Bilancio energetico sistema edificio-impianto

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Transcript della presentazione:

LA LEGISLAZIONE ENERGETICA, LA NORMATIVA TECNICA E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA Livio de Santoli Luca Alberto Piterà AICARR

Bilancio energetico sistema edificio-impianto ‘

Relazione tra normativa e legislazione DIRETTIVA EUROPEA

Normativa del sistema edificio-impianto

La legislazione in tematica di EE Legge 9 gennaio 1991 n.10 DPR 26 agosto 1993 n.412 93 - 91 Direttiva 2002/91/CE Rendimento in Edilizia EPBD 05 - 01 D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192 Direttiva 2009/28/CE - RES Direttiva 2010/31/UE – EPBD 2 11 - 09 DPR 59/09 e LG APE D.Lgs. 3 marzo 2011 n.28 - FER Direttiva 2012/27/UE - EE DPR 74/2013 e DPR 75/2013 14 - 12 Legge 3 agosto 2013 n.90 D.Lgs 4 luglio 2014 n.102 DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi DM 26 giugno 2015 Format Relazioni 2015 DM 26 giugno 2015 LG APE

Recepimento Italiano delle Direttive Europee D. Lgs 192:2005 e ss.mm.ii, attuazione nazionale delle direttive 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia (EPBD) e 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia (EPBD2) D.Lgs 28:2011 e ss.mm.ii, attuazione nazionale della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. D.Lgs 102:2014, attuazione nazionale della direttiva 2012/27/UE inerente l’efficienza energetica.

Energy Performance of Buildings Directive 2010/31/EU (EPBD 2) Miglioramento prestazione energetica degli edifici Introduce l’Edificio di riferimento Introduce gli nZEB (edificio a energia quasi nulla) Recepimento Italiano Dlgs 192:05 e L90:13

DLGS 102:2014 Recepimento Italiano Direttiva Efficienza energetica 2012/27/UE Art. 5 dal 2014 al 2020 realizzazione di interventi di riqualificazione energetica su edifici della PA per il 3% annuo del Sutile climatizzata. Art. 7 i Titoli di Efficienza Energetica (TEE) devono essere lo strumento per raggiungere almeno il 60% dell’obiettivo di risparmio energetico nazionale. Art. 8 dal 5/12/2015 e successivamente ogni 4 anni, obbligo della Diagnosi Energetica per le grandi imprese e per le imprese ad elevato consumo di energia. Art. 9 Miglioramento per gli utenti finali della misura dei consumi dei vettori energetici venduti e contabilizzazione del calore come strumento di contenimento dei consumi energetici. (pubblicata il mese scorso la nuova versione della UNI 10200:2015) Art. 10 Potenziale della Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) Art. 11 Revisione del regime tariffario elettrico attuale da parte dell’AEEG per il settore domestico (Il 16 marzo finita la prima consultazione richiesta dall’AEEGSI 34/2015/R/EEL, il 4 settembre terminata la seconda consultazione 293/2015/EEL).

Renewable Energies Directive (RES) – 2009/28/EU Recepimento Italiano Dlgs 28/2011 Incremento uso rinnovabili fino al 20%, biocombustibili fino al 10% in EU Richiede agli utilizzatori di includere una data porzione di energia da fonti rinnovabili nei loro consumi. Prevede una copertura minima da FER 20% 50% 35%

Recenti modifiche (giugno 2015) del QUADRO NORMATIVO e LEGISLATIVO

Entrato in vigore il 1 ottobre 2015 abrogando il DPR 59 del 2009 DM 26 giugno 2015 Pubblicato il 15 luglio 2015 sulla GU n. 39 il DM 26 giugno 2015 recante «Attuazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici». Entrato in vigore il 1 ottobre 2015 abrogando il DPR 59 del 2009 Si applicherà sia pubblico sia privato Modifica l’attuale ambito di intervento: Nuovi Edifici; Ampliamenti di edifici esistenti; Ristrutturazione importante di primo livello e secondo livello; Riqualificazione energetica

DM 26 giugno 2015 IN SINTESI: Introduce l’edificio di Riferimento Involucro di riferimento Impianti di riferimento Utilizzo delle fonti rinnovabili (ad esempio uso PV) Attua gli nZEB Nuova Classificazione energetica degli edifici Software di calcolo nel regime transitorio in attesa di nuova certificazione da parte del CTI, la case produttrici potranno fornire autodichiarazione.

Struttura delle UNI/TS 11300 “Prestazioni energetiche degli edifici” Confine del sistema e confine di valutazione

Struttura delle UNI/TS 11300 “Prestazioni energetiche degli edifici” Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale. Pubblicata a ottobre 2014 Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. Pubblicata a ottobre 2014 Parte 3: Energia primaria e rendimenti per la climatizzazione estiva. Pubblicata nel 2010, attualmente in revisione. Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria. Pubblicata nel 2012. Raccomandazione CTI 14/2013 – «prestazioni energetiche degli edifici – Determinazione dell’energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell’edificio» e successive norme che ne conseguono.

Struttura delle UNI/TS 11300 “Prestazioni energetiche degli edifici” Parte 5: Determinazione della prestazione energetica per la classificazione dell’edificio. Il 14 settembre 2015 terminerà la fase di inchiesta pubblica UNI. Scopo La specifica tecnica fornisce precisazioni ai fini della determinazione della prestazione energetica per la classificazione degli edifici e metodi di calcolo per determinare: il fabbisogno di energia primaria degli edifici in modo univoco e riproducibile applicando la normativa tecnica citata nei riferimenti normativi; la quota di energia da fonti rinnovabili. Tali precisazioni e metodi di calcolo riguardano, in particolare: le modalità di valutazione dell’apporto di energia rinnovabile nel bilancio energetico; la valutazione dell’energia elettrica esportata; la definizione delle modalità di compensazione dei fabbisogni con energia elettrica attraverso energia elettrica prodotta da rinnovabili; la valutazione dell’energia elettrica prodotta da unità cogenerative.

Struttura delle UNI/TS 11300 “Prestazioni energetiche degli edifici” Parte 6: Determinazione dei fabbisogni di energia per ascensori e scale mobili. Il 4 settembre 2015 terminata la fase di inchiesta pubblica UNI.

La UNI/TS 11300-4 Scopo e campo di applicazione La 11300-4 fornisce gli strumenti per il calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria in presenza di generatori termici non convenzionali, in particolare quelli che utilizzano fonti rinnovabili di energia. La TS considera le seguenti fonti rinnovabili di energia: per la produzione di energia termica utile: - per la produzione di energia elettrica: solare termico; biomasse; fonti aerauliche, geotermiche e idrauliche nel caso di pompe di calore per la quota considerata rinnovabile; solare fotovoltaico.

Scopo e campo di applicazione Per quanto riguarda la generazione con processi diversi dalla combustione a fiamma la TS prende in considerazione: sistemi che convertono l'energia chimica di combustibili fossili per produzione combinata di energia elettrica ed energia termica (cogenerazione); sistemi che riqualificano energia termica a bassa temperatura in energia termica a più elevata temperatura mediante cicli termodinamici alimentati da energia elettrica o da combustibili fossili (pompe di calore); sistemi che impiegano energia termica utile derivante da generazione remota esterna al confine energetico dell'edificio (teleriscaldamento).

Classificazione degli impianti PdC La UNI TS 11300-4 classifica gli impianti che utilizzano PdC in funzione dei seguenti criteri: tipo di servizio e di fluido termovettore lato utenza; tipo di fonte energetica sfruttata (tipo di sorgente fredda); tipologia del sistema di generazione; tecnologia e vettori energetici impiegati. 18

Definizioni TLR Un sistema di teleriscaldamento è un «Sistema di produzione e distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o surriscaldata da una o più fonti di produzione che utilizzano generatori e vettori energetici diversi verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per la climatizzazione invernale di edifici e la produzione di acqua calda sanitaria in conformità alla vigente legislazione1.» Sono esclusi i sistemi di riscaldamento di quartiere costituiti da centrale termica a combustibile fossile destinata a servire più edifici che sono trattati nella UNI/TS 11300-2:2008. Nel caso in cui la fornitura di energia termica utile sia fornita da un soggetto distinto dalla proprietà degli immobili serviti, è compito di tale soggetto fornire il fattore di conversione in energia primaria. 1 Alla data di pubblicazione della UNI/TS 11300-4 era in vigore il Decreto Ministeriale 5 Settembre 2011 sul sostegno della cogenerazione ad alto rendimento che contiene nella definizione di teleriscaldamento le condizioni che devono essere soddisfatte per le reti di teleriscaldamento.

Legenda 1 Centrale di produzione della rete 2 Cogenerazione 3 Combustione a fiamma 4 Perdite elettriche 5 Perdite termiche 6 Rete di teleriscaldamento 7 Sottostazione di scambio termico 8 Energia termica della rete dell’impianto termico 9 Rete elettrica c: sezione di consegna alla sottostazione d: sezione di uscita dalla sottostazione

Classificazione cogenerazione CHP Le unità cogenerative sono classificate in base a: Tipologia di motore primo motore a combustione interna (cicli Otto e Diesel); turbina a gas con recupero del calore dei gas di scarico; altre tipologie (motori a combustione esterna con ciclo Stirling, celle a combustibile, ecc.). Modalità di funzionamento regime a punto fisso (funzionamento on-off, senza modulazione del carico); modulazione del carico con variazione della potenza elettrica erogata da quella nominale FCG,el,nom a quella minima tecnica possibile FCG,el,min·

UNI EN 15193 “Prestazioni energetiche degli edifici” Requisiti energetici per l’illuminazione

DM 26 giugno 2015 ENERGIA PRIMARIA – Verifica progettuale e classificazione energetica Verifica progettuale (L.10) – Energia primaria totale EP,nren Vettore energetico EP,nren EP,ren EP,tot EP,ren Classificazione energetica (APE) – Energia primaria non rinnovabile EP,nren

Energia Primaria Definizioni (UNI EN 15603) Energia non rinnovabile Energia presa da una sorgente che si esaurisce per l’estrazione (p.e. combustibili fossili) Energia rinnovabile Energia da sorgenti che non si esauriscono per estrazione, così come l’energia solare (termica e fotovoltaica), il vento, l’energia idrica, le biomasse rinnovabili Energia primaria Energia che non è stata soggetta ad alcuna conversione o processo di trasformazione

Energia Primaria Definizioni (UNI EN 15603) Fattore di energia primaria totale Per un dato vettore energetico, l’energia primaria rinnovabile e non rinnovabile diviso per l’energia fornita, dove l’energia primaria è quella richiesta per produrre un’unità di energia fornita, tenendo in considerazione l’energia richiesta per l’estrazione, il processamento, l’accumulo, il trasporto, la generazione, la trasformazione, la trasmissione, la distribuzione, e ogni altra operazione necessaria per fornirla all’edificio nel quale l’energia fornita sarà utilizzata Fattore di energia primaria non rinnovabile Per un dato vettore energetico, l’energia primaria non rinnovabile diviso per l’energia fornita, dove l’energia primaria non rinnovabile è quella richiesta per produrre un’unità di energia fornita, tenendo in considerazione l’energia non rinnovabile richiesta per l’estrazione, il processamento, l’accumulo, il trasporto, la generazione, la trasformazione, la trasmissione, la distribuzione, and e ogni altra operazione necessaria per fornirla all’edificio nel quale l’energia fornita sarà utilizzata

Fattori di conversione fp

Potere Calorifico

Edificio di Riferimento Con edificio di riferimento o target si intende un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati. Con edificio di riferimento si intende quindi un edificio avente un fabbricato di riferimento e degli impianti tecnici di riferimento. Per i tutti i dati di input e i parametri non definiti nel presente capitolo si utilizzano i valori dell' edificio reale o di progetto.

nZEB Edifici a energia quasi zero Sono «edifici a energia quasi zero» tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati: tutti i requisiti previsti con i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici; gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all'Allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ovvero copertura del 50%.

Diagnosi Energetica Obbligo di Diagnosi Energetica per le grandi imprese e per quelle energivore; (Dlgs 102/2014) Obbligo di diagnosi per tutti gli impianti ristrutturati o di nuova installazione di potenza termica ≥ 100 kW, compreso il distacco di impianto anche di un solo condomino. La diagnosi deve mettere a confronto diverse soluzioni impiantistiche compatibili e la loro efficacia sotto il profilo dei costi complessivi (investimento, esercizio e manutenzione). (Art. 5.3) AiCARR ha sviluppato le Linee Guida per l’efficienza energetica degli edifici, per conto di AGESI (Scaricabili dal sito AICARR) AiCARR sta supportando UNI/CTI per la redazione di tre norme inerenti al diagnosi energetica degli edifici, dell’industria e dei trasporti.

Relazione Tecnica Il progettista/i progettisti devono inserire i calcoli e le verifiche nella relazione tecnica di cui all’art. 8 commi 1 e 2 del DLGS 192 e smi. Gli schemi delle relazioni tecniche sono contenute nel DM del 26 giugno 2015. Relazione tecnica di cui al comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici. Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero. (Allegato 1) Riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello. Costruzioni esistenti con riqualificazione dell’involucro edilizio e di impianti termici. (Allegato 2) Riqualificazione energetica degli impianti tecnici. (Allegato 3)

Relazione Tecnica Nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore alla soglia prevista (50 kW)dall’articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, gli obblighi di cui al comma 1, sussistono solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore, come, ai soli fini esemplificativi e in modo non esaustivo, la sostituzione di una caldaia a metano con una caldaia alimentata a biomasse combustibili. (ndr. Non chiaro per le pompe di calore). Gli adempimenti relativi alla conformità delle opere realizzate e all’attestato di qualificazione energetica dell’edificio (AQE) come realizzato, sono svolti conformemente alle disposizioni del comma 2, dell’articolo 8, del DLGS 192 e smi.

Linee Guida Nazionali APE Il 15 luglio 2015 pubblicata sulla GU n.39 il DM del 26 giugno 2015 recante: «Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.» Entrata in vigore 1 ottobre 2015 e abroga le LG del 2009. Tale decreto definisce: Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici; gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni; la realizzazione di un sistema informativo comune (SIAPE) per tutto il territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici.

Linee Guida Nazionali APE le Linee guida prevedono: metodologie di calcolo, anche semplificate per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini; il format di APE, di cui all’appendice B delle Linee guida, comprendente tutti i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio e all’utilizzo delle fonti rinnovabili nello stesso, al fine di consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi; lo schema di annuncio di vendita o locazione, di cui all’appendice C delle Linee guida, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini; la definizione del sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, SIAPE.

Linee Guida Nazionali APE Le linee guida prevedono: metodologie di calcolo, anche semplificate per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini; il format di APE, di cui all’appendice B delle linee guida, comprendente tutti i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio e all’utilizzo delle fonti rinnovabili nello stesso, al fine di consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi; lo schema di annuncio di vendita o locazione, di cui all’appendice c delle linee guida, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini; le regioni che hanno procedure regionali hanno tempo 2 anni ovvero entro il 1 ottobre 2017 per adeguare i loro protocolli alle Linee Guida Nazionali.

Linee Guida Nazionali APE Elementi essenziali e disposizioni minime comuni del sistema nazionale e Regionale degli APE: Informazioni minime obbligatorie contenute negli APE. Norme tecniche di riferimento. Le procedure e i metodi i calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati. Requisiti del Certificatore Energetico (DPR 75/2013) Validità massima APE 10 anni dalla data di emissione. Validità subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica deli impianti (DPR 74/2013). Nel caso di mancato rispetto l’APE decade il 31 ottobre dell’anno successivo a quello in cui era prevista la prima scadenza, non rispettata. Il libretto di impianto è allegato all’APE.

Linee Guida Nazionali APE Elementi essenziali e disposizioni minime comuni del sistema nazionale e Regionale degli APE: la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; la classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile; la qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio; i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; le emissioni di anidride carbonica; l’energia esportata; le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, distinguendo gli interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; Obbligo di sopralluogo da parte del certificatore energetico.

«Libretto di Impianto per la climatizzazione» Il 15 ottobre 2014 è entrato in vigore il nuovo «Libretto di Impianto per la climatizzazione» AiCARR collabora con Ministeri, Regioni e Enti di Normazione gli esempi alla compilazione AiCARR ha pubblicato il 16 ottobre 2014 la prima parte del Manuale alla compilazione del libretto di impianto (Scaricabile dal sito AICARR) AiCARR pubblicherà a breve la seconda parte del Manuale legata ai rapporti di controllo delle macchine Frigorifere.