Definizione di ipoteca Diritto reale di garanzia in base al quale il creditore (titolare del diritto) ha il potere di far espropriare, anche nei confronti del terzo acquirente, i beni gravati dalla garanzia, al fine di soddisfare in via preferenziale il suo credito sul prezzo ricavato dalla loro vendita
Costituzione dell’ipoteca Titolo (rapporto giuridico dal quale emerge la volontà dispositiva del proprietario del bene) Iscrizione (efficacia del diritto e pubblicità) Il Titolo può essere: Volontario → da atto di disposizione privata Legale → da previsione normativa Giudiziale → da provvedimento adottato dal giudice
Il negozio è solo un elemento della fattispecie ipotecaria Il negozio è solo un elemento della fattispecie ipotecaria. Rispetto ad esso, il diritto di credito garantito (cioè l’atto dal quale sorge il rapporto obbligatorio, con l’individuazione di debitore, creditore, prestazione) è autonomo. Quando pensiamo all’ipoteca volontaria, perciò, dobbiamo avere presente i diversi atti che determinano la fattispecie: Credito garantito Negozio ipotecario (o di concessione) Iscrizione ipoteca
In questo momento si costituisce il diritto reale Mutuo: banca mutuatario credito da garantire Negozio ipotecario di concessione: atto con cui il proprietario attribuisce alla banca il diritto di iscrivere ipoteca sul bene Iscrizione di ipoteca: atto con cui le parti e l’ufficiale rendono pubblica l’ipoteca. In questo momento si costituisce il diritto reale
Il negozio ipotecario, attraverso il consenso del proprietario, non costituisce di per sé il diritto reale ma attribuisce al creditore il diritto all’iscrizione 2808, comma 1 La pubblicità ipotecaria determinata dall’iscrizione è costitutiva del diritto e ne perfeziona l’effetto reale (2808, comma 2). L’iscrizione è importante perché con essa si attribuisce certezza e regolarità di effetti al negozio ipotecario che è destinato ad avere efficacia verso i terzi per proteggerne la buona fede
La struttura del negozio di concessione Contratto o atto unilaterale? Art. 2821 c.c. Concessione d’ipoteca L’ipoteca può essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale. La concessione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità. Non può essere concessa per testamento. Secondo la dottrina tradizionale (1865) il negozio è unilaterale perché non crea altro che beneficio per il creditore (gratuità) Secondo la dottrina più recente si può pensare anche ad un negozio bilaterale, soprattutto quando si profila un carattere di onerosità (cioè quando la concessione non è spontanea ma è necessaria per la stessa erogazione del credito, quasi che ne fosse un corrispettivo. Es.: nel preliminare d’ipoteca si configura la corrispettività perché il creditore si impegna ad erogare il credito da garantire a condizione che vi sia il negozio di concessione di ipoteca.