NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017 E DEL DECRETO 193/2016
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA
Modifiche al tuir Art. 66 co. 1 CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA Modifiche al tuir Art. 66 co. 1 Il reddito d’impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85 e degli altri proventi di cui all’articolo 89 percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa. La differenza è aumentata dei ricavi di cui all’articolo 57, dei proventi di cui all’articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all’articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all’articolo 101.
Le caratteristiche Soggetti In contabilità semplificata Il regime CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA Le caratteristiche Soggetti In contabilità semplificata Il regime Naturale Opzione Possibile per l’ordinaria La regola Determinazione del reddito per cassa Obblighi Monitoraggio degli incassi e pagamenti Decorrenza Periodo d’imposta 2017
Per identificazione dell’attività vedi il DM 17.1.92. CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA I soggetti La norma Art. 18 del DPR 600/73. I limiti (1) Ricavi non superiori a 400.000 euro (prestazioni di servizi). I limiti (2) Ricavi non superiori a 700.000 euro (altre attività). Multi attività Si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Per identificazione dell’attività vedi il DM 17.1.92.
Il calcolo del reddito Ricavi e proventi (artt. 85 e 89) percepiti CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA Il calcolo del reddito Ricavi e proventi (artt. 85 e 89) percepiti meno Spese sostenute più Ricavi (art. 57), proventi (art. 90 co. 1), plusvalenze (art. 86), sopravvenienze attive (art. 88) Minusvalenze e sopravvenienze passive (art. 101) Il reddito è ridotto delle rimanenze finali che hanno formato reddito l’anno precedente.
Il cambio di regime Cassa Competenza Competenza Cassa La regola CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA Il cambio di regime Cassa Competenza Competenza Cassa La regola I ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.
Società di persone e imprese individuali CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA IRAP Società di persone e imprese individuali se determinano il reddito per cassa: IRAP per cassa applicazione delle regole di cui al nuovo art. 66 e disposizioni attuative
Registro degli incassi Registro dei pagamenti CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA Obblighi contabili (1/2) Registro degli incassi Registro dei pagamenti Annotazione cronologica per ciascun incasso con indicazione di: importo; generalità, indirizzo e comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; estremi della fattura o altro documento emesso. Annotazione cronologica in base al pagamento delle spese sostenute nell’esercizio con indicazione di:
Obblighi contabili (2/2) CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA Obblighi contabili (2/2) I componenti positivi e negativi di reddito diversi da ricavi e spese sono annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. I registri cronologici sono obbligatori, ma è possibile la loro sostituzione con i registri IVA appositamente integrati e con modalità particolari (vedi slide successiva).
Registri iva “cronologici” CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA Registri iva “cronologici” 1 I registri IVA possono sostituire i cronologici se integrati. 2 Devono avere separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione IVA. 3 Se non interviene nel periodo d’imposta l’incasso o il pagamento, deve essere riportato l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. Nell’anno di incasso o pagamento, è necessaria annotazione separata dei ricavi e dei costi con riferimento al documento contabile già registrato ai fini IVA.
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA Possibile opzione 1 Possibile opzione per evitare integrazione dei registri Iva (senza obbligo di istituzione dei cronologici). 2 L’opzione è vincolante per tre anni. 3 Permane obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA. 4 Si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.
Entrata e uscita dal regime CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA Entrata e uscita dal regime 1 La contabilità semplificata si estende di anno in anno qualora se non interviene il superamento dei limiti. 2 Possibile opzione per ordinaria con effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando a revoca (minimo tre anni). 3 Inizio attività: semplificata se si ritiene di percepire ricavi (con ragguaglio ad anno) non superiore ai limiti.
IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI)
Modifiche al tuir Art. 55-bis del DPR 917/86 IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI) Modifiche al tuir Art. 55-bis del DPR 917/86 Il reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, determinato ai sensi del presente capo, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l’aliquota prevista dall’articolo 77. Dal reddito d’impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell’utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi, a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.
Le caratteristiche Soggetti IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI) Le caratteristiche Soggetti Società di persone e imprenditori individuali Contabilità Ordinaria Il regime Opzionale La regola Il reddito d’impresa è escluso dal reddito complessivo e tassato al 24% (tassazione proporzionale) I prelievi Sono dedotti dal reddito d’impresa Previdenza Il regime IRI non produce effetti
Opzione ordinaria - competenza IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI) I soggetti IRI Individuazione Imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria SEMPLIFICATI Cassa Opzione ordinaria - competenza ORDINARI Regime trasparenza Regime IRI
L’opzione È un regime opzionale. IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI) L’opzione È un regime opzionale. L’opzione ha durata pari a cinque periodi d’imposta. L’opzione è rinnovabile. L’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione.
Reddito determinato per competenza IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI) Il calcolo dell’imposta Reddito determinato per competenza per 24% Prelievi dei soci/imprenditore: sono dedotti dal reddito; limite dell’utile di esercizio e delle riserve di utili; ulteriore limite: reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati ad IRI; al netto delle perdite residue.
Reddito determinato per competenza IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI) Iri e prelievi dei soci (1/3) Reddito determinato per competenza per 24% Reddito anno X 1.000 Prelievi dei soci (800) Imponibile IRI 200 Iri dovuta ( 200 × 24%) 48 Utile netto residuo 152
Iri e prelievi dei soci (2/3) IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI) Iri e prelievi dei soci (2/3) Reddito anno X 1.000 Prelievi dei soci (800) Imponibile IRI 200 IRI dovuta ( 200 × 24%) 48 Utile netto residuo 152 Costituiscono reddito d’impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci. segue
Iri e prelievi dei soci (3/3) IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI) Iri e prelievi dei soci (3/3) Reddito anno X 1.000 Imponibile IRI Iri dovuta (1.000 × 24%) 240 Utile netto residuo 760 Prelievi dei soci riserve da trasparenza (800) Valgono le regole ordinarie: nessuna rilevanza dei prelievi di somme assoggettate al regime di trasparenza. Presunzione: le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con i redditi dei periodi d’imposta in trasparenza.
Regime delle perdite (1/2) IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI) Regime delle perdite (1/2) LA REGOLA Le perdite maturate nei periodi d’imposta IRI sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi. Perdita anno X (periodo IRI) (1.000) Reddito anno X + 1 2.500 Imponibile IRI anno X + 1 1.500 IRI dovuta (1.500 × 24%) 360 segue
Regime delle perdite (2/2) IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI) Regime delle perdite (2/2) LA REGOLA Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime sono computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell’art. 8 co. 3 (considerando l’ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse). Perdita anno X (ultimo periodo IRI) (1.000) Utilizzo da anno X+1 in capo ai soci proporzionalmente Socio A anno X + 1 (500) Socio B anno X + 1
IRI E TRASPARENZA SRL REGIME ORDINARIO REGIME OPZIONALE IRES IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI) IRI E TRASPARENZA NUOVA POSSIBILITÀ Esercizio dell’opzione per la piccola trasparenza delle srl e per l’IRI. SRL REGIME ORDINARIO REGIME OPZIONALE IRES Trasparenza IRPEF IRI
IMPONIBILE CONTRIBUTIVO IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI) Contributi NUOVA POSSIBILITÀ L’ammontare del contributo annuo è determinato senza tenere conto delle disposizioni IRI. Reddito anno X 1.000 Prelievi dei soci (800) Imponibile IRI 200 Iri dovuta (200 × 24%) 48 Utile netto residuo 152 IMPONIBILE CONTRIBUTIVO
MAXI AMMORTAMENTI
LA NORMA ORIGINARIA Art. 1 co. 91 della L. 208/2015 MAXI AMMORTAMENTI LA NORMA ORIGINARIA Art. 1 co. 91 della L. 208/2015 Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15.10.2015 al 31.12.2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%. Ipotizzando un investimento di un soggetto IRES il risparmio (spalmato su più anni) è pari al 27,5% del 40% dell’investimento. Quindi è pari al 11% dell’investimento.
NUOVI TERMINI PERIODO TEMPORALE ORIGINARIO 15.10.2015 31.12.2016 MAXI AMMORTAMENTI NUOVI TERMINI PERIODO TEMPORALE ORIGINARIO 15.10.2015 31.12.2016 NUOVO PERIODO TEMPORALE 1.1.2017 31.12.2017 Anche investimenti effettuati entro il 30.6.2018 a condizione che entro la data del 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
INDIVIDUAZIONE DEL PERIODO MAXI AMMORTAMENTI INDIVIDUAZIONE DEL PERIODO LE IPOTESI Acquisto: rileva la data di consegna o spedizione (se diverso e successivo il momento in cui si verifica il trasferimento della proprietà). Appalto: rileva il momento di ultimazione della prestazione con accettazione. Leasing: rileva la data di consegna del bene al locatario (ad eccezione di clausole che richiamino l’esito positivo della prova).
NUOVI SEMPLIFICATI PER CASSA MAXI AMMORTAMENTI I soggetti AMBITO DI APPLICAZIONE titolari di reddito d’impresa; esercenti arti e professioni. Non sono poste limitazioni con riguardo al regime contabile adottato: compresi i contribuenti in regime di vantaggio; esclusi i forfetari (deducono solo il forfait). NUOVI SEMPLIFICATI PER CASSA
Gli investimenti CONDIZIONI MAXI AMMORTAMENTI Gli investimenti CONDIZIONI beni strumentali nuovi (acquistato dal produttore o dal commerciante del bene o comunque mai stato utilizzato da nessuno); aliquota di ammortamento non inferiore a 6,5% (DM 31.12.88); diversi da fabbricati e costruzioni; vi sono beni esplicitamente esclusi (vedi slide successiva). Modalità di acquisizione: acquisto; leasing. produzione in economia. Esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 co. 1 lett. b) e b-bis)
Investimenti esclusi L’ELENCO ALLEGATO MAXI AMMORTAMENTI Investimenti esclusi L’ELENCO ALLEGATO Gruppo V, Specie 19 (imbottigliamento acque minerali): condutture, ammortizzabili all’8%. Gruppo XVII, Specie 2/b (produzione e distribuzione gas naturale): condutture per usi civili (reti urbane), ammortizzabili all’8%; condutture dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione, ammortizzabili al 10%; condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso-acquiferi e condotte di derivazione e allacciamento, ammortizzabili al 12%. Gruppo XVII, Specie 4/b (stabilimenti termali ed idrotermali): condutture, ammortizzabili all’8%. Gruppo XVIII, Specie 4 e 5 (ferrovie, esercizio di binari, vagoni letto e ristorante, tramvie, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori): materiale rotabile, ferroviario e tramviario, con esclusione delle motrici, ammortizzabili al 7,5%. Gruppo XVIII, Specie 1, 2 e 3 (trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari): aerei completi di equipaggiamento, con motore a terra, ammortizzabili al 12%.
Il meccanismo LA VARIAZIONE EXTRA CONTABILE MAXI AMMORTAMENTI Il meccanismo LA VARIAZIONE EXTRA CONTABILE il costo dei beni materiali strumentali è maggiorato del 40%; il maggior ammortamento abbatte l’imponibile (IRES - IRPEF) con una deduzione extracontabile se non è imputato in bilancio; si crea un disallineamento (anche se il 40% è imputato a Conto economico il maggior costo riconosciuto non influisce nel calcolo di plusvalenze o minusvalenze); la cessione del bene comporta il venire meno (da quel momento) dell’agevolazione all’atto della cessione del bene stesso.
MAXI AMMORTAMENTI Investimenti 4.0 INVESTIMENTI DEL PERIODO 1.1.2017 - 31.12.2017 (CON PROROGA AL 30.6.2018) beni materiali strumentali nuovi costo maggiorato del 150% Vedi elenco beni immateriali strumentali nuovi costo maggiorato del 40% Vedi elenco
VALIDA SIA PER I BENI MATERIALI CHE IMMATERIALI MAXI AMMORTAMENTI Documentazione VALIDA SIA PER I BENI MATERIALI CHE IMMATERIALI fino ad euro 500.000 ciascuno dichiarazione resa dal legale rappresentante (DPR 28.12.2000 n. 445) Oltre euro 500.000 ciascuno perizia tecnica giurata di un ingegnere o perito industriale o ente di certificazione accreditato
MAXI AMMORTAMENTI LA PERIZIA Deve attestare che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’Allegato A o all’Allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Da verificare la tempistica. Medesimo contenuto per la dichiarazione resa dal legale rappresentante.
NOVITÀ IN TEMA DI REDDITO D’IMPRESA
NOVITÀ IN TEMA DI REDDITO D’IMPRESA ACE COEFFICIENTE È applicato alla variazione in aumento netta del capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010, ovvero agli incrementi al netto delle diminuzioni e riduzioni, nel limite del patrimonio netto di cui all’art. 11 del DM 14.3.2012. 2011 3% 2017 2,3% 2012 2013 2014 4% 2018 e seguenti 2,7% 2015 4,5% 2016 4,75%
ACE QUOTATE Art. 1 co. 2-bis del DL 201/2011: NOVITÀ IN TEMA DI REDDITO D’IMPRESA ACE QUOTATE Art. 1 co. 2-bis del DL 201/2011: Per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d’imposta è incrementata del 40 per cento. Per i periodi d’imposta successivi la variazione in aumento del capitale proprio è determinata senza tenere conto del suddetto incremento. ABROGATO
ACE SOCIETÀ DI PERSONE (1/2) NOVITÀ IN TEMA DI REDDITO D’IMPRESA ACE SOCIETÀ DI PERSONE (1/2) Decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2015. Anche per le società di persone la base di calcolo è l’incremento del capitale e non più lo stock di patrimonio alla chiusura dell’esercizio.
ACE SOCIETÀ DI PERSONE (2/2) NOVITÀ IN TEMA DI REDDITO D’IMPRESA ACE SOCIETÀ DI PERSONE (2/2) Regole per il passaggio A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2010.
ACE: gli acconti Acconti 2017 NOVITÀ IN TEMA DI REDDITO D’IMPRESA ACE: gli acconti Acconti 2017 L’acconto con il metodo storico deve considerare come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove regole.
ACE: incrementi rilevanti NOVITÀ IN TEMA DI REDDITO D’IMPRESA ACE: incrementi rilevanti Modalità Data rilevante Conferimenti in denaro Versamento Versamenti dei soci per sovrapprezzo azioni/quote Versamenti dei soci in conto capitale o copertura di perdite Accantonamenti degli utili a riserva disponibile (legale, in sospensione d’imposta non derivante da operazioni valutative, ecc.) Inizio dell’esercizio di formazione della riserva Rinuncia incondizionata dei soci ai propri finanziamenti Atto di rinuncia Compensazione dei crediti in sede di aumento di capitale Efficacia della compensazione Conversione delle obbligazioni in capitale sociale Inizio dell’esercizio dell’opzione
ACE: incrementi non rilevanti NOVITÀ IN TEMA DI REDDITO D’IMPRESA ACE: incrementi non rilevanti Modalità Conferimenti in natura. Finanziamenti soci. Accantonamenti degli utili a riserva da adeguamento cambi. Accantonamento degli utili a riserva da valutazione delle partecipazioni. Accantonamento degli utili ad altra riserva indisponibile (ad esempio, a quella obbligatoriamente costituita in sede di acquisto delle azioni proprie).
ACE: decrementi Modalità NOVITÀ IN TEMA DI REDDITO D’IMPRESA ACE: decrementi Modalità Riduzioni di patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo (distribuzione di utili, riserve o capitale sociale), ai soci o partecipanti. Acquisti di partecipazioni in società controllate. Acquisti di aziende o di rami di aziende. A differenza degli incrementi, le variazioni in diminuzione rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificate.
NOVITÀ IN TEMA DI REDDITO D’IMPRESA CANONI NOLEGGIO auto Incremento da euro 3.615,20 ad euro 5.164,57 il limite annuo della deducibilità fiscale dei costi di locazione e di noleggio per le autovetture e gli autocaravan utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio.
Spese di trasferta professionisti NOVITÀ IN TEMA DI REDDITO D’IMPRESA Spese di trasferta professionisti A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 – non sono tassate come reddito di lavoro autonomo le spese relative alle prestazioni di viaggio e di trasporto se sostenute direttamente dal committente, così come già avviene per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande.
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Dichiarazioni integrative DICHIARAZIONE INTEGRATIVA Dichiarazioni integrative Nuovo art. 2 co. 8 del DPR 322/98 Possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi, IRAP e dei sostituti d’imposta (modelli 770) per correggere sia “a favore” che “a sfavore” del contribuente: entro il termine previsto per l’accertamento (art. 43 del DPR 600/73); utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione; salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97.
Effetto della modifica (1/2) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA Effetto della modifica (1/2) Eliminato il disallineamento esistente tra il termine di presentazione della dichiarazione integrativa “a favore” (termine previsto per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo) e quello della dichiarazione integrativa “a sfavore” (termine previsto per l’accertamento). In sede di conversione, il nuovo co. 8 dell’art. 2 del DPR 322/98 è stato modificato sostituendo il riferimento al maggiore o minore “reddito” con quello al maggiore o minore “imponibile”: conseguentemente, si potrà presentare una dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni che determinano una minore o maggiore perdita fiscale, oppure che riguardano il riporto delle perdite.
Effetto della modifica (2/2) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA Effetto della modifica (2/2) Nuovo art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98 Utilizzo in compensazione del credito: se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine per la trasmissione di quella dell’anno successivo, il credito risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione nel modello F24; se la dichiarazione integrativa è presentata oltre il termine per la trasmissione di quella dell’anno successivo, il credito che ne emerge può essere utilizzato in compensazione dei debiti maturati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della stessa.
Utilizzo del credito Errori di competenza DICHIARAZIONE INTEGRATIVA Utilizzo del credito Errori di competenza Le regole si applicano anche nei i casi di correzione di errori contabili relativi alla competenza temporale: in queste ipotesi non si applicano le limitazioni alla compensazione previste in caso di dichiarazione integrativa presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva.
EmendabilitÀ della dichiarazione DICHIARAZIONE INTEGRATIVA EmendabilitÀ della dichiarazione È possibile: in sede di accertamento in sede contenziosa emendare errori che hanno determinato un maggiore imponibile, un maggiore debito d’imposta o un minor credito o una minore eccedenza detraibile. L’emendabilità prescinde dalla presentazione della dichiarazione integrativa.
Estensione dei termini per la presentazione dell’integrativa DICHIARAZIONE INTEGRATIVA Termini per l’accertamento Estensione dei termini per la presentazione dell’integrativa coerentemente Il termine per l’accertamento di cui agli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa, “limitatamente” ai soli elementi oggetto dell’integrazione.
ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
LA NORMA Cartelle interessate ROTTAMAZIONE DEI RUOLI LA NORMA Cartelle interessate carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016 anche per accertamenti esecutivi Estinzione i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27 co. 1 del DLgs. 26.2.99 n. 46.
ROTTAMAZIONE DEI RUOLI COSA OCCORRE PAGARE Pagamento integrale anche dilazionato (massimo cinque rate): somme affidate all’agente a titolo di capitale e interessi; somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
ROTTAMAZIONE DEI RUOLI LA PROCEDURA (1/5) Equitalia invierà al contribuente, entro il 28.2.2017, una comunicazione per posta ordinaria sulle somme che le sono state affidate entro il 31.12.2016 e che a tale data non risultano ancora notificate. Manifestazione di volontà il debitore presenta all’agente della riscossione apposita dichiarazione DA1 entro il 31.3.2017 (allo sportello o via PEC). Possibilità di integrazione entro la medesima data.
LA PROCEDURA (2/5) I contenziosi ROTTAMAZIONE DEI RUOLI LA PROCEDURA (2/5) I contenziosi per aderire si deve espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata. Da quando ha effetto? Se non accetto gli importi e non procedo con la rottamazione?
LA PROCEDURA (3/5) Cosa indica il debitore ROTTAMAZIONE DEI RUOLI LA PROCEDURA (3/5) Cosa indica il debitore il numero di rate da 1 a 5 nel quale intende effettuare il pagamento; la pendenza di giudizi aventi e l’impegno a rinunciare agli stessi. La risposta dell’agente entro il 31.5.2017 Unica rata entro il 31.7.2017, oppure per l’anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; per l’anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.
ROTTAMAZIONE DEI RUOLI LA PROCEDURA (4/5) La norma si limita ad affermare che il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017 e il restante 30% nell’anno 2018, è effettuato il pagamento, per l’importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018. Si auspicano una certa flessibilità in capo ad Equitalia.
LA PROCEDURA (5/5) Rottamazione parziale (di uno o più ruoli) ROTTAMAZIONE DEI RUOLI LA PROCEDURA (5/5) Rottamazione parziale (di uno o più ruoli) Dal modulo di istanza emerge che la rottamazione può essere parziale, quindi il contribuente (debitore), può decidere, in piena autonomia, quali ruoli/ accertamenti esecutivi/avvisi di addebito definire, non avendo rilevanza che i ruoli siano contenuti in un unico atto, ad esempio nella medesima cartella.
Mancati pagamenti Mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento ROTTAMAZIONE DEI RUOLI Mancati pagamenti Mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento la definizione non produce effetti; riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi; i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico; il debito residuo non può essere rateizzato.
PRESCRIZIONE Ed esecuzioni ROTTAMAZIONE DEI RUOLI PRESCRIZIONE Ed esecuzioni Prescrizione Con presentazione della dichiarazione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza. Esecuzioni L’agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche e non può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate (a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati).
CHI STA GIÀ PAGANDO (1/2) Piani di dilazione in corso ROTTAMAZIONE DEI RUOLI CHI STA GIÀ PAGANDO (1/2) Piani di dilazione in corso sono ammessi alla definizione purché risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016; si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento; sono definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive; il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione.
CHI STA GIÀ PAGANDO (2/2) Piani di dilazione in corso ROTTAMAZIONE DEI RUOLI CHI STA GIÀ PAGANDO (2/2) Piani di dilazione in corso Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali ha già integralmente corrisposto quanto dovuto per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste. Pagamenti già eseguiti eccedenti il debito accertato per effetto della rottamazione dei ruoli non danno origine a rimborsi.
Esclusioni Sono esclusi ROTTAMAZIONE DEI RUOLI Esclusioni Sono esclusi l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione; le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada (eccetto gli interessi).
ALTRE NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO
ABOLIZIONE STUDI DI SETTORE ALTRE NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO ABOLIZIONE STUDI DI SETTORE Eliminazione delle disposizioni che prevedono l’utilizzo degli studi di settore ai fini dell’accertamento. Introduzione di appositi indici sintetici di affidabilità fiscale: cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, consistenti anche nell’esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti; la cui individuazione è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell’Economia.
ALTRE NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO Voluntary bis (1/6) Il contribuente ha la possibilità di regolarizzare le violazioni commesse fino al 30.9.2016: previa presentazione di apposita istanza di adesione alla nuova collaborazione volontaria entro il prossimo 31.7.2017; con possibilità di integrare le dichiarazioni presentate entro il successivo 30.9.2017.
ALTRE NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO Voluntary bis (2/6) Possono accedere alla nuova procedura di collaborazione volontaria, per la regolarizzazione degli investimenti illecitamente detenuti all’estero, i soggetti residenti tenuti alla compilazione del quadro RW, ovvero persone fisiche, società semplici (e i soggetti ad esse equiparati) ed enti non commerciali (compresi i trust residenti) che: non abbiano già presentato in precedenza l’istanza (anche per interposta persona); non siano destinatari di ispezioni, verifiche, accertamento o procedimenti penali relativi all’ambito di applicazione della procedura in esame.
ALTRE NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO Voluntary bis (3/6) I contribuenti che hanno aderito alla prima sanatoria possono far emergere gli investimenti ed i redditi di fonte nazionale non dichiarati. Specularmente, coloro che nella precedente voluntary disclosure hanno regolarizzato gli investimenti esteri potranno far emergere le disponibilità illecite detenute in Italia aderendo alla voluntary disclosure-bis.
Voluntary bis (4/6) L’effetto: ALTRE NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO Voluntary bis (4/6) L’effetto: regolarizzazione degli investimenti illecitamente detenuti in Paesi esteri, beneficiando di uno sconto del 50% sulle sanzioni relative alle violazioni in materia di monitoraggio fiscale; per gli investimenti detenuti in uno Stato a fiscalità privilegiata (DM 21.11.2001 e DM 4.5.99), la riduzione delle sanzioni da RW al 50% del minimo opera se prima della nuova sanatoria è entrato in vigore: un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell’art. 26 del modello OCSE; un accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall’OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA).
Voluntary bis (5/6) Autoliquidazione: ALTRE NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO Voluntary bis (5/6) Autoliquidazione: se non si paga entro il 30.9.2017, le sanzioni sono pari al 60% o all’85% del minimo edittale; se si provvede autonomamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente per una frazione superiore al 10% o al 30% delle somme da versare, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle somme ancora dovute con una maggiorazione del 10%; se non si provvede autonomamente l’Amministrazione finanziaria provvedere al recupero delle somme ancora dovute con una maggiorazione del 10%; se, invece, si provvede al versamento delle somme dovute in misura superiore alle somme da versare, l’eccedenza può essere richiesta a rimborso.
ALTRE NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO Voluntary bis (6/6) Contanti o valori al portatore: il contribuente è tenuto a provvedere, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati: all’apertura ed all’inventario, in presenza di un notaio, delle cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi; al versamento dei contanti ed al deposito dei valori al portatore “in un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura” presso intermediari finanziari abilitati.
Nulla cambia per i versamenti ALTRE NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO Presunzione prelievi e versamenti Art. 32 del DPR 600/73: eliminato il riferimento ai compensi (vedi Corte Cost. 6.10.2014 n. 228) nella parte in cui, per i possessori di reddito di lavoro autonomo, prevedeva che dai prelevamenti non giustificati potesse desumersi la presenza di ricavi non dichiarati; introdotto un limite di euro 1.000 giornalieri, e comunque di euro 5.000 mensili, al di sotto del quale la presunzione non può esplicare i propri effetti. Nulla cambia per i versamenti
ALTRE NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO Notifiche tramite pec Possibilità di notificare, a imprese individuali, società e lavoratori autonomi iscritti in Albi ed elenchi gli accertamenti e gli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente (ad esempio, gli inviti a comparire di cui all’art. 32 del DPR 600/73), con l’invio degli stessi all’indirizzo PEC. È una facoltà e si applica alle notifiche effettuate a decorrere dall’1.7.2017. La notifica si intende correttamente perfezionata: per il notificante, nel momento in cui il gestore della casella PEC trasmette la ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale dell’avvenuta spedizione del messaggio; per il destinatario, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella PEC del destinatario trasmette all’Ufficio.
Periodo feriale Sospensione dall’1.8 al 4.9: ALTRE NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO Periodo feriale Sospensione dall’1.8 al 4.9: delle scadenze relative alla richiesta di documenti e informazioni provenienti dagli enti impositori; non si applica ai termini “relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”; si applica al termine di 30 giorni per il versamento delle somme da avviso bonario, entro cui bisogna perfezionarne la definizione, inclusi gli importi derivanti da assoggettamento a tassazione separata; è prevista la cumulabilità della sospensione del termine per il ricorso derivante dalla domanda di adesione con la sospensione feriale.
ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI
PAGAMENTO IMPOSTE (1/2) Casistica ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI PAGAMENTO IMPOSTE (1/2) Casistica Termini di versamento in vigore sino al 31.12.2016 Termini di versamento applicabili dall’1.1.2017 Versamento del saldo IRPEF e IRAP da parte di persone fisiche, società di persone e società semplici Entro il 16.6 dell’anno di presentazione della dichiarazione. Possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%. Entro il 30.6 dell’anno di presentazione della dichiarazione. Versamento del saldo (I acconto) IRPEF e IRAP da parte di società di persone e società semplici in caso di liquidazione, trasformazione, scissione e fusione Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
PAGAMENTO IMPOSTE (2/2) Casistica ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI PAGAMENTO IMPOSTE (2/2) Casistica Termini di versamento in vigore sino al 31.12.2016 Termini di versamento applicabili dall’1.1.2017 Versamento del saldo (I acconto) IRES e IRAP da parte delle società di capitali Entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%. Entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Versamento del saldo (I acconto) IRES e IRAP da parte delle società di capitali che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio Entro l’ultimo giorno il giorno 16 successivo a quello di approvazione del bilancio. Se quest’ultimo non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Entro l’ultimo giorno successivo a quello di approvazione del bilancio. Se quest’ultimo non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
Nulla cambia per la liquidazione ed il versamento dell’IVIE. ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI QUADRO RW: nuovo esonero Non sussiste l’obbligo di compilazione del quadro RW per gli immobili situati all’estero per i quali “non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero”. Nulla cambia per la liquidazione ed il versamento dell’IVIE.
Comunicazione black list ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI Comunicazione black list La comunicazione “black list”, riguardante i dati delle operazioni di importo complessivo annuale superiore a euro 10.000 con controparti aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori a fiscalità privilegiata (art. 1 co. 1 - 3 del DL 25.3.2010 n. 40), è soppressa. Nel 2017 non dovrà essere inviata la comunicazione delle operazioni “black list” effettuate nel periodo d’imposta 2016.
A PARTIRE DAL 2017 (PERIODO D’IMPOSTA 2016) ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI Termini cu Differimento dal 28 febbraio al 31 marzo del termine per la consegna della: Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto e di alcuni redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR; certificazione dei dividendi; certificazione in forma “libera” dei capital gains, ai sensi dell’art. 10 del DLgs. 461/97; certificazione in forma “libera”, ai sensi dell’art. 8 del DM 9.1.98, degli altri redditi per i quali non è previsto un apposito modello (ad esempio, gli interessi e gli altri redditi di capitale). A PARTIRE DAL 2017 (PERIODO D’IMPOSTA 2016)
OPZIONE CEDOLARE SECCA ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI OPZIONE CEDOLARE SECCA Omessa registrazione del contratto di locazione: sanzione dal 120% al 240% (ridotta dal 60% al 120% entro i 30 giorni). Mancata presentazione della proroga del contratto: non determina la revoca dell’opzione, qualora il contribuente “abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca”. Omessa trasmissione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi della proroga stessa, è punita con una sanzione pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione in parola è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.
Regimi opzionali È previsto il rinnovo tacito dei regimi opzionali: ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI Regimi opzionali È previsto il rinnovo tacito dei regimi opzionali: trasparenza fiscale (art. 115 del TUIR); consolidato fiscale nazionale e mondiale (artt. 117 - 130 del TUIR); tonnage tax (art. 155 del TUIR). Effetto a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, ovvero dall’1.1.2017 per i contribuenti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare.
ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI F24 PRIVATI In presenza di deleghe F24 a debito senza compensazioni a prescindere dall’ammontare dell’importo dovuto (maggiore o inferiore a euro 1.000) i soggetti “privati” possono provvedere al pagamento della delega utilizzando i canali telematici (messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa); ma anche il modello cartaceo.
ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI RITENUTE CONDOMINI La ritenuta è effettuata dal condominio quale sostituto d’imposta quando l’ammontare raggiunga l’importo di 500 euro. Il condominio è comunque tenuto all’obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo predetto.
ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI 730 e visto Sanzione per rilascio visto infedele: somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione del 30% e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Esonero da responsabilità: si può evitare la responsabilità relativa all’imposta (e agli interessi) trasmettendo una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero – se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione – una comunicazione dei dati relativi alla rettifica sempreché l’infedeltà del visto non sia già stata contestata.
PROROGHE E RIAPERTURE DEI TERMINI
PROROGHE E RIAPERTURE DEI TERMINI ASSEGNAZIONi Prorogate le disposizioni su assegnazioni, cessioni e trasformazione in società semplice dei beni immobili e mobili registrati. Le agevolazioni si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30.9.2016 ed entro il 30.9.2017. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva, ove dovuta, sono effettuati entro il 30.11.2017 ed entro il 16.6.2018.
Estromissione impresa individuale PROROGHE E RIAPERTURE DEI TERMINI Estromissione impresa individuale Le disposizioni sull’estromissione dei beni da parte delle imprese individuali: si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31.10.2016, poste in essere dall’1.1.2017 al 31.5.2017; i versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30.11.2017 e il 16.6.2018.
Nel caso di pagamento rateale interessi 3% PROROGHE E RIAPERTURE DEI TERMINI RIDETERMINAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI (1/2) 1.1.2017 30.6.2017 30.6.2018 30.6.2019 Possesso Redazione perizia Seconda rata Terza rata Saldo o prima rata Nel caso di pagamento rateale interessi 3%
PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE TERRENI PROROGHE E RIAPERTURE DEI TERMINI RIDETERMINAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI (2/2) PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE 8% PARTECIPAZIONI QUALIFICATE TERRENI 8%
PROROGHE E RIAPERTURE DEI TERMINI RIVALUTAZIONE Rivalutazione e riallineamento dei valori beni d’impresa e delle partecipazioni di controllo e collegamento. Circolare 4.6.2014 n. 13/E “Coerentemente con quanto già precisato per la precedente disciplina di rivalutazione contenuta nella legge finanziaria 2006, deve ritenersi che anche nella legge di rivalutazione attuale non sia consentito effettuare una rivalutazione con rilevanza solo civilistica, vale a dire senza il versamento dell’imposta sostitutiva”.
RIVALUTAZIONE imposte PROROGHE E RIAPERTURE DEI TERMINI p.119 RIVALUTAZIONE imposte 16% per i beni ammortizzabili 12% per i beni non ammortizzabili 10% per le riserve in sospensione
DETRAZIONI PER IMMOBILI (1/2) PROROGHE E RIAPERTURE DEI TERMINI p.119 DETRAZIONI PER IMMOBILI (1/2) Detrazione per il risparmio energetico: anno 2017; detrazione del 65%. Su parti comuni condominiali fino al 2021. 70% per gli interventi che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo; 75% per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale o estiva.
DETRAZIONI PER IMMOBILI (2/2) PROROGHE E RIAPERTURE DEI TERMINI DETRAZIONI PER IMMOBILI (2/2) Detrazione per le ristrutturazioni edilizie: anno 2017: detrazione del 50%, nei limiti di spesa di € 96.000; interventi antisismici fino al 2021 50% (elevabile al 70% e 80%) in 5 rate. Su parti comuni condominiali elevabile al 75% e 85%. Detrazione per l’acquisto di mobili e elettrodomestici: anno 2017; detrazione del 50%; spesa massima agevolabile: € 10.000.
PROROGHE E RIAPERTURE DEI TERMINI ALTRE PREVISIONI (1/4) Credito d’imposta strutture ricettive: ampliato per i periodi di imposta 2017 e 2018 nella misura del 65% (dal 30%). Estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica. Il credito di imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo. Credito di imposta per ricerca e sviluppo: esteso dal 2019 al 2020 il periodo nel quale le spese per investimenti che vi sono sostenute possono essere ammesse a fruire del credito di imposta; incremento dal 25% al 50% la percentuale dell’eccedenza di spesa ammissibile al beneficio; elevato da da 5 a 20 milioni il limite massimo per ciascun beneficiario.
PROROGHE E RIAPERTURE DEI TERMINI ALTRE PREVISIONI (2/4) Investimenti in start-up e PMI innovative: diviene a regime la detrazione (incrementata al 30%) per gli investimenti in queste realtà. È elevato il limite massimo dell’importo su cui applicare la detrazione IRPEF, da 500.000 a un milione di euro (atteso ok da commissione UE). Rientro in Italia di lavoratori residenti all’estero: agevolazione diviene a regime ed è estesa anche ai lavoratori autonomi. Innalzato dal 30 al 50% l’ammontare di reddito esente da IRPEF.
PROROGHE E RIAPERTURE DEI TERMINI ALTRE PREVISIONI (3/4) Nuovi residenti: persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare per un’imposta sostitutiva dell’IRPEF calcolata in via forfettaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta in cui è valida l’opzione. Detassazione dei premi di produttività: elevati da da 2.000 a 3.000 euro del limite di importo complessivo dei premi di risultato, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, assoggettati all’imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%.
ALTRE PREVISIONI (4/4) Art. 26 del DPR 633/72 PROROGHE E RIAPERTURE DEI TERMINI ALTRE PREVISIONI (4/4) Art. 26 del DPR 633/72 Cancellata la modifica della legge di Stabilità 2016 che individuava nel momento di apertura della procedura quello in cui era possibile l’emissione della nota di credito (o variazione della sola IVA). Il tutto doveva avere inizio dall’1.1.2017. La regola attuale prevede invece che la possibilità di emissione della nota di credito IVA possa essere effettuata solo alla conclusione (infruttuosa) delle procedure.