1. Vizi del consenso Si possono verificare casi in cui: - la volontà manchi per incapacità a contrarre matrimonio Simulazione del nubente - oppure casi in cui tale volontà è viziata dalla presenza di elementi che ne turbino il regolare processo formativo (dolo, violenza, errore) - altri casi in cui la volontà è subordinata a fatti o circostanze (condizione apposta al consenso)
2. Classificazione dei vizi del consenso incapacita can. 1095 ignoranza can. 1096 errore (di fatto) can. 1097 (§ 1 errore sulla persona, § 2 errore su una qualità della persona) errore (di diritto) can. 1099 dolo can. 1098 violenza e timore can. 1103 simulazione can. 1101 condizione can. 1102
3. Incapacità can. 1095 3 casi di incapacità: can. 1095 §1, mancanza di uso sufficiente della ragione can. 1095 §2, esistenza di grave discrezionalità di giudizio circa i diritti – doveri matrimoniali essenziali da dare /accettare reciprocamente can. 1095 § 3, incapacità per cause di natura psichica di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio
3 bis. (solo lezione) Incapacità can. 1095 Can. 1095 §1, mancanza di uso sufficiente della ragione. (Per contrarre matrimonio validamente è richiesto un sufficiente uso della ragione – non si richiede quindi una perfetta sanità mentale). Rientrano in questo caso i soggetti afflitti da:1) malattie mentali o psicosi (schizofrenici e paranoici), e cioè coloro che sono affetti da queste malattie in forma permanente; 2) alterazioni delle facoltà mentali di carattere contingente e transitorio presenti nel soggetto al momento del matrimonio (dovute a stupefacenti, alcool, ipnosi), can. 1095 § 2, grave difetto di discrezionalità di giudizio. Riguarda persone che pur dotate dell’uso della ragione sono afflitte da anomalie psichiche che non permettono la comprensione degli obblighi essenziali del matr. Ricomprende: individui con distrurbi del comportamento dovuti ad alterazioni del carattere, coloro che hanno un’eccessiva sovravalutazione di sé, coloro che soffrono di nevrosi (disturbi psichici derivanti da conflitti con l’IO), coloro che soffrono di eccitazione esagerata (isterici), coloro che soffrono di immaturità psichica e affettiva (narcisismo, mammismo) can. 1095 § 3, incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica. Si tratta di psicopatie attinenti in modo diretto la sfera affettiva per lo più sessuale. Rientrano in questa fattispecie: la ninfomane, il satiro (uomo lussurioso), l’omosessuale, il masochista e il sadico.
4. Ignoranza (can. 1096) Insufficiente conoscenza della natura del matrimonio Minimo di conoscenza della natura del matrimonio: Che il matrimonio è una comunità permanente tra un uomo e una donna Che questa comunità sia ordinata alla procreazione della prole realizzata mediante “una qualche cooperazione sessuale”
5. L’errore di diritto (can. 1099) L’ errore che determina la volontà (can. 1099), detto anche errore di diritto Il consenso matrimoniale non risulta viziato se le parti incorrono in errore circa le caratteristiche dell’unità, indissolubilità o della sacramentalità del matrimonio. Quest’ultimo, però, è nullo se detto errore sia stato determinante sulla formazione della volontà
6. L’errore di fatto (can. 1097) L’errore che riguarda la persona dell’altro contraente err. sull’identità della persona (can. 1097 § 1) err. sulla qualità della persona (can. 1097 § 2) Il Codex dà rilevanza a questo tipo di errore (sulla qualità della persona) solo quando una determinata qualità è stata intesa in modo diretto e principale (sulla formazione del consenso)
7. Il dolo (can. 1098) Vizio di nullità introdotto con il CIC del 1983 Requisiti affinché il dolo abbia efficacia invalidante: esistenza di un inganno Il fatto che l’errore del nubente ingannato cada su una delle qualità dell’altra parte Il fatto che la mancanza (o carenza) della qualità possa turbare gravemente il consorzio di vita comune
8. Violenza e timore (can. 1103) Invalidità del matrimonio celebrato per violenza o timore grave (vis vel metus). Due sono gli elementi costitutivi di questo vizio del consenso: la violenza (vis) morale (azione di forza esercitata con minacce) il timore (metus), ossia la situazione di paura che tale azione violenta provoca nella persona e la induce a contrarre matrimoni pur contro il suo volere
9 bis. Violenza e timore (can. 1103) Tre requisiti perché la vis e il metus producano l’effetto invalidante: la coazione esterna la gravità del timore la scelta del matrimonio come soluzione inevitabile
9 ter. Il timore reverenziale Nell’ambito del vizio del consenso la giurisprudenza ha individuato anche un’altra figura: il timore reverenziale In alcuni casi (rapporti caratterizzati da vincoli di dipendenza affettiva e psicologica) questo tipo di timore viene riconosciuto come vizio invalidante In questi casi, non è il timore per il male minacciato, ma la paura di recare un dispiacere o un dolore alla persona che insiste perché venga celebrato il matrimonio, che provoca uno stato di turbamento che non consente di scegliere liberamente
10. La simulazione, can. 1101 Per legge si presume una corrispondenza tra consenso formatosi internamente nell’animo dei nubenti e le parole o segni adoperati per esternarlo (can. 1101, § 1). Se tuttavia, una delle parti (oppure entrambe), con positivo atto della volontà, esclude: o lo stesso matrimonio (simul. totale) o qualche elemento essenziale di questo, oppure qualche proprietà essenziale (simul. parziale), contrae invalidamente. La simulazione può essere: unilaterale / bilaterale Totale o parziale.
11. Simulazione totale Simulazione totale: Il nubente (o i nubenti) non intendono accettare nel suo complesso quel particolare rapporto o stato di vita coniugale caratterizzato da una serie di obblighi e diritti reciproci. Esempi: la straniera che celebra il matrimonio soltanto per acquisire la cittadinanza, la ragazza madre che accetta di sposarsi soltanto per avere un figlio in apparente condizione di legittimità, il matrimonio contratto ai soli fini economici.
11 bis. Simulazione parziale Simulazione parziale: l’esclusione è riferita a 1 o + elementi essenziali o ad 1 o + proprietà essenziali. La dottrina ha elaborato 5 ipotesi di simulazione parziale: Esclusione dell’unità del matrimonio (bonum fidei) Esclusione dell’indissolubilità (bonum sacramenti) Esclusione della generazione della prole (bonum prolis) Esclusione del bene di coniugi (bonum coniugum) Esclusione della sacramentalità del matrimonio. Perché il matrimonio sia invalido per simulazione non è sufficiente una generica intenzione contro 1 o + elementi/proprietà del matrimonio, ma è necessario un atto positivo di volontà diretto ad escludere il matrimonio stesso o un suo elemento essenziale.
12. La condizione apposta al consenso, can. 1102 Il nuovo Codex – semplificando rispetto al passato – prevede solo 2 ipotesi tipiche: Non si può contrarre validamente il matrimonio sotto condizione futura (can. 1102, § 1). Il matrimonio sotto condizione presente o passata può essere valido oppure no sin dall’inizio secondo che quanto sia stato posto in condizione esista oppure non esista (can. 1102, § 2). La condizione passata o presente si verifica: quando la circostanza oggetto di questa condizione già è accaduta o è tuttora in atto, ma il nubente non ne è però a conoscenza e ciò la rende incerta. Esempio: prima delle nozze sorge il dubbio sull’esistenza di una grave malattia. Ai fini della liceità, il § 3 del can. 1102, prevede che la condizione venga apposta con espressa autorizzazione scritta del vescovo.