La prestazioni di disoccupazione LA DIS-COLL La prestazioni di disoccupazione a decorrere dal 1/1/2015 al 30/6/2017 Aggiornamento al 26/5/2017 Adelmo Mattioli
Riferimenti Amministrativi DIS- COLL Riferimenti Amministrativi Circolare INPS n. 74 del 5 maggio 2016 Messaggio INPS 30 giugno 2016, n. 2884 (Trasformazione delle domande di disoccupazione ASPI/NASPI in DIS-COLL e viceversa). Circolare INPS n. 89 del 23 maggio 2017 (DIS-COLL per cessazioni fino al 30 giugno 2017) Adelmo Mattioli
Anno Aliquote Gestione separata INPS 2014 28,72% 2015 30,72% 2016 Collaboratori e figure assimilate senza partita IVA, iscritti in via esclusiva 2014 28,72% 2015 30,72% 2016 31,72% 2017 32,72% Comprensivo del 0,72% per la tutela malattia, maternità e ANF Adelmo Mattioli
Sono esclusi gli amministratori e sindaci. Legge n. 208/2015 e legge n. 19 del 27/2/2017 in vigore dal 1 marzo 2017 Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (DIS-COLL) In attesa del superamento delle forme contrattuali , in via sperimentale per il 2015, 2016 e fino al 30/6/2017, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile Sono esclusi gli amministratori e sindaci. Circ. INPS n. 89/2017 Adelmo Mattioli
Destinatari Sono destinatari della indennità DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Diritto esteso anche i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni. I lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ai fini dell’accesso alla prestazione in presenza dei requisiti legislativamente previsti, devono essere privi di partita IVA al momento della presentazione della domanda. Adelmo Mattioli
DIS-COLL Durata della prestazione L’indennità è corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (ma non oltre i 6 mesi). Ai soli fini della durata, non sono computati i “periodi contributivi” che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. Adelmo Mattioli
DIS-COLL Per i periodi di fruizione della prestazione non sono riconosciuti i contributi figurativi. Adelmo Mattioli
DIS-COLL Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione si deve presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto a pena di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione. Modello INPS SR154 Adelmo Mattioli
DIS-COLL Periodo transitorio per la presentazione delle domande Esclusivamente al fine di gestire adeguatamente le cessazioni dei rapporti di collaborazione intercorse tra la data del 1° gennaio 2017 e la data di pubblicazione della circolare INPS - 23/5/2017, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare (23 maggio 2017). Le eventuali domande di DIS-COLL - relative ad eventi di cessazione dei rapporti di collaborazione intervenuti a far data dal 1° gennaio 2017 - già presentate attraverso i consueti canali, tra la data del 1° gennaio 2017 e la data di pubblicazione della presente circolare, saranno regolarmente gestite dalle strutture territoriali di competenza, senza necessità di ripresentazione della domanda. Le strutture territoriali provvederanno, altresì, a riesaminare le domande di prestazione DIS-COLL presentate per eventi di cessazione intervenuti nell’anno 2017 e respinte in quanto alla data di presentazione delle domande medesime non era ancora intervenuta la proroga della prestazione. Nei casi sopra richiamati, la prestazione viene corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dal lavoro. Adelmo Mattioli
DIS-COLL Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione L’indennità spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti durante il rapporto di collaborazione successivamente cessato, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda DIS-COLL decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati. Adelmo Mattioli
DIS-COLL – recente interpello ministeriale La Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 31 del 22 dicembre 2015, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 15 D.Lgs. n. 22/2015, recante la disciplina dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL). In particolare l’istante chiede se l’indennità in questione possa essere riconosciuta agli assegnisti di ricerca, ai dottorandi e ai titolari di borsa di studio che svolgano attività di ricerca presso le Università e negli Enti di ricerca, in virtù dell’assimilabilità delle forme contrattuali utilizzate per regolare i descritti rapporti con i contratti di collaborazione coordinata e continuativa. La risposta negativa in sintesi del Ministero “… In coerenza con l’interpretazione restrittiva della portata applicativa delle disposizioni dettate dalla L. n. 92/2012 in materia, quindi, non appare possibile estendere l’indennità DIS-COLL ai lavoratori il cui rapporto non sia inquadrato nell’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto. Alla luce delle argomentazioni svolte, in risposta al quesito avanzato, si ritiene pertanto che agli assegnisti di ricerca, ai dottorandi nonché ai titolari di borse di studio non trova applicazione l’indennità di disoccupazione prevista in via sperimentale per l’anno 2015 per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS- COLL) di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 22/2015.”. Adelmo Mattioli
Diritto esteso anche ai Collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni DIS-COLL Requisiti congiunti a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, c. 1 del decreto legislativo 21 settembre 2015, n. 150; b) possano fare valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. Diritto esteso anche ai Collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni Adelmo Mattioli
DIS-COLL Requisiti Quanto al requisito di cui alla lettera a) dell’art. 15, comma 2 del d.lgs. n. 22 del 2015 e ss. mm. e ii. – stato di disoccupazione – si precisa che ai sensi dell’art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 150 del 2015, che ha ridefinito lo stato di disoccupazione, si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. Il successivo art. 21 del richiamato decreto legislativo n. 150 del 2015 ha anche previsto, tra l’altro, che la domanda di indennità DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Adelmo Mattioli
DIS-COLL Accredito contributivo di 3 mensilità Il periodo di osservazione per l’individuazione del requisito contributivo va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la data di cessazione dal lavoro fino alla predetta data di cessazione. Esempio: contratto di collaborazione cessato in data 30 aprile 2017; il periodo di osservazione per la “ricerca” del requisito contributivo va dal 1° gennaio 2016 (anno solare precedente la data di cessazione del rapporto di collaborazione) al 30 aprile 2017 (data di cessazione del rapporto di collaborazione). Nell’arco temporale come sopra individuato, il lavoratore interessato dovrà possedere almeno tre mesi di contribuzione versata nella Gestione Separata INPS. Per la prestazione in argomento non vige il principio dell’automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 del Codice Civile. Adelmo Mattioli
DIS-COLL Periodi di contribuzione figurativa per la tutela della maternità Per quanto attiene alla ricerca del requisito contributivo ai fini del diritto alla DIS-COLL, si richiama quanto già precisato con il messaggio INPS n.16961 del 2013 con riferimento alla prestazione “una tantum” di cui all’art. 2, commi 51-56 della legge n. 92 del 2012. In particolare, con il predetto messaggio è stato chiarito che “ … i contributi figurativi per i periodi di tutela della maternità, relativamente al rapporto di collaborazione, essendo equiparati alla contribuzione effettiva da lavoro, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del requisito contributivo”. Adelmo Mattioli
DIS-COLL Base di calcolo e misura L’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati - derivante dai rapporti di collaborazione - relativo all’anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi”, ottenendo così l’importo del reddito medio mensile. Adelmo Mattioli
DIS-COLL Base di calcolo e misura L’indennità, rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato, è pari al 75% del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2017, all’importo di 1.195 euro. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura della DIS-COLL è pari al 75% del predetto importo di 1.195 euro, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.195 euro. L’indennità DIS-COLL non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.300 euro per l’anno 2017. Adelmo Mattioli
DIS-COLL Base di calcolo e misura La indennità si riduce in misura pari al 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, vale a dire dal 91° giorno di fruizione della prestazione. Adelmo Mattioli
DIS-COLL Durata della prestazione In ragione di un indirizzo del Ministero del lavoro reso con nota del 21 aprile 2015, anche per la durata della prestazione, analogamente alla modalità adottata per la base di calcolo e la misura, si prendono a riferimento i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione. Adelmo Mattioli
DIS-COLL In caso di fruizione parziale della prestazione, ipotizzando ad esempio la fruizione di soli 2 dei 5 mesi spettanti, ai fini del non computo – in occasione di una nuova domanda di DIS-COLL - dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente prestazione DIS-COLL, non saranno computati 4 mesi di lavoro. Ipotizzando la fruizione di 1 solo dei 3 mesi spettanti, ai fini del non computo – in occasione di una nuova domanda di DIS-COLL - dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente prestazione DIS-COLL, non saranno computati 2 mesi di lavoro. Adelmo Mattioli
DIS-COLL Nuova attività lavorativa: contratto di lavoro subordinato In caso in cui il beneficiario dell’indennità DIS-COLL si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di durata inferiore o pari a 5 giorni, la prestazione è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie; al termine del periodo di sospensione la prestazione riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui la stessa era stata sospesa. In caso in cui il beneficiario si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni decade dal diritto alla DIS-COLL. Adelmo Mattioli
DIS-COLL Nuova attività lavorativa: lavoro autonomo Il beneficiario che intraprenda o sviluppi un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un’attività parasubordinata, dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (€ 4.800), deve comunicare all’INPS entro 30 giorni rispettivamente dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività. Adelmo Mattioli
DIS-COLL Nuova attività lavorativa: lavoro autonomo Qualora il reddito dichiarato sia inferiore o pari al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (€ 4.800), la prestazione sarà ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Adelmo Mattioli
DIS-COLL Nuova attività lavorativa: lavoro autonomo Nel caso in cui, nel corso del periodo di godimento dell’indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dovere modificare il reddito dichiarato, dovrà effettuare una nuova dichiarazione “a montante”, cioè comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione; si procederà in tale caso a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l’importo della trattenuta sull’intero reddito, diminuito delle quote già eventualmente recuperate. La riduzione della prestazione, come sopra determinata, sarà ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodich. il lavoratore è tenuto a restituire la DISCOLL percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. Adelmo Mattioli
DIS-COLL Il beneficiario decade dall’indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei casi di seguito elencati: a) perdita dello stato di disoccupazione; b) non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale…… ecc…; c) nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni; d) inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all’INPS entro trenta giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività; e) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; f) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità DIS-COLL. A tale proposito si richiama la circolare n. 138 del 2011. Adelmo Mattioli
DIS-COLL Regime fiscale L’indennità erogata è considerata, ai sensi del comma 2, art.6 del Tuir, reddito imponibile della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati e, pertanto, è soggetta al regime della tassazione ordinaria, ai sensi dell’art. 23 del DPR 600/73, con le aliquote previste all’art.11 del Tuir e con il riconoscimento delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir. L’INPS opererà sulla indennità DIS-COLL le ritenute IRPEF e rilascerà la certificazione fiscale (mod.CU). Adelmo Mattioli