I beni immobili pubblici: definizione

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Transcript della presentazione:

I beni immobili pubblici: definizione I beni immobili pubblici sono beni che appartengono a Enti pubblici e che sono destinati a soddisfare interessi pubblici. Le caratteristiche principali di questi tipi di beni sono la non rivalità e non esclusività.

I beni immobili pubblici: classificazione I beni immobili pubblici si distinguono in: beni demaniali beni patrimoniali

I beni demaniali: definizione Sono inalienabili, inusucapibili e non possono formare oggetto di diritti a favore dei terzi, se non nei modi e nei limiti delle leggi che li riguardano (art. 823 del Codice civile)

I beni demaniali: classificazione I beni demaniali, in base al criterio dell’appartenenza, si distinguono in: demanio necessario, demanio accidentale demanio accidentale specifico

Demanio necessario (art. 822, comma 1, del Codice civile) Appartenenza necessaria a Enti territoriali (art. 822, comma 1, del Codice civile) Demanio marittimo (naturale): spiagge, porti, foci dei fiumi Demanio idrico (naturale): fiumi, laghi, torrenti Demanio militare (artificiale): porti e aeroporti militari, fortezze, installazioni missilistiche

Demanio accidentale Sono demaniali se appartengono a Enti territoriali (art. 822, comma 2, e art. 824, comma 1, del Codice civile) Demanio stradale Demanio ferroviario Demanio aeroportuale Acquedotti Immobili di interesse storico, archeologico, artistico Raccolte musei, pinacoteche, archivi, biblioteche

Demanio accidentale specifico Cimiteri e mercati comunali (art. 824, comma 2, del Codice civile)

I beni patrimoniali: definizione I beni appartenenti allo Stato ed agli altri Enti territoriali, che non facciano parte del demanio, sono qualificati patrimoniali. Sono soggetti in primis alle norme di diritto pubblico che li riguardano e, in via sussidiaria, alle regole dettate dal Codice civile

I beni patrimoniali: classificazione I beni patrimoniali si distinguono in beni patrimoniali disponibili e beni patrimoniali indisponibili. I beni patrimoniali indisponibili seguono il regime giuridico dei beni demaniali (vincolo di destinazione pubblicistica), pertanto sono inalienabili ed inusucapibili. I beni del patrimonio disponibile, invece, seguono le regole del diritto privato. Sono pertanto alienabili ed usucapibili

I beni patrimoniali indisponibili: definizione I beni patrimoniali indisponibili sono beni pubblici, che analogamente ai beni demaniali, sono vincolati ad una destinazione di pubblica utilità, da cui discende la non disponibilità

I beni patrimoniali indisponibili: elencazione L’elencazione dei beni patrimoniali indisponibili è contenuta nell’art. 826 del Codice civile e comprende: foreste, miniere, cave, torbiere, cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, i beni costituenti la dotazione del Presidente della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari, le navi da guerra, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici e gli altri beni destinati ad un pubblico servizio. Detta elencazione non è esaustiva, in quanto lo stesso art. 826 del Codice civile precisa che fanno parte del patrimonio indisponibile di un Ente, al di fuori di quei beni specificatamente indicati dalla norma, tutti quei “beni destinati al pubblico servizio”

I beni patrimoniali indisponibili: classificazione Si distinguono in: beni che sono indisponibili in base ad una disposizione legislativa statale o regionale, che li qualifica espressamente come tali beni che divengono indisponibili solo per effetto di un provvedimento dell’Amministrazione che li assegna ad un determinato servizio

I beni patrimoniali disponibili: definizione I beni patrimoniali disponibili sono beni pubblici che, diversamente dai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile, seguono il regime dei beni del diritto privato. Sono pertanto alienabili, usucapibili ed espropriabili

Delimitazione dei beni pubblici E’ necessario distinguere tra: fabbricati, di solito accatastati e definiti da una superficie specifica e tangibile; beni demaniali, in particolare appartenenti al demanio marittimo ed idrico, dove risulta spesso difficile e problematico determinarne l’estensione

Delimitazione beni demaniali: nozioni generali Rappresenta una questione problematica e complessa. L’art. 822 del Codice civile si limita ad esplicitare che: “Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia…” Ma il problema è: fino dove si estendono la spiaggia, i laghi, i fiumi…?

La delimitazione dei beni demaniali nel Codice civile Art. 942 (Terreni abbandonati dalle acque correnti) “I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull’altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto. Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle Leggi in materia. Quanto stabilito dal primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico”

La delimitazione dei beni demaniali nel Codice civile Art. 943 (Laghi e stagni) “Il terreno che l’acqua copre quando essa è all’altezza dello sbocco del lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno, ancorché il volume dell’acqua venga a scemare. Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l’acqua ricopre nei casi di piena straordinaria”

La delimitazione dei beni demaniali nel Codice della navigazione Art. 33 (Ampliamento del demanio marittimo) “Quando per necessità dei pubblici usi del mare occorra comprendere nel demanio marittimo zone di proprietà privata di limitata estensione e di lieve valore ad esso adiacenti, ovvero i depositi e gli stabilimenti menzionati nell’art. 52, la dichiarazione di pubblico interesse per l’espropriazione è fatta con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministero per le Finanze Il decreto costituisce titolo per l’immediata occupazione del bene da espropriare”.

La delimitazione dei beni demaniali nel Codice della navigazione Art. 35 (Esclusione di zone del demanio marittimo) “Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con Decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione di concerto con quello delle Finanze”

La delimitazione dei beni demaniali nella giurisprudenza Cassazione Civile, SS.UU., Sentenza 19 dicembre 1994 Il demanio marittimo e lacuale comprende: 1) Mare e lago: tutto ciò che è acqua 2) Alveo: tutto ciò che è coperto da mareggiate e piene ordinarie (fissate con appositi Decreti Ministeriali): criterio fisico – matematico 3) Spiaggia: tutto ciò che serve ad uso pubblico: criterio funzionale - discrezionale

Competenza alla delimitazione dei beni demaniali Competenza: Ente proprietario del bene e non Ente delegato alla gestione amministrativa del demanio (sentenza Corte Costituzionale 14 novembre 2008, n. 370)

Procedimento di delimitazione Richiesta: a) Ente Pubblico b) Parte privata Modalità procedimento: via amministrativa: davanti all’Ente proprietario del bene via giudiziaria: davanti all’Autorità Giudiziaria competente (TRAP)

Provvedimento di delimitazione Provvedimento conclusivo del procedimento Rilasciato da Ente proprietario del bene Ha valore dichiarativo e non accertativo Può sempre essere impugnato e rivisto

Tutela dei beni pubblici Modalità tutela beni pubblici: via amministrativa (autotutela amministrativa) mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso (cfr. Codice civile e Codice di procedura civile - tutela civile)

Autotutela amministrativa: definizione Consiste nella facoltà attribuita alla Pubblica Amministrazione di procedere in via amministrativa alla tutela dei beni demaniali e patrimoniali

Autotutela amministrativa: tipologie L’autotutela amministrativa si distingue in: autotutela decisoria 2) autotutela esecutiva

Autotutela decisoria L’autotutela decisoria si esplica mediante: Provvedimenti di revoca di precedenti provvedimenti concessori Provvedimenti di decadenza di precedenti provvedimenti concessori Decisioni di ricorsi amministrativi Provvedimenti sanzionatori Ordini di riduzione in pristino stato Decisioni di modifica dei precedenti provvedimenti concessori Atti di diffida all’adeguamento alle norme generali e particolari relative all’uso dei beni pubblici

Autotutela esecutiva L’autotutela esecutiva, nei limiti in cui la P.A. sia munita del relativo potere, si esplica mediante: Provvedimenti di sgombero Ordini di rimborso delle spese sostenute dalla P.A.

La tutela civile si esplica tramite: azioni possessorie azioni petitorie

Azioni petitorie Sono azioni a difesa della proprietà: azione di rivendicazione (art. 948 del Codice civile) azione di negazione (art. 949 del Codice civile) azione di regolamento dei confini (art. 950 del Codice civile) azione di apposizione dei termini (art. 951 del Codice civile)

Azioni possessorie Sono azioni a difesa del possesso: azione di reintegrazione (artt. 1168 – 1169 del Codice civile) azione di manutenzione (art. 1170 del Codice civile)

Rapporti tra autotutela civile e amministrativa La Pubblica Amministrazione è libera di scegliere se agire civilmente o in via amministrativa ma non può, successivamente alla scelta di una delle due vie, percorrere l’altra

La sdemanializzazione dei beni pubblici: definizione La sdemanializzazione di un bene è un procedimento amministrativo complesso che comporta il cambio della natura giuridica del bene pubblico stesso, da demaniale o indisponibile a disponibile

La sdemanializzazione dei beni pubblici: oggetto Il procedimento di sdemanializzazione, per sua stessa natura, presuppone la condizione di demanialità o indisponibilità del bene. Ha pertanto ad oggetto: i beni demaniali i beni appartenenti al patrimonio indisponibile

La sdemanializzazione: competenza Competente ad adottare il provvedimento finale di sdemanializzazione è l’Ente proprietario del bene Negli Enti locali, visto l’art. 42 del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali), che affida, tra le altre al Consiglio Comunale, Provinciale o Regionale la competenza in tema di beni immobili, competenti sono gli stessi Consigli. La sdemanializzazione di un bene demaniale o patrimoniale indisponibile di un Ente Locale è pertanto adottata con delibera consiliare

Provvedimento di sdemanializzazione: natura E’ il provvedimento conclusivo del procedimento di sdemanializzazione. Ha natura dichiarativa e non costitutiva. L’acquisto e la perdita della demanialità è infatti in re ipsa e dipende dall’effettivo utilizzo funzionale del bene. Il provvedimento ne “fotografa” – dichiara solo la nuova natura giuridica che si è costituita

Provvedimento di sdemanializzazione: art. 829 del Codice civile “Il passaggio dei beni dal demanio pubblico, al patrimonio dello Stato dev’essere dichiarato dall’autorità amministrativa. Dell’atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica” “Per quanto riguarda i beni delle Province e dei Comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio dev’essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali”

La sdemanializzazione tacita: definizione E’ il procedimento che comporta il passaggio dalla condizione di bene demaniale o patrimoniale indisponibile a quella di bene appartenente al patrimonio disponibile senza atti e comportamenti espressi dell’Autorità Amministrativa, ma solo a seguito di comportamenti inerti da parte della stessa

La sdemanializzazione tacita: presupposti Presupposti della sdemanializzazione tacita sono: bene non più adibito da lungo tempo ad uso pubblico (comportamento passivo della Pubblica Amministrazione) atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino (comportamento attivo della P.A.)

La sdemanializzazione tacita: giurisprudenza La sdemanializzazione tacita non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino (Cass. Civ., SS.UU., Sentenza 26 luglio 2002, n. 11101)

Alienazione dei beni pubblici Dobbiamo distinguere tra: beni patrimoniali disponibili: direttamente alienabili beni patrimoniali indisponibili e beni demaniali: sono per loro natura inalienabili (art. 823 del Codice civile). E’ necessario pertanto prima sdemanializzarli per poterli poi successivamente alienare

Alienazione dei beni patrimoniali disponibili La loro natura giuridica (patrimonio disponibile) consente di alienarli, come beni di diritto privato. L’organo competente negli Enti Locali è il Consiglio Comunale, Provinciale o Regionale, che con apposita delibera provvede all’alienazione degli stessi. Trattandosi di beni pubblici, si devono seguire le norme ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto a cui vendere il bene

Alienazione dei beni patrimoniali indisponibili La loro natura giuridica (patrimonio indisponibile) non consente di alienarli direttamente; è pertanto necessario, se ne sussistono i presupposti, procedere prima alla sdemanializzazione. L’organo competente negli Enti Locali è il Consiglio Comunale, Provinciale o Regionale che con apposita delibera provvede all’alienazione degli stessi. Trattandosi di beni pubblici, si devono seguire le norme ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto a cui alienare il bene.

Alienazione dei beni patrimoniali indisponibili Nuove modalità Alienazione dei beni patrimoniali indisponibili Nuove modalità. Eccezione al principio generale Il principio generale dell’inalienabilità, se non previa sdemanializzazione, dei beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile incontra le seguenti eccezioni: 1) Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, D.L. n. 112/2008, cfr. la parte relativa ai “Nuovi strumenti per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico”). 2) Beni trasferiti a seguito dei D.P.C.M. attuativi del Federalismo demaniale (D.Lgs. n. 85/2010, cfr. la parte relativa ai “Nuovi strumenti per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico”). 3) Alienazione di aree appartenenti al demanio e patrimonio dello Stato ex. art. 5 bis del D.L. n. 143/2003

Prima eccezione: il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari Art. 58 del Decreto Legge n. 112/2008 (e s.m.i.) Ogni Ente (Comuni, Province, Regioni), ciascun anno, redige un piano delle alienazioni e valorizzazioni, da allegare al bilancio di previsione. La delibera di Consiglio che approva il piano delle alienazioni ha, tra gli altri effetti, quello di comportare l’automatica classificazione degli immobili come patrimonio disponibile e pertanto la possibilità di procedere all’alienazione degli stessi. Per un maggior approfondimento si rimanda al capitolo dedicato ai “Nuovi strumenti per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico”

Seconda eccezione: i beni oggetto di trasferimento a seguito del D.Lgs. n. 85/2010 “Federalismo demaniale” D.Lgs. n. 85/2010 “Federalismo demaniale” L’art. 4 prevede che i beni trasferiti dallo Stato agli Enti Locali, a seguito dell’emanazione dei D.P.C.M. attuativi, passano automaticamente, per effetto del trasferimento, dalla condizione di patrimonio indisponibile a quella di patrimonio disponibile. Possono quindi essere direttamente alienati, senza necessità di previo provvedimento di sdemanializzazione. Il principio di cui sopra (passaggio automatico da indisponibile a disponibile), non si applica al trasferimento dei beni demaniali e di quelli patrimoniali, per cui lo Stato, al fine di assicurarne una maggior tutela, ritiene di mantenerne la condizione di indisponibilità. Per un maggior approfondimento si rimanda al capitolo relativo ai “Nuovi strumenti per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico”.

Terza eccezione: alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato Art. 5 bis del D.L. n. 144/2003 Alienazione aree patrimonio e demanio dello Stato (escluso demanio marittimo). Istanza inoltrata ad Agenzia Demanio territorialmente competente. Per un maggior approfondimento si rimanda al capitolo relativo ai “Nuovi strumenti per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico”