINIZIONI: "edificio" è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a se' stanti;

DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi 18 DEFINIZIONI: "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché' gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. VARIAZIONI REGIONALI

DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi 19 DEFINIZIONI: «Ristrutturazione di un impianto termico» è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché' la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato. DEFINIZIONE MODIFICATA RISPETTO ALLA PRECEDENTE

DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi Prestazione Energetica degli Edifici: Calcolo mensile e uso standard degli Edifici, secondo le UNI/TS 11300 e relative parti e per singolo servizio: Per tutti gli edifici: Riscaldamento; Raffrescamento; Ventilazione; Produzione di ACS. In aggiunta solo per il non residenziale: Illuminazione; Trasporto di persone o cose Compensazione tra fabbisogni energetici e l’energia da FER prodotta e utilizzata all’interno del confine del sistema.

DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi 21 IN SINTESI: Introduce l’edificio di Riferimento Involucro di riferimento Impianti di riferimento Utilizzo delle fonti rinnovabili (ad esempio uso PV) Attua gli nZEB Nuova Classificazione energetica degli edifici Software di calcolo nel regime transitorio in attesa di nuova certificazione da parte del CTI, la case produttrici potranno fornire autodichiarazione.

Struttura delle UNI/TS 11300 “Prestazioni energetiche degli edifici” Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale. Pubblicata a ottobre 2014 Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. Pubblicata a ottobre 2014 Parte 3: Energia primaria e rendimenti per la climatizzazione estiva. Pubblicata nel 2010, attualmente in revisione. Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria. Pubblicata nel 2012. Raccomandazione CTI 14/2013 – «prestazioni energetiche degli edifici – Determinazione dell’energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell’edificio» e successive norme che ne conseguono.

Tipologia di valutazione energetica

Tipologia di valutazione energetica

Struttura delle UNI/TS 11300 “Prestazioni energetiche degli edifici” Prospetto - Classificazione tipologie di valutazione energetica per applicazioni omogenee all’intero edificio   Tipo di valutazione Dati di ingresso Uso Clima Edificio A1 Sul progetto (Design Rating) Standard Progetto A2 Standard (Asset Rating) Reale A3 Adattata all’utenza (Tailored rating) In funzione dello scopo

Struttura delle UNI/TS 11300 “Prestazioni energetiche degli edifici” Parte 5: Determinazione della prestazione energetica per la classificazione dell’edificio. Il 14 settembre 2015 terminerà la fase di inchiesta pubblica UNI. Scopo La specifica tecnica fornisce precisazioni ai fini della determinazione della prestazione energetica per la classificazione degli edifici e metodi di calcolo per determinare: il fabbisogno di energia primaria degli edifici in modo univoco e riproducibile applicando la normativa tecnica citata nei riferimenti normativi; la quota di energia da fonti rinnovabili. Tali precisazioni e metodi di calcolo riguardano, in particolare: le modalità di valutazione dell’apporto di energia rinnovabile nel bilancio energetico; la valutazione dell’energia elettrica esportata; la definizione delle modalità di compensazione dei fabbisogni con energia elettrica attraverso energia elettrica prodotta da rinnovabili; la valutazione dell’energia elettrica prodotta da unità cogenerative.

Struttura delle UNI/TS 11300 “Prestazioni energetiche degli edifici” Confine del sistema e confine di valutazione

Struttura delle UNI/TS 11300 “Prestazioni energetiche degli edifici”

Struttura delle UNI/TS 11300 “Prestazioni energetiche degli edifici”

Struttura delle UNI/TS 11300 “Prestazioni energetiche degli edifici” Parte 6: Determinazione dei fabbisogni di energia per ascensori e scale mobili. Il 4 settembre 2015 terminata la fase di inchiesta pubblica UNI. Aicarr Journal n.34 - Articolo con esempio per ascensori

UNI EN 15193 “Prestazioni energetiche degli edifici” Requisiti energetici per l’illuminazione

DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi Il CTI entro 90 giorni dall’emanazione delle norme EN a supporto della direttiva 2010/31/UE, predispone uno schema di norma tecnica nazionale e relative linee guida per il calcolo della prestazione energetica con metodo orario, semplificato sulla base di quanto definito nella norma UNI EN 13790, al fine della eventuale introduzione nelle successive revisioni del decreto ministeriale.

COGENZA DEI DECRETI Testi legislativi da utilizzare Se la richiesta del permesso per costruire, DIA, SCIA, CIL, CIA è stata presentata: Prima del 8 ottobre 2005 – Prescrizioni L10/91 Tra l’8 ottobre 2005 e 2 febbraio 2007 – Prescrizioni Dlgs 192/05 Tra il 2 febbraio 2007 e il 25 giugno 2009 – Prescrizioni 192 e con Dlgs 311 Tra 25 giugno 2009 e il 3 agosto 2013 – Prescrizioni 192 aggiornato con Dlgs 311° DPR 59 Dopo il 4 agosto 2013 – prescrizioni 192 aggiornate con il Dlgs 311:006; DPR 59 e con la Legge 90 del 2013 Dopo il 1 ottobre 2015 – prescrizioni previste dal nuovo DM Requisiti Minimi e nuove LG Certificazione Energetica (DM26 giugno 2015)

DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi 34 ENERGIA PRIMARIA TOTALE kWh/m2|a Fattori di conversione in energia primaria Vettore energetico EP,gl,nren EP,gl,tot EP,gl,ren EP,gl,tot = EP,gl,nren + EP,gl,ren fP,tot = fP,nren + fP,ren dove: fP,nren : fattore di conversione in energia primaria non rinnovabile fP,ren : fattore di conversione in energia primaria rinnovabile fP,tot : fattore di conversione in energia primaria totale (rinnovabile + non rinnovabile) EP,gl,nren = EP,H,nren + EP,C,nren + EP,W,nren + EP,V,nren + EP,I,nren + EP,I,nren EP,gl,ren = EP,H,ren + EP,C,ren + EP,W,ren + EP,V,ren + EP,I,ren + EP,Inren UNICO INDICATORE Maggior consapevolezza nell‘utilizzo delle energie rinnovabili

DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi 35 Prestazione Energetica degli Edifici: Fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria: quantità di energia primaria relativa a tutti i servizi considerati nella determinazione della prestazione energetica, erogata dai sistemi tecnici presenti all’interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno; EP,tot = EP,ren + EP,nren [ kWh/m2|a] 𝐸 𝑃.𝑔𝑙.𝑟𝑒𝑛 = 𝑘 𝐸 𝑃,𝑘,𝑟𝑒𝑛 = 𝐸 𝑃,𝐻,𝑟𝑒𝑛 + 𝐸 𝑃,𝐶,𝑟𝑒𝑛 + 𝐸 𝑃,𝑊,𝑟𝑒𝑛 +𝐸 𝑃,𝑉,𝑟𝑒𝑛 + 𝐸 𝑃,𝐿,𝑟𝑒𝑛 + 𝐸 𝑃,𝐸,𝑟𝑒𝑛 𝐸 𝑃.𝑔𝑙.𝑛𝑟𝑒𝑛 = 𝑘 𝐸 𝑃,𝑘,𝑛𝑟𝑒𝑛 = 𝐸 𝑃,𝐻,𝑛𝑟𝑒𝑛 + 𝐸 𝑃,𝐶,𝑛𝑟𝑒𝑛 + 𝐸 𝑃,𝑊,𝑛𝑟𝑒𝑛 +𝐸 𝑃,𝑉,𝑛𝑟𝑒𝑛 + 𝐸 𝑃,𝐿,𝑛𝑟𝑒𝑛 + 𝐸 𝑃,𝐸,𝑛𝑟𝑒𝑛 𝐸 𝑃.𝑔𝑙.𝑡𝑜𝑡 = 𝑘 𝐸 𝑃,𝑘,𝑡𝑜𝑡 = 𝐸 𝑃,𝐻,𝑡𝑜𝑡 + 𝐸 𝑃,𝐶,𝑡𝑜𝑡 + 𝐸 𝑃,𝑊,𝑡𝑜𝑡 +𝐸 𝑃,𝑉,𝑡𝑜𝑡 + 𝐸 𝑃,𝐿,𝑡𝑜𝑡 + 𝐸 𝑃,𝐸,𝑡𝑜𝑡

DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi 36 Prestazione Energetica degli Edifici: Fabbisogno mensile di energia primaria per singolo servizio Edel,i energia distribuita (in ingresso all’edificio) riferita al vettore i-esimo Eexp,i energia esportata (in uscita dall’edificio) riferita al vettore i-esimo fP,del,i fattore di energia primaria per il vettore energetico distribuito i fP,exp,i fattore di energia primaria per il vettore energetico esportato i

DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi ENERGIA PRIMARIA – Verifica progettuale e classificazione energetica Verifica progettuale (L.10) – Energia primaria totale EP,nren Vettore energetico EP,gl,nren EP,ren EP,gl,tot EP,gl,ren Classificazione energetica (APE) – Energia primaria non rinnovabile EP,nren

DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi 38 ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE O DA COGENERAZIONE (prodotte in situ) alle seguenti condizioni: Solo per contribuire ai fabbisogni del medesimo vettore energetico. (EE con EE e ET con ET). Fino a copertura dei corrispondenti fabbisogni o vettori energetici utilizzati per i servizi considerati nella prestazione energetica. L’energia di energia rispetto il fabbisogno mensile, prodotta in situ e che viene esportata, non concorre alla prestazione energetica dell’edificio. L’energia utilizzata dal cogenerazione viene allocata all’energia elettrica e termica prodotta dallo stesso. L’energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile in eccedenza ed esportata in alcuni mesi non può essere computata a copertura del fabbisogno nei mesi nei quali la produzione sia invece insufficiente. L’energia elettrica prodotta da FER non può essere conteggiata ai fini del soddisfacimento di consumi elettrici per la produzione di calore da effetto Joule.

DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi 39 CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI Viene confermata la classificazione definita dall’Art. 3 comma 1 del DPR 26 agosto 1993 n. 412 Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a categorie diverse, ai fini del calcolo della prestazione energetica. le stesse devono essere considerate separatamente, ciascuna nella categoria che le compete. L’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume climatizzato.

DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi 40

DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi AMBITO DI APPLICAZIONE Ambito di applicazione Capitolo 2 Capitolo 3 Capitolo 4 Capitolo 5 Nuova Costruzione Riqualificazione importante di primo livello Riqualificazione importante di secondo livello Riqualificazione energetica nZEB

DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi 42 AMBITO DI APPLICAZIONE Nuova Costruzione, Demolizione e Ricostruzioni, Ampliamento e sopra elevazione. Nuova costruzione quando il titolo abilitativo sia richiesto dopo il 1 ottobre 2015. Sono assimilati ad edifici di nuova costruzione: gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario; l'ampliamento di edifici esistenti, ovvero nuovi volumi edilizi con destinazione d’uso, sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m3. l’ampliamento può essere connesso funzionante al volume al volume pre-esistente o costituire, a sua volta, una nuova unità immobiliare, verifica solo su parte ampliata se non interconnessa da impianti tecnici.

DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi 43 AMBITO DI APPLICAZIONE Per quanto riguarda l’aumento delle volumetrie, si ha un differente approccio nel caso che sia un aumento di una volumetria esistente, ma facente parte del medesimo edificio, oppure se la nuova volumetria è un corpo staccato dall’edificio originale. Nel primo caso il calcolo delle prestazioni energetiche andrà effettuato sull’intero nuovo corpo di fabbrica che si è venuto a creare, nel secondo invece solo sulla parte nuova che, quindi, viene trattato a tutti gli effetti come una nuova edificazione.

DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi 44 QUADRO DI SINTESI – Edifici di nuova costruzione Descrizione livelli intervento Prescrizioni / Verifiche di legge (Cap. 2 ) – Parte 1/3 Edifici di nuova costruzione Demoliti e ricostruiti (applicazione integrale) Edifici e impianti di non di processo, devono essere progettati per il massimo contenimento dei consumi di energia non rinn. e totale, tenendo conto anche dei costi. Verifica dell’assenza dei formazione di muffe e condense interstiziale come previsto dalla norma UNI EN ISO 13788 Contenimento delle fabbisogni estivi e surriscaldamento urbano, verifica dell’efficacia in termini di rapporto costi-benefici dell’utilizzo di materiali a elevata riflettenza solare per le coperture e tecnologie di climatizzazione passiva (es. tetti verdi) Utilizzo di generatori a biomassa solo se rispettano i requisiti minimi di rendimento termico utile Trattamento acqua impianti, rispetto norma UNI 8065 e obbligo di condizionamento chimico e per impianti con Pter.foc. >100 kW e acqua con durezza >15°f obbligo di addolcimento. Micro-cogenerazione ottenere un PES ≥ 0 Ascensori e scale mobili con motori rispondenti a quanto previsto dal Reg. CE 640/2009. e dotati di specifica scheda tecnica.

DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi 45 QUADRO DI SINTESI – Edifici di nuova costruzione Descrizione livelli intervento Prescrizioni / Verifiche di legge (Cap. 2 - 3) – Parte 2/3 Edifici di nuova costruzione Demoliti e ricostruiti (applicazione integrale) In Impianti con Pn > 35 kW obbligo di installazione contatore ACS prodotta e acqua di reintegro impianto. Letture sul libretto Obbligo di predisposizione per collegamento a reti di TLR o TLRF, se presenti entro 1 km o presenza di progetti approvati. Obbligo di certificazione da parte terza dei fattori di conversione in energia primaria dell’energia termica fornita al punto di consegna, e pubblicazione sul sito del gestore. Il certificato ha validità di 2 anni, si precisa che rimangono inoltre validi gli APE già redatti. Regolazione automatica della Tamb. nei singoli locali o nelle singole zone termiche al fine di evitare surriscaldamenti. Assistiti da compensazione climatica o equivalente. L’esercente previsto dal D.lgs 102 provvede all’installazione di sistemi di misurazione intelligente dell’energia consumata. Obbligo di contabilizzazione diretta dei servizi di Riscaldamento, Raffrescamento e Acqua Calda Sanitaria. Obbligo per il non residenziale di sistemi BACS, corrispondenti alla classe B della UNI EN 15232. Compensazione climatica Definizione di compensazione climatica abbinata ai VRV.

DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi 46 QUADRO DI SINTESI – Edifici di nuova costruzione UNI EN 15232 Compensazione climatica Definizione di compensazione climatica abbinata ai VRV.

DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi QUADRO DI SINTESI – Edifici di nuova costruzione Descrizione livelli intervento Prescrizioni / Verifiche di legge (Cap.3) – Parte 3/3 Edifici di nuova costruzione Demoliti e ricostruiti (applicazione integrale) Verifica di indici di prestazione energetica espressi in kWh/m2 a e dei rendimenti, ad esempio EPgl,tot EPH,nd EPC,nd Verifica del rispetto di parametri, indici e rendimenti. Contenimento dei fabbisogni energetici estivi attraverso schermature solari, verifiche sulla massa ( > 230 kg/m2) e trasmittanza termica periodica YIE sia per le superfici orizzontali(inclinate sia per le verticali. Possibile utilizzare tecnologia che abbiano i medesimi effetti positivi. (Escluse Zona F e Cat. E.6, E.8 con Im,s ≥ 290 W/m2. Ad esclusione dell’E.8 e solo per le zone climatiche C, D, E, ed F, il valore della trasmittanza delle strutture di separazione tra edifici o unità immobiliare, deve essere  0,8 W/m2 K, stesso valore per le strutture che delimitano verso l’esterno le zone non riscaldate. Obbligo di integrazioni da FER secondo l’Allegato III del Dlgs28:11 Classificazione energetica definita sulla base dell’indice di prestazione energetica globale dell’edificio espresso in EPnren

Verifiche INVOLUCRO H’T < H’T,limite VALORE LIMITE TABELLATO Asol,est/Asup,utile < (Asol,est/Asup,utile)limite IMPIANTI ηH > ηH,rif ; ηC > ηC,rif ; ηW > ηW,rif EDIFICIO DI RIFERIMENTO ENERGIA EPH,nd ≤ EPH,nd ,rif EPC,nd ≤ EPC,nd ,rif EPgl,tot ≤ EPgl,tot,rif FER Rispetto dei limiti previsti dall’Allegato 3 del Dlgs 28/2011

DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi 49 QUADRO DI SINTESI – Ampliamenti di edifici esistenti Descrizione livelli intervento Prescrizioni / Verifiche di legge per la parte ampliata e per il volume recuperato. Parte 1/2 Ampliamenti volumetrici di un edificio esistente se collegati a impianto tecnico esistente Recupero volumi esistenti precedentemente non climatizzati o cambio di destinazione d’uso se collegati a impianto tecnico esistente. Rispetto di quanto previsto per il nuovo per capitolo 2 Impianti TLR utilizzanti sistemi cogenerativi il fattore di conv. dell’energia termica prodotta calcolato sulla base di fattori ripartizione dell’energia termica ed elettrica. Regolazione automatica della Tamb. nei singoli locali o nelle singole zone termiche al fine di evitare surriscaldamenti. Assistiti da compensazione climatica o equivalente. Verifica del rispetto del coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente H’T, che sia inferiore ai valori previsti. Verifica del rispetto dell’area solare equivalente estiva per unità di superficie utile Asol,est/Asup,utile, che sia inferiore ai valori previsti.

DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi QUADRO DI SINTESI – Ampliamenti di edifici esistenti Descrizione livelli intervento Prescrizioni / Verifiche di legge per la parte ampliata e per il volume recuperato. Parte 2/2 Ampliamenti volumetrici di un edificio esistente se dotati di nuovo impianti tecnici Recupero volumi esistenti precedentemente non climatizzati o cambio di destinazione d’uso se dotati di nuovi impianti tecnici Rispetto per la parte ampliata o il volume recuperato, di tutti i requisiti pertinenti di cui per capitolo 2 e 3 (come per il nuovo edificio)

DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi Coefficiente medio globale di scambio termico. Viene calcolato come il rapporto tra il coefficiente di scambio termico per trasmissione dell’involucro calcolato secondo la UNI/TS 11300-1 ed espresso in W/K e la sommatoria delle superfici dei k-esimo componenti (opachi e trasparenti) costituenti l’involucro espressi in m2 e deve risultare inferiore al valore limite. 𝐻′ 𝑇 = 𝐻 𝑡𝑟,𝑎𝑑𝑗 𝑘 𝐴 𝑘 S/V A e B C D E F S/V ≥ 0,7 0,58 0,55 0,53 0,50 0,48 0,7 > S/V ≥ 0,4 0,63 0,60 0,4 > S/V 0,80 0,75 0,70 Ampliamenti e ristrutturazioni importanti di II° livello per tutte le tipologie edilizie 0,73 0,68 0,65 0,62 Htr,adj è il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione dell’involucro calcolato con la UNI/TS 1330 parte 1 espresso in W/K Ak è la superficie del k-esimo componente (opaco o trasparente) costituente l’involucro (m2).

DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi Rapporto S/V Superficie disperdente S (m2): superficie che delimita il volume climatizzato V rispetto all’esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione; Volume climatizzato V (m3): volume lordo delle parti di edificio climatizzate come definito dalle superfici che lo delimitano; Rapporto di forma (S/V): rapporto tra la superficie disperdente Se il volume climatizzato V;

DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi Per Ristrutturazioni di secondo livello e Riqualificazioni Intervento su porzione di falda: Verifica su intera falda Intervento su porzione di parete verticale opaca: Verifica su intera parete verticale con stessa esposizione Valutazione per unità immobiliare Parti comuni e provate

DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi 54 Area solare equivalente estiva Viene calcolato sommatoria delle aree equivalenti estive di ogni componente vetrato k, espressa in m2 𝐴 𝑠𝑜𝑙, 𝑒𝑠𝑡 = 𝑘 𝐹 𝑠ℎ,𝑜𝑏 ∙ 𝑔 𝑔𝑙+𝑠ℎ ∙ 1− 𝐹 𝐹 ∙ 𝐴 𝑤,𝑝 ∙ 𝐹 𝑠𝑜𝑙,𝑒𝑠𝑡 Il rapporto tra Asol,est e Asup,utile deve risultare inferiore al valore massimo riportata in tabella: Categoria Edificio Tutte le zone climatiche Residenziale (E.1)  0,030 Non Residenziale (tutte le categorie escluso E.1)  0,040 Fsh,,ob è il fattore di riduzione per ombreggiatura relativo ad elementi esterni per l’area di captazione solare effettiva della superficie vetrata k-esima, riferito al mese di luglio. Ggl,sh è la trasmittanza di energia solare totale della finestra calcolata nel mese di luglio quanlo la schermatura solare è utilizzata; Ff è la frazione di area relativa al telaio, rapporto tra l’area proiettata del telaio e l’area proiettata totale del componente finestrato; Aw,p è l’area proiettata del componente vetrato (area del vano finestra); Fsol, est è il fattore di correzione per l’irraggiamento incidente, ricavato come rapporto tra l’irradianza media annuale nella località e sull’esposizione considerata, è l’irradianza media annuale di Roma , sul piano orizzontale.

DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi AMBITO DI APPLICAZIONE Ristrutturazioni Importanti e riqualificazioni. Interventi che interessano l’involucro edilizio che delimita il volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno o da ambienti non riscaldati, con rispettano tale verifica: Sintervento > 25% Sdisperdente lorda complessiva Inoltre le ristrutturazioni importanti sono definite: Ristr. Imp. di I° livello quando: Sintervento > 50% Sdisperdente lorda complessiva , e Ristrutturazione impianto termico di riscaldamento/raffrescamento Verifica su intero edificio Ristr. Imp. di II° livello quando: Sintervento > 25% Sdisperdente lorda complessiva , e può interessare anche Verifica su componenti/impianti oggetto di intervento

DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi 56 Esempio Edificio Residenziale Volume Lordo riscaldato: 3.966 m3 Rapporto S/V: 0,47 Superficie disperdente Superficie Lorda % Solaio (Pavimento) verso garage 390 m2 21 Solaio (soffitto) verso sottotetto Parete verticale verso vano scale 162 m2 9 Parete verticale verso l’esterno 747 m2 40 Serramenti 164 m2 Superficie disperdente totale 1853 m2 -

DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi QUADRO DI SINTESI – Ristrutturazione importante di I° Livello Descrizione livelli intervento Prescrizioni / Verifiche di legge limitati ai servizi coinvolti Sint. > 50% Sdisp. lorda comp., Ristrutturazione impianto termico di risc./raffresc Verifica su intero edificio Rispetto dei requisiti pertinenti di cui al capitolo 2, 3 , limitatamente ai servizi coinvolti. (impianto/i) Nel caso di installazione di impianti a pannelli radianti a pavimento o a soffitto; Nel caso di intervento di isolamento dall’interno. Le altezze minime dei locali di abitazione previste, possono essere derogate fino ad un massimo di 10 cm. Nei comuni montani sopra i 1000 m.s.l.m. consentita riduzione dell’altezza minima dei locali abitabili a metri 2,5.

DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi 58 QUADRO DI SINTESI – Ristrutturazione importante di II° Livello Descrizione livelli intervento Prescrizioni / Verifiche di legge limitati ai servizi coinvolti Sint. > 25% Sdisp. lorda compl. Ristrutturazione impianto termico di riscaldamento/raffrescamento Verifica su componenti/impianti oggetto di intervento Rispetto dei requisiti pertinenti di cui al capitolo 2, 4 e 5 Verifica del rispetto del coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente H’T, che sia inferiore ai valori previsti. Verifica dei requisiti di Ulim delle porzioni e delle quote di elementi e componenti l’involucro dell’edificio interessati sai lavori di riqualificazione. Verifica dei requisiti minimi per gli impianti oggetto di intervento, se applicabile

DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi 59 AMBITO DI APPLICAZIONE Riqualificazioni energetiche. Interventi che interessano l’involucro edilizio che delimita il volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno o da ambienti non riscaldati, con rispettano tale verifica: Sintervento < 25% Sdisperdente lorda complessiva e/o consistono in una nuova installazione o nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio. Verifica ai soli componenti edilizi e/o sistemi tecnici oggetto di intervento

DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi 60 QUADRO DI SINTESI – Riqualificazione energetica Descrizione livelli intervento Prescrizioni / Verifiche di legge limitati alle parti di involucro interessate Intervento che interessi: Coperture piane o a falde, opache e trasparenti (isolamento/impermeabilizzazione), compresa la sostituzione di infissi in esse integrate; Pareti verticali esterne, opache e trasparenti, compresa la sostituzione di infissi in esse integrate. Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitolo 2 e 5 Rispetto dei valori di Ulim, previsti per i componenti opachi e trasparenti e verifica del fattore di trasmissione solare

DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi 61 QUADRO DI SINTESI – Riqualificazione energetica Descrizione livelli intervento Prescrizioni / Verifiche di legge limitati all’efficienza media stagionale dell’impianto o degli impianti ristrutturati o installati Ristrutturazione Impianto Nuovo impianto Sostituzione generatore Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitolo 2 e 5 Impianti di climatizzazione invernale: Calcolo efficienza globale media stagionale e verifica che sia superiore al valore limite. Sistemi di regolazione per singolo ambiente Sistemi di contabilizzazione diretta ove previsto Sostituzione generatore si può andare in deroga a quanto sopra : Rendimento termico utile maggiore di quello limite. PdC, COP o GUE maggiore di quello limite. Motivare con verifica secondo UNI EN 12831 installati con Pnom, foc > 10% di quella preesistente. Impianti con Pterm.foc >35kW obbligo di contatore ACS e contatore reintegro acqua impianto e riportare letture su libretto impianto.

DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi QUADRO DI SINTESI – Riqualificazione energetica Descrizione livelli intervento Prescrizioni / Verifiche di legge limitati all’efficienza media stagionale dell’impianto o degli impianti ristrutturati o installati Ristrutturazione Impianto Nuovo impianto Sostituzione generatore Impianti di climatizzazione estiva: Calcolo efficienza globale media stagionale e verifica che sia superiore al valore limite. Sistemi di regolazione per singolo ambiente Sistemi di contabilizzazione diretta ove previsto Sostituzione macchine frigorifere, si può andare in deroga a quanto sopra se: Le nuove macchine frigorifere abbiano un EER non inferire la valore limite. Se le macchine frigorifere servono più unità immobiliari o edifici adibiti ad uso non residenziale siano presenti sistemi di regolazione per singolo ambiente e sistemi di contabilizzazione diretta o indiretta del calore al fine di permettere la ripartizione dei consumi.

DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi 63 QUADRO DI SINTESI – Riqualificazione energetica Descrizione livelli intervento Prescrizioni / Verifiche di legge limitati all’efficienza media stagionale dell’impianto o degli impianti ristrutturati o installati Ristrutturazione Impianto Nuovo impianto Sostituzione generatore Impianti di produzione Acqua Calda Sanitaria: Nuova installazione di impianti tecnologici idrico-sanitaria destinati alla produzione di ACS, in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi si procede: Verifica che l’efficienza globale media stagionale dell’impianto tecnologico idrico-sanitario sia inferiore al valore limite. Nel caso di sostituzione di generatori di calore per la produzione di ACS, si prevede quanto previsto per la sostituzione di generatore di calore per gli impianti di climatizzazione invernale.

Valori per la riqualificazione energetica I requisiti per i generatori di calore a combustibile liquido e gassoso Il Rendimento di generazione utile minimo pari a: 90+2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW. ηg Pn [kW] 93,09 35 94,35 150 94,95 300 93,40 50 94,60 200 95,09 350 94,00 100 94,80 250 95,20 400

Valori per la riqualificazione energetica Tipo di PdC Ambiente est/int I requisiti per pompe di calore Tipo di PdC Ambiente est/int Ambiente esterno [°C] Ambiente Interno COP Aria/Aria Bulbo secco all’entrata: 7 Bulbo umido all’entrata: 6 Bulbo secco all’entrata: 20 Bulbo umido all’entrata: 15 3,5 Aria/Acqua Ptu  35kW Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 3,8 Ptu > 35kW Salamoia/Aria Temperatura entrata: 0 4 Salamoia/Acqua Acqua/Aria Temperatura entrata: 15 Temperatura uscita: 12 4,2 Acqua/Acqua Temperatura entrata: 10

Valori per la riqualificazione energetica Tipo di PdC Ambiente est/int 66 I requisiti per le macchine frigorifere Tipo di PdC Ambiente est/int Ambiente esterno [°C] Ambiente Interno EER Aria/Aria Bulbo secco all’entrata: 35 Bulbo umido all’entrata: 24 Bulbo secco all’entrata: 27 Bulbo umido all’entrata: 19 3 Aria/Acqua Ptu  35kW Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18 3,5 Ptu > 35kW Salamoia/Aria Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 4 Salamoia/Acqua Acqua/Aria Acqua/Acqua 4,2

Valori per la riqualificazione energetica Tipo di PdC Ambiente est/int I requisiti per pompe di calore ad assorbimento (*) Δt: PdC ad assorbimento 30-40*C – PdC a motore endotermico 30 – 35°C Tipo di PdC Ambiente est/int Ambiente esterno [°C] Ambiente Interno GUE Aria/Aria Bulbo secco all’entrata: 7 Bulbo umido all’entrata: 6 Bulbo secco all’entrata: 20 1,38 Aria/Acqua Temperatura entrata: 30 (*) 1,30 Salamoia/Aria Temperatura entrata: 0 1,45 Salamoia/Acqua 1,40 Acqua/Aria Temperatura entrata: 10 1,50 Acqua/Acqua

Valori per la riqualificazione energetica I requisiti per pompe di calore e macchine frigorifere I valori di cui alle Tabelle possono essere ridotti del 5% per macchine elettriche con azionamento a velocità variabile. La prestazione delle macchine deve essere misurata in conformità alle seguenti norme: per le pompe di calore elettriche in base alla EN 14511 ; per le pompe di calore a gas ad assorbimento in base alla EN 12309-2 (valori di prova sul p.c.i.); per le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci una norma specifica, si procede in base alla EN 14511. Al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nelle tabelle seguenti. Tipologia di PdC EER Assorbimento ed endotermiche 0,6

DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi AMBITO DI APPLICAZIONE DEROGHE. Risultano esclusi dall'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica: gli interventi di ripristino dell'involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco esterno che interessino Sintervento < 10% Sdisperdente lorda complessiva gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti. In caso di riqualificazione energetica dell’involucro opaco che prevedono isolamento termico dall’interno o l’isolamento termico dell’intercapedine, indipendentemente dalla superficie coinvolta, i valori di trasmittanza limite sono aumentati del 30%.

Edificio di Riferimento Con edificio di riferimento o target si intende un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati. Con edificio di riferimento si intende quindi un edificio avente un fabbricato di riferimento e degli impianti tecnici di riferimento. Per i tutti i dati di input e i parametri non definiti nel presente capitolo si utilizzano i valori dell' edificio reale o di progetto.

Edificio di Riferimento Introdotto concetto di EDIFICIO DI RIFERIMENTO Il calcolo dei fabbisogni energetici limite deve essere eseguito partendo da un edificio di riferimento e la verifica non sarà più un confronto con valori tabellati. Edificio di riferimento Edificio reale Involucro di riferimento Trasmittanze imposte dal DM 26/06/15 Impianto di riferimento Efficienze sistemi impiantistici imposte da DM 26/06/15

Edificio di Riferimento INVOLUCRO TRASMITTANZA STRUTTURE VERITCALI OPACHE [W/m2 K] VERSO L'ESTERNO, AMBIENTI NON RISCALDATI O CONTRO TERRA EDIFICIO DI RIFERIMENTO VALORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA VALORI RIQUALIF. ENERG. IN DEROGA +30% VALORI ATTUALI VALORI IN DEROGA +30% ZONA CLIMATICA 2015 2019/2021  2010   A e B 0,45 0,43 0,4 0,585 0,52 0,62/0,48 C 0,38 0,34 0,36 0,468 0,40 D 0,29 0,32 0,416 E 0,3 0,26 0,28 0,39 0,364 0,442 F 0,24 0,338 0,33 0,429 STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI E VERTICALI [W/m2 K] DI SEPARAZIONE TRA EDIFICI ED UNITA' IMMOBILIARI CONFINANTI   EDIFICIO DI RIFERIMENTO ZONA CLIMATICA 2015 2019/2021 Tutte 0,8

Edificio di Riferimento INVOLUCRO TRASMITTANZA STRUTTURE ORIZZONTALI o INCLINATE DI COPERTURA [W/m2 K] VERSO L'ESTERNO, AMBIENTI NON RISCALDATI O CONTRO TERRA EDIFICIO DI RIFERIMENTO VALORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA VALORI RIQUALIF. ENERG. IN DEROGA +30% VALORI ATTUALI VALORI IN DEROGA +30% ZONA CLIMATICA 2015 2019/2021   A e B 0,38 0,35 0,34 0,32 0,442 0,416 C 0,36 0,33 D 0,3 0,26 0,28 0,364 0,338 E 0,25 0,22 0,24 0,312 0,39 F 0,23 0,2 0,286 0,29 0,377

Edificio di Riferimento INVOLUCRO TRASMITTANZA STRUTTURE ORIZZONTALI DI PAVIMENTO [W/m2 K] VERSO L'ESTERNO, AMBIENTI NON RISCALDATI O CONTRO TERRA EDIFICIO DI RIFERIMENTO VALORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA VALORI RIQUALIF. ENERG. IN DEROGA +30% VALORI ATTUALI VALORI IN DEROGA +30% ZONA CLIMATICA 2015 2019/2021   A e B 0,46 0,44 0,48 0,42 0,624 0,546 C 0,4 0,38 0,494 D 0,32 0,29 0,36 0,468 0,416 E 0,3 0,26 0,31 0,403 0,377 0,33 0,429 F 0,28 0,24 0,39 0,364

Edificio di Riferimento INVOLUCRO TRASMITTANZA CHIUSURE TECNICHE TRASPARENTI E OPACHE E DEI CASSONETTI COMPRENSIVI DEGLI INFISSI [W/m2 K] VERSO L'ESTERNO, AMBIENTI NON RISCALDATI   EDIFICIO DI RIFERIMENTO VALORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ZONA CLIMATICA 2015 2019/2021 A e B 3,2 3 C 2,4 2,2 2 D 1,8 2,1 E 1,4 1,9 F 1,5 1,1 1,7 1 Fattore di trasmissione solare totale ggl+sh   EDIFICIO DI RIFERIMENTO ZONA CLIMATICA 2015 2019/2021 Tutte 0,35 Scompare doppia verifica serramento e vetro

Edificio di Riferimento 76 Note importanti ai parametri di involucro: Nel caso di strutture delimitanti lo spazio riscaldato verso ambienti non climatizzati, si assume come trasmittanza il valore della pertinente tabella diviso per il fattore di correzione dello scambio termico tra ambiente climatizzato e non climatizzato, come indicato nella norma UNI TS 11300-1 in forma tabellare (btr). Nel caso di strutture rivolte verso il terreno, i valori delle pertinenti tabelle devono essere confrontati con i valori della trasmittanza termica equivalente calcolati in base alle UNI EN ISO 13370. I valori di trasmittanza delle precedenti tabelle si considerano comprensive dell’effetto dei ponti termici. Per le strutture opache verso l’esterno si considera il coefficiente di assorbimento solare dell’edificio reale. Per i componenti finestrati si assume il fattore di trasmissione globale di energia solare attraverso i componenti finestrati ggl+sh, in presenza di una schermatura mobile.

Edificio di Riferimento Fabbisogno netto di energia termica QH,nd,ed,rif = QH,nd, ed,rif QC,nd,ed,rif = QC,nd, ed,rif a.c.s. zona 1 zona … zona n QW,nd,ed,rif = QW,nd, ed,reale erogazione distribuzione emissione regolazione distribuzione emissione regolazione distribuzione emissione regolazione distribuzione ηu accumulo punto di connessione tra i fabbisogni delle zone e di immissione dell’energia termica utile proveniente dai sottosistemi di generazione altro sottosistema di generazione solare Generatore a combustibili fossili altro (pompa di calore, biomasse, ecc.) εgen Fabbisogno lordo di energia termica 77 77

Edificio di Riferimento 78 Fabbisogni di energia termica utile QH,nd, QC,nd e QW,nd dell’edificio di riferimento sono calcolati secondo le UNI/TS 11300 e relative parti. Per i servizi di climatizzazione invernale (H) e estiva (C) si utilizzano i parametri di riferimento visti in precedenza, per la produzione di ACS si utilizzano invece i valori dell’edificio reale. I valori dell’efficienza media dei sottosistemi di utilizzazione (emissione/erogazione, regolazione e dell’eventuale accumulo sono definite di seguito: Efficienza dei sottosistemi di utilizzazione ηu H C W Distribuzione Idronica 0,81 0,7 Distribuzione Aeraulica 0,83 - Distribuzione Mista 0,82

Edificio di Riferimento 79 Le efficienze medie dei sottosistemi di generazione sono definite di seguito: Eff. dei sottosistemi di gen. termica ed elettrica H C W E Generatore a combustione di liquido 0,82 - 0,8 Generatore a combustione di gassoso 0,95 0,85 Generatore a combustione di solido 0,72 0,70 Generatore a biomassa solida 0,65 Generatore a biomassa liquida 0,75 Pompa di calore a compressione di vapore elett. 3 2,5* 2,5 Macchina frigorifera a compressione di vapore el. Pompa di calore ad assorbimento 1,3 1,10 Pompa di calore a compressione di valore a motore endotermico 1,15 1,05 Macchina Frigorifera a fiamma indiretta 0,9 Macchina frigorifera a fiamma diretta 0,6*ηgn

Edificio di Riferimento Le efficienze medie dei sottosistemi di generazione sono definite di seguito: Per i combustibili tutti i dati fanno riferimento al PCI o LHV Tali rendimenti sono comprensivi dell’effetto dei consumi di energia elettrica ausiliaria, ovvero Pausiliari = 0. Eff. dei sottosistemi di gen. termica ed elettrica H C W E Cogeneratore 0,55 - 0,25 Riscaldamento con resistenza elettrica 1 Teleriscaldamento 0,97 Teleraffreddamento Solare Termico 0,3 Solare Fotovoltaico 0,1 Mini-eolico Eff. reale Mini idroelettrico

Edificio di Riferimento 81 Fabbisogno energetico per illuminazione Calcolato secondo la UNI EN 15193 e sulla base delle indicazioni contenute dalla UNI/TS 11300 parte 2. Per l’edificio di riferimento si utilizzano gli stessi parametri di (occupazione, sfruttamento della luce naturale) dell’edificio reale e sistemi automatici di regolazione di classe B secondo la UNI EN 15232. Fabbisogno di ventilazione Le portate d’aria dell’edificio di riferimento sono le medesime di dell’edificio reale. Si utilizzano i seguenti valori di fabbisogno elettrico per l’edifico di riferimento per la ventilazione: Tipologie degli edifici Eve [Wh/m3] VMC a semplice flusso per estrazione 0,25 VMC a semplice flusso per immissione con filtrazione. 0,30 VMC a doppio flusso senza recupero 0,35 VMC a doppio flusso con recupero 0,50

ESEMPIO Tipologia di intervento: Nuova Costruzione Tipologia di Edificio: Edificio di tipo residenziale unifamiliare E1(1) Località: Roma Zona Climatica: D Gradi Giorno: 1415 Volume lordo: 360 m3 Superficie utile: 113 m2 Superficie Disperdente: 373 m2 Rapporto S/V: 1,03 Altezza interna netta: 2,5 m Numero di unità imm.: 1 Temp. progetto inv.: 20 °C Temp. progetto est.: 26 °C

EDIFICIO CAMPIONE Servizi presenti: Riscaldamento, Raffrescamento e ACS Generazione Risc.: Generatore di calore a condensazione Generazione ACS.: Generazione combinata con riscaldamento Generazione Raff.: Macchina frigorifera a compressione di vapore FER presenti: Solare Termico e Fotovoltaico Integrazione FER: ST con Riscaldamento e ACS, PV con Fabb. Elettrici Solare termico: 7 m2 di collettore solare sottovuoto Solare Fotovoltaico 12 m2, pannello in silicio monocristallino Terminali: Pannelli radianti a pavimento Fp elettrico: 2,42 Fp gas naturale: 1,05

ESEMPI EDIFICIO residenziale di nuova costruzione in zona climatica E 1. Verificare che: EPH,nd < EPH,nd,riferimento EPC,nd < EPC,nd,riferimento EPgl,tot < EPgl,tot,riferimento 2. Verificare che: H’T < H ’T, limite in funzione del S/V 3. Verificare che: Udivisori ≤ 0.8 W/m2K 4. Verifica Termoigrometrica assenza formazione muffe con attenzione ai ponti termici e verifica condensa interstiziale 5. Verifica inerzia dell’involucro opaco

ESEMPI EDIFICIO residenziale di nuova costruzione in zona climatica E 6. Verificare che Asol,est/Asup utile < 0,030 7. Verifica efficacia dei sistemi schermanti 8. Verifica dell’efficacia di tecnologie di controllo estivo per le coperture 9. Verifica copertura da fonti rinnovabili ai sensi allegato 3 Dlgs 28/2011 10. Verificare che: ηH,reale > ηH,riferimentp ηC,reale > ηC,riferimentp ηW,reale > ηW,riferimentp

ESEMPI EDIFICIO residenziale di nuova costruzione in zona climatica E 11. Obbligo termoregolazione e contabilizzazione 13. Verifiche requisiti in caso di impianti a biomasse 14. Predisposizione per TLR ove possibile 15. Trattamento acqua impianto 16. Verifiche in caso di microcogenerazione 17. Efficienze motori ascensori e scale mobili

Edificio di riferimento VERIFICHE ESEMPIO Edificio reale Edificio di riferimento QH,nd = 2.993 kWh QC,nd = 2.496 kWh Ep,gl,tot = 71,92 kWh/m2|a QH,nd,lim = 3.449 kWh QC,nd,lim = 2.578 kWh Ep,gl,tot,lim = 88,35 kWh/m2|a < Risc+ ACS Cald. Condensazione Raff Macchina frigorifera Solare termico e Fotovoltaico Risc+ ACS Cald. Cond. (RIF) Raff Macchina frigorifera (RIF) ST e PV (RIF)

nZEB Edifici a energia quasi zero 88 Edifici a energia quasi zero Sono «edifici a energia quasi zero» tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati: tutti i requisiti previsti con i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici; gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all'Allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ovvero copertura del 50%.

Diagnosi Energetica Obbligo di Diagnosi Energetica per le grandi imprese e per quelle energivore; (Dlgs 102/2014) Obbligo di diagnosi per tutti gli impianti ristrutturati o di nuova installazione di potenza termica ≥ 100 kW, compreso il distacco di impianto anche di un solo condomino. La diagnosi deve mettere a confronto diverse soluzioni impiantistiche compatibili e la loro efficacia sotto il profilo dei costi complessivi (investimento, esercizio e manutenzione). (Art. 5.3) AiCARR ha sviluppato le Linee Guida per l’efficienza energetica degli edifici, per conto di AGESI (Scaricabili dal sito AICARR) AiCARR sta supportando UNI/CTI per la redazione di tre norme inerenti al diagnosi energetica degli edifici, dell’industria e dei trasporti.

DM 26 giugno 2015 Relazione Tecnica Il progettista/i progettisti devono inserire i calcoli e le verifiche nella relazione tecnica di cui all’art. 8 commi 1 e 2 del DLGS 192 e smi, consegnata contestualmente alla Dichiarazione di Inizio lavori. Variante in corso d’opera: deve essere considerata come un intervento di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di edificio esistente, e deve essere corredata da relazione tecnica relativa alla sola parte interessata. Relazione tecnica di cui al comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici. Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero. (Allegato 1) Riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello. Costruzioni esistenti con riqualificazione dell’involucro edilizio e di impianti termici. (Allegato 2) Riqualificazione energetica degli impianti tecnici. (Allegato 3)

DM 26 giugno 2015 Relazione Tecnica Nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore alla soglia prevista (50 kW) dall’articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, gli obblighi di cui al comma 1, sussistono solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore, come, ai soli fini esemplificativi e in modo non esaustivo, la sostituzione di una caldaia a metano con una caldaia alimentata a biomasse combustibili. (ndr. Non chiaro per le pompe di calore). Gli adempimenti relativi alla conformità delle opere realizzate e all’attestato di qualificazione energetica dell’edificio (AQE) come realizzato, sono svolti conformemente alle disposizioni del comma 2, dell’articolo 8, del DLGS 192 e smi. Faq sul cambio id combustibile.

LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

D.Lgs 19 agosto 2005 n.192 art. 6 Attestato di Prestazione Energetica APE Definizioni: Attestato di Prestazione Energetica dell'edificio (APE): documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica; Attestato di Qualificazione Energetica (AQE): il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione;

D.Lgs 19 agosto 2005 n.192 art. 6 OBBLIGO DI ……. APE Ambito Dotazione 94 OBBLIGO DI ……. APE Ambito Dotazione Consegna Allegazione Informaz. Nuova Costruzione Riqualificazione importante Vendita di immobili Trasf. di immob. a titolo gratuito Trasf. di immob. a titolo oneroso Locazione di edifici Locazione unità immobiliari Edifici P.A. e uso pubblico Contratti nuovi e rinnovati di gestione impianti termici o di climatizzazione edifici pubblici o di soggetti pubblici

D.Lgs 19 agosto 2005 n.192 art. 6 APE Quando Serve? Dal 4 agosto 2013, L’APE degli edifici è rilasciato per edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici Pubblici o aperti al pubblico con Su > 500 m2 dal 9 luglio 2015 il limite è abbassato a 250 m2. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica al termine dei lavori prima del rilascio del certificato di agibilità. A cura del costruttore per il nuovo e a cura del proprietario per le vendite e locazioni. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica. Nei contratti di vendita negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. APE Quando Serve?

D.Lgs 19 agosto 2005 n.192 art. 6 APE Quando Serve? L’ APE ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica, dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.75. In caso contrario l’APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. Edifici pubblici o ad uso pubblico con superficie > 500 m2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza L’APE all’esterno dell’edificio stesso.

D.Lgs 19 agosto 2005 n.192 art. 6 APE Quando Serve? Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell’involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell’APE dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE

AQE  APE D.Lgs 19 agosto 2005 n.192 art. 6 AQE Quando Serve? L'attestato di qualificazione energetica (AQE), ad esclusione dei casi in cui debba essere asseverato dal Direttore dei Lavori è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di prestazione energetica. L’AQE comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica (APE) dell'edificio, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo. AQE  APE

Chi può rilasciare l’APE? DPR 16 aprile 2013 n.75 Chi può rilasciare l’APE? Sono riconosciuti come soggetti abilitati a rilasciare l’APE: IL TECNICO ABILITATO ENTI PUBBLICI + ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO OPERANTI NEL SETTORE ENERGIA ED EDILIZIA CHE ESPLICANO L’ATTIVITA’ CON UN TECNICO O UN GRUPPO DI TECNICI ABILITATI SOCIETÀ DI SERVIZI ENERGETICI (ESCO), CHE ESPLICANO L’ATTIVITA’ CON UN TECNICO O UN GRUPPO DI TECNICI ABILITATI . ORGANISMI PUBBLICI + PRIVATI ACCREDITATI PRESSO L'ORGANISMO NAZIONALE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO O ALTRO SOGGETTO EQUIVALENTE IN AMBITO EUROPEO CHE ESPLICANO L’ATTIVITA’ CON UN TECNICO O UN GRUPPO DI TECNICI ABILITATI

Requisiti Ente di formazione che eroga corsi DPR 16 aprile 2013 n.75 (DPR 16 aprile 2013, n.75 e s.m.i (Legge 21 febbraio 2014 n. 9)) Chi può diventare Soggetto certificatore Requisiti Caratteristiche corso di formazione Requisiti per poter operare TECNICI ABILITATI [Art. 2 c.1 lett. a] Requisiti Ente di formazione che eroga corsi Livello nazionale Università Organismi ed enti di ricerca Consigli, ordini e collegi professionali autorizzati dal MISE di intesa con il MATTM Regioni e province autonome Soggetti regionali o provinciali autorizzati L’attestato di frequenza è rilasciato dai soggetti erogatori di corsi ed esami. [Art. 2 c. 5 ] Contenuti minimi corso di formazione Durata: 80 ore n. Moduli: 8 [Allegato 1, Art.2, c. 5 e smi]. ENTI PUBBLICI + ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO OPERANTI NEL SETTORE ENERGIA ED EDILIZIA CHE ESPLICANO L’ATTIVITA’ CON UN TECNICO O UN GRUPPO DI TECNICI ABILITATI [Art. 2 c.1 lett. b] Laurea o diploma appartenenti a determinate classi [Art. 2 c. 3 lett. a-e e s.m.i] Tecnico abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti e iscritto ai relativi collegi e ordini professionali [Art. 2 c.3] Deve essere garantita l’indipendenza e l’imparzialità di giudizio. In particolare: -Assenza conflitti di interesse -limiti di parentela [Art. 3] + SOCIETÀ DI SERVIZI ENERGETICI (ESCO) CHE ESPLICANO L’ATTIVITA’ CON UN TECNICO O UN GRUPPO DI TECNICI ABILITATI [Art. 2 c. 1 lett. d] Laurea o diploma appartenenti a determinate classi [Art. 2 c. 4 lett. a-d e s.m.i] Attestato di frequenza con superamento esame finale di uno specifico corso di formazione [Art. 2 c. 4 e s.m.i] + ORGANISMI PUBBLICI + PRIVATI ACCREDITATI PRESSO L'ORGANISMO NAZIONALE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO O ALTRO SOGGETTO EQUIVALENTE IN AMBITO EUROPEO CHE ESPLICANO L’ATTIVITA’ CON UN TECNICO O UN GRUPPO DI TECNICI ABILITATI [Art. 2 c. 1 lett. c]

Linee Guida Nazionali APE Il 15 luglio 2015 pubblicata sulla GU n.39 il DM del 26 giugno 2015 recante: «Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.» Entrata in vigore 1 ottobre 2015 e abroga le LG del 2009. Tale decreto definisce: Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici; gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni; la realizzazione di un sistema informativo comune (SIAPE) per tutto il territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici.

Linee Guida Nazionali APE le Linee guida prevedono: metodologie di calcolo, anche semplificate per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini; il format di APE, di cui all’appendice B delle Linee guida, comprendente tutti i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio e all’utilizzo delle fonti rinnovabili nello stesso, al fine di consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi; lo schema di annuncio di vendita o locazione, di cui all’appendice C delle Linee guida, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini; la definizione del sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di seguito SIAPE.

Linee Guida Nazionali APE Le linee guida prevedono: metodologie di calcolo, anche semplificate per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini; il format di APE, di cui all’appendice B delle linee guida, comprendente tutti i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio e all’utilizzo delle fonti rinnovabili nello stesso, al fine di consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi; lo schema di annuncio di vendita o locazione, di cui all’appendice c delle linee guida, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini; le regioni che hanno procedure regionali hanno tempo 2 anni ovvero entro il 1 ottobre 2017 per adeguare i loro protocolli alle Linee Guida Nazionali.

Linee Guida Nazionali APE Elementi essenziali e disposizioni minime comuni del sistema nazionale e Regionale degli APE: Informazioni minime obbligatorie contenute negli APE. Norme tecniche di riferimento. Le procedure e i metodi i calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati. Requisiti del Certificatore Energetico (DPR 75/2013) Validità massima APE 10 anni dalla data di emissione. Validità subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica deli impianti (DPR 74/2013). Nel caso di mancato rispetto l’APE decade il 31 ottobre dell’anno successivo a quello in cui era prevista la prima scadenza, non rispettata. Il libretto di impianto è allegato all’APE.

Linee Guida Nazionali APE Elementi essenziali e disposizioni minime comuni del sistema nazionale e Regionale degli APE: la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; la classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile; la qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio; i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; le emissioni di anidride carbonica; l’energia esportata; le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, distinguendo gli interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; Obbligo di sopralluogo da parte del certificatore energetico.

Linee Guida Nazionali APE Elementi essenziali e disposizioni minime comuni del sistema nazionale e Regionale degli APE: Nel caso in cui l’APE sia sottoscritto con firma digitale e venga depositato su catasti o registri telematici appositamente creati dalle Pubbliche Amministrazioni o da loro enti o società in house non è necessaria la marcatura temporale ai fini del riconoscimento del suo valore legale per tutti gli usi previsti dalla legge. L’APE firmato digitalmente resta valido secondo quanto previsto al comma 3, a prescindere dall’eventuale successiva cessazione del contratto di autorizzazione del soggetto certificatore alla firma digitale.

Linee Guida Nazionali APE Obbligo delle Regioni di effettuare i controlli sugli APE: Analisi di almeno il 2% degli APE depositati territorialmente I controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono tipicamente: l’accertamento documentale degli APE, ivi inclusa la verifica del rispetto delle procedure di cui alle Linee guida; Le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la procedura di calcolo e i risultati espressi; le ispezioni delle opere o dell’edificio. Le regioni e le province autonome adottano le misure necessarie per l’attuazione dei piani e procedure di controllo di cui al comma 1 in coerenza con l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. Le regioni e le province autonome alimentano per via telematica annualmente il SIAPE, ogni 31 marzo.

DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi ENERGIA PRIMARIA – Verifica progettuale e classificazione energetica Verifica progettuale (L.10) – Energia primaria totale EP,nren Vettore energetico EP,gl,nren EP,ren EP,gl,tot EP,gl,ren Classificazione energetica (APE) – Energia primaria non rinnovabile EP,nren

Linee Guida Nazionali APE Nuova Classificazione degli Edifici:

Linee Guida Nazionali APE Edificio di riferimento APE EDIFICIO DI RIFERIMENTO - Classificazione energetica Edificio di riferimento APE Edificio reale Fabbricato di riferimento con valori al 2019/2021+ sistemi impiantistici di riferimento «standard*” sono escluse le FER EPgl, nren EPgl, nren, rif (*) tipologie impiantistiche “standard” (caldaia a gas, macchina frigorifera,…) ed efficienze prefissate dalla normativa

Linee Guida Nazionali APE Differenza edifici di riferimento – Verifica vs Classificazione Edificio di riferimento (verifica progettuale) (Fabbricato di riferimento + impianti di riferimento) Edificio di riferimento (classificazione) (Fabbricato di riferimento + impianti di riferimento “standard” ) ≠ Impianto di riferimento con la stessa tipologia dell’edificio reale ma con efficienze prefissate dalla normativa Impianto di riferimento con tipologie “standard” ed efficienze prefissate dalla normativa Lasciare libertà di scelta al progettista garantendo requisiti minimi di efficienza, indipendentemente dalla tecnologia Valorizzare l’utilizzo di tecnologie più efficienti in termini energetici

Linee Guida Nazionali APE Edificio di riferimento APE EDIFICIO DI RIFERIMENTO - Classificazione energetica Edificio di riferimento APE Edificio reale Fabbricato di riferimento con valori al 2019/2021+ sistemi impiantistici di riferimento «standard*” sono escluse le FER EPgl, nren EPgl, nren, rif (*) tipologie impiantistiche “standard” (caldaia a gas, macchina frigorifera,…) ed efficienze prefissate dalla normativa

Linee Guida Nazionali APE Differenza edifici di riferimento – Verifica vs Classificazione Edificio di riferimento (verifica progettuale) (Fabbricato di riferimento + impianti di riferimento) Edificio di riferimento (classificazione) (Fabbricato di riferimento + impianti di riferimento “standard” ) ≠ Impianto di riferimento con la stessa tipologia dell’edificio reale ma con efficienze prefissate dalla normativa Impianto di riferimento con tipologie “standard” ed efficienze prefissate dalla normativa Lasciare libertà di scelta al progettista garantendo requisiti minimi di efficienza, indipendentemente dalla tecnologia Valorizzare l’utilizzo di tecnologie più efficienti in termini energetici

Linee Guida Nazionali APE Tecnologie Standard presenti nell’edificio di riferimento per L’APE: Tipologia Impianti Descrizione Climatizzazione invernale (sempre presente anche se assente) Generatore a combustibile gassoso (gas naturale) nel rispetto dei requisiti di cui alla tabella 8 dell’Appendice A all’Allegato 1 del DM requisiti minimi e con relativa efficienza dei sottosistemi di utilizzazione di cui alla tabella 7 della stessa Appendice. Climatizzazione estiva Macchina frigorifera a compressione di vapore a motore elettrico nel rispetto dei requisiti di cui alla tabella 8 dell’Appendice A all’Allegato 1 del DM requisiti minimi e con relativa efficienza dei sottosistemi di utilizzazione di cui alla tabella 7 della stessa Appendice. Ventilazione Ventilazione meccanica a semplice flusso per estrazione nel rispetto dei requisiti di cui alla tabella 9 dell’Appendice A all’Allegato 1 del DM requisiti minimi Acqua Calda Sanitaria Generatore a combustibile gassoso (gas naturale) nel rispetto dei requisiti di cui alla tabella 8 dell’Appendice A all’Allegato 1 del DM requisiti minimi e con relativa efficienza dei sottosistemi di utilizzazione di cui alla tabella 7 della stessa Appendice Illuminazione Rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1.2.2 dell’Appendice A all’Allegato 1 del DM requisiti minimi. Trasporto persone o cose Rispetto dei requisiti al DM requisiti minimi. Fonti Energetiche rinnovabili Assenti

Linee Guida Nazionali APE Nuova Classificazione degli Edifici:

Linee Guida Nazionali APE Edificio di riferimento APE CLASSIFICAZIONE ENERGETICA – Costruzione della scala di classificazione Edificio di riferimento APE Fabbricato di riferimento con valori al 2019/2021+ sistemi impiantistici di riferimento «standard*” sono escluse le FER EPgl, nren, rif

Linee Guida Nazionali APE CLASSIFICAZIONE ENERGETICA – Attribuzione classe all’edificio reale Edificio reale EPgl, nren

Linee Guida Nazionali APE Prestazione Invernale dell’involucro:

Linee Guida Nazionali APE Prestazione Estiva dell’involucro:

Nuovo Format APE

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Nuovo Format APE

Nuovo Format APE

Nuovo Format APE

Nuovo Format APE

Nuovo Format APE Annunci Commerciali

Nuovo Format AQE

Nuovo Format AQE

ESEMPIO DI APPLICAZIONE

EDIFICIO CAMPIONE Tipologia di intervento: Nuova Costruzione Tipologia di Edificio: Edificio di tipo residenziale unifamiliare E1(1) Località: Roma Zona Climatica: D Gradi Giorno: 1415 Volume lordo: 360 m3 Superficie utile: 113 m2 Superficie Disperdente: 373 m2 Rapporto S/V: 1,03 Altezza interna netta: 2,5 m Numero di unità imm.: 1 Temp. progetto inv.: 20 °C Temp. progetto est.: 26 °C

EDIFICIO CAMPIONE

EDIFICIO CAMPIONE

EDIFICIO CAMPIONE

EDIFICIO CAMPIONE

EDIFICIO CAMPIONE

EDIFICIO CAMPIONE

EDIFICIO CAMPIONE Servizi presenti: Riscaldamento, Raffrescamento e ACS Generazione Risc.: Generatore di calore a condensazione Generazione ACS.: Generazione combinata con riscaldamento Generazione Raff.: Macchina frigorifera a compressione di vapore FER presenti: Solare Termico e Fotovoltaico Integrazione FER: ST con Riscaldamento e ACS, PV con Fabb. Elettrici Solare termico: 7 m2 di collettore solare sottovuoto Solare Fotovoltaico 12 m2, pannello in silicio monocristallino Terminali: Pannelli radianti a pavimento Fp elettrico: 0,46 Fp gas naturale: 1

EDIFICIO CAMPIONE Legislazione Vigente: DLGS 192, DLGS28 e DPR 59

EDIFICIO CAMPIONE Legislazione Vigente: DLGS 192, DLGS28 e DPR 59 con fp Dm Req Minimi. Fp elettrico: 2,42 Fp gas naturale: 1,05

EDIFICIO CAMPIONE Legislazione vigente fino al 1 ottobre 2015 : DLGS 192, DLGS28 E DPR 59 Edificio campione base (DPR 59) QH,nd = 5.667 kWh e QC,nd = 3.310 kWh Ep,gl,tot = 106,29 kWh/m2|a Rispetterà i nuovi limiti imposti dall’edificio di riferimento?

EDIFICIO RIFERIMENTO Edificio di riferimento: Ulimite PE@2015 = 0,34 W/m2 K Ulimite COP@2015 = 0,30 W/m2 K Ulimite PAV@2015 = 0,32 W/m2 K Ulimite SER@2015 = 2,00 W/m2 K Trasmittanze valide per la zona climatica D Ggl+sh = 0,35 Pareti da zone riscaldate verso zone non riscaldate il limite dipende dal fattore di correzione dello scambio termico tra ambiente climatizzato e non climatizzato.

EDIFICIO RIFERIMENTO Trasmittanza limite tra ambiente riscaldato e ambiente non riscaldato Ulimite PE@2015 = 0,34 W/m2 K btr,U = 0,4 Ulimite PE@2015 = 0,85 W/m2 K

EDIFICIO RIFERIMENTO Edificio di riferimento: Generatore a combustibile gassoso ηgn = 0,95 (riscaldamento) Generatore a Combustibile gassoso ηgn = 0,85 (ACS) Macchina frigorifera a compressione di valore elettrica = 2,5 Le efficienze sono comprensive dell’effetto dei consumi degli ausiliari, di conseguenza l’edificio di riferimento a Qaux = 0 Efficienza circuiti idronici (emissione, regolazione distribuzione) Efficienza dei sottosistemi di utilizzazione ηuH = 0,81 Efficienza dei sottosistemi di utilizzazione ηuC = 0,81 Efficienza dei sottosistemi di utilizzazione ηuw = 0,70

EDIFICIO CAMPIONE Legislazione vigente dal 1 ottobre 2015 : DLGS 192, DLGS28 e DM REQ MIN Edificio campione base (DPR 59) QH,nd = 5.667 kWh e QC,nd = 3.310 kWh Ep,gl,tot = 106,29 kWh/m2|a Edificio di riferimento QH,nd,lim = 3.449 kWh e QC,nd,lim = 2.578 kWh Ep,gl,tot,lim = 88,35 kWh/m2|a

EDIFICIO CAMPIONE Legislazione vigente dal 1 ottobre 2015 : DLGS 192, DLGS28 e DM REQ MIN Edificio campione base (DPR 59) QH,nd = 5.667 kWh e QC,nd = 3.310 kWh Ep,gl,tot = 106,29 kWh/m2|a Edificio Ricalcolato con quanto previsto dai requisiti minimi QH,nd = 2.993 kWh e QC,nd = 2.496 kWh Ep,gl,tot = 71,92 kWh/m2|a

EDIFICIO CAMPIONE Legislazione Vigente dal 1 ottobre 2015 : DLGS 192, DLGS28 e DM REQ MIN Edificio Ricalcolato con quanto previsto dai requisiti minimi QH,nd = 2.993 kWh e QC,nd = 2.496 kWh Ep,gl,tot = 71,92 kWh/m2|a Edificio di Riferimento QH,nd,lim = 3.449 kWh e QC,nd,lim = 2.578 kWh Ep,gl,tot,lim = 88,35 kWh/m2|a

EDIFICIO RIFERIMENTO APE Edificio di riferimento: Ulimite PE@2019/2021 = 0,29 W/m2 K Ulimite COP@2019/2021 = 0,26 W/m2 K Ulimite PAV@2019/2021 = 0,29 W/m2 K Ulimite SER@2019/2021 = 1,80 W/m2 K Trasmittanze valide per la zona climatica D Ggl+sh = 0,35 Pareti da zone riscaldate verso zone non riscaldate il limite dipende dal fattore di correzione dello scambio termico tra ambiente climatizzato e non climatizzato. Trasmittanza limite tra ambiente riscaldato e ambiente non riscaldato Ulimite PE@2015 = 0,29 W/m2 K btr,U = 0,4 Ulimite PE@2015 = 0,73 W/m2 K Impianto Standard come previsto dal DM LG Nazionale APE per i servizi Riscaldamento, Raffrescamento, ACS, non considerate le FER presenti.

EDIFICIO CAMPIONE Legislazione Vigente dal 1 ottobre 2015 : DLGS 192, DLGS28 e DM REQ MIN Edificio di Riferimento per Classificazione APE QH,nd = 3.001 kWh e QC,nd = 2.648 kWh Ep,nren = 73,96 kWh/m2|a Edificio di Riferimento per Classificazione APE con FER QH,nd = 3.001 kWh e QC,nd = 2.648 kWh Ep,nren = 42,76 kWh/m2|a

EDIFICIO CAMPIONE Legislazione Vigente dal 1 ottobre 2015 : DLGS 192, DLGS28 e DM REQ MIN Edificio Ricalcolato con quanto previsto dai requisiti minimi QH,nd = 2.993 kWh e QC,nd = 2.496 kWh Ep,nren = 32,02 kWh/m2|a Edificio di Riferimento per Classificazione APE QH,nd = 3.001 kWh e QC,nd = 2.648 kWh Ep,nren = 73,96 kWh/m2|a

EDIFICIO CAMPIONE Legislazione Vigente dal 1 ottobre 2015 : DLGS 192, DLGS28 e DM REQ MIN Edificio Ricalcolato con quanto previsto dai requisiti minimi QH,nd = 2.993 kWh e QC,nd = 2.496 kWh Ep,nren = 32,02 kWh/m2|a Edificio di Riferimento per Classificazione APE QH,nd = 3.001 kWh e QC,nd = 2.648 kWh Ep,nren = 42,76 kWh/m2|a

EDIFICIO CAMPIONE Legislazione Vigente dal 1 ottobre 2015 : DLGS 192, DLGS28 e DM REQ MIN Edificio Ricalcolato con quanto previsto dai requisiti minimi QH,nd = 2.993 kWh e QC,nd = 2.496 kWh Ep,nren = 32,02 kWh/m2|a A3   Classe A4 ≤ 29,58 < Classe A3 44,37 Classe A2 59,16 Classe A1 73,96 Classe B 88,75 Classe C 110,93 Classe D 147,91 Classe E 192,28 Classe F 258,85 Classe G >

Linee Guida Nazionali APE CLASSIFICAZIONE ENERGETICA – Costruzione della scala di classificazione EPgl, nren = 32,02 kWh/m2|a Edificio reale EPgl, nren = 73,96 kWh/m2|a Edificio di rif. APE

EDIFICIO CAMPIONE Legislazione Vigente dal 1 ottobre 2015 : DLGS 192, DLGS28 e DM REQ MIN Edificio campione base (DPR59) QH,nd = 5.667 kWh e QC,nd = 3.310 kWh Ep,nren = 57.55 kWh/m2|a   Classe A4 ≤ 29,58 < Classe A3 44,37 Classe A2 59,16 Classe A1 73,96 Classe B 88,75 Classe C 110,93 Classe D 147,91 Classe E 192,28 Classe F 258,85 Classe G > A2

EDIFICIO CAMPIONE Legislazione Vigente dal 1 ottobre 2015 : DLGS 192, DLGS28 e DM REQ MIN Edificio Ricalcolato con quanto previsto dai requisiti minimi QH,nd = 2.993 kWh e QC,nd = 2.496 kWh Ep,nren = 32,02 kWh/m2|a   Classe A4 ≤ 17,104 < Classe A3 25,656 Classe A2 34,208 Classe A1 42,76 Classe B 51,312 Classe C 64,14 Classe D 85,52 Classe E 111,176 Classe F 149,66 Classe G > A2

«Libretto di Impianto per la climatizzazione» Il 15 ottobre 2014 è entrato in vigore il nuovo «Libretto di Impianto per la climatizzazione» AiCARR collabora con Ministeri, Regioni e Enti di Normazione gli esempi alla compilazione AiCARR ha pubblicato il 16 ottobre 2014 la prima parte del Manuale alla compilazione del libretto di impianto (Scaricabile dal sito AICARR) AiCARR pubblicherà a breve la seconda parte del Manuale legata ai rapporti di controllo delle macchine Frigorifere.

TESTO UNICO Efficienza Energetica la proposta MOTIVAZIONI complessità del quadro sia legislativo sia normativo esistente in tematica di efficienza energetica degli edifici, che rende difficile avere interpretazioni univoche su ciò che si deve fare dal punto di vista tecnico. mancanza di chiarezza e di uniformità a livello nazionale nella regolamentazione legislativa dell’efficienza energetica nell’edilizia. necessità di attuare una semplificazione legislativa nei confronti degli obblighi comunitari (ad esempio 3% del patrimonio PPAA centrali) capace di assicurare agli utenti maggior certezza sulle prestazioni energetiche dichiarate.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE Ing. Luca A. Piterà - Segretario Tecnico AiCARR lucapitera@aicarr.org – www.aicarr.org