giuridico-amministrativa

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Transcript della presentazione:

giuridico-amministrativa La gestione giuridico-amministrativa Delle associazioni e societa’ sportive dilettantistiche: “le novita’ che ci sono e….quelle che potrebbero esserci” Bologna, 27 Gennaio 2017 Avv. Guido Martinelli 2

Elenco suscettibile di variazioni Delibera 1566 c.n. coni 20/12/2016 «l’iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche – che vale il riconoscimento ai fini sportivi del CONI – sia conseguita esclusivamente con riferimento alla pratica delle discipline sportive di cui all’allegato elenco» Elenco suscettibile di variazioni 3

Delibera 1566 c.n. coni 20/12/2016 b) «fissare al 1° marzo 2017 il termine ultimo per tutti gli adeguamenti informatici necessari agli organismi sportivi per la trasmissione dei dati nonché per le attività di bonifica conseguenti alla presente deliberazione, sulle attuali iscrizioni al Registro, dando mandato al Segretario Generale di definire ed emanare i dettagli attuativi nonché di cancellare le iscrizioni non supportate dallo svolgimento delle discipline sportive in elenco.» 4

Tre tipologie di associazioni o società sportive dilettantistiche Delibera 1566 c.n. coni 20/12/2016 Tre tipologie di associazioni o società sportive dilettantistiche Quelle che svolgono solo attività riconosciute come sportive dalla delibera in esame Non muta nulla sia che l’attività sia svolta in favore di una federazione o disciplina sportiva associata sia se svolta in favore di ente di promozione sportiva b) Quelle che svolgono solo attività che non sono riconosciute come sportive dalla delibera in esame - Non potranno mantenere l’iscrizione al registro e di conseguenza godere delle agevolazioni fiscali collegate c) Quelle che svolgono sia attività riconosciute che attività non riconosciute - Potranno mantenere l’iscrizione al registro ma le attività svolte non riconosciute non godranno delle agevolazioni 5

Delibera 1566 c.n. coni 20/12/2016 Il Coni ha ritenuto di dover adottare ogni misura “tesa alla corretta individuazione dei soggetti che, riconosciuti ai fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati e per eliminare fenomeni di elusione, purtroppo emersi in fase di verifiche successive. Ne consegue che la pratica di una attività non rientrante tra quelle approvate dal Coni, non consentendo l’iscrizione al registro, inibisce anche la possibilità di riconoscere a chi la pratica i compensi previsti dall’art. 67 primo comma lett. m del Tuir. 6

Delibera 1566 c.n. coni 20/12/2016 Rimane, per le associazioni escluse (ma non per le SSD) la possibilità di poter godere della defiscalizzazione dei corrispettivi specifici se si ha diritto per poterne godere ad altro titolo (ad esempio essere iscritti anche ai registri delle associazioni di promozione sociale) e sussistendone i presupposti (attività svolta in favore di associati o tesserati) 7

Delibera 1566 c.n. coni 20/12/2016 Questo comporterà che mentre, fino ad oggi, l’indicazione in statuto generica di svolgimento di attività sportive, di affiliazione a Federazioni non meglio individuate, poteva essere considerato requisito sufficiente, al fine di poter ottenere il riconoscimento ai fini sportivi dal Coni e la successiva iscrizione nel registro apposito, ora sarà necessario, in maniera vincolante, indicare nello statuto la tipologia di attività sportiva esercitata. Infatti solo se ed in quanto questa sia indicata tra quelle riconosciute dal Coni si potrà procedere all’iscrizione e al conseguente diritto a godere delle agevolazioni conseguenti. 8

Delibera 1566 c.n. coni 20/12/2016 Necessità di modificare, se del caso, gli statuti per indicare, specialmente nel caso di affiliazione solo ad enti di promozione, espressamente quale sia la disciplina sportiva praticata. Ma questo significherà anche che il riconoscimento non sarà più in capo alla società o associazione sportiva in maniera indiscriminata ma solo per le attività riconosciute. Ne conseguirà che l’istruttore di una disciplina compresa nell’elenco potrà godere delle agevolazioni sui compensi, negate, invece, all’istruttore di attività non inserite. Discriminazione legittima? Parliamone. 9

Delibera 1566 c.n. coni 20/12/2016 E qui cominciano i problemi: le  396 discipline sportive indicate in elenco sono relative (o comunque derivano, o sembrerebbero derivare) dalle attività considerate sportive da CIO, SportAccord (quindi dalle Federazioni Sportive Internazionali), F.S.N. e D.S.A. 10

Fra i più noti non sono al momento compresi: Delibera 1566 c.n. coni 20/12/2016 Fra i più noti non sono al momento compresi: Yoga, feldenkrais, shiatsu e, in generale, tutte le attività “olistiche”; alcune attività quali, ad es. crossfit, TRX, pilates, zumbafitness e altre; alcune attività acquatiche e di “fitness in acqua” quali attività per gestanti e neonati, idro-bike, flat, rulli in acqua etc. poker sportivo, burraco e altri giochi di carte diversi dal bridge; altre attività quali MMA, Krav maga, Parkour, Paintball, etc. 11

Delibera 1566 c.n. coni 20/12/2016 il calcio comprende il calcio ad 11 e il calcio a 5 ma non, ad es., il calcio a 8 oggetto di molti tornei a livello amatoriale; la danza prevede l’indicazione di 10 discipline (10 codici) che non necessariamente esauriscono tutte le potenziali specialità di danza che vengono praticate; nella pallacanestro è indicato il beach basket ma non il 3vs3, o il 4vs4. Ragionevolezza vuole che tali attività possano essere ricomprese nella generica indicazione di “pallacanestro”; nel ciclismo non viene indicata l’attività cicloturistica e cicloamatoriale, specificamente prevista dalla F.I.C (che, addirittura, indica che per lo svolgimento di tale attività è necessaria la visita medica agonistica), laddove, invece, il turismo equestre è disciplina compresa nello sport dell’equitazione. Il cicloturismo potrà rientrare nel “ciclismo strada (84) o nella “mountain bike (87)? Nel motociclismo non è compreso il mototurismo; 12

Delibera 1566 c.n. coni 20/12/2016 Sarà cura delle FSN e DSA meglio descrivere le attività generiche ad esse riconducibili ed indicate in elenco (ad esempio, nell’ambito della ginnastica «attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness» oppure nella pesistica «sviluppo muscolare, altezza, peso» o negli sport acquatici «attività ginnico – motorie acquatiche applicative alla disciplina del nuoto») 13

Delibera 1566 c.n. coni 20/12/2016 Natura interpretativa o innovativa della delibera? Problema aperto si opta per la natura innovativa e, pertanto, non «dovrebbe» avere effetto retroattivo. Comunque fino al primo marzo dovrebbero perdurare gli effetti precedenti. Le «novità» dovrebbero essere operative dal termine della operazione di «bonifica» del registro 14

L’esclusione dal registro conseguenze: Delibera 1566 c.n. coni 20/12/2016 L’esclusione dal registro conseguenze: Per SSD perdita di ogni tipo di agevolazione fiscale Per ASD perdita della possibilità di non perdere la natura di ente non commerciale anche in presenza di prevalenza di ricavi commerciali 15

Delibera 1566 c.n. coni 20/12/2016 Qualora, come anticipato da alcuni l’elenco delle discipline riconosciute dovesse subire modifiche (che potrebbero consistere sia in un ampliamento del numero delle discipline, sia in una minore “rigidità delle categorie”), le conseguenze sarebbero le medesime salvo il fatto che, eventualmente, il problema sarebbe circoscritto a un numero inferiore di attività sportive. 16

Circolare 1/16 isp. Nazionale lavoro Inserendosi in un filone che aveva già visto, in senso conforme, la circolare del Ministero del Lavoro del 21.02.2014 e del successivo interpello n. 6/2016, viene specificata la natura di “normativa speciale” applicabile al caso di specie volta a “favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico”. Pertanto, “la corretta individuazione dei soggetti eroganti (ASD, SSD) attraverso il registro delle società sportive costituisce la condizione principale per l’applicazione del regime agevolativo” e dei soggetti beneficiari individuando come tali coloro i quali svolgano le attività necessarie per lo svolgimento dell’attività 17

Circolare 1/16 isp. Nazionale lavoro I compensi sportivi potranno essere erogati a condizione che: 1. l’associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal Coni attraverso l’iscrizione nel registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche; 2. il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole Federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo – dilettantistiche così come regolamentate dalle singole Federazioni (LA DICITURA SEMBREREBBE ESCLUDERE LE ATTIVITA’ DISCIPLINATE SOLO DA EPS) 18

Circolare 1/16 isp. Nazionale lavoro Quello che la circolare non dice: In presenza di istruttore che non abbia altra diversa attività professionale fuori dal mondo dello sport e che svolga la propria prestazione nei confronti di una molteplicità di centri sportivi sarà considerato un esercente arti o professioni (e pertanto escluso dal campo di applicazione dell’art. 67) o potrà essere pagato con i compensi sportivi? L’istruttore/personal trainer che svolge la propria attività professionale sia in favore di privati (per la cui attività ha aperto Partita Iva) che in favore di ASD/SSD potrà da queste ultime essere pagato con i compensi sportivi? 19

Circolare 1/16 isp. Nazionale lavoro Quello che la circolare non dice: L’assistente bagnante, in quei momenti in cui in vasca non si svolgano attività sportive riconosciute (v. nuoto libero, attività per neonati, idro-bike, ginnastica in acqua, ecc.) potrà essere retribuito con i compensi sportivi? L’istruttore (ad es. di nuoto) che d’estate lavora negli alberghi, regolarmente assunto o con Partita iva, in inverno potrà fare attività per un’ASD/SSD ed essere pagato con i compensi sportivi? Le collaborazioni amministrativo – gestionali di carattere “non continuativo” - sempre non professionali - possono essere pagate con i compensi sportivi? Le prestazioni in questione devono ritenersi assoggettate all’obbligo di comunicazione al Centro per l’Impiego e di iscrizione nel LUL se svolte in forma coordinata e continuativa (anche in considerazione dell’art. 2 del d.lgs. 81/2015)? 20

Circolare 1/16 isp. Nazionale lavoro Al contrario:  la circolare chiarisce che il requisito della professionalità, intendendosi come tale la partecipazione a corsi di formazione tenuti dalle Federazioni, “non rappresenta in alcun modo un requisito, da solo sufficiente, per ricondurre tali compensi tra i redditi di lavoro autonomo, non essendo tale qualifica requisito di professionalità ma unicamente requisito richiesto dalla Federazione di appartenenza per garantire un corretto insegnamento della pratica sportiva”, facendo, a tale proposito, gli esempi dell’istruttore, allenatore, addetto al salvamento. 21

CERTIFICAZIONE UNICA E MOD. 770 Con la Certificazione Unica devono essere indicati i dati relativi ai compensi corrisposti, anche se non assoggettati a ritenuta perché inferiori a euro 7,500 nel corso dell’anno e le relative ritenute e contributi; Nel modello 770 devono invece essere riepilogati i dati relativi alle ritenute effettuate ed ai relativi versamenti e compensazioni nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. 22

CERTIFICAZIONE UNICA E MOD. 770 La Certificazione Unica deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 7 marzo mentre per l’invio del 770/2017 c’è tempo fino al 31 luglio. Per effetto del comma 14 dell’art. 7-quater del D.L. n. 193/2016 è stato invece posticipato al 31 marzo (rispetto al 28 febbraio) il termine per la consegna “cartacea” della Certificazione unica ai singoli percipienti. 23

CERTIFICAZIONE UNICA E MOD. 770 Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche che hanno corrisposto esclusivamente compensi per attività sportiva dilettantistica nei limiti della franchigia, l’adempimento dichiarativo ai fini degli obblighi del sostituto d’imposta si conclude con la trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica. In questa situazione, infatti, non c’è alcun modello 770 da trasmettere. 24

CERTIFICAZIONE UNICA E MOD. 770 Nel caso in cui, invece, i soggetti sportivi dilettantistici abbiamo corrisposto anche compensi eccedenti il limite di 7.500,00 o somme di altro tipo (ad esempio, compensi professionali) assoggettate a ritenuta alla fonte, oltre all’invio della Certificazione Unica saranno tenuti a trasmettere il modello 770/2017 per riepilogare gli importi versati. 25

CERTIFICAZIONE UNICA E MOD. 770 Ci si chiede però se anche per il 2017 verrà riproposto il differimento – già disposto per i primi due anni di vita delle nuove Certificazioni uniche – che riguarda la trasmissione all’Agenzia delle Entrate di quelle certificazioni che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. Nello specifico, per quanto riguarda ciò che è avvenuto l’anno scorso si ricorda che nel paragrafo 8.8 della circ. n. 12/E dell’8 aprile 2016 è stato precisato che “l’invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770”. La proroga aveva, come detto, già riguardato anche l’anno precedente (cfr. circ. n. 6/E del 2015). 26

CERTIFICAZIONE UNICA E MOD. 770 La prassi con cui il differimento è stato disposto – non un provvedimento ma una precisazione dell’Agenzia delle Entrate, anticipata a “Telefisco” e formalizzata solo in una circolare - è stata sicuramente discutibile. La dilazione ha però fatto comodo alle associazioni sportive dilettantistiche che hanno potuto fruire di un maggior tempo per raccogliere i dati da comunicare all’Agenzia delle Entrate e che, dati i precedenti, restano in attesa di sapere se anche per quest’anno si potranno di fatto avvalere di un termine più lungo per esaurire il proprio adempimento dichiarativo in relazione agli obblighi di certificazione dei compensi. 27

Nuovi obblighi L’introduzione dell’elenco trimestrale dei dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e ricevute e registrate nello stesso trimestre, comprese le bollette doganali nonché i dati delle relative variazioni. L’adempimento è previsto dall’art. 21 del D.L. n. 78/2010, così come sostituito dal comma 1 dell’art. 4 del D.L. n. 193/2016. La trasmissione telematica di questo elenco dovrà essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Per il solo anno 2017, però, è previsto che la trasmissione dell’elenco dei primi due trimestri avvenga congiuntamente entro il 25 luglio 2017. Ad oggi sono tenute all’adempimento anche le associazioni che applicano il regime della L. n. 398/1991. 28

Nuovi obblighi E’ inoltre stato disposto l’obbligo di trasmettere, alle scadenze di cui sopra, un ulteriore elenco trimestrale contenente i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’IVA. In relazione a questo adempimento è stato espressamente previsto l’esonero, tra gli altri, per i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA (tra cui anche coloro che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della L. n. 398/1991).   29

Nuovi obblighi Una novità riguarda anche la scadenza del termine per l’effettuazione dei versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP. Dal 1° gennaio 2017, infatti, i versamenti a saldo e a titolo di prima rata di acconto IRES e IRAP per i soggetti con esercizio chiuso il 31 dicembre devono essere effettuati entro il 30 giugno. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare i versamenti devono essere effettuati entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.   30

Nuovi obblighi La carrellata delle novità che, il prossimo anno, interesseranno gli enti non commerciali non può che concludersi con un cenno ad una modifica apportata alla L. n. 398/1991 dalla Legge di Stabilità per il 2017. Il comma 1 dell’art. 50 della Legge prevede infatti che “all’articolo 90, comma 2, L. 289/2002, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2017, l'importo è elevato a 400.000,00 euro».   31

Nuovi obblighi Pur se con tecnica legislativa non felice appare pacifico che si tratta di un innalzamento del limite di ricavi (da 250.000,00 euro a 400.000,00 euro) previsto per l’accesso al regime della L. n. 398/1991 e che il nuovo “tetto” non interessa solo le associazioni sportive ma anche tutti gli altri soggetti che possono accedere al particolare regime forfettario (associazioni senza scopo di lucro, società e cooperative sportive dilettantistiche, pro loco, cori bande e filodrammatiche).   32

Nuovi obblighi In conseguenza della modifica, le associazioni con esercizio coincidente con l’anno solare potranno accedere dal 1° gennaio di quest’anno al regime della L. 398/1991 purché entro la fine dell’anno non abbiamo goduto di proventi commerciali superiori ai 400.000 euro. L’associazione che nel corso del 2016 sia uscita dal regime in esame per aver superato il tetto precedente ma non quello innalzato dalla Legge di Bilancio potrà rientrarvi per quest’anno.   33

Nuovi obblighi I sodalizi con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (ad esempio, 1° luglio 2016-30 giugno 2017) potranno applicare il regime forfettario se nel periodo d’imposta precedente (chiuso al 30 giugno 2016) abbiano conseguito proventi commerciali al di sotto del limite di 400.000,00 euro (e sempre che il limite non sia superato nel periodo d’imposta corrente). 34

Nuovi obblighi Infine, dal prossimo anno i soggetti che intraprendono l’esercizio di attività commerciali possono applicare il regime della L. n. 398/1991 qualora ritengano di conseguire nel periodo d’imposta proventi commerciali per un importo inferiore al nuovo limite di 400.000,00 euro. 35

Nuovi obblighi Il cumularsi di questa agevolazione con la riduzione della aliquota Ires al 24% a partire sempre dall’esercizio 2017 renderà ancora più favorevole l’opzione per questo regime 36

Nuovi obblighi Sui defibrillatori …. Ne parleremo a giugno (forse!!!) Sulla legge delega del terzo settore …. Ne parleremo a giugno (forse!!!) 37