DISCIPLINA REGIONALE DELL’UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO IN ZONE NON VULNERABILI DA NITRATI E DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE.

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DISCIPLINA REGIONALE DELL’UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO IN ZONE NON VULNERABILI DA NITRATI E DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE DI CUI ALL’ART. 101, COMMA 7, LETTERA A),B),C), DEL DECRETO LEGISLATIVO N.152/06 E DELLE PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI

IL TERRITORIO ABRUZZESE È STATO “SUDDIVISO” IN DUE ZONE 1) ZONE VULNERABILI AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA (PARTE DEL TERRITORIO VALLATA DEL VIBRATA E VALLATA DEL VOMANO) 2) ZONE ORDINARE (TUTTE LE ALTRE ZONE) (D.G.R. n° 500 del 14.09.2009)

LA REGIONE ABRUZZO HA DISCIPLINATO L’UTILIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO IN ENTRAMBE LE ZONE (Z.V.N. E ORDINARIE), DETTANDO LE REGOLE DA SEGUIRE (NEL NOSTRO CASO PER GLI ALLEVATORI, …MA NON SOLO PER LORO…). IN CONSEGUENZA SONO SCATURITI NUOVI ADEMPIMENTI (ANCHE BUROCRATICI) A CUI ATTENERSI CHE, SPESSO, SONO IGNORATI DAI NOSTRI SOCI. (DA QUESTO L’ODIERNA RIUNIONE)

PRELIMINARMENTE È UTILE “CAPIRSI” SU ALCUNE DEFINIZIONI DETTATE DALLA NORMATIVA…………. IN PARTICOLARE, PER “EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO” SI INTENDONO I REFLUI ZOOTECNICI, SIA QUELLI PALABILI (LETAME) CHE QUELLI NON PALABILI (LIQUAMI), PER LA CUI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (SPARGIMENTO O FERTIRRIGAZIONE CHE SIA) OCCORRE ATTENERSI A PARTICOLARI COMPORTAMENTI (TECNICI ED AMMINISTRATIVI) ANCHE DIVERSI A SECONDA DELLA ZONA DI INTERVENTO

PRELIMINARMENTE È UTILE CAPIRSI SU ALCUNE DEFINIZIONI DETTATE DALLA NORMATIVA………... IN PARTICOLARE PER “EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO” PALABILI/NON PALABILI” SI INTENDONO…...MISCELE DI STALLATICO E/O RESIDUI ALIMENTARI E/O PERDITE DI ABBEVERATA E/O ACQUE DI VEICOLAZIONE DELLE DEIEZIONI E/O MATERIALI LIGNOCELLULOSICI UTILIZZATI COME LETTIERA IN GRADO/NON IN GRADO, SE DISPOSTI IN CUMULO SU PLATEA, DI MANTENERE LA FORMA GEOMETRICA AD ESSI CONFERITA…….

“LIQUAMI”: EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO NON PALABILI Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall’attività di allevamento: 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio; 2) i liquidi di sgrondo degli accumuli di letame; 3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera; 4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all’allegato I, tabella 3; 5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati. LE ACQUE DI LAVAGGIO DI STRUTTURE, ATTREZZATURE ED IMPIANTI ZOOTECNICI, SE MESCOLATE AI LIQUAMI DEFINITI ALLA PRESENTE LETTERA E QUALORA DESTINATE AD UTILIZZO AGRONOMICO, SONO DA CONSIDERARE COME LIQUAMI; qualora non siano mescolate ai liquami, tali acque sono assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo III.

“LETAMI”: EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI, PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI CHE IMPIEGANO LA LETTIERA. Sono assimilati ai letami, se provenienti dall’attività di allevamento: 1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli; 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all’interno che all’esterno dei ricoveri; 3) le frazioni palabili, da destinare all’utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all’allegato I, tabella 3 (ad es. separazione); 4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;

CARATTERISTICHE DEGLI STOCCAGGI (MATERIALI PALABILI) - Platea impermeabilizzata (sufficiente portanza) - Cordolo o muro perimetrale - Apertura per accesso mezzi ed asportazione - Pendenza verso pozzetti di raccolta e stoccaggio LA CAPACITA’ DI STOCCAGGIO DELLE CONCIMAIE, CALCOLATA IN RAPPORTO ALLA CONSISTENZA DI ALLEVAMENTO, NON DEVE ESSERE INFERIORE AL VOLUME DEL MATERIALE PALABILE PRODOTTO IN 90 GIORNI

CARATTERISTICHE DEGLI STOCCAGGI (MATERIALI NON PALABILI) - Fondo e pareti impermeabilizzati - Dimensionati per poter raccogliere anche acque di lavaggio di strutture, impianti, attrezzature zootecniche e acque meteoriche provenienti da superfici scoperte utilizzate dal bestiame - Le acque provenienti da tetti e tettoie e le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all’allevamento devono essere escluse - Ammessi contenitori in terra (lagoni), con idoneo coefficiente di permeabilità oppure adeguata impermeabilizzazione (manto naturale o artificiale)

CARATTERISTICHE DEGLI STOCCAGGI (MATERIALI NON PALABILI) - Nel caso di nuove costruzioni (……ma dove stanno…...), se l’azienda produce più di 6.000 Kg di azoto per anno, deve essere previsto il frazionamento del volume in due contenitori. LA CAPACITA’ DI STOCCAGGIO DEI CONTENITORI, CALCOLATA IN RAPPORTO ALLA CONSISTENZA DI ALLEVAMENTO, NON DEVE ESSERE INFERIORE AL VOLUME DEL MATERIALE NON PALABILE PRODOTTO IN 120 GIORNI (per allevamenti bovini da latte)

PER IL DIMENSIONAMENTO DEI CONTENITORI (MATERIALI PALABILI E MATERIALI NON PALABILI) OCCORRE FAR RIFERIMENTO ALLE TABELLE ALLEGATE ALLA D.G.R. (TAB.1) (SOSTANZIALMENTE I VOLUMI MINIMI DI STOCCAGGIO SONO “DETTATI DALLA NORMATIVA”). DIVERSAMENTE >>>> GIUSTIFICARE LE SCELTE E IL RISULTATO (EVENTUALE DIVERSO DIMENSIONAMENTO) L’ADEGUAMENTO DIMENSIONALE DEI CONTENITORI ESISTENTI DEVE AVVENIRE ENTRO 5 ANNI DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO (D.G.R.)

MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA Criteri generali (art. 3) 1 MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA Criteri generali (art.3) 1. L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento disciplinata dal provvedimento è esclusa, per quanto ai sensi dell’art.8 comma 1, del decreto legislativo n.22/97, dal campo di applicazione dello stesso decreto legislativo.   2. L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è FINALIZZATA AL RECUPERO DELLE SOSTANZE NUTRITIVE ED AMMENDANTI CONTENUTE NEGLI STESSI EFFLUENTI, anche al fine di garantire una migliore produttività del suolo.   3. L’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati è consentita purchè siano garantiti: a) la tutela dei corpi idrici e per gli stessi, non venga compromesso il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli art. 76, 77, 78, e 79 del decreto legislativo 152/06; b) un corretto effetto fertilizzante e/o ammendante sul terreno; c) le opportune dosi di azoto efficiente somministrate al suolo commisurate ai fabbisogni delle colture e le adeguate modalità di distribuzione; d) il rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistiche e di tutela ambientale.   4. La Regione Abruzzo, anche nell’ambito della programmazione del Settore Agricolo promuove l’adozione di strategie di gestione integrata degli effluenti, nonché in particolare, l’adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a ridurre il contenuto di azoto nelle deiezioni. La Giunta regionale definisce le condizioni in cui gli apporti alimentari agli animali allevati possono essere adeguati ai fini della riduzione del rilascio di azoto dalle deiezioni.

DIVIETI DI UTILIZZAZIONE DEI LETAMI 1 DIVIETI DI UTILIZZAZIONE DEI LETAMI 1. L'utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati, degli ammendanti organici È VIETATO: a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola (fatta eccezione per le aree a verde pubblico, privato e per le aree soggette a recupero-ripristino ambientale); b) nei boschi (ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado); c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua (fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione); d) entro 5 m lineari dalla sponda dei corsi d'acqua; e) entro 5 m dall'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione. 2. Le disposizioni del comma 1 lett. d) ed e) non si applicano ai canali arginati e ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali 3. E’ altresì vietato l’utilizzo dei letami in tutti i casi in cui le Autorità Competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, intensive e diffusive per gli animali, l’uomo e per la difesa dei corpi idrici.

DIVIETO DI UTILIZZAZIONE DEI LIQUAMI a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad una area aziendale omogenea; detta pendenza media può essere incrementata fino al 25 %, nelle aree omogenee aziendali alle seguenti condizioni: - si deve interrompere la continuità del terreno, mediante l'apertura di solchi acquai posizionati ogni 60 metri, considerando la linea di massima pendenza; - la quantità di effluente necessaria alla coltura deve essere distribuita in più operazioni; in ogni caso non sono ammesse distribuzioni con volumi superiori ai 90 m3/ha; inoltre l’ apporto al terreno deve essere effettuato: - su seminativi, in prearatura, mediante spandimento superficiale a bassa pressione con interramento entro 48 ore; - su colture prative, mediante spandimento a raso; - su colture cerealicole o di secondo raccolto, in copertura, adottando una distribuzione rasoterra a strisce o superficiale a bassa pressione.

DIVIETI DI UTILIZZAZIONE DEI LIQUAMI b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d’acqua; c) nei terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d’acqua mediante un argine secondario; d) nelle zone calanchive ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto della relativa fascia di rispetto di almeno 10 m; e) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 10 metri di distanza dall’inizio dell’arenile; f) entro 10 metri dalle strade ed entro 100 metri dalle unità abitative, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l’emissione di odori sgradevoli e vengano immediatamente interrati; g) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano; h) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante; i) dopo l’impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico; l) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;

DIVIETI DI UTILIZZAZIONE DEI LIQUAMI N. B DIVIETI DI UTILIZZAZIONE DEI LIQUAMI N.B. L’UTILIZZO IN CAMPO DEI LIQUAMI, È COMUNQUE VIETATO NEL PERIODO DAL 1° NOVEMBRE AL 31 GENNAIO.

DOSI DI APPLICAZIONE (art DOSI DI APPLICAZIONE (art.14) Nelle zone non vulnerabili da nitrati la quantità di “azoto totale al campo” apportato da effluenti di allevamento NON DEVE SUPERARE IL VALORE DI 340 KG PER ETTARO E PER ANNO, inteso come quantitativo medio aziendale. (NELLE Z.V.N. IL QUANTITATIVO MAX E’ RIDOTTO ALLA METÀ) Tale quantità, da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, alla coltura precedente, è calcolata sulla base dei valori della tabella 2 dell’allegato I o, in alternativa, di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citate nell’allegato stesso, ed è comprensiva degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo. Per le diverse coltivazioni si fà riferimento al fabbisogno complessivo di azoto di cui alla Tab.F del DGR n.187 del 17.03.2008 (BURA n. 31 Spec. Agric. del 11.04.2008).

ADEMPIMENTI “BUROCRATICI” (art ADEMPIMENTI “BUROCRATICI” (art.22 e seguenti) Gli obblighi sono diversi a seconda della “categoria” di appartenenza dell’azienda (quantitativo di azoto annuo prodotto) Le aziende con produzione annua < 3.000 kg di azoto sono esonerati dalla presentazione della comunicazione Tutte le altre devono effettuare la comunicazione (SIA ESSA NORMALE O SEMPLIFICATA) L’azienda tenuta ad effettuare la comunicazione deve presentarla in triplice copia al sindaco del comune dove sono ubicati i terreni utilizzati per lo spandimento ALMENO 30 GIORNI PRIMA La comunicazione ha una cadenza periodica di 5 anni (a meno di variazioni intervenute nei dati contenuti)

Azoto al campo prodotto (Kg/anno) SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PREVISTI PER CLASSE DIMENSIONALE DEGLI ALLEVAMENTI AVICOLO, SUINICOLO E BOVINO Azoto al campo prodotto (Kg/anno) In Zone Ordinarie (Non Vulnerabili) In Zone Vulnerabili da nitrati Minore o uguale a 1.000 Kg Esonero dalla comunicazione comunicazione. Obbligo del PUA

Azoto al campo prodotto (Kg/anno) SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PREVISTI PER CLASSE DIMENSIONALE DEGLI ALLEVAMENTI AVICOLO, SUINICOLO E BOVINO Azoto al campo prodotto (Kg/anno) In Zone Ordinarie (Non Vulnerabili) In Zone Vulnerabili da nitrati Da 1.001 a 3.000 Esonero dalla comunicazione Comunicazione semplificata con obbligo del P.U.A.

Azoto al campo prodotto (Kg/anno) SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PREVISTI PER CLASSE DIMENSIONALE DEGLI ALLEVAMENTI AVICOLO, SUINICOLO E BOVINO Azoto al campo prodotto (Kg/anno) In Zone Ordinarie (Non Vulnerabili) In Zone Vulnerabili da nitrati Da 3.001 a 6.000 Comunicazione semplificata Comunicazione con obbligo del P.U.A.

Azoto al campo prodotto (Kg/anno) SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PREVISTI PER CLASSE DIMENSIONALE DEGLI ALLEVAMENTI AVICOLO, SUINICOLO E BOVINO Azoto al campo prodotto (Kg/anno) In Zone Ordinarie (Non Vulnerabili) In Zone Vulnerabili da nitrati Maggiore di 6.000 Kg. Comunicazione con obbligo del P.U.A.

In Zone Ordinarie (Non Vulnerabili) In Zone Vulnerabili da Nitrati SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PREVISTI PER CLASSE DIMENSIONALE DEGLI ALLEVAMENTI AVICOLO, SUINICOLO E BOVINO Azoto al campo prodotto (Kg/anno) In Zone Ordinarie (Non Vulnerabili) In Zone Vulnerabili da Nitrati Allev. ricadenti nel campo di applic. del D.Lgs. 59/2005 e allevamenti >500 UBA Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 59/2005 e comunicazione con obbligo del P.U.A.

LA COMUNICAZIONE AL SINDACO DEVE CONTENERE: I contenuti della comunicazione sono diversi, a seconda della “classe di appartenenza dell’azienda”. I nostri allevamenti, per la maggior parte, ricadono nella “classe dimensionale” 3.000-6.000 Kg di azoto annuo (a titolo esemplificativo la categoria 3.000-6.000 Kg di azoto annuo): - da 37 a 72 vacche da latte in produzione - da 69 a 136 vacche nutrici - da 84 a 166 capi in rimonta - da 91 a 180 bovini all'ingrasso - da 349 a 697 vitelli a carne bianca Quindi >>>>> COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA (zona ordinaria)

LA COMUNICAZIONE AL SINDACO DEVE CONTENERE: (COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA) A) AZIENDE CHE PRODUCONO EFFLUENTI ZOOTECNICI.  a) L'identificazione univoca dell' azienda; b) l'identificazione univoca del titolare e/o del rappresentante legale dell' azienda; c) l'ubicazione dell'azienda e di tutti gli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi; d) consistenza dell'allevamento, specie e categoria degli animali allevati; e) i dati identificativi dell' azienda o delle aziende alle quali gli effluenti sono eventualmente ceduti, nonché i quantitativi e la tipologia degli effluenti stessi.

LA COMUNICAZIONE AL SINDACO DEVE CONTENERE: (COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA) B) AZIENDE CHE EFFETTUANO LO STOCCAGGIO DI EFFLUENTI ZOOTECNICI.  a) L’ identificazione univoca dell'azienda (qualora diversa da quella del punto A); b) l’identificazione univoca del titolare e/o del rappresentante legale dell'azienda (qualora diverso/i da quello/i del punto A); c) l'ubicazione dell'azienda e di tutti gli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi; d) capacità e caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti zootecnici, delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici; e) i dati identificativi dell'azienda o delle aziende alle quali gli effluenti sono eventualmente ceduti e/o dalle quali sono eventualmente acquisiti; nonché i quantitativi e la tipologia degli effluenti stessi.

LA COMUNICAZIONE AL SINDACO DEVE CONTENERE: (COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA) C) AZIENDE CHE UTILIZZANO AGRONOMICAMENTE EFFLUENTI ZOOTECNICI. a) L'identificazione univoca dell'azienda (qualora diversa da quella del punto A); b) l'identificazione univoca del titolare e/o del rappresentante legale dell'azienda (qualora diverso/i da quello/i del punto A); c) l'ubicazione dell'azienda e di tutti gli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi; d) la superficie agricola utilizzata aziendale, l'identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti zootecnici e attestazione del relativo titolo d'uso; e) la dichiarazione dei proprietari e/o conduttori dei terreni non in possesso del comunicante e oggetto di spandimento attestante la messa a disposizione del terreno; f) i dati identificativi dell'azienda o delle aziende dalle quali gli effluenti sono eventualmente acquisiti, nonché i quantitativi e la tipologia degli effluenti stessi.

NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI (ALMENO PER LE AZIENDE E GLI ALLEVAMENTI RIFERIBILI ALLA NOSTRA STRUTTURA) LE TRE FASI (PRODUZIONE, STOCCAGGIO, UTILIZZAZIONE) SONO IN CAPO CON LO STESSO SOGGETTO (CIÒ SIGNIFICA CHE L’ADEMPIERE AL DETTATO DELLA NORMATIVA, CHE SEMBRA APPARENTEMENTE UN “GRAN CASINO”, NON È POI COSÌ COMPLESSO)

I PROBLEMI MAGGIORI, PROBABILMENTE, SI AVRANNO INVECE A LIVELLO DI STRUTTURE DI STOCCAGGIO (SPESSO INSUFFICIENTI, SECONDO LA NORMA). NOSTRO COMPITO, COMUNQUE, SAREBBE ALMENO QUELLO DI INFORMARE I SOCI, IN MODO CHE NON SIANO “COMPLETAMENTE IMPREPARATI” AD EVENTUALI CONTROLLI. (NON DOBBIAMO FARE “COMUNICAZIONI” OPPURE “P.U.A.”, MA ALMENO, INDIRIZZARE GLI ALLEVATORI). PERALTRO È OPPORTUNO CONSIDERARE CHE EVENTUALI CONTROLLI POSSONO ESSERE FATTI ANCHE A POSTERIORI DELL’ATTIVITÀ DI SPANDIMENTO (SULLA DOCUMENTAZIONE, DA CONSERVARE ALMENO PER 4 ANNI).

PER CHI VOLESSE SAPERNE DI PIÙ LASCIARE INDIRIZZO E-MAIL (VERRÀ INVIATA LA NORMATIVA) …….SE QUALCUNO È PARTICOLARMENTE MASOCHISTA…… …...ANCHE UN ESEMPIO DI COMUNICAZIONE COMPLETA…… L’INCONTRO CHE AVREMO CON IL PERSONALE DELLA SEZIONE DI TERAMO TRATTERÀ, LOGICAMENTE, ANCHE DELLE ZONE VULNERABILI AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA

GRAZIE PER L’ATTENZIONE !!!! (……ANCHE SE SI PARLAVA DI MERDA……)