LA RETRIBUZIONE
NOZIONE Obbligazione principale posta in capo al datore di lavoro a fronte dell’instaurazione del rapporto di lavoro; Art. 2094 c.c.; Onerosità (eccezione: necessità di rigorosa prova); Nesso causale; Differita.
Art. 36 Cost. “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia una esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.”
Principio di proporzionalità (v. part-time); Variazioni sulla base di quantità e natura della prestazione svolta; Violazione della parità di trattamento? Sufficienza della retribuzione; Irriducibilità della retribuzione; Non opera il principio della onnicomprensività.
“Giusta retribuzione” Inadeguatezza della retribuzione; GIUDICE DEL LAVORO per corretta determinazione giudiziale; Onere di dimostrare l’oggetto della valutazione; Art. 36 Cost come parametro fondamentale; Possibilità per il giudice di adottare come parametro i minimi salariali stabiliti da contrattazione collettiva.
Tipologie Retribuzione a tempo (commisurata alla durata della prestazione, regolata dalla contrattazione collettiva e/o dall’accordo delle parti); Retribuzione a cottimo (commisurata al risultato della prestazione, rileva il rendimento e non il risultato); Partecipazione agli utili (connessa al risultato dell’impresa, condizionata dall’andamento. Non muta la natura del rapporto di lavoro subordinato in uno di associazione in partecipazione); In natura (beni o servizi in sostituzione della retribuzione monetaria).
Provvigione (retribuzione calcolata in base ad affari trattati); Retribuzione corrente (matura nel periodo di paga interessato, corrispettivo della prestazione lavorativa); Differita (matura in un periodo differente rispetto alla prestazione); Arretrata (corrisposta in data successiva a quella prevista per il pagamento, ex lege o esigenze di organizzazione aziendale); Convenzionale (determinata da norme vigenti); Straordinaria (eccedente rispetto a quella ordinaria v. contrattazione collettiva).
Prospetto paga Legge n. 4/1953; Obbligo del datore; Nome, qualifica professionale del lavoratore e periodo al quale la retribuzione si riferisce; Elementi componenti la retribuzione + indicazione delle singole trattenute effettuate; (La firma del lavoratore in segno di ricevuta non implica che il pagamento del salario sia stato effettuato).
Accordo di forfetizzazione Concluso tra datore di lavoro e lavoratore che prevede la corresponsione di un compenso, identificato in misura “forfetaria” e onnicomprensiva per l’eventuale straordinario svolto, a prescindere dalla sua entità o dall’effettivo svolgimento.
Patto di congelamento Accordo con cui vengono corrisposti unitariamente tutti i compensi, base e prestazioni ulteriori rispetto alle ordinarie, collegate a specifiche mansioni (es. indennità di cassa, di missione); Valido se ogni compenso confluito è singolarmente individuato.
Retribuzione feriale Art. 36 Cost. + art. 2109 c.c.; Non contengono indicazioni per il computo della retribuzione; giurisprudenza: determinazione rimessa alla contrattazione collettiva.
TFR (TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO) Art. 2120 c.c.; Somma erogata dal datore di lavoro alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato; Nozione di retribuzione annua; Possibilità per la contrattazione collettiva di individuare le voci retributive utili al calcolo anche in senso peggiorativo; Applicazione di un coefficiente fisso (13,5) alla retribuzione utile TFR (dovuta per quell’anno specifico al lavoratore).
TFR= quota di retribuzione che il lavoratore matura annualmente ma percepisce, di norma, alla cessazione del rapporto di lavoro; Importo aggiuntivo a titolo di rivalutazione (indice secondo regole fissate dal lgs per garantire il mantenimento del potere di acquisto delle quote accantonate); Anticipazione sul TFR (art. 2120 co. 6) e problematiche connesse (limiti).
TFR e previdenza complementare D.lgs. 252/2005; Da accantonamento virtuale ad accantonamento reale; Principio di libertà di adesione; Forma di finanziamento; Introduzione del principio del silenzio-assenso.
Obbligazione previdenziale Previdenza obbligatoria; Assistenza obbligatoria; Sistema pensionistico italiano basato su due pilastri: previdenza obbligatoria (INPS, INPDAP) che assicura a tutti i cittadini la pensione di base e previdenza complementare a cui si può aderire per garantirsi una pensione aggiuntiva a quella pubblica.
Obbligo contributivo del datore di lavoro Conseguenza dell’obbligo assicurativo; Rapporto di lavoro instaurato tra 3 soggetti; Art. 2115 c.c. : lavoratore e datore di lavoro contribuiscono in parti uguali alle istituzioni di previdenza e assistenza; Obbligo di pagamento esclusivamente a carico del datore di lavoro; Classificazione delle aziende (industriale, intermediaria, di trasporto, bancaria o assicurativa, ausiliaria); Determinazione della contribuzione che il datore di lavoro deve corrispondere = retribuzione imponibile.
Prestazioni di previdenza e assistenza obbligatorie e complementari Art. 2116 c.c.: le prestazioni di previdenza e assistenza obbligatorie ex art. 2114 c.c. sono caratterizzate dall’automaticità; Responsabilità per omessa contribuzione: 3 forme di previdenza o assistenza integrativa: Fondi pensione di previdenza complementare; Fondi di previdenza ed assistenza integrativa previsti dalla contrattazione collettiva; Polizze cumulative previste dalla contrattazione collettiva.
L’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali almeno pari a quella fissata da contrattazione nazionale di settore e non inferiore a quella stabilita da leggi, regolamenti, contratti o accordi collettivi o contratti individuali (se ne deriva una retribuzione superiore a quella prevista dal ccnl); Sulla retribuzione imponibile di ogni lavoratore si calcolano i contributi previdenziali con applicazione di aliquote fissate dalla legge.
Il datore di lavoro provvede, in sede di conteggio delle competenze del dipendente, a trattenere le quote di contribuzione a suo carico. Successivamente, il datore di lavoro effettua i conteggi dei contributi per la parte a suo carico, provvedendo infine al versamento del totale. Una volta determinato l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti, il datore provvede periodicamente al versamento.
L’obbligo di pagamento dei contributi interviene al momento in cui spetta il diritto a percepire una retribuzione; Versamento tramite modello F24 (compensazione tra debiti e crediti); Se il datore di lavoro omette di adempiere all’obbligo = responsabilità civile e penale; Se effettua versamenti non dovuti, per una quota maggiore = richiesta di rimborso entro 5 anni dalla data del versamento.