Il contratto di apprendistato

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Il contratto di apprendistato Cassetto Giuridico aggiornato al Messaggio INPS n. 2499 del 16 giugno 2017

E’ un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (cd. contratto di apprendistato di primo livello); Si articola come: b) apprendistato professionalizzante; c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova e contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale.

Attualmente è disciplinato dal D. Lgs. n. 81 del 2015 agli artt. 41-47 così come modificato dal D. Lgs. n. 185 del 2016

DURATA È determinata dalla formazione. Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a 6 mesi salvo che la normativa non preveda specificamente casi particolari.

P R I N C presenza di un tutore divieto di possibilità di inquadrare o referente aziendale; divieto di retribuzione a cottimo; possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori o di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio; possibilità del riconoscimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi …; P R I N C possibilità di finanziare i percorsi formativi con i fondi paritetici interprofessionali di cui all'art. 118 della L. 388/2000 e all'art. 12 del D. Lgs. n. 276 del 2003; possibilità di definire forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato; registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali nel libretto formativo del cittadino; possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a 30 giorni;

ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE OBBLIGATORIA Si estende alle seguenti forme: ASSICURAZIONE contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali contro le malattie; contro l'invalidità e vecchiaia; MATERNITÀ; ASSEGNO FAMILIARE; ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO

LIMITE DI CONTINGENTAMENTO Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.

Tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità. In altre parole, per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti, possono essere assunti tanti apprendisti quanti sono i dipendenti specializzati.

É in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Per le Imprese artigiane si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443. 

LIMITE DI STABILIZZAZIONE Per i datori di lavoro che occupano almeno 50 lavoratori, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante é subordinata alla verifica che nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, almeno il 20% degli apprendisti sia stata mantenuta in servizio alla scadenza. È ferma la possibilità per la contrattazione collettiva di stabilire una percentuale diversa. Restano esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa.

Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, é in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione di tali limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE (CD. CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO);

Unisce la formazione in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al D. Lgs. n. 226 del 2005, e all'articolo 46 del D. Lgs. n. 81 del 2015. Possono essere assunti con questo contratto, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a 3 anni o a 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale.

La regolamentazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. In assenza di regolamentazione regionale, la disciplina è rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il messaggio INPS n. 2499 del 16 giugno 2017 detta le istruzioni operative relative agli incentivi contributivi ex art. 32 del D. Lgs. n. 150 del 2015 per il contratto di apprendistato di primo livello

PROFESSIONALIZZANTE; APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE;

o i soggetti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni ; Con tale contratto possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati: o i soggetti al compimento del 17° anno di età se in possesso di una qualifica professionale. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale é possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Il contratto è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale a fini contrattuali.

la durata le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche; La contrattazione collettiva stabilisce, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire: la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a 3 anni ovvero 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio. Essa è disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.

dell'instaurazione del rapporto, effettuata ai sensi La regione comunica al datore di lavoro, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, effettuata ai sensi dell'art. 9-bis del D. L. n. 510 del 1° ottobre 1996,

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.

DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA. APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA.

secondaria superiore; diploma di istruzione secondaria superiore; Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di: o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore; o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.

le modalità, anche temporali, della formazione a carico Il datore di lavoro che intende stipulare tale contratto sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente é iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce: le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro la durata il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente Cassetto Giuridico

La formazione esterna all'azienda é svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente é iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, superare il 60% dell'orario ordinamentale. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro é esonerato da ogni obbligo retributivo Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro é riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.

per i soli profili che attengono alla formazione La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione é rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

In assenza delle regolamentazioni regionali, l'attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dall’art. 46 comma I del D. Lgs. n. 81 del 2015. Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionale le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  

Dall’art. 46 c. 1 del D. Lgs. n. 81 del 2015… Tale norma prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano siano definiti gli standard formativi dell'apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 226 del 2005.

avvenuta in G. U. n. 296 del 21 dicembre 2015, n. 296 … al D.M. 12/10/2015 … che ha definito gli standard formativi del sistema duale che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale. Le regioni sono tenute a recepire tali disposizioni entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto avvenuta in G. U. n. 296 del 21 dicembre 2015, n. 296