I CONTRATTI BANCARI Impresa bancaria ed operazioni bancarie

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Transcript della presentazione:

I CONTRATTI BANCARI Impresa bancaria ed operazioni bancarie Le imprese bancarie sono imprese commerciali la cui attività tipica, anche se non esclusiva, consiste nella raccolta del risparmio fra il pubblico e nell'esercizio del credito

Operazioni Bancarie Le operazioni di raccolta del risparmio si definiscono tradizionalmente operazioni passive in quanto rendono la banca debitrice nei confronti dei propri clienti Le operazioni di concessione di credito da parte della banca si definiscono invece operazioni attive Si definiscono infine operazioni accessorie o servizi bancari le altre operazioni a carattere finanziario o stru­mentale (ad esempio: servizi di pagamento; compravendita e custodia di titoli o valori) che le banche tradizionalmente svolgono a favore della propria clientela.

Nuove attività finanziarie Le banche svolgono oggi un ruolo centrale anche in nuovi settori dell'attività finanziaria (leasing, factoring, carte di credito, credito al consumo, gestione dei fondi comuni di investimento, ecc.), che non rientrano nella tipica funzione creditizia delle banche Tali attività possono essere esercitate anche da imprese finanziarie non bancarie; da imprese cioè che non svolgono anche attività di raccolta del risparmio fra il pubblico Queste nuove attività finanziarie inoltre possono essere svolte dalle banche indirettamente, attraverso la costituzione di autonome società dalle stesse controllate, ciascuna delle quali opera in uno specifico settore.

Normativa Bancaria L'attività complessiva delle banche ed in particolare la raccolta del risparmio fra il pubblico e l'erogazione del credito presentano un particolare rilievo economico e sociale (art. 47, 1° comma, Cost.) La relativa normativa è oggi racchiusa nel Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ap­provato con il d.lgs. 1-9-1993, n. 385 (Tub).

La disciplina bancaria incide: Sull'accesso all'attività bancaria, subordinato alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia (art. 14 Tub) Sulla struttura giuridica dell'impresa bancaria, che può assumere solo la forma di società per azioni e di società cooperativa per azioni — banche popolari e banche di credito cooperativo (già casse rurali ed artigiane) —, con capitale versato non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia con riferimento ai diversi tipi di società bancarie Sullo statuto delle società, delle imprese e del gruppo bancario, che presenta accentuati profili di specialità rispetto a quello delle altre imprese commerciali Sull'organizzazione e sull'esercizio dell'attività bancaria, sottoposte a penetrante vigilanza da parte della Banca d'Italia, in conformità delle direttive emanate dal Cicr (Comitato interministeriale per il credito ed il ri­sparmio), per assicurare la sana e prudente gestione delle banche e la stabilità complessiva del sistema bancario

Le operazioni bancarie nel codice civile Le operazioni bancarie sono per la prima volta regolate dal codice civile del 1942 (artt. 1834-1860) Il codice si limita però a regolare solo alcune delle tipiche operazioni (passive, attive ed accessorie) poste in essere dalle banche operanti a breve termine (ex aziende di credito) all'epoca della codificazione la disciplina dei contratti regolati è estremamente scarna ed in larga parte dispositiva

Norme Bancarie Uniformi La regolamentazione dei contratti bancari (nominati ed innominati) resta, in larga parte, affidata alle cc.dd. norme bancarie uniformi. Sono queste, condizioni generali di contratto predisposte non dalle singole banche, bensì dalla loro associazione di categoria, l'Abi (Associazione Bancaria Italiana). Tali condizioni generali sono poi applicate in modo tendenzialmente uniforme dalle banche assicurando un'accentuata standardizzazione dei rapporti con la clientela Le n.b.u. rappresentano perciò la principale fonte normativa dei contratti bancari e da esse non si può prescindere nella conoscenza della loro disciplina effettiva. Anche perché spesso non si limitano a colmare i vuoti della disciplina legislativa, ma la modificano o sostituiscono in più punti con clausole spesso vistosamente vessatorie per i clienti e talvolta di dubbia validità

La disciplina generale dei contratti bancari La legge 17-2-1992, n. 154, ha introdotto una disciplina generale dei contratti bancari e finanziari che prevede una serie di obblighi di comportamento volti ad assicurare adeguata trasparenza alle condizioni contrattuali praticate dalle banche e dagli altri intermediari finanziari.

Punti salienti della disciplina generale dei contratti bancari Le banche (e gli altri intermediari finanziari) sono tenute a rendere note al pubblico le condizioni economiche (tassi di interesse, prezzi, spese, valute applicate, ecc.) delle operazioni e dei servizi offerti. Per garantire l'effettiva conoscenza delle condizioni praticate è fatto divieto di rinvio agli usi (art. 116) Per le operazioni di finanziamento deve essere pubblicato il tasso effettivo globale medio (TEGM) che comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito (art. 116, 1° comma) Ampi poteri regolamentari in materia sono riconosciuti al Cicr (art. 116, 3° comma e del Cicr 4-3-2003) che ha disposto l'assolvimento di tale obbligo di pubblicità mediante l'esposizione di un avviso nei locali aperti al pubblico che sintetizza le principali norme di trasparenza, e di fogli in­formativi tenuti a disposizione della clientela contenenti indicazioni sulle condizioni contrattuali delle singole operazioni o servizi I contratti bancari devono essere redatti per iscritto (art. 117, 1° comma)

… Segue un esemplare del contratto (di solito predisposto e prestampato) deve essere consegnato al cliente in modo da assicurargli la conoscenza e la prova delle condizioni che regolano il rapporto. Al contratto è unito un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni L'inosservanza della forma scritta comporta la nullità del contratto (art. 117, 3° comma), che però può essere fatta valere solo dal cliente (art. 127) È fissato per legge anche il contenuto minimo obbligatorio dei contratti in modo da offrire al cliente un quadro chiaro delle condizioni economi­che praticate dalla banca. Al riguardo si prescrive che devono essere indicati «il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora» e che nei contratti di durata deve essere specificamente approvata dal cliente la clausola che consente alla banca di variare in senso sfavorevole al cliente le condizioni economi­che durante lo svolgimento del rapporto (art. 117, 5° comma) E fatto divieto di rinvio agli usi «per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati». Le relative clausole contrattuali, in passato presenti nelle n.b.u., sono nulle e si considera­no non apposte

… Segue Nullità delle clausole che prevedono per i clienti condizioni economiche più sfavorevoli di quelle pubblicizzate (art. 117, 6° comma) Nei contratti di durata può essere pattuita la facoltà della banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, oggi però solo a condizione che la modifica sia sorretta da un giustificato motivo Le variazioni devono essere comunicate al cliente con un preavviso di trenta giorni e con le modalità fissate dalla legge; in caso contrario, le variazioni sfavorevoli ai clienti sono inefficaci Ai clienti si riconosce il diritto di recedere dal contratto senza spese entro sessanta giorni dalla comunicazione e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate; altrimenti la modifica si intende tacitamente approvata (art. 118, come modificato dal d.l. 4-7- 2006, n. 223, convertito in legge 248/2006)“ In ogni caso nei contratti di durata (come il conto corrente bancario), il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura (art. 10, 2° comma, d.l. 4-7-2006, n. 223) Nei contratti di durata è fatto obbligo alla banca di fornire per iscritto, almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto, mediante la consegna del rendiconto e del documento di sintesi sulle principali condizioni. Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (art. 119).

VIGILANZA La Banca d'Italia vigila sul rispetto della disciplina in tema di trasparenza e può anche prescrivere, a pena di nullità, che determinati contratti o titoli abbiano un contenuto tipico predeterminato (art. 117, 8° comma) Inoltre, in caso di ripetute violazioni degli obblighi di pubblicità, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre la sospensione dell'attività anche di singole sedi secondarie della banca inadempiente per un periodo non superiore a trenta giorni (art. 128) Un ulteriore contributo al miglioramento del grado di tutela dei clienti delle banche è stato poi determinato dall'applicazione al settore bancario della disciplina antimonopolistica nazionale (legge 10-10-1990, n. 287); disciplina che in origine individuava nella Banca d'Italia l'autorità preposta all'applicazione della relativa normativa nel settore bancario, mentre ora tali competenze sono state trasferite all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (art. 19, 11° comma, legge 28-12-2005, n. 262)

I depositi bancari Il deposito di danaro è la principale operazione passiva delle banche Esso costituisce un tipo particolare di deposito irregolare (art. 1782), che si caratterizza per il necessario intervento di una banca in veste di depositario Con questo contratto la banca acquista infatti la proprietà della somma ricevuta in deposito e si obbliga a restituirla nella stessa specie monetaria alla scadenza del termine convenuto (deposito vincolato), ovvero a richie­sta del depositante (deposito libero), con o senza preavviso (art. 1834, Io comma)

Interessi sulle somme depositate Benché il codice nulla stabilisca al riguardo, è certo che la banca deve corrispondere gli interessi sulle somme depositate. Tanto si desume dalla disciplina del mutuo (art. 1815), cui quella del comune deposito irregolare fa rinvio (art. 1782). In base alla disciplina generale dei contratti bancari (art. 117 Tub), il tasso di interesse, di regola più elevato per i depositi vincolati, e le altre condizioni economiche devono risultare dal contratto (predisposto sulla base delle relative n.b.u.) che attesta la costituzione del deposito o, in caso di libretto al portatore, dal libretto stesso. Il tasso di interesse, inoltre, non può essere inferiore a quello predeterminato in via generale dalla banca per quella determinata categoria di depositi e portato a conoscenza del pubblico mediante avviso esposto nei propri locali. Se non osserva tali prescrizioni, la banca dovrà corrispondere il tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei do­dici mesi precedenti la costituzione del rapporto (art. 117, 7° comma, Tub). Gli interessi sono capitalizzati con la periodicità pattuita ed indica­ta in contratto (di regola, annualmente) e sono altresì liquidati in occa­sione dell'estinzione del deposito (art. 8 n.b.u., nel testo modificato nel 1995).

DEPOSITI BANCARI SEMPLICI E A RISPARMIO I depositi semplici non possono essere alimentati da successivi versamenti e non prevedono la possibilità di prelevamenti parziali prima della scadenza. Fra i depositi di questo tipo, a scadenza fissa, rientrano quelli rappresentati da buoni fruttiferi e da certificati di deposito I depositi a risparmio danno invece al depositante la facoltà di effettuare successivi versamenti e prelevamenti parziali. Versamenti e prelevamenti possono essere però effettuati solo in contanti (art. 3 n.b.u.) e, salvo patto contrario, solo presso la sede della banca ove è stato costituito il rapporto (art. 1834, 2° comma, cod. civ.)

LIBRETTO DI DEPOSITO I depositi a risparmio sono comprovati da un apposito documento: il libretto di deposito a risparmio, nel quale devono essere annotate tutte le operazioni. Il libretto di deposito ha per legge un particolare e penetrante valore probatorio. Infatti, le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti fra banca e depositante (art. 1835, 2° comma) La banca ed il depositante non possono perciò avvalersi di altri mezzi di prova per contestare il contenuto delle annotazioni sul libretto ed in particolare la banca non potrà eccepire la difformità delle stesse rispetto alle proprie scritture contabili

TIPOLOGIA DI LIBRETTI DI DEPOSITO I libretti di deposito a risparmio possono essere: Nominativi = i prelevamenti possono essere effettuati solo dall'intestatario del libretto o da un suo rappresentante debitamente legittimato (art. 5 n.b.u.) Nominativi pagabili al portatore = i prelevamenti possono essere effettuati anche da soggetto diverso dall'intestatario, con effetto liberatorio per la banca che non versi in dolo o colpa grave (art. 1836, 2° comma) Al portatore = il possesso del libretto abilita di per sé alla ri­scossione delle somme depositate. La banca è infatti liberata se paga senza dolo o colpa grave all'esibitore, anche se questi non è il depositante (art. 1836, 1° comma) È pacifico che i libretti nominativi e quelli nominativi pagabili al portatore non sono titoli di credito. Essi non sono destinati alla circolazione e la loro funzione è solo quella di identificare l'avente diritto alla presta­zione

L'apertura di credito Nozione = L'apertura di credito è il contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro, per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato (art. 1842) L'apertura di credito, tipica operazione bancaria attiva, non è un mutuo (contratto reale) perché si perfeziona indipendentemente dalla consegna del danaro.

DIFFERENZE CON ALTRI ISTITUTI L’apertura di credito non può essere inoltre identificata con la promessa di mutuo (art. 1822) o con il mutuo consensuale per i seguenti motivi: Non con la prima in quanto la banca è obbli­gata già con la stipula del contratto di apertura di credito e non è necessaria un'ulteriore manifestazione di volontà della stessa Non con il secondo (ammesso che il mutuo consensuale sia diverso dalla promessa di mutuo), dato che all'obbligo della banca di tenere a disposizione corrisponde un diritto potestativo del cliente. Questi è infatti libero di utilizzare o meno, in tutto o in parte, il credito concessogli, se e quando lo riterrà opportuno. Ed in ciò consiste il vantaggio pratico dell'apertura di credito rispetto al mutuo

DISCIPLINA Il cliente può utilizzare la somma messagli a disposizione dalla banca in una o più volte; può inoltre ripristinare la disponibilità con successivi ver­samenti. In altri termini, può alternare versamenti e prelevamenti nei limiti della linea di credito concessagli Oltre che con prelevamenti in contanti, il cliente può utilizzare il credito concessogli anche per emettere assegni bancari o per impartire alla banca ordini di pagamento a terzi, dato che in base alle relative norme bancarie uniformi i modi di utilizzo dell'apertura di credito sono quelli propri del conto corrente bancario

L'apertura di credito può essere allo scoperto o assistita da garanzie, reali o personali, a favore della banca Le garanzie che assistono l'apertura di credito si intendono date per tutta la durata della stessa e quindi non si estinguono fino alla fine del rapporto per il solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca (art. 1844) Inoltre, se le garanzie diventano insufficienti rispetto al credito conces­so (non a quello utilizzato), la banca può chiedere un supplemento di ga­ranzia o la sostituzione del garante. In mancanza, la banca può, a sua scelta, ridurre proporzionalmente il credito concesso o recedere dal contratto

Il recesso della banca dall'apertura di credito Nell'apertura di credito a tempo determinato, salvo patto contrario, la banca può recedere anticipatamente dal contratto solo se sussiste una giu­sta causa. Il recesso sospende immediatamente l'ulteriore utilizzo del cre­dito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate. Nell'apertura di credito a tempo indeterminato, la banca (ed anche il cliente) può invece recedere liberamente dal contratto. Deve però dare un preavviso, fissato per legge in quindici giorni, ove non risulti diversa­mente dal contratto o dagli usi. Durante questo periodo il cliente può con­tinuare ad utilizzare il credito concessogli ed alla scadenza dovrà imme­diatamente restituire le somme utilizzate

Nelle n.b.u. scompare ogni distinzione fra apertura di credito a tempo indeterminato e a tempo determinato In entrambi i casi la banca può recedere liberamente, anche con comunicazione verbale. In entrambi i casi il recesso sospende immediatamente l'utilizzo del credito In entrambi i casi il termine per restituire le somme utilizzate è drasticamente ridotto