Sciopero nei servizi pubblici essenziali
Sciopero e disciplina Commissione di Garanzia
Sciopero e disciplina
L’art. 40 Cost. recita: Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano
La legge 146 del 1990, modificata dalla legge 83 del 2000, disciplina l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali
Sono considerati servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire : il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione
Si considerano prestazioni indispensabili a tutela dei beni tutelati quelle relative a: la vita, alla salute libertà di circolazione assistenza e la previdenza sociale Istruzione Libertà di comunicazione
Possono scioperare I lavoratori subordinati I lavoratori autonomi
Proclamazione dello sciopero La volontà di scioperare deve essere comunicata per iscritto a: alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio all' ufficio presso l'autorità competente, che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di garanzia
La comunicazione scritta contiene: Il termine di preavviso La durata Le modalità di attuazione dello sciopero La motivazione dello sciopero
Informazione agli utenti Le amministrazioni e le imprese erogatrici che hanno ricevuto la comunicazione hanno l’obbligo di informare in modo adeguato gli utenti (art. 2, 6 c.)
E’ previsto Un obbligo di preavviso minimo non inferiore a 10 gg
Forma sleale di azione sindacale La revoca spontanea ingiustificata dello sciopero proclamato e di cui già sia stata data informazione agli utenti costituisce “forma sleale di azione sindacale”, punita con le medesime sanzioni dello sciopero illegittimo (art.2, 6 c.)
Accordi collettivi Le imprese erogatrici dei servizi e amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi concordano, nei contratti collettivi le prestazioni indispensabili
Nei contratti collettivi sono indicati: Modalità e procedure di erogazione delle prestazioni indispensabili Le procedure di raffreddamento e conciliazione, obbligatorie per entrambi le parti, prima della proclamazione dello sciopero (art. 2, c.2)
….segue… L’omessa previsioni di tali procedure determina l’inidoneità dell’accordo collettivo e la conseguente regolamentazione provvisoria da parte della Commissione di Garanzia
…segue… Quote di lavoratori che si astengono dallo sciopero (c.d. comandate) Oppure forme di erogazione periodica del servizio Intervalli minimi tra uno sciopero e l’altro (c.d. rarefazione oggettiva)
Commissione di Garanzia
Commissione di garanzia (art. 12 c.2) Ha natura di autorità indipendente, è composta da 9 membri, nominati dal Presidente della Repubblica dai presidenti di camera e senato, mediante scelta tra esperti in materia di diritto costituzionale, diritto del lavoro, di relazioni industriali
Le funzioni principali della Commissione di Garanzia segnalare all'autorità competente per la precettazione le situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati
valutare l'idoneità delle prestazioni minime ritenute indispensabili (negli accordi collettivi); sottoporre alle parti una proposta di prestazioni indispensabili, in caso di accordo inidoneo
Regolamentazione provvisoria Se la proposta non viene accettata, è la commissione a disporre, con propria deliberazione, le regole di esercizio dello sciopero. Tale regolamentazione è provvisoria. In ogni momento le parti possono farne cessare l’efficacia realizzando un accordo
invitare i soggetti interessati al differimento dell'astensione qualora la medesima violi gli obblighi legali e/o contrattuali previsti per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali
Deliberare le sanzioni in caso di illegittimità dello sciopero nei confronti dei: Lavoratori Organizzazioni sindacali Dirigenti e legali rappresentanti delle amministrazioni
Precettazione L’ordinanza contenente le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati per: Fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente Necessità e urgenza