EVOLUZIONE DELLE PATENTI DI GUIDA
INDICE Novità riguardanti categorie e validità Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti Nuove modalità di rinnovo patenti speciali (per mutilazioni o minorazioni fisiche stabilizzate) Conversione o conservazione di patenti di guida rilasciate da Stati UE Documenti di guida professionali
Novità riguardanti categorie e validità
Novità riguardanti categorie e validità Le nuove norme sulle patenti entrate in vigore il 19/01/2013 ridisegnano la mappa delle 15 categorie comprendenti anche la nuova categoria AM per la guida dei ciclomotori. La normativa di riferimento è il Dlg 59/2011 e successive modificazioni, che recepisce la direttiva 2006/126/CE modificata più volte, l’ultima delle quali con la direttiva 2012/36/CE
DLG 59 - ATTUAZIONE 2006/126/CE La nuova patente
DLG 59 - ATTUAZIONE 2006/126/CE La nuova patente
PATENTE AM Età minima 14 anni DLG 59 - ATTUAZIONE 2006/126/CE CICLOMOTORI A 2 RUOTE FINO A 50 CC E VELOCITA’ MAX 45 KM/H CICLOMOTORI A 3 RUOTE FINO A 50 CC E VELOCITA’ MAX 45 KM/H QUADRICICLI LEGGERI CON MASSA A VUOTO MAX 350 KG E VELOCITA’ MAX 45 KM/H Per tutti: potenza non superiore a 4 kW
DLG 59 - ATTUAZIONE 2006/126/CE A seguito della creazione della categoria AM, i CIGC non saranno sostituiti se non in sede di rinnovo o di duplicato, ma si applicheranno le norme riguardanti le patenti, come il raddoppio dei punti per i neopatentati, la revisione nei casi previsti per le patenti, le sanzioni per la circolazione con patente sospesa, etc.
Per il trasporto di passeggeri l’età minima è 18 anni DLG 59 - ATTUAZIONE 2006/126/CE A1 ETA’ MINIMA 16 ANNI Per il trasporto di passeggeri l’età minima è 18 anni 1. MOTOCICLI CON O SENZA CARROZZETTA CON CILINDRATA MAX 125 CC, POTENZA MAX 11 kW E RAPPORTO PESO/POTENZA MAX 0,1 kW/KG TRICICLI CON POTENZA NON SUPERIORE A 15 kW MACCHINE AGRICOLE CHE RISPETTINO I LIMITI DI SAGOMA E DI MASSA DEI MOTOVEICOLI
A2 età minima 18 anni DLG 59 - ATTUAZIONE 2006/126/CE MOTOCICLI CON O SENZA CARROZZETTA CON POTENZA MAX 35 kW E RAPPORTO PESO/POTENZA MAX 0,2 kW/KG TRICICLI FINO A 15 Kw non possono essere derivati da una versione che sviluppa una potenza oltre il doppio
A età minima 24 anni DLG 59 - ATTUAZIONE 2006/126/CE TUTTI I MOTOCICLI CON O SENZA CARROZZETTA TRICICLI DI POTENZA SUPERIORE A 15 kW
Per il trasporto di passeggeri l’età minima è 18 anni DLG 59 - ATTUAZIONE 2006/126/CE B1 ETA’ MINIMA 16 ANNI Per il trasporto di passeggeri l’età minima è 18 anni QUADRICICLI NON LEGGERI, MASSA MAX 400 KG (550 SE TRASPORTO COSE) ESCLUSE BATTERIE SE ELETTRICI. POTENZA MAX 15 kW
DLG 59 - ATTUAZIONE 2006/126/CE B ETA’ MINIMA 18 ANNI Dal 19/01/2013 e’ possibile accedere alla guida accompagnata se in possesso di patente A1 o B1 B
DLG 59 - ATTUAZIONE 2006/126/CE B AUTOVEICOLI CON MASSA MAX 3500 KG E MAX 9 POSTI AUTOVEICOLI DI CUI SOPRA TRAINANTI UN RIMORCHIO (vedi tabella) MACCHINE AGRICOLE ANCHE ECCEZIONALI MACCHINE OPERATICI ESCLUSE QUELLE ECCEZIONALI SOLO IN ITALIA VEICOLI CHE SI CONDUCONO CON LA PATENTE A1 TRICICLI CON POTENZA SUPERIORE A 15 Kw (età minima 21 anni)
PATENTE B+ o codice 96 La patente B con codice 96 è un intermedio tra la patente B e la patente BE Permette di trasportare un rimorchio superiore a 750 kg ma la MCPC motrice più rimorchio non deve superare i 4250 kg Non è quindi una BE e pertanto non è una categoria di patente ma è B con codice 96
BE DLG 59 - ATTUAZIONE 2006/126/CE COMPLESSI DI VEICOLI COMPOSTI DA UNA MOTRICE DELLA CATEGORIA B E DA UN RIMORCHIO O SEMIRIMORCHIO CON TOTALE SUPERIORE A 4250 KG. LA MASSA DEL RIMORCHIO NON PUO’ SUPERARE 3500 KG.
POSSIBILITA’ DI TRAINO DLG 59 - ATTUAZIONE 2006/126/CE B POSSIBILITA’ DI TRAINO PATENTE < 3500 kg < 750 kg < 4250 kg B < 3500 kg > 750 kg < 3500 kg B < 3500 kg > 750 kg > 3500 kg < 4250 kg B+prova (1) < 3500 kg < 3500 kg < 7000 kg BE < 3500 kg > 3500 kg < 12000 kg C1E (1) La patente viene emessa con il codice identificativo 96
età minima 18 anni C1 DLG 59 - ATTUAZIONE 2006/126/CE AUTOVEICOLI CON MASSA SUPERIORE A 3500 KG MA NON SUPERIORI A 7500 KG, MAX 9 POSTI (NON CATEGORIA D1 E D) VEICOLI DI CUI SOPRA TRAINANTI UN RIMORCHIO MAX 750 KG MACCHINE OPERATRICI ECCEZIONALI
C1E età minima 18 anni DLG 59 - ATTUAZIONE 2006/126/CE COMPLESSI DI VEICOLI COMPOSTI DA UNA MOTRICE DI CATEGORIA C1 E DA UN RIMORCHIO O SEMIRIMORCHIO DI MASSA SUPERIORE A 750 KG, CON MASSA COMPLESSIVA INFERIORE A 12000 KG COMPLESSI DI VEICOLI COMPOSTI DA UNA MOTRICE DI CATEGORIA B E DA UN RIMORCHIO O SEMIRIMORCHIO DI MASSA SUPERIORE A 3500 KG, CON MASSA COMPLESSIVA INFERIORE A 12000 KG
C età minima 21 anni DLG 59 - ATTUAZIONE 2006/126/CE AUTOVEICOLI CON MASSA SUPERIORE A 3500 KG MAX 9 POSTI (NON CATEGORIA D1 E D) VEICOLI DI CUI SOPRA TRAINANTI UN RIMORCHIO MAX 750 KG
CE età minima 21 anni DLG 59 - ATTUAZIONE 2006/126/CE CONSEGUIMENTO ANTICIPATO DELLE PATENTI PROFESSIONALI DLG 59 - ATTUAZIONE 2006/126/CE CE età minima 21 anni COMPLESSI DI VEICOLI COMPOSTI DA UNA MOTRICE DI CATEGORIA C E DA UN RIMORCHIO O SEMIRIMORCHIO DI MASSA SUPERIORE A 750 KG
D1 età minima 21 anni DLG 59 - ATTUAZIONE 2006/126/CE AUTOVEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE MAX 17 PERSONE E LUNGHEZZA MAX 8 METRI VEICOLI DI CUI SOPRA TRAINANTI UN RIMORCHIO MAX 750 KG
D1E età minima 21 anni DLG 59 - ATTUAZIONE 2006/126/CE COMPLESSI DI VEICOLI COMPOSTI DA UNA MOTRICE DI CATEGORIA D1 ED UN RIMORCHIO DI MASSA SUPERIORE A 750 KG
D età minima 24 anni DLG 59 - ATTUAZIONE 2006/126/CE TUTTI GLI AUTOVEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PIU’ DI 9 PERSONE VEICOLI DI CUI SOPRA TRAINANTI UN RIMORCHIO MAX 750 KG
DE età minima 24 anni DLG 59 - ATTUAZIONE 2006/126/CE COMPLESSI DI VEICOLI COMPOSTI DA UNA MOTRICE DI CATEGORIA D ED UN RIMORCHIO DI MASSA SUPERIORE A 750 KG
L’esame pratico effettuato alla guida di veicoli muniti di cambio automatico consente esclusivamente la guida di questo tipo di veicoli (codice 78 nella colonna 12). A partire dal 19 gennaio 2013 le patenti A1, A2 e A non consentono la guida di tricicli non compresi nella relativa categoria e non abilitano alla guida di quadricicli che non siano quelli leggeri. Ogni patente si consegue per esame, non c’è il passaggio diretto. Per esempio: chi conseguira’ una patente A2 dopo l’entrata in vigore della normativa, per avere una A dovrà sostenere l’esame di guida
DLG 59 - ATTUAZIONE 2006/126/CE RIASSUNTO CATEGORIE PREVISTE le classi di veicoli indicate non sono esaustive AM CICLOMOTORI A1 MOTOCICLI fino a 125 cm³ e non oltre 11 Kw A2 MOTOCICLI fino a 35 kW A MOTOCICLI B1 QUADRICICLI B AUTOVETTURE fino a 9 posti e non oltre 3,5 t. BE AUTOVETTURE trainanti un rimorchio
DLG 59 - ATTUAZIONE 2006/126/CE RIASSUNTO CATEGORIE PREVISTE le classi di veicoli indicate non sono esaustive C1 AUTOVEICOLI non TP fino a 7,5 t. C1E AUTOVEICOLI non TP fino a 7,5 t. con rimorchio C AUTOVEICOLI non TP -CE AUTOVEICOLI non TP con rimorchio D1 AUTOVEICOLI TP fino a 17 posti e 8 m. D1E AUTOVEICOLI TP fino a 17 posti e 8 m. con rimorchio D AUTOVEICOLI TP DE AUTOVEICOLI TP con rimorchio PATENTI SPECIALI
RIASSUNTO DELLE ETA’ RICHIESTE PER LA GUIDA ANNI 14 AM senza passeggeri ANNI 16 A1 – B1 senza passeggeri ANNI 18 AM – A1 – B1 con passeggeri A2 – B - BE - C1 - C1E ANNI 20 A (con esame, dopo 2 anni di A2) ANNI 21 C - CE - D1 - D1E - KA - KB veicoli in servizio di emergenza tricicli superiori a 15 kW ANNI 24 A (accesso diretto) - D - DE
Novità riguardanti categorie e validità DURATA DI VALIDITÀ DELLE CATEGORIE DI PATENTE SUPERIORE Le categorie C1, C1E, C e CE scadono al compimento del 65° anno e se rinnovate presso la CML, avranno validità massima di 2 anni e abilitano alla guida solo di autotreni ed autoarticolati per trasporto di cose fino a 20 t; • i titolari di patente di categoria C e CE, tra 65 anni di età e fino a 68 anni che intendono guidare autotreni ed autoarticolati per trasporto di cose di massa superiore a 20 t devono conseguire annualmente un apposito attestato di idoneità per la guida; oltre tale età la patente è limitata ad una massa di 20 t.
PATENTE C1, C1E, C, CE DURATA 5 ANNI FLUSSO DELLE PATENTI SUPERIORI PATENTE C1, C1E, C, CE DURATA 5 ANNI 65 ANNI VISITA IN CML VISITA CON MEDICO MONOCRATICO PATENTE C, CE SENZA LIMITAZIONE DI MASSA CON DURATA 2 ANNI FINO A 68 ANNI VISITA IN CML PATENTE B, BE ATTESTATO CML ANNUALE DURATA 2 ANNI PATENTE C, CE LIMITATA A 20 T.
Novità riguardanti categorie e validità DURATA DI VALIDITÀ DELLE CATEGORIE DI PATENTE SUPERIORE Le categorie D1, D1E, D, DE, al compimento dei 60 anni, abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. • i titolari di patente di categoria D1, D1E, D, DE o di categoria speciale D1, D, tra i 60 anni di età e fino a 68 anni che intendono guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati per trasporto persone devono conseguire annualmente un apposito attestato di idoneità per la guida; oltre tale età la patente vale come B.
PATENTE D, D1, DE, D1E DURATA 5 ANNI (SENZA RICLASSIFICAZIONE) FLUSSO DELLE PATENTI SUPERIORI PATENTE D, D1, DE, D1E DURATA 5 ANNI 60 ANNI VISITA IN CML VISITA CON MEDICO MONOCRATICO CON DURATA 1 ANNO FINO A 68 ANNI ATTESTATO CML ANNUALE VALE SOLO COME PATENTE B, BE (SENZA RICLASSIFICAZIONE)
Fino a 60 - fino a 61 con CML** (1) ANNO ETA' PATENTI. AM, A1, A2, A, B1, B, B96, BE PAT. C/CE C1/C1E PAT. D/DE D1/D1E Fino al 1965 50 10 5 1964 51 1963 52 1962 53 1961 54 1960 55 Fino a 60 1959 56 Fino a 60 - fino a 61 con CML** (1) 1958 57 1957 58 1956 59 1955 60 Fino a 65 anni 1 anno con CML** (1) 1954 61 Fino a 65 - 5 anni con CML 1953 62 Fino a 65 - fino a 67 con CML* 1952 63 1951 64 1950 65 2 anni con CML * 1949 66 1948 67 1947 68 2 anni con CML VALE COME B (1) 69 1945 70 3 1944 71 1943 72 1942 73 1941 74 1940 75 1939 76 1938 77 1937 78 1936 79 1935 80 2 1934 81 (1) IL RINNOVO AVVIENE SEGUENDO LE REGOLE DELLA PATENTE C, SE POSSEDUTA * OCCORRE UNA ATTESTAZIONE ANNUALE RILASCIATA DALLA CML PER GUIDARE VEICOLI SUPERIORI A 20 T. ** OCCORRE UNA ATTESTAZIONE ANNUALE RILASCIATA DALLA CML PER GUIDARE VEICOLI CON PIU' DI 9 POSTI
DURATA DI VALIDITÀ DELLE SINGOLE CATEGORIE DI PATENTE Dal 17.9.2012, la scadenza delle patenti AM, A1, A2, A, B1, B e BE, in occasione del primo rilascio o del primo rinnovo viene allineata al successivo compleanno del titolare (giorno e mese di nascita). Questa norma non si applica alle patenti rinnovate in CML con scadenza limitata.
INDICE Novità riguardanti categorie e validità Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti Nuove modalità di rinnovo patenti speciali (per mutilazioni o minorazioni fisiche stabilizzate) Conversione o conservazione di patenti di guida rilasciate da Stati UE Documenti di guida professionali
Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti
Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti QUALE DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA? MODELLO 2112 FIRMATO NEI RIQUADRI FOTOGRAFIE SUL MODELLO 2112
Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti Suggeriamo di utilizzare una foto che rispetti le norme ICAO - ISO, con sfondo bianco, possibilmente rettangolare. La sagoma finale ha la proporzione 1:0,825 (altezza 1 / larghezza 0,825)
Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti Effettuare la scansione a 200 dpi. E’ possibile utilizzare una risoluzione maggiore ma questo aumenta le dimensioni del file che non deve superare 35 kb
Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti L’immagine va acquisita alla dimensione di 4,0 cm di altezza (+/-0,5 cm) e 3,3 cm in larghezza (+/-0,5 cm) Tenendo conto delle tolleranze, le dimensioni (in pixel) minime sono 225x280 e quelle massime 295x350 La maggior parte dei programmi di acquisizione, presenti nel software dello scanner o esterni, permettono di selezionare uno o più aree di dimensioni precise. Può però accadere che la foto sia troppo grande o troppo piccola, in questo caso occorre intervenire sul file.
Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti Qualora l’immagine risultante non rientrasse nel limite di 35 kb, fosse troppo grande o troppo piccola o di risoluzione sbagliata, suggeriamo di utilizzare una di queste risorse
disponibile all’indirizzo web: Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti Light Image Resizer 4 disponibile all’indirizzo web: http://www.obviousidea.com/windows-software/light-image-resizer/ Scansione Patenti Card disponibile all’indirizzo web: http://scansionepatenticard.altervista.org/
Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti QUALE DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA? MODELLO 2112 FIRMATO NEI RIQUADRI FOTOGRAFIE SUL MODELLO 2112 FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
LA PATENTE COME DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti LA PATENTE COME DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO Tutte le patenti, indipendentemente dal loro formato, sono documenti considerati equipollenti alla carta d'identità e quindi validi al fine dell'identificazione personale, in base al DPR n. 445 del 2000 art. 35, comma 2, l'equipollenza dei documenti di riconoscimento con il documento d'identità per eccellenza: la carta d'identità. "Sono equipollenti alla carta d'identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato".
LA PATENTE COME DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti LA PATENTE COME DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO Tutte le patenti, indipendentemente dal loro formato, sono documenti considerati equipollenti alla carta d'identità e quindi validi al fine dell'identificazione personale, in base al DPR n. 445 del 2000 RIBADITO dalla circolare Prot. n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2013 "Nonostante la mancanza di tale informazione (residenza), si precisa che la patente di guida rilasciata in Italia continua a mantenere, sul territorio nazionale, la natura di documento di identità personale."
Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti QUALE DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA? MODELLO 2112 FIRMATO NEI RIQUADRI FOTOGRAFIE SUL MODELLO 2112 FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO FOTOCOPIA CODICE FISCALE
Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti Non è consentito modificare i seguenti dati: NOME; COGNOME; CODICE FISCALE; DATA DI NASCITA; PROVINCIA DI NASCITA; LUOGO DI NASCITA. Qualora i dati di cui sopra siano variati è necessario allegare una copia di documento italiano riportante i dati corretti ed una dichiarazione (atto di notorietà).
Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti Occorre distinguere la ragione per cui si richiede la modifica dei dati: Se si tratta di una semplice correzione dovuta ad un precedente errore, occorre allegare un documento valido che riporti i dati esatti. Se si tratta di una variazione anagrafica per discordanza tra banche dati (un nome sulla carta d’identità, due sul codice fiscale) occorre presentare copia dei documenti con dati OMOGENEI Se si tratta di una variazione anagrafica vera e propria a seguito di sentenza (cambio sesso o cambio nome/cognome) o matrimonio/divorzio, occorre allegare copia della sentenza o dell’atto che ha portato alla variazione, integrato con una dichiarazione di autenticità sottoscritta dall’interessato. In tutti i casi è necessario inserire all’interno della pratica copia del documento di identità e del codice fiscale aggiornati.
Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti QUALE DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA? MODELLO 2112 FIRMATO NEI RIQUADRI FOTOGRAFIE SUL MODELLO 2112 FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO FOTOCOPIA CODICE FISCALE ATTO DI NOTORIETA’ E/O COPIA ATTO O SENTENZA FOTOGRAFIA AUTENTICATA
Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti UNICA ECCEZIONE ALLA NECESSITA’ DI PRESENTARE UNA FOTOGRAFIA AUTENTICATA RICHIESTA RINNOVO CQC
Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti QUALE DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA? MODELLO 2112 FIRMATO NEI RIQUADRI FOTOGRAFIE SUL MODELLO 2112 FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO FOTOCOPIA CODICE FISCALE ATTO DI NOTORIETA’ E/O COPIA ATTO O SENTENZA FOTOGRAFIA AUTENTICATA CERTIFICATO MEDICO DENUNCIA E/O PERMESSO DI GUIDA
Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti PRIMO CASO IN CUI VIENE EMESSA DALLA MOTORIZZAZIONE UNA RICEVUTA CHE VALE COME PERMESSO DI GUIDA All’atto della richiesta di nuova patente per smarrimento o furto: a) se il permesso di guida e' scaduto, va ritirato e consegnato all’UPM, il quale rilascia il permesso (copia del 2112) b) se in fase d'inserimento di duplicato patente per smarrimento tramite web appare la dicitura "non prenotabile" da non confondere con "non duplicabile“ non si inserisce IN QUESTO CASO LA PATENTE DEVE ESSERE EMESSA DIRETTAMENTE DALL'UCO DI ROMA, E QUINDI SPETTA ALL'ORGANO DI POLIZIA INVIARE LA RICHIESTA
Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti SECONDO CASO IN CUI VIENE EMESSA DALLA MOTORIZZAZIONE UNA RICEVUTA CHE VALE COME PERMESSO DI GUIDA In caso di richiesta di nuova patente a seguito di ritiro da parte degli organi di polizia per deterioramento E’ necessario allegare copia del verbale La pratica può essere inserita via WEB
Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti QUALE DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA? MODELLO 2112 FIRMATO NEI RIQUADRI FOTOGRAFIE SUL MODELLO 2112 FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO FOTOCOPIA CODICE FISCALE ATTO DI NOTORIETA’ E/O COPIA ATTO O SENTENZA FOTOGRAFIA AUTENTICATA CERTIFICATO MEDICO DENUNCIA E/O PERMESSO DI GUIDA
ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO 9,00 € SUL C/C 9001 PER OGNI OPERAZIONE Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO 9,00 € SUL C/C 9001 PER OGNI OPERAZIONE
Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO 9,00 € SUL C/C 9001 PER OGNI OPERAZIONE 32,00 € SUL C/C 4028 COME IMPOSTA DI BOLLO UNICA ECCEZIONE AL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO: IL RILASCIO DI UN DOCUMENTO A SEGUITO DI FURTO O SMARRIMENTO MA SOLO A CONDIZIONE CHE NON SIA STATO VARIATO NESSUN DATO (COMPRESA LA SCADENZA)
Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti QUALE DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA (OLTRE AI BOLLETTINI) MODELLO 2112 FIRMATO NEI RIQUADRI FOTOGRAFIE SUL MODELLO 2112 FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO FOTOCOPIA CODICE FISCALE ATTO DI NOTORIETA’ E/O COPIA ATTO O SENTENZA FOTOGRAFIA AUTENTICATA CERTIFICATO MEDICO DENUNCIA E/O PERMESSO DI GUIDA
SI 1 NO 2 SI (2) 9.00 32.00 32,00 (4) 9,00 16,00 2 PAGINE 3 PAGINE (5) WEB FOTO AUTENTICATA FOTO PATENTE ORIGINALE 9001 4028 MOD. 2112 COPIA CARTA I. E CODICE F. DETERIORAMENTO SI DA ANAGRAFE O SUL CERTIFICATO MEDICO 1 9.00 32.00 2 PAGINE NO RICLASSIFICAZIONE SUL CERTIFICATO MEDICO VARIAZIONE DATI (1) 2 CONVERSIONE ESTERA 32,00 SI (2) SMARRIMENTO/FURTO DENUNCIA E PERMESSO DI GUIDA (3) (4) 3 PAGINE (5) RINNOVI CHE NON SUPERANO LA VERIFICA COPIA ALLEGATO 1 9,00 16,00 (1) LA VARIAZIONE DEVE ESSERE DIMOSTRATA CON UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: ATTO NOTORIO, COPIA DI ATTO O SENTENZA (2) ALLEGARE ANCHE I DOCUMENTI NECESSARI IN BASE ALLO STATO ESTERO DI RILASCIO DELLA PATENTE. (3) SI PUO' OMETTERE LA DENUNCIA QUANDO NON RIGUARDA SOLO LA PATENTE. IL PERMESSO DEVE ESSERE IN ORIGINALE (4) LA DOPPIA IMPOSTA DI BOLLO (32,00) E' DOVUTA IN CASO DI VARIAZIONE DATI (5) UNA PAGINA DEL 2112 VIENE TIMBRATA E RESTITUITA, COME RICEVUTA DELL'ISTANZA, E CONSENTE LA CIRCOLAZIONE
Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti Suggeriamo di evidenziare i casi di: VARIAZIONE DATI (non WEB) SCADENZA ANTICIPATA (WEB) RICHIESTA PATENTE SPECIALE (WEB) che saranno trattati dalla Motorizzazione prima della validazione. Anche le richieste di rinnovo CQC seguono un iter a parte
Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti Titolare di patente e CQC Duplicato per deterioramento patente Duplicato per smarrimento/furto patente Duplicato per deterioramento CQC Duplicato per smarrimento/furto CQC SI INSERISCONO TRAMITE WEB COME PRENOTAZIONE PATENTE
Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti
Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti Titolare di patente e CQC Anche le riclassificazioni C oppure D in B D in C SI INSERISCONO TRAMITE WEB COME PRENOTAZIONE PATENTE Viene richiesto di inserire il numero di CQC posseduta
Titolare di patente e CQC Rinnovo CQC con attestato Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti Titolare di patente e CQC Rinnovo CQC con attestato SI INSERISCE TRAMITE WEB COME PATENTE CQC
Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti
Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti Titolare di patente e CQC Rinnovo CQC e contestuale rinnovo patente ci sono due possibilità Patente e CQC sono documenti separati Il titolare possiede già una PatenteCQC
Patente e CQC sono documenti separati Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti Patente e CQC sono documenti separati Primo caso: + OPPURE
SI INSERISCE TRAMITE WEB Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti Patente e CQC sono documenti separati Primo caso: SI INSERISCE TRAMITE WEB COME PATENTE CQC La pratica inoltre va integrata con un versamento da 9,00 euro sul c/c 9001
Il titolare possiede già una PatenteCQC Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti Il titolare possiede già una PatenteCQC Secondo caso:
Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti Il titolare possiede già una PatenteCQC Secondo caso: SI RINNOVA LA PATENTE VIENE EMESSA UNA NUOVA PATENTE CQC 2) SI RICHIEDE IL RINNOVO CQC TRAMITE WEB COME PATENTE CQC
Titolare di patente D che non rinnova la CQC persone Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti Titolare di patente D che non rinnova la CQC persone Visto che il KB (e il KA per la categoria A posseduta) sono “compresi” nella CQC, se ancora non lo possedeva come documento fisico, il titolare deve richiedere il rilascio del KB per titoli, se intende svolgere l’attività di taxista o autonoleggiatore.
in rinnovo procedura “75U1” PATENTE CQC 9001 4028 ATTES. CORSO FOTO AUTENT. VISITA MEDICA DENUNCIA PERMESSO PROVVISORIO FOTOC. CI +CF NOTE TIPO RICHIESTA in rinnovo procedura “75U1” valida 9.00 16.00 - Allegato 1 ● NO WEB codice 95 deteriorata 32.00 Da anagrafe WEB M.O 75 rubata/smarrita WEB M.O.75 WEB M.O 75 in rinnovo 18.00 32,00 Atto notorio WEB M.O 74 ? WEB M.O. 75 D IN C Da certificato medico D IN B C IN B in evidenza
Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti Duplicando una patente A o B conseguita tra il 1/1/86 e il 25/4/88 (quindi con possibilità di condurre motocicli solo in Italia) il documento non riporterà le categorie A1, A2 o A ma, nel campo 9, una lettera “a” minuscola. La norma si applica anche alla categoria B1, che non sarà espressamente indicata sulla nuova patente. Se richiesto (per esempio in caso di riclassificazione) occorre indicare la categoria A posseduta, in base alla data di conseguimento della B, come da tabella nella pagina seguente.
Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti
Nella richiesta di patente speciale, Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti Nella richiesta di patente speciale, NON SI DEVONO inserire prescrizioni. Si evidenzia la pratica e sarà l’operatore DTT a inserire le prescrizioni e gli adattamenti.
Nell’inserimento richiesta patente sarà gestita ogni singola categoria Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti Alcune delle modifiche che dovevano entrare in vigore dal 13 gennaio 2015 Nell’inserimento richiesta patente sarà gestita ogni singola categoria La gestione della singola categoria riguarderà anche le patenti speciali Le annotazioni riguarderanno le singole abilitazioni (per esempio il cambio automatico)
Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti Alcune delle modifiche che dovevano entrare in vigore dal 13 gennaio 2015
TABELLA GRADUALITA’ ED EQUIVALENZA DLG 59 - ATTUAZIONE 2006/126/CE TABELLA GRADUALITA’ ED EQUIVALENZA SI CONSEGUE POSSEDENDO VALE PER AM - - A1 - AM A2 - AM – A1 A - AM – A1 – A2 B1 - AM B - AM – A1 - B1 BE B AM – A1 - B C B – C1 AM – A1 - B – C1 C1 B AM - A1 – B A1 = SOLO IN ITALIA
TABELLA GRADUALITA’ ED EQUIVALENZA DLG 59 - ATTUAZIONE 2006/126/CE TABELLA GRADUALITA’ ED EQUIVALENZA SI CONSEGUE POSSEDENDO VALE PER CE C AM – A1 - B – BE - C – C1 – C1E C1E C1 AM – A1 - B – BE - C1 D B – D1 AM – A1 - B – D1 D1 B AM – A1 - B DE D AM – A1 - B – BE – D – D1 – D1E D1E D1 AM – A1 - B – BE - D1 CE+D C+D AM - A1– B – BE - C – C1 – D – D1 – D1E - DE C+DE C+D AM - A1– B – BE - C – C1 – D – D1 – D1E - DE LE SPECIALI AM – A1 – A2 – A3 – B1 – B – C1 – C – D1 – D SONO VALIDE SOLO PER I VEICOLI CON LE CARATTERISTICHE INDICATE SULLA PATENTE A1 = SOLO IN ITALIA
si potranno visualizzare le descrizioni dei codici Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti Alcune delle modifiche che dovevano entrare in vigore dal 13 gennaio 2015 Cliccando su si potranno visualizzare le descrizioni dei codici
Nell’inserimento richiesta patente sarà gestita ogni singola categoria Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti Alcune delle modifiche che dovevano entrare in vigore dal 13 gennaio 2015 Nell’inserimento richiesta patente sarà gestita ogni singola categoria La gestione della singola categoria riguarderà anche le patenti speciali Le annotazioni riguarderanno le singole abilitazioni (per esempio il cambio automatico) Introduzione del duplicato per aggiornamento dati tecnici (da parte UMC)
Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti Alcune delle modifiche che dovevano entrare in vigore dal 13 gennaio 2015 Introduzione del duplicato per aggiornamento dati tecnici Sono previste variazioni per: a. Cambio automatico/manuale; b. Prescrizioni tecniche; c. Date di abilitazione;
militari ed esami con patente posseduta revocata. Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti Alcune delle modifiche che dovevano entrare in vigore dal 13 gennaio 2015 Per il motivo esame si dovrà inserire solo una nuova abilitazione, con l’eccezione di una conversione di patente militare o di conversione di patente estera Il campo data abilitazione potrà essere valorizzato per nuove abilitazioni per conversioni estere, militari ed esami con patente posseduta revocata.
(se non presente) nella abilitazione da richiedere. Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti Alcune delle modifiche che dovevano entrare in vigore dal 13 gennaio 2015 Per riclassificazione/revoca si dovrà mettere un check sulla abilitazione da eliminare ed un check (se non presente) nella abilitazione da richiedere. Alla conferma di una richiesta o prenotazione sarà controllato che il gruppo di abilitazioni tra possedute e richieste sia un modello (insieme di abilitazioni) permesso.
Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti
Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti Alcune delle modifiche che dovevano entrare in vigore dal 13 gennaio 2015 Nell’inserimento richiesta patente sarà gestita ogni singola categoria La gestione della singola categoria riguarderà anche le patenti speciali Le annotazioni riguarderanno le singole abilitazioni (per esempio il cambio automatico) Introduzione del duplicato per aggiornamento dati tecnici Inserimento guide obbligatorie anche per durata di 30 minuti
INDICE DEGLI ARGOMENTI Novità riguardanti categorie e validità Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti Nuove modalità di rinnovo patenti speciali (per mutilazioni o minorazioni fisiche stabilizzate) Conversione o conservazione di patenti di guida rilasciate da stati UE Documenti di guida professionali Conseguimento contemporaneo di CQC e di patente superiore in deroga ai limiti di età
Nuove modalità di rinnovo patenti speciali (per mutilazioni o minorazioni fisiche stabilizzate) Per il conseguimento, la conferma di validità e la revisione della patente di guida occorre essere in possesso di requisiti psicofisici minimi, che nelle norme italiane si distinguono in due livelli: Patenti normali Patenti speciali
Nuove modalità di rinnovo patenti speciali (per mutilazioni o minorazioni fisiche stabilizzate) Patenti speciali: anche questa materia ha subito modifiche per effetto del decreto legislativo 59/2011 e successive circolari
Adattamenti dei veicoli; Ipotesi di violazioni. Nuove modalità di rinnovo patenti speciali (per mutilazioni o minorazioni fisiche stabilizzate) Veicoli che si possono guidare e non si possono guidare con patente speciale; Requisiti fisici; Adattamenti dei veicoli; Ipotesi di violazioni.
VEICOLI CHE SI POSSONO GUIDARE: Nuove modalità di rinnovo patenti speciali (per mutilazioni o minorazioni fisiche stabilizzate) VEICOLI CHE SI POSSONO GUIDARE: Categorie AM – A1 – A2 - A, i conducenti con minorazioni agli arti ora possono guidare questi veicoli con i relativi adattamenti prescritti su segnalazione di un Comitato tecnico formato al fine di mettere in grado le CML di rilasciare le certificazioni di idoneità.
Nuove modalità di rinnovo patenti speciali (per mutilazioni o minorazioni fisiche stabilizzate) I titolari di patente A1, A2 ed A speciale possono conseguire il KA per la guida di motoveicoli in servizio di piazza e di noleggio con conducente per il trasporto di persone.
Nuove modalità di rinnovo patenti speciali (per mutilazioni o minorazioni fisiche stabilizzate) Categorie B1 - B – C1 e C, è possibile guidare veicoli trainanti un rimorchio avente massa massima autorizzata di 750 kg Categorie D1 e D consentono di guidare solo autobus immatricolati per uso proprio, non è possibile la guida di autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente o al servizio pubblico di linea.
Veicoli in servizio di linea; Nuove modalità di rinnovo patenti speciali (per mutilazioni o minorazioni fisiche stabilizzate) Non è possibile conseguire la patente E Inoltre non si possono guidare: Veicoli in servizio di linea; Veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose; Autoambulanze;
REQUISITI FISICI Per il conseguimento, LA CONFERMA DI VALIDITA’ o la revisione della patente di guida per mutilati e minorati fisici è necessario un certificato medico rilasciato dalla Commissione medica locale (CML).
Con circolare n.20366 del 22 settembre 2014 del Ministero dei Trasporti si sono semplificate le modalità di conferma di validità per i soggetti che presentano mutilazioni o minorazioni fisiche stabilizzate
Cosa accade per questi soggetti A far data dal 17 settembre 2014 sui certificati emessi dalla CML compare una specifica indicazione, attraverso la quale la CML ritiene il conducente un soggetto con mutilazione o minorazioni fisiche stabilizzate; Significa che la successiva visita potrà essere eseguita da un medico monocratico
Obbligo di annotazione da parte della Motorizzazione Conseguimento Conferma validità Duplicato patente Obbligo di annotazione da parte della Motorizzazione Obbligo di annotazione da parte della CML Obbligo di annotazione da parte della Motorizzazione
Cosa deve fare lo studio di consulenza/autoscuola Fare attenzione all’annotazione posta sul certificato medico CML; Lavorare il duplicato in Web e nella maschera di inserimento verificare che sia stato aggiornato il flag; Se non c’è si consiglia di annotarlo sulla pratica, modello 2112, affinchè l’operatore della MCTC possa inserirlo.
INDICE Novità riguardanti categorie e validità Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti Nuove modalità di rinnovo patenti speciali (per mutilazioni o minorazioni fisiche stabilizzate) Conversione o conservazione di patenti di guida rilasciate da Stati UE Documenti di guida professionali
Conversione o conservazione di patenti di guida rilasciate da Stati UE
Conversione o conservazione di patenti di guida rilasciate da Stati UE Per i titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo è possibile guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la loro patente, senza obbligo di conversione dopo un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. Se sulla patente comunitaria non è riportata la scadenza, il titolare può, entro i primi due anni dall’acquisizione della residenza, richiedere la conversione. Trascorsi due anni diventa obbligatoria la conversione. (art. 136 bis)
Conversione o conservazione di patenti di guida rilasciate da Stati UE La circolare 6946 del 26 marzo 2014 precisa che: il titolare di patente di guida comunitaria che non presenza scadenza, già residente in Italia alla data del 19 gennaio 2013, deve convertire la sua patente entro il 19 gennaio 2015 e cioè nei due anni dalla data di entrata in vigore della nuova normativa; il titolare di patente di guida comunitaria che non presenta scadenza, che abbia acquisito la residenza normale in Italia dopo il 19 gennaio 2013, deve convertire la sua patente entro due anni dalla data dell'acquisizione di detta residenza. Per completezza di informazione viene precisato che gli Uffici della Motorizzazione non possono trattenere le patenti di guida a loro inviate dalle forze dell'ordine né possono imporre ai titolari di effettuare una conversione che non è obbligatoria fino alla data del 19 gennaio 2015
Conversione o conservazione di patenti di guida rilasciate da Stati UE I conducenti muniti di patente comunitaria sono tenuti all'osservanza di tutte le prescrizioni e le norme di comportamento stabilite dal Codice della strada. Il provvedimento di sospensione della patente è applicabile, al pari di ogni altra sanzione, anche alle patenti estere. La gestione dei punti, invece, avviene per “accumulo” e non per sottrazione. Il titolare di patente comunitaria cui viene imposta la revisione della medesima, ha l’obbligo di convertirla prima di sostenere gli esami.
Conversione o conservazione di patenti di guida rilasciate da Stati UE La conversione è possibile solo per gli Stati dell’UE/SEE e quelli con cui è in vigore un accordo di reciprocità. Per alcuni Stati è prevista la conversione secondo particolari condizioni. Per tutti i casi di conversione è necessario disporre di: Documento italiano da dove ricavare la residenza Codice fiscale Patente originale Passaporto estero da dove accertare i dati anagrafici Due fototessera Un certificato medico con foto autenticata
Conversione o conservazione di patenti di guida rilasciate da Stati UE In aggiunta, a seconda dei casi sono richiesti uno o più di questi documenti: Permesso di soggiorno, quando previsto Una traduzione asseverata in Tribunale Una traduzione consolare (o rilasciata da ambasciata) con dichiarazione di autenticità e validità legalizzata in Prefettura Una dichiarazione di individualità (legalizzata in Prefettura nei casi in cui è prevista questa procedura, vedi tabella) Alcune conversioni sono state sospese o mai approvate.
Conversione o conservazione di patenti di guida rilasciate da Stati UE Nell’elenco sottostante sono indicati gli Stati la cui conversione è stata sospesa a seguito di accertamento della inesistenza delle condizioni di reciprocità o Stati con cui non è mai stato concluso un accordo di reciprocità. ANTILLE OLANDESI, ARABIA SAUDITA, BANGLADESH, BIRMANIA, BRASILE, BOSNIA-ERZEGOVINA,CAMERUN, CINA, COLOMBIA, COSTA RICA, CUBA, EMIRATI ARABI UNITI, ETIOPIA, GABON, GHANA, HAITI, HONDURAS, INDIA, IRAN, JUGOSLAVIA, ISOLE MAURITIUS, ISRAELE, LIBIA, MACAO, MADAGASCAR, MALAYSIA, NICARAGUA, NIGERIA, OMAN, PAKISTAN, PANAMA, PARAGUAY, PERÙ, REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, SIERRA LEONE, SINGAPORE, SIRIA, SUD AFRICA, SUDAN, TANZANIA, THAILANDIA, VIETNAM, ZAIRE.
Conversione o conservazione di patenti di guida rilasciate da Stati UE I modelli da compilare sono: MODELLO 2112 di richiesta conversione MODELLO di non ostatività sulla patente (solo in mancanza della dichiarazione consolare) MODELLO di autocertificazione indirizzo (solo se diverso da quello indicato sul documento; non occorre se c’è l’autocertificazione storica) L’autocertificazione sulla residenza storica è fondamentale per tutti i cittadini extracomunitari, che possono condurre veicoli per il primo anno e convertire la loro patente solo entro il quarto anno dalla prima residenza in Italia. Si suggerisce di acquisire agli atti un certificato storico emesso dal Comune ove è avvenuto l’ingresso in Italia e di allegare una fotocopia all’interno della pratica. Questo riduce i tempi di attesa perché evita al DTT di richiedere conferma al Comune stesso.
Conversione o conservazione di patenti di guida rilasciate da Stati UE Per i soli cittadini UE/SEE è possibile ottenere la conversione con la residenza normale che implica: - dimora per almeno 185 giorni all’anno in territorio italiano, oppure; - interessi personali tali da significare un legame stabile con il territorio italiano. In alternativa è sufficiente la qualifica di studente in territorio italiano per almeno sei mesi all’anno
Conversione o conservazione di patenti di guida rilasciate da Stati UE Qualora la patente sia scaduta: per le patenti comunitarie è possibile ottenere la conversione senza esame di revisione se la patente è scaduta da meno di tre anni, occorre però un nulla osta consolare legalizzato in Prefettura (per i Paesi ove è previsto) oppure un nulla osta dell’Ente di rilascio. Quest’ultimo deve essere munito di traduzione asseverata in tribunale qualora siano presenti caratteri non latini. - per le patenti di paesi al di fuori dell’UE o SEE non è prevista la conversione dopo la scadenza.
Conversione o conservazione di patenti di guida rilasciate da Stati UE Qualora la patente sia smarrita, oltre alla denuncia: per le patenti comunitarie è possibile ottenere la conversione, occorre però un nulla osta consolare legalizzato in Prefettura (per i Paesi ove è previsto) oppure un nulla osta dell’Ente di rilascio. Quest’ultimo deve essere munito di traduzione asseverata in tribunale qualora siano presenti caratteri non latini. per le patenti di paesi al di fuori dell’UE o SEE non è prevista la conversione di patenti smarrite.
Conversione o conservazione di patenti di guida rilasciate da Stati UE Non è consentito convertire una patente che a sua volta sia stata ottenuta per conversione di patente di uno Stato che non abbia accordi di reciprocità con l’Italia. Le traduzioni fatte dal traduttore (quindi non rilasciate dal Consolato) vanno ASSEVERATE in Tribunale. La traduzioni e tutte le dichiarazioni rilasciate dal Consolato o Ambasciata vanno LEGALIZZATE in Prefettura. La conversione è consentita solo con permesso di soggiorno valido, oppure presentando la relativa ricevuta di richiesta di rinnovo.
TABELLA RIASSUNTIVA STATI E TRADUZIONI – 1 NAZIONE TRADUZIONE CONSOLARE TRADUZIONE ASSEVERATA TRADUZIONE NON OBBLIGATORIA + AUTENTICITA’ + VALIDITA’ (spesso è un unico documento) ALBANIA (fino al 25/12/2019)_____________X_____________________________________________________________________________________ ALGERIA _____________________________________________________________X_____________________________________________________ ARGENTINA___________________________X_____________________________________________________________________________________ AUSTRIA___________________________________________________________________________________________________X________________ BELGIO____________________________________________________________________________________________________X________________ BULGARIA__________________________________________________________________________________________________X_______________ CIPRO_____________________________________________________________________________________________________X_______________ CROAZIA_____________________________________________________________X_____________________________________________________ DANIMARCA________________________________________________________________________________________________X_______________ ECUADOR (fino al 12/03/2017)__________________________________________________________________________________X_______________ EL SALVADOR (fino al 19/09/2014) _______ X con “postilla” ai sensi della Convenzione dall’Aja del 5/10/61_____________________________________ ESTONIA____________________________________________________________________________________________________X______________ FILIPPINE (*) _________________________X (su nuovo modello in vigore dal 01/09/2012)__________________________________________________ FINLANDIA__________________________________________________________________________________________________X_______________ FRANCIA___________________________________________________________________________________________________X________________ GERMANIA__________________________________________________________________________________________________X_______________ GIAPPONE___________________________X______________________________________________________________________________________
TABELLA RIASSUNTIVA STATI E TRADUZIONI - 2 NAZIONE TRADUZIONE CONSOLARE TRADUZIONE ASSEVERATA TRADUZIONE NON OBBLIGATORIA + AUTENTICITA’ + VALIDITA’ (spesso è un unico documento) GRAN BRETAGNA______________________________________________________________________________________X_________________ GRECIA_____________________________________________________________X___________________________________________________ IRLANDA______________________________________________________________________________________________X_________________ ISLANDA______________________________________________________________________________________________X_________________ ISRAELE (fino al 10/11/2018) ____________________________________________X__________________________________________________ LETTONIA_____________________________________________________________________________________________X_________________ LIBANO_____________________________X__________________________________________________________________________________ _ LIECHTENSTEIN_______________________________________________________________________________________X_________________ LITUANIA_____________________________________________________________________________________________X_________________ LUSSEMBURGO________________________________________________________________________________________X________________ MACEDONIA (solo modello card)___________________________________________________________________________X_________________ MALTA________________________________________________________________________________________________X________________ MAROCCO (**)_______________________________________________________X____________________________________________________ MOLDOVA_____________________________________________________________________________________________X__________________ NORVEGIA_____________________________________________________________________________________________X__________________ PAESI BASSI___________________________________________________________________________________________X___________________ POLONIA______________________________________________________________________________________________X__________________
TABELLA RIASSUNTIVA STATI E TRADUZIONI – 3 NAZIONE TRADUZIONE CONSOLARE TRADUZIONE ASSEVERATA TRADUZIONE NON OBBLIGATORIA + AUTENTICITA’ + VALIDITA’ (spesso è un unico documento) PORTOGALLO___________________________________________________________________________________________X________________ PRINCIPATO DI MONACO_________________________________________________________________________________X_________________ REPUBBLICA CECA______________________________________________________________________________________X_________________ REPUBBLICA DI COREA (solo patenti rilasciate dal 02/07/2002)_________________X___________________________________________________ REPUBBLICA SLOVACCA________________________________________________________________________________X__________________ ROMANIA______________________________________________________________________________________________X__________________ SAN MARINO___________________________________________________________________________________________X__________________ SERBIA (fino al 8/4/2018)___________________X__________________________________________________________________________________ SLOVENIA______________________________________________________________________________________________X_________________ SPAGNA_______________________________________________________________________________________________X__________________ SRI LANKA (fino al 14/11/2016)_____________X__________________________________________________________________________________ SVEZIA________________________________________________________________________________________________X__________________ SVIZZERA______________________________________________________________________________________________X__________________ TAIWAN________________________________X__________________________________________________________________________________ TUNISIA______________________________________________________________X____________________________________________________ TURCHIA_____________________________________________________________X____________________________________________________ UNGHERIA___________________________________________________________X_____________________________________________________ URUGUAY (Solo fino al 12/12/2014)_________X____________________________________________________________________________________
STATI UE/SEE– PRINCIPATO DI MONACO – SAN MARINO AGLI STATI UE SI AGGIUNGONO QUELLI APPARTENENTI ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE) OVVERO: ISLANDA LIECHTENSTEIN NORVEGIA ALCUNE NORME COMUNITARIE SI APPLICANO ANCHE A: PRINCIPATO DI MONACO SAN MARINO
Conversione o conservazione di patenti di guida rilasciate da Stati UE - Per i cittadini degli Stati UE e SEE, del Principato di Monaco, di San Marino e della Svizzera non è richiesto il permesso di soggiorno; per la conversione delle patenti del Principato di Monaco e della Svizzera è richiesto il conseguimento prima della residenza in Italia. Per San Marino non è necessario. - Per i cittadini UE e SEE titolari di patente che non riporta la validità, la scadenza (anche ai fini della digitazione) si calcola secondo le norme in vigore in Italia. - Per le patenti UE e SEE di norma non è richiesta la traduzione con la sola eccezione di GRECIA UNGHERIA BULGARIA - Non sono convertibili le patenti di Cipro emesse dalla parte turca (Cipro del nord), mentre lo sono quelle emesse dalla parte greca. RITORNA ALL’INDICE RITORNA ALL’INIZIO DELL’ARGOMENTO
Conversione o conservazione di patenti di guida rilasciate da Stati UE Ogni Nazione può aver emesso più di un modello di patenti, per l’esattezza: Austria(5) Belgio(3) Bulgaria(3) Cipro(2) Croazia (1) Danimarca(4) Estonia(2) Finlandia(7) Francia(8) Germania(6) Grecia(4) Irlanda(2) Islanda(5) Lettonia(2) Liechtenstein(3) Lituania(3) Lussemburgo(4) Malta(3) Norvegia(4) Paesi Bassi(3) Polonia(5) Portogallo(6) Regno Unito(12) Repubblica ceca(7) Romania(4) Slovacchia(2) Slovenia(2) Spagna(3) Svezia(2) Ungheria(5) È necessario verificare se il modello è convertibile oppure no. RITORNA ALL’INDICE RITORNA ALL’INIZIO DELL’ARGOMENTO
Conversione o conservazione di patenti di guida rilasciate da Stati UE Il titolare di patente italiana residente o dimorante all’estero per più di sei mesi rinnova la propria patente attraverso le rappresentanze diplomatiche-consolari. E’ importante che il titolare conservi la ricevuta del rinnovo per evitare la contestazione legata alla lunga inattività (oltre tre anni). ********** RITORNA ALL’INDICE
Conversione o conservazione di patenti di guida rilasciate da Stati UE Secondo l’art. 126: “la validità della patente è altresì confermata da (…) una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica” Tale documento, quindi, vale solo finché si rimane fuori dal territorio italiano. Lo stesso articolo prosegue con: “Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino (…) dovrà confermare la patente”. RITORNA ALL’INDICE
Conversione o conservazione di patenti di guida rilasciate da Stati UE Se la persona che vuole fare la conversione è titolare di patente italiana conseguita per esame, può rinunciare alla medesima (solitamente di categoria inferiore) allegando alla pratica adeguato modello. Qualora vi siano delle discordanze nei dati anagrafici riportati sui documenti, è necessaria una dichiarazione consolare (legalizzata in Prefettura) che certifichi i dati esatti utilizzando adeguato modello. Alla richiesta di conversione di una patente extra UE da parte di titolare con residenza in Italia da oltre quattro anni, segue l’obbligo di revisione.
Conversione o conservazione di patenti di guida rilasciate da Stati UE A questo riguardo precisiamo che la procedura è la seguente: A seguito di richiesta di conversione e successiva verifica del superamento dei termini, al richiedente viene comunicata la necessità di sostenere l’esame di revisione. Gli viene consegnato apposito modulo informativo che va sottoscritto. In caso di rifiuto la pratica va agli atti; La patente italiana richiesta per conversione viene stampata; L’ufficio provvedimenti fa partire la richiesta di revisione (saltando il passaggio di avvio al procedimento, vista la dichiarazione di consapevolezza firmata dall’interessato); Il provvedimento e la patente vengono consegnati al richiedente, che ha 30 giorni per ottemperare all’obbligo di revisione
Rinnovi di validita’ di patenti scadute da oltre tre anni Con Circolare n. 20423 del 23/09/2014, analogamente alla procedura precedente esposta, riscontriamo il caso di rinnovo patente per lunga inattività.
Rinnovi di validita’ di patenti scadute da oltre tre anni PERTANTO LA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE E’ LA SEGUENTE: Istanza con mod. 2112; Visita medica con marca da bollo; Patente originale; Eventuale documentazione che comprovi l’utilizzo della patente; Versamenti c/c 9001 - euro 9.00 , c/c 4028 32.00.
Rinnovi di validita’ di patenti scadute da oltre tre anni MENTRE LA PROCEDURA DA SEGUIRE E’: Presentare l’istanza in MCTC; La pratica viene vagliata dal capo Area Patenti che: Approva la convalida emettendo una patente nuova Impone la revisione della patente
INDICE DEGLI ARGOMENTI Novità riguardanti categorie e validità Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti Nuove modalità di rinnovo patenti speciali (per mutilazioni o minorazioni fisiche stabilizzate) Conversione o conservazione di patenti di guida rilasciate da stati UE Documenti di guida professionali Conseguimento contemporaneo di CQC e di patente superiore in deroga ai limiti di età
Documenti di guida professionali
Documenti di guida professionali Tutto nasce dall’art. 13 comma 11, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 20 Settembre 2013: “la frequenza di un corso di formazione periodica … prima della scadenza di validità della carta di qualifica- zione del conducente, comporta il rinnovo di validità della stessa senza soluzione di continuità”.
Documenti di guida professionali Ricordarsi che la “questione” scadenze riguarda solo per chi ha ottenuto la CQC per documentazione. Infatti la direttiva comunitaria dava la possibilità agli Stati di posticipare di due anni la data del primo rinnovo (2013-2015 trasporto persone e 2014-2016 trasporto cose). Il Ministero dei Trasporti interpretò la proroga dei due anni per rinnovare la CQC agganciata alla scadenza dei 5 anni a seguito del corso con rilascio dell’attestato di frequenza, portandola fino a 7 anni.
Documenti di guida professionali l’Unione Europea ha contestato questo decisione aprendo una procedura di infrazione. A questo punto va chiarito che con circolare n. 18061 del 14 agosto 2014 1- le scadenze 2013 e 2014 sono da intendersi 2015 e 2016; 2- il titolare di CQC può richiedere il duplicato del documento al fine di aggiornare le scadenze in particolar modo se circola all’estero.
Documenti di guida professionali Con circolare n. 18734 del 3 settembre 2014 * Il termine di validità quinquennale che sarà trascritto della patenteCQC o sulla carta di qualificazione del conducente viene calcolato a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di rinnovo all’Ufficio Motorizzazione civile. Se viene chiesto il duplicato (per qualsiasi motivo) sulla quale è indicata una scadenza di validità superiore a cinque anni, viene calcolato il nuovo termine di validità che, sarà non superiore a 5 anni dalla data di presentazione dell’istanza di duplicato, tale norma vale anche per i rinnovi delle patenti.
Documenti di guida professionali Il titolare di qualificazione CQC che ha presentato istanza di rinnovo di validità della stessa prima della sua scadenza, può esercitare l’attività professionale, sul territorio nazionale, con la ricevuta di presentazione dell’istanza; L’attestato di frequenza del corso di formazione periodico non ha una scadenza, questo consente di presentare la richiesta di rinnovo entro due anni dalla scadenza della CQC Il rilascio del documento rinnovato deve avvenire entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.
Documenti di guida professionali News di fine anno, con circolare n. 28710 del 16 dicembre 2014: A seguito del patto di stabilità 2015, coloro che sono in possesso della patente militare C, CE, C1, C1E e D, DE, D1, D1E possono effettuare l’esame per il conseguimento CQC merci/persone senza partecipare ad un corso di formazione. Prima devono procedere con la conversione da militare a civile.
Duplicato patente di guida con CQC soggetta a revisione Documenti di guida professionali Duplicato patente di guida con CQC soggetta a revisione Non viene riportato il codice 95 sulla patente CQC qualora vi sia in corso un provvedimento di revisione della CQC. Infatti il titolare della patente in questione, fin quando non sosterrà l’esame di revisione CQC, potrà richiedere il duplicato della patente di guida sulla quale non sarà riportato il codice 95.
INDICE DEGLI ARGOMENTI Novità riguardanti categorie e validità Procedure particolari nell’inserimento richieste patenti Nuove modalità di rinnovo patenti speciali (per mutilazioni o minorazioni fisiche stabilizzate) Conversione o conservazione di patenti di guida rilasciate da stati UE Documenti di guida professionali Conseguimento contemporaneo di CQC e di patente superiore in deroga ai limiti di età
Conseguimento contemporaneo di CQC e di patente superiore in deroga ai limiti di età
Conseguimento contemporaneo di CQC e di patente superiore in deroga ai limiti di età Secondo il Dlgs 59, dal 19 gennaio 2013 le patenti: - C/CE si conseguono a 21 anni (e non più a 18) - D/DE si conseguono a 24 anni (e non più a 21). Il successivo Dlgs 2 ha previsto che il conducente di età inferiore a 21 e 24 anni, che sia già in possesso della CQC, può conseguire le patenti C/CE e D/DE in deroga al limite anagrafico.
Conseguimento contemporaneo di CQC e di patente superiore in deroga ai limiti di età Con l’introduzione del decreto 20 settembre 2013 è previsto che all’allievo che intende conseguire la qualificazione professionale di tipo CQC (per cui è necessario esercitarsi alla guida) venga richiesto il solo possesso del foglio rosa e non della patente di categoria corrispondente a quella presupposta dalla qualificazione stessa.
Conseguimento contemporaneo di CQC e di patente superiore in deroga ai limiti di età Il decreto che regolava la CQC era il DM 16 ottobre 2009 La nuova normativa è regolata dal DM 20 settembre 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 maggio 2014. Parte delle disposizioni sono entrate in vigore a partire dal 15° giorno successivo, ovvero il 4 giugno. Per precisare il comportamento da tenere sono state emanate le circolari: 7787 del 3 aprile 12028 del 29 maggio 12191 del 3 giugno il file avvisi 14 del 11 giugno e la circolare 20368 del 22 settembre 142
La circolare 7787 tratta nel dettaglio le norme esposte nel decreto Conseguimento contemporaneo di CQC e di patente superiore in deroga ai limiti di età La circolare 7787 tratta nel dettaglio le norme esposte nel decreto La circolare 12028, tenuto conto del lungo periodo di tempo intercorso tra l’emanazione del decreto n. 2 il DM, vista la scadenza delle istanze per il conseguimento della patente di guida delle categorie C o CE presentate da candidati di età inferiore a 21 anni o delle categorie D o DE presentate da candidati di età inferiore a 24 anni, dispone, in via del tutto eccezionale, la possibilità di allegare, alla nuova istanza, corredata di nuove attestazioni di versamento su c/c 4028 e c/c 9001, il certificato medico già allegato all’istanza precedente. 143
Il “milleproroghe” ha allungato questi termini. Conseguimento contemporaneo di CQC e di patente superiore in deroga ai limiti di età La circolare 12028 inoltre chiariva che, vista la proroga al 31 dicembre 2014 dell'obbligo del possesso dei nuovi veicoli, fino a quella data si potevano utilizzare veicoli di categoria C1, C1E, D1 e D1E messi a disposizione, a qualunque titolo, da altri consorzi o altre autoscuole anche aventi sede in province differenti. Il “milleproroghe” ha allungato questi termini. Dal primo luglio 2015 tale proroga non sarà più in vigore, pertanto le autoscuole devranno disporre (direttamente o tramite consorzi) di tutti i veicoli pesanti. 144
Conseguimento contemporaneo di CQC e di patente superiore in deroga ai limiti di età La circolare 12191 corregge alcuni punti riguardanti disposizioni precedenti La circolare 20368 del 22 settembre precisa che il corso teorico di qualificazione iniziale non ha scadenza. Coloro che lo hanno frequentato ma non hanno poi potuto sostenere l’esame in quanto la nuova normativa imponeva un’età superiore, possono presentare richiesta per sostenere l’esame di teoria per il conseguimento della patente di guida in deroga all’età minima, superato detto esame e ottenuto il foglio rosa è possibile svolgere le esercitazioni pratiche del corso di qualificazione iniziale. 145
Conseguimento contemporaneo di CQC e di patente superiore in deroga ai limiti di età Terminato il corso (teorico e pratico) gli allievi potranno sostenere l’esame per il conseguimento dell’abilitazione CQC e, in caso di esito positivo, l’esame per il conseguimento della patente di guida. Le disposizioni hanno validità di un anno dalla data di emanazione della circolare, quindi fino al 22 settembre 2015. Con questo viene sanata la situazione di coloro che si trovavano ad aver iniziato un percorso di conseguimento patente e CQC ed erano rimasti bloccati dalle nuove norme che innalzavano l’età minima. 146
Conseguimento contemporaneo di CQC e di patente superiore in deroga ai limiti di età Per i candidati di età inferiore a quella prevista per il conseguimento della CQC sono previste due possibilità: candidati al conseguimento di una qualificazione di tipo CQC, già titolari della categoria di patente presupposta dalla CQC stessa: questi possono iscriversi ai corsi erogati sia da autoscuole e centri di istruzione automobilistica, sia da enti autorizzati; candidati al conseguimento di una qualificazione di tipo CQC, non ancora titolari della categoria di patente presupposta dalla CQC stessa (che sarà conseguita, successivamente, in deroga ai limiti anagrafici di cui all’articolo 115 CDS). Questi possono iscriversi ai corsi solo se erogati da autoscuole o centri di istruzione automobilistica.
Si possono verificare diversi casi Conseguimento contemporaneo di CQC e di patente superiore in deroga ai limiti di età Pertanto, per iscriversi ad un corso di qualificazione iniziale presso un’autoscuola o un centro di istruzione automobilistica, è condizione minima il possesso di una patente di categoria B. Prima di svolgere la parte pratica di corso relativa alle ore di guida, il candidato al conseguimento della CQC deve aver sostenuto l’esame di teoria e, pertanto, aver ottenuto un foglio rosa. Si possono verificare diversi casi
Conseguimento contemporaneo di CQC e di patente superiore in deroga ai limiti di età A 18 anni è possibile ottenere il foglio rosa della categoria C o CE per chi intende conseguire la CQC per il trasporto professionale di cose alla guida di veicoli di tali categorie a seguito di un corso di qualificazione iniziale: ordinario, senza limitazioni; accelerato, con limitazioni.
Conseguimento contemporaneo di CQC e di patente superiore in deroga ai limiti di età Limitazioni: - corso accelerato con requisito anagrafico minimo di 18 anni. In questo caso la CQC abilita, fino al compimento dei 21 anni, alla guida di veicoli delle categorie C1 o C1E, mentre per i veicoli delle categorie C o CE il limite è di 7,5 t.
Conseguimento contemporaneo di CQC e di patente superiore in deroga ai limiti di età A 21 anni è possibile ottenere il foglio rosa della categoria D o DE per chi intende conseguire la CQC per il trasporto professionale di persone alla guida di veicoli di tali categorie a seguito di un corso di qualificazione iniziale: - ordinario, senza limitazioni; - accelerato, con limitazioni.
Conseguimento contemporaneo di CQC e di patente superiore in deroga ai limiti di età Limitazioni: - corso accelerato con requisito anagrafico minimo di 21 anni. In questo caso la CQC abilita, fino al compimento dei 23 anni, alla guida di veicoli di categoria D1 o D1E, mentre per i veicoli delle categorie D o DE il limite riguarda i servizi di linea che non potranno avere percorrenza superiore a 50 km.
Conseguimento contemporaneo di CQC e di patente superiore in deroga ai limiti di età In sostanza: i corsi di formazione iniziale accelerati abilitano alla guida senza limitazioni solo i candidati in possesso del requisiti anagrafico minimo, ovvero 21 anni per la guida di veicoli della categoria C o CE 23 anni per la guida di veicoli della categoria D o DE I candidati al conseguimento patente in deroga all’età minima che sostengono un corso accelerato sono soggetti a limitazioni Queste limitazioni vengono meno al compimento dell’età minima di cui sopra (o seguendo un corso ordinario)
Conseguimento contemporaneo di CQC e di patente superiore in deroga ai limiti di età Queste regole valgono per chi si iscrive ad un corso di qualificazione iniziale di conseguimento o di estensione, svolto da un’autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica, al fine di ottenere contestualmente una patente in deroga ai limiti di età. Superato l’esame della CQC il candidato: se già titolare di patente C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D o DE, riceve un duplicato della patente sulla quale, è annotato il codice unionale “95” seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza di validità della qualificazione predetta;
Superato l’esame della CQC il candidato: Conseguimento contemporaneo di CQC e di patente superiore in deroga ai limiti di età Superato l’esame della CQC il candidato: se titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida per il conseguimento di una patente di categoria C, CE, D o DE, riceve un CAP, comprovante la qualificazione del conducente. Al superamento dell’esame di guida il CAP viene ritirato e sulla patente è annotato il codice unionale “95” seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza di validità della qualificazione predetta.
Conseguimento contemporaneo di CQC e di patente superiore in deroga ai limiti di età Per concludere: sulle patenti conseguite in deroga all’età minima viene apposto il codice 107. Al compimento dell’età prescritta (21 anni per trasporto cose e 23 anni per trasporto persone) le limitazioni decadono e non è necessario rimuovere i codice dalla patente mediante duplicato
PREPARATO A CURA DI VERSIONE 2.8 GENNAIO 2015