CONDUCENTI PROFESSIONALI 26/03/2010 CONDUCENTI PROFESSIONALI Panoramica su alcune Leggi che regolano la professione di conducente Isp.C. FONTANIVE Moritz
Argomenti 1) I tempi di guida e di riposo; 26/03/2010 Argomenti 1) I tempi di guida e di riposo; 2) “Busta paga” e “Modulo assenze”; 3) L’abilitazione professionale (C.Q.C); 4) Alcool e guida; 5) La scheda di trasporto; 6) Sequestro e Fermo del veicolo; 7) Violazioni C.d.S., chi è tenuto a pagare; 8) Autotrasporto in Conto Terzi e in Conto Proprio; 9) Merci pericolose in colli – ADR. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010 Isp.C. FONTANIVE Moritz
Argomenti 1) I tempi di guida e di riposo; 26/03/2010 Argomenti 1) I tempi di guida e di riposo; 2) “Busta paga” e “Modulo assenze”; 3) L’abilitazione professionale (C.Q.C); 4) Alcool e guida; 5) La scheda di trasporto; 6) Sequestro e Fermo del veicolo; 7) Violazioni C.d.S., chi è tenuto a pagare; 8) Autotrasporto in Conto Terzi e in Conto Proprio; 9) Merci pericolose in colli – ADR. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010 Isp.C. FONTANIVE Moritz
1) I tempi di guida e di riposo Regolamento (CE) 561/2006 del 15.03.2006 Disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (tempi massimi di guida) Direttiva 2002/15/CE dell’11.03.2002, recepita con D.L.vo 234 del 19.11.2007 Organizzazione orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
Reg. (CE) 561/2006 ATTIVITA’ di GUIDA DEFINIZIONI (art. 4) - STRALCIO a) «trasporto su strada»: qualsiasi spostamento, interamente o in parte su strade aperte ad uso pubblico, a vuoto o a carico, di un veicolo adibito al trasporto di passeggeri o di merci; d) «interruzione»: ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo; e) «altre mansioni»: le attività comprese nella definizione di orario di lavoro diverse dalla «guida», ai sensi dell'articolo 3, lettera a) della direttiva 2002/15/CE, nonché qualsiasi operazione svolta per il medesimo o per un altro datore di lavoro, nell'ambito o al di fuori del settore dei trasporti; Ad esempio la guida di veicoli commerciali esclusi da 561/2006 IN SINTESI NELLE ALTRE MANSIONI SONO COMPRESE TUTTE LE ATTIVITA’ DEL CONDUCENTE AD ESLUSIONE DI: GUIDA VERA E PROPRIA; RIPOSI INTERMEDI E RIPOSO (art. 5 e 6 2002/15/CE); TEMPI DI DISPONIBILITA’ (art. 3 lettera b) 2002/15/CE); ex. accompagnamento veicolo su nave traghetto OVVIAMENTE LE INTERRUZIONI E I RIPOSI DI CUI AL 561/2006. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
Reg. (CE) 561/2006 ATTIVITA’ di GUIDA DEFINIZIONI (art. 4) - STRALCIO f) «riposo»: ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo; g) «periodo di riposo giornaliero»: il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il «periodo di riposo giornaliero regolare» sia il «periodo di riposo giornaliero ridotto»; - «periodo di riposo giornaliero regolare» = almeno 11 ore continue oppure 3 + 9 - «periodo di riposo giornaliero ridotto» = almeno 9 ore ma inferiori a 11 ore e non più di 3 volte fra due riposi settimanali. h) «periodo di riposo settimanale»: periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il «periodo di riposo settimanale regolare» sia il «periodo di riposo settimanale ridotto»: - «periodo di riposo settimanale regolare» = almeno 45 ore; - «periodo di riposo settimanale ridotto» = inferiore a 45 ore, ridotto al min. di 24 ore continuative; Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
Reg. (CE) 561/2006 ATTIVITA’ di GUIDA DEFINIZIONI (art. 4) - STRALCIO i) «settimana»: il periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica; j) «tempo di guida»: la durata dell'attività di guida registrata dal cronotachigrafo; k) «periodo di guida giornaliero»: il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale; q) «periodo di guida»: il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui il conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un’interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi. Il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO RIPOSO GIORNALIERO MAX 9 ORE GUIDA RIPOSO GIORNALIERO RIPOSO GIORNALIERO RIPOSO GIORNALIERO MAX 56 ORE ( = 9 X 4 +10 X 2) e non deve superare orario lavoro max Dir. 2002/15/CE vale a dire: MEDIA settimanale 48 ore, con un max di 60 ore purché la media in 4 mesi non superi le 48 ore. ( art. 6/2 561/2006 e art. 4 2002/15/CE) MAX 90 ORE ( = 45 X 2 oppure 56 +34 ) ( art. 6/3 561/2006) I PERIODI DI CUI SOPRA COMPRENDONO ANCHE LA GUIDA IN PAESI TERZI LA GUIDA IN AREA PRIVATA, OPPORTUNAMENTE DOCUMENTATA, DEVE ESSERE REGISTRATA COME ALTRE MANSIONI E SE SVOLTA PRIMA DELLA GUIDA OPPORTUNAMENTE INSERITA SUL FOGLIO DI REGISTRAZIONE O NEL CRONO DIGITALE. RIPOSO SETTIMANALE MAX 10 ORE GUIDA non più di 2 volte per settimana RIPOSO SETTIMANALE PERIODO DI GUIDA NELLA SETTIMANA (00.00 lunedì - 24.00 domenica) PERIODO DI GUIDA COMPLESSIVO IN 2 (due) SETTIMANE CONSECUTIVE Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
INTERRUZIONI o comunemente definite PAUSE (art. 7 561/06) DOPO 4 ore e mezza di guida (= periodo di guida, lettera q) art. 4) pausa di 45’ consecutivi, questa interruzione può essere sostituita da una prima pausa di 15’ seguita da una di 30’, intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare quanto sopra. VERIFICARE CHE NELLE 5 ore e 15’ (= 4 h e 30’ + 45’) VI SIANO I 45’ DI PAUSA 4 ore e 30’ 45 ‘ pausa 1 ora 3 ore e 30’ 15 ‘ 30 ‘ 5 ore e 15’ 5 ore e 15’ 4 ore e 30’ 4 ore e 30’ 1 ora 25‘ pausa Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
RIPOSO GIORNALIERO (art. 8 561/06) 26/03/2010 RIPOSO GIORNALIERO (art. 8 561/06) EFFETTUARE un nuovo RIPOSO GIORNALIERO entro 24 ore dal termine del precedente RIPOSO giornaliero o settimanale. non computabile come R. regolare perché non completato entro le 24 0re da precedente RIPOSO GIORNALIERO RIDOTTO max 3 volte fra due riposi settimanali (art. 8/4 561/2006). RIPOSO SET. / GIORNAL. RIPOSO GIORNALIERO REGOLARE 24 ore ALMENO 11 ORE RIPOSO SET. / GIORNAL. RIP. GIORN. REG. RIPOSO GIORNALIERO REGOLARE 24 ore > 3 ORE ALMENO 9 ORE RIPOSO SET. / GIORNAL. RIPOSO GIORNALIERO RIDOTTO 24 ore > 9 < 11 ORE > = 11 ORE RIPOSO SET. / GIORNAL. 24 ore Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010 Isp.C. FONTANIVE Moritz
RIPOSO SETTIMANALE (art. 8 /6 561/06) 26/03/2010 RIPOSO SETTIMANALE (art. 8 /6 561/06) EFFETTUARE IN 2 SETTIMANE CONSECUTIVE : 2 riposi settimanali REGOLARI = 45 ORE + 45 ORE, oppure 1 riposo settimanale REGOLARE e 1 rip. sett. RIDOTTO ≥ 24 h, con recupero ore entro fine 3^ settimana successiva a quella in cui c’è stata la riduzione. Le ore di compensazione di un r.sett. ridotto non devono necessariamente essere attaccate ad un riposo settimanale, come nell’esempio, ma devono essere attaccate ad un riposo di almeno 9 ore Il riposo settimanale inizia al max dopo 6 periodi di 24 h da ultimo riposo set. In trasferta RIPOSI GIORNALIERI e RIPOSI SETTIMANALI RIDOTTI possono essere fruiti su veicolo se in sosta e attrezzato per riposo di tutti conducenti Un periodo RIP. SETT. che cade in 2 settimane è conteggiato in una sola di esse. RIPOSO SET. RIP. SET. RIP. SET. RIP. SET. 66 ore 45 ore 24 ore 1^ settimana 2^ settimana 5^ settimana = 3^ successiva RIPOSO SET. RIPOSO SET. 6 X 24 h Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010 Isp.C. FONTANIVE Moritz
Computo dei TEMPI PER IL PRELIEVO O LA RICONSEGNA DEL VEICOLO (ART Il tempo impiegato dal conducente per raggiungere il luogo dove prelevare il veicolo e per riconsegnarlo, se diverso da propria residenza o da sede datore lavoro, NON è computabile come riposo o interruzione, salvo che egli si trovi su treno o nave e disponga di cuccetta o branda. Se i tempi di cui sopra sono trascorsi alla guida di un veicolo non rientrante nel 561/06 gli stessi sono computati come «altre mansioni» A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per poter raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può derogare alle disposizioni degli articoli da 6 a 9 (tempi guida, pause e riposi) nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato. (art. 12 D.L.vo 561/2006) Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
Disposizioni di utilizzazione dell’ APPARECCHIO DI CONTROLLO (Capitolo IV Reg. (CEE) 3821/85) Art. 13: Datore di lavoro e conducente provvedono al buon funzionamento e al buon uso dell’apparecchio di controllo (crono. analogico) e della carta conducente (Crono. Digitale). Art. 14/1: Il datore di lavoro rilascia al conducente un numero sufficiente di fogli omologati per il cronot., in considerazione della durata del servizio e della sostituzione giornaliera e in caso di controllo; Per i cronot. digitale il datore di lavoro e il conducente provvedono affinchè, in relazione alla durata del servizio, la stampa su richiesta di cui all’allegato IB possa effettuarsi correttamente in caso di controllo (rotoli carta a sufficienza). Art. 14/2: L’impresa conserva i fogli e i tabulati (se stampati nei casi previsti, vedi art. 15/1), in ordine cronologico per almeno 1 anno, e ne rilascia una copia ai conducenti interessati che ne facciano richiesta. L’impresa fornisce altresì copia dei dati (file) scaricati dalle carte dei conducenti a quelli interessati e gli stampati di dette copie. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
Disposizioni di utilizzazione dell’ APPARECCHIO DI CONTROLLO (Capitolo IV Reg. (CEE) 3821/85) Art. 14/4: La carta conducente, della validità massima di 5 anni, viene rilasciata su richiesta del medesimo dall’autorità competente del Paese dove egli ha la sua “residenza normale”. Per Italia CCIAA. Il conducente può essere titolare di una sola carta valida alla volta. E’ vietato l’uso di carte difettose o il cui periodo di validità sia scaduto. Art. 14/4: In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, l’autorità fornisce una carta sostitutiva entro 5 giorni lavorativi da ricezione domanda. Art. 14/4: La carta conducente è personale. Non può essere ritirata o sospesa, a meno che l’autorità di uno Stato membro non constati che la carta è stata falsificata, che il conducente utilizza una carta non sua, o che sia stata rilasciata sulla base di false dichiarazioni e/o documenti falsi. Art. 14/5: I dati registrati dal cronotachigrafo digitale devono essere memorizzati per almeno 365 giorni. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
Disposizioni di utilizzazione dell’ APPARECCHIO DI CONTROLLO (Capitolo IV Reg. (CEE) 3821/85) Art. 15/1: Non vanno utilizzati fogli di registrazione o carta del conducente sporchi o deteriorati. Essi vanno adeguatamente protetti. Art. 15/1: Per rinnovare la carta conducente inoltrare richiesta CCIAA entro 15 gg. da scadenza. Art. 15/1: In caso di deterioramento del foglio contenente registrazioni, allegare al medesimo quello utilizzato per sostituirlo. Art. 15/1: In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta conducente, chiedere entro 7 giorni di calendario la sostituzione alla CCIAA. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
Disposizioni di utilizzazione dell’ APPARECCHIO DI CONTROLLO (Capitolo IV Reg. (CEE) 3821/85) Art. 15/1: Con carta conducente danneggiata, non funzionante o non in possesso del conducente, questi deve: All’inizio viaggio effettuare stampa da crono. digitale, inserendo sul tabulato: Nome, patente e firma conducente; Periodi di lavoro effettuati prima di salire su veicolo (“altre mansioni ”, “i tempi di disponibilità ”, “interruzioni e riposi giornalieri ”); Al termine del viaggio effettuare stampa da crono. Digitale inserendo sul tabulato: Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
Disposizioni di utilizzazione dell’ APPARECCHIO DI CONTROLLO (Capitolo IV Reg. (CEE) 3821/85) Art. 15/2: I conducenti utilizzano i fogli di registrazione o la carta conducente per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo; Art. 15/2: Il foglio di registrazione o la carta del conducente sono ritirati (estratti) SOLO alla fine del periodo di lavoro giornaliero, salvo che non sia autorizzato diversamente; Art. 15/2: Nessun foglio di registrazione deve essere utilizzato per tempo superiore a quello per cui è destinato; Art. 15/2: Quando il conducente si allontana dal veicolo e non è in grado di utilizzare il cronot., i gruppi di tempi relativi a.: “altre mansioni ”, “tempi di disponibilità ”, “interruzioni e riposi giornalieri ”, sono scritti sul foglio a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile evitando di insudiciare il foglio; Art. 15/2: Se vi sono due conducenti a bordo di un veicolo con cronot. digitale, essi inseriranno la carta nella fessura giusta (vale a dire: attivare la registrazione su carta 1 o 2 in relazione alla posizione della carta). Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
Art. 15/5: Sul foglio vanno inserite le seguenti informazioni: Disposizioni di utilizzazione dell’ APPARECCHIO DI CONTROLLO (Capitolo IV Reg. (CEE) 3821/85) Art. 15/3: I conducenti devono verificare concordanza fra ora legale e solare. Ricordare cos’è l’ora UTC (tempo universale coordinato = diviso i fusi) per digitali; Art. 15/3: I conducenti devono commutare i diversi tempi: “ guida “, “altre mansioni ”, “tempi di disponibilità ”, “interruzioni e riposi giornalieri ”, ; Art. 15/5: Sul foglio vanno inserite le seguenti informazioni: Cognome e nome all’inizio dell’utilizzo; Data e luogo all’inizio e alla fine dell’utilizzo; Targa veicolo prima del 1° viaggio e, in seguito, in caso di cambiamento veicolo nel corso dell’utilizzo del foglio; Lettura contachilometri prima del 1° viaggio e alla fine dell’ultimo viaggio ( inizio e fine), in caso di cambio veicolo i Km inizio e fine dei vari veicoli condotti; In caso di cambio veicolo l’ora del cambio. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
Disposizioni di utilizzazione dell’ APPARECCHIO DI CONTROLLO (Capitolo IV Reg. (CEE) 3821/85) Art. 15/5 bis: Con il crono. digitale inserire la sigla del Paese (=Stato) di inizio e fine lavoro giornaliero. Con sistemi collegati al satellite può essere automatico; Art. 15/7 a): CON CRONO ANALOGICO: il conducente deve esibire i dischi della giornata in corso e dei 28 giorni precedenti, nonché la carta conducente (tachigrafica), se ne è titolare, ed eventuali registrazioni manuali se effettuate; Art. 15/7 b): CON CRONO DIGITALE: il conducente deve esibire la carta conducente, eventuali registrazioni manuali relative ai 28 gg. e i dischi, per lo stesso periodo, se aveva condotto veicoli con crono. analogico. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
Disposizioni di utilizzazione dell’ APPARECCHIO DI CONTROLLO (Capitolo IV Reg. (CEE) 3821/85) Art. 15/7 c): Un agente abilitato al controllo può verificare il rispetto del Reg (CE) 561/2006 attraverso l’esame dei “dischi”, dei dati visualizzati o stampati dalla memoria del crono. digitale o dalla carta conducente, o con qualsiasi altro documento probante. Art. 15/8: E’ vietato falsificare, cancellare o distruggere i dati registrati sul “disco” , nel crono. digitale o sulla carta conducente, nonché i documenti stampati dal digitale. Lo stesso dicasi per le manomissioni all’apparecchio di controllo o alla carta conducente, volte a falsificare le informazioni registrate. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
Disposizioni di utilizzazione dell’ APPARECCHIO DI CONTROLLO (Capitolo IV Reg. (CEE) 3821/85) GUASTI Art. 16/1: In caso di guasto o funzionamento difettoso dell’apparecchio, il datore di lavoro deve farlo riparare appena le circostanze lo consentono. Se il ritorno in sede avverrà non prima di 1 settimana a decorrere dal giorno del guasto o dalla constatazione del funzionamento difettoso La riparazione deve avvenire durante il percorso. Art. 16/2: Durante il periodo del guasto o del funzionamento difettoso il conducente deve annotare manualmente le indicazioni relative ai gruppi di tempi, sul disco, sulla carta per la stampa del digitale o su un foglio da accludere al foglio di registrazione o alla carta conducente. Annoterà pure il nome, il n. della patente e della carta conducente, nonché la FIRMA Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
SMARRIMENTO FURTO DETERIORAMENTO Disposizioni di utilizzazione dell’ APPARECCHIO DI CONTROLLO (Capitolo IV Reg. (CEE) 3821/85) SMARRIMENTO FURTO DETERIORAMENTO Art. 16/2: In caso di smarrimento, furto, deterioramento o funzionamento difettoso della carta conducente, il conducente stampa l’attività svolta e vi annota nome, numero patente, (numero carta conducente) e FIRMA Art. 16/3: In caso di deterioramento o di funzionamento difettoso della carta conducente, la stessa sarà restituita all’autorità competente per la sostituzione. Per furto e smarrimento dovrà preventivamente essere presentata denuncia nel Paese dove è stata rilasciata. Art. 16/3: In questi casi il conducente può guidare per 15 giorni di calendario, o per un periodo più lungo se ciò fosse indispensabile per riportare il veicolo alla sede dell’impresa, a condizione che possa dimostrare di non possedere la carta conducente. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
SANZIONI Reg. (CE) 561/2006 e 174 C.d.S. Tutte le violazioni alle prescrizioni di cui ai Reg. CE 561/06 e Reg. (CEE) 3821/85 sono sanzionate ai sensi dell’articolo 174 del C.d.S.. In alcuni casi obbligo pagamento immediato. Ritiro documenti fino ad effettuazione riposo. Possibile il concorso se sono violate più prescrizioni (tempi max guida + pause non rispettate + riposo giornaliero inferiore al minimo, ecc.). Concorso del vettore ex art. 7/1 D.L.vo 286/2005. Segnalazione Ispettorato Lavoro. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
SANZIONI Reg. (CE) 561/2006 e 174 C.d.S. TEMP I GU D A G ORNATA Superamento fino 10% Comma 4° Superamento oltre il 10% e fino a 20 % Comma 5° Superamento oltre il 20 % Comma 6° Numero ore di guida effettuate GIORNATA DA 10 ORE OLTRE 10.00’ E FINO A 11.00’ OLTRE 11.00’ E FINO A 12.00’ OLTRE 12.00’ GIORNATA DA 9 ORE OLTRE 9.00’ E FINO A 9.54’ OLTRE 9.54’ E FINO A 10.48’ OLTRE 10.48’ SANZIONI € 38,00 (metà del max € 76,00) PUNTI NESSUNO NO OBLAZIONE EX 202/2-BIS € 300,00 (metà del max € 600,00) PUNTI 2 € 400,00 (metà del max € 800,00) PUNTI 10 Ritiro temporaneo patente di guida e intimazione a riprendere la guida dopo aver effettuato i prescritti periodi di riposo (1) Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
SANZIONI Reg. (CE) 561/2006 e 174 C.d.S. T EMP I GU D A S E MA N Superamento fino 10% Comma 4° Superamento oltre il 10% e fino a 20 % Comma 7- 1° periodo Superamento oltre il 20 % Comma 7- 3° periodo Numero ore di guida effettuate Una settimana max 56 ore OLTRE 56.00’ E FINO A 61.36’ OLTRE 61.36’ E FINO A 67.12’ OLTRE 67.12’ Due set-timane max 90 ore OLTRE 90.00’ E FINO A 99.00’ OLTRE 99.00’ E FINO A 108.00’ OLTRE 108.00’ SANZIONI € 38,00 (metà del max € 76,00) PUNTI NESSUNO NO OBLAZIONE EX 202/2-BIS € 250,00 (metà del max € 500,00) PUNTI 1 € 400,00 (metà del max € 800,00) PUNTI 2 Ritiro temporaneo patente di guida e intimazione a riprendere la guida dopo aver effettuato i prescritti periodi di riposo (1) Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
SANZIONI Reg. (CE) 561/2006 e 174 C.d.S. TEMP I R POSO G ORNAL ERO Superamento fino 10% Comma 4° Superamento oltre il 10% e fino a 20 % Comma 5° Superamento oltre il 20 % Comma 6° Numero ore di riposo effettuate RIPOSO RIDOTTO DI 9 ORE MAX 3 x SETTIMANA INFERIORI A 9.00’ MA ALMENO 8 .06’ INFERIORI A 8.06’ MA ALMENO 7.12’ INFERIORI A 7.12’ RIPOSO REGOLARE DI 11 ORE O 3+9 INFERIORI A 11.00’ MA ALMENO 9.54’ INFERIORI A 9.54’ MA ALMENO 8.48’ INFERIORI A 8.48’ SANZIONI € 200 (metà del max € 400,00) PUNTI NESSUNO NO OBLAZIONE EX 202/2-BIS € 350,00 (metà del max € 700,00) PUNTI 5 € 400,00 (metà del max € 800,00) PUNTI 10 Ritiro temporaneo patente di guida e intimazione a riprendere la guida dopo aver effettuato i prescritti periodi di riposo (1) Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
SANZIONI Reg. (CE) 561/2006 e 174 C.d.S. INTERRUZIONI DURANTE LA GUIDA MANCATO RISPETTO DELLE INTERRUZIONI Art. 174 comma 8° Dopo 4 ore e 30’ di guida interruzione di 45’ oppure 15’ seguiti da 30’. Si ricorda che le ore di guida corrispondono a quelle in cui il veicolo è in movimento, vale a dire il simbolo del volante o della ruota. I tempi registrati come altri lavori (simbolo martelli incrociati) sono invece sommati alla guida per la verifica delle ore di lavoro ai fini del controllo delle prescrizioni fissate dalla Direttiva 2002/15/CE dell’11.03.2002, recepita con D.L.vo 234 del 19.11.2007 (Organizzazione orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto) SANZIONI € 155,00 (metà del max € 310,00) PUNTI 2 NO OBLAZIONE EX 202/2-BIS Ritiro temporaneo patente di guida e intimazione a riprendere la guida dopo aver effettuato i prescritti periodi di riposo (1) Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
SANZIONI Reg. (CE) 561/2006 e 174 C.d.S. T E M P I R O S A N Superamento fino 10% Comma 4° Superamento oltre il 10% e fino a 20 % Comma 7°- 2 periodo Superamento oltre il 20 % Comma 7°- 3 periodo Numero ore di riposo effettuate RIPOSO MINIMO DI 24 ORE CON RECUPERO INFERIORI A 24.00’ MA ALMENO 21.36’ INFERIORI A 21.36’ MA ALMENO 19.12’ INFERIORI A 19.12’ RIPOSO REGOLARE DI 45 ORE INFERIORI A 45.00’ MA ALMENO 40.30’ INFERIORI A 40.30’ MA ALMENO 36.00’ INFERIORI A 36.00’ SANZIONI NESSUNA VIOLAZIONE € 350,00 (metà del max € 700,00) PUNTI 3 € 400,00 (metà del max € 800,00) PUNTI 5 Ritiro temporaneo patente di guida e intimazione a riprendere la guida dopo aver effettuato i prescritti periodi di riposo (1) Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
SANZIONI Reg. (CE) 561/2006 e 174 C.d.S. Tutte le violazioni alle prescrizioni di cui ai Reg. CE 561/06 e Reg. (CEE) 3821/85 sono sanzionate ai sensi dell’articolo 174 del C.d.S. Possibile il concorso se sono violate più prescrizioni (tempi max guida + pause non rispettate + riposo giornaliero inferiore al minimo, ecc.); Concorso del vettore ex art. 7/1 D.L.vo 286/2005; Segnalazione Ispettorato Lavoro. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
SANZIONI Reg. (CE) 561/2006 e 174 C.d.S. Comportamenti non compresi nell’articolo 174 c.d.s. sono sanzionabili dagli art. 18 e 19 della L. 272/78, € 47,00; Possibile l’intimazione ex art. 180/8 c.d.s. per l’esibizione dei documenti mancanti; Oltre al concorso di cui al 7/1 D.L.vo 286/2005 per il C.T., è previsto il concorso dell’impresa di trasporto, che sono responsabili delle violazioni commesse dai rispettivi conducenti, anche se commesse all’estero, ex art. 10/3 Reg. (CE) 561/2006. Verbale al conducente + verbale all’impresa. 174 +174. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
Organizzazione orario lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto 2002/15/CE D.L.vo 19.11.2007 n° 234 Il campo di applicazione della presente è quello della 561/2006, cioè: Dipendenti ( da 1.1.2008) e autotrasportatori autonomi (questi ultimi dal 23.3.09), impegnati in attività di autotrasporto di cui al Reg. (CE) 561/2006. Trasporto cose > 3,5 t. Trasporto persone, + di 9 posti compreso il conducente. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
2002/15/CE OPERAZIONI MOBILI TRASPORTO DEFINIZIONI (art. 3) – stralcio. Ai fini della presente norma si intende per: a) orario di lavoro: 1) nel caso dei lavoratori mobili: ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia: — il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono: i) la guida; ii) il carico e lo scarico; iii) la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo; iv) la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo; v) ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo, del carico e dei passeggeri o ad adempiere gli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, di immigrazione ecc.; Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
2002/15/CE OPERAZIONI MOBILI TRASPORTO DEFINIZIONI (art. 3) – segue stralcio a) orario di lavoro: — i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate fra le parti sociali e/o definite dalla normativa degli Stati membri; Sono esclusi dall’orario lavoro: i riposi e i riposi intermedi (art. 5 e 6 2002/15/ CE), e i tempi di disponibilità di cui alla lettera b). Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
2002/15/CE OPERAZIONI MOBILI TRASPORTO DEFINIZIONI (art. 3) – segue stralcio b) tempi di disponibilità: In sintesi: … sono considerati tempi di disponibilità i periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna un veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno e i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione; Tali periodi e la loro probabile durata deve essere comunicata al lavoratore mobile con preavviso (prima della partenza o poco prima dell’inizio del periodo considerato) c) posto di lavoro: — il luogo in cui si trova lo stabilimento principale o i secondari dell'impresa presso cui lavora, — il veicolo usato dalla persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto per lo svolgimento delle sue mansioni, Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
2002/15/CE OPERAZIONI MOBILI TRASPORTO DEFINIZIONI (art. 3) – segue stralcio g) «settimana»: il periodo compreso fra le ore 00.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica; h) «notte»: un periodo di almeno quattro ore consecutive, secondo la definizione della legislazione nazionale tra le ore 00.00 e le ore 7.00; Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
2002/15/CE OPERAZIONI MOBILI TRASPORTO DURATA MASSIMA DELLA SETTIMANA LAVORATIVA MEDIA settimanale 48 ore, con un max di 60 ore purché la media su 4 mesi non superi le 48 ore/settimana. Possibilità di concordare con sindacato tempi maggiori, purché la media di 48 ore settimanali sia comunque rispettata in 6 mesi. (art. 8 2002/15/CE) Poiché la media settimanale per la guida è di 45 ore, significa, sempre in media, che il lavoratore può svolgere 3 ore settimanali di “altre mansioni” Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
2002/15/CE OPERAZIONI MOBILI TRASPORTO RIPOSI INTERMEDI (art. 5 2002/15/CE) MAX 6 ore lavoro consecutive, seguite da 30’ RIPOSO INTERMEDIO se la giornata lavorativa è compresa fra 6 e 9 ore MAX 6 ore lavoro consecutive, seguite da 45’ RIPOSO INTERMEDIO se la giornata lavorativa supera le 9 ore RIPOSI INTERMEDI possono essere suddivisi in periodi non inferiori a 15’ ciascuno Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
2002/15/CE OPERAZIONI MOBILI TRASPORTO LAVORO NOTTURNO (art. 7 2002/15/CE) QUANDO VIENE SVOLTO LAVORO NOTTURNO, vale a dire almeno 4 ore consecutive di lavoro nella fascia orario 00.00-07.00, l’orario di lavoro GIORNALIERO non deve superare 10 ore INFORMAZIONI E REGISTRI (art. 9 2002/15/CE) Lavoratori informati delle pertinenti disposizioni nazionali, del regolamento interno impresa, accordi parti sociali, contratti collettivi e contratti aziendali. Fermo restando l’obbligo di conservare l’attività di cui al 561/2006, l’orario di lavoro ex 2002/ 15/CE deve essere registrato. Registri, VIDIMATI da Direzione Provinciale Lavoro, conservati 2 anni presso sede legale impresa. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
2002/15/CE OPERAZIONI MOBILI TRASPORTO SANZIONI art. 9 D.L.vo 19.11.2007 n. 234 Applicazione 689/81 Art. Precetto di cui all’articolo argomento € 9/1° 4 DURATA MAX SETTIMANALE sforamento fino 10% DURATA MAX ASETTIMANALE sforamento oltre 10% 260,00 520,00 9/2° 5 Riposi intermedi 100,00 9/3° 6 Riposi per apprendisti 210,00 9/4° 7 Lavoro notturno 300,00 9/5° 8 Tenuta registri, informazioni ai dipendenti, ecc. 500,00 9/6° Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 174 e 178 del Codice della Strada Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
Argomenti 1) I tempi di guida e di riposo; 2) “Busta paga” e “Modulo assenze”; 3) L’abilitazione professionale (C.Q.C); 4) Alcool e guida; 5) La scheda di trasporto; 6) Sequestro e Fermo del veicolo; 7) Violazioni C.d.S., chi è tenuto a pagare; 8) Autotrasporto in Conto Terzi e in Conto Proprio; 9) Merci pericolose in colli - ADR. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
2) “Busta paga” e “modulo assenze” “BUSTA PAGA” Obbligo di dimostrare il rapporto di lavoro che lega il conducente al vettore. QUADRO NORMATIVO: 1. D.L.vo 286 del 21.11.2005 (Gaz. Uff. Repubblica S.G. n. 6 del 09.01.2006); articolo 12/5°; 2. D.L.vo 214 del 22.12.2008 (Gaz. Uff. Repubblica n. 11 del 15.01.2009), che ha introdotto le sanzioni di cui all’art. 180 commi 7 e 8 del C.d.S. per la mancanza della documentazione prevista dal citato art. 12/5°; 3. Deliberazione 28/10/1998 (G.U. n. 14 del 19.01.1999). Elenco dei documenti idonei a dimostrare il corretto rapporto di lavoro fra conducente e vettore. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
2) “Busta paga” e “modulo assenze” “BUSTA PAGA” Per quanto riguarda il trasporto merci in conto terzi il conducente è obbligato a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale presta servizio presso il vettore. (ART. 12/5 d.l.VO 286/2005). E se il conducente è extrac. deve avere l’attestato del conducente di cui al reg. (CE) 484/2002 del Parl. Europeo e del Consiglio del 1°.3.2002. (ART. 12/5 d.l.VO 286/2005). Tuttavia per il trasporto nazionale è sufficiente la documentazione di cui sopra. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
2) “Busta paga” e “modulo assenze” “BUSTA PAGA” La Deliberazione 28/10/1998 elenca una serie di documenti idonei allo scopo in relazione al tipo di rapporto di lavoro : Titolare di impresa individuale; Socio di società di persone; Collaboratore familiare; Lavoratore dipendente, ecc.; Ecc. (sono elencate 11 diverse tipologie). Ne vediamo solo alcuni: Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
2) “Busta paga” e “modulo assenze” “BUSTA PAGA” 1) Titolare di impresa individuale: Patente guida, carta di circolazione e titolo autorizzativo, se previsto. (in sostanza nulla oltre ai normali documenti). 2) Socio di società di persone: Certificato di iscrizione al registro delle imprese in corso di validità e non anteriore a 6 mesi. Oltre tale periodo, il certificato deve essere accompagnato da dichiarazione sostitutivo di atto notorio del legale rappresentante della società, che attesti che i dati riportati nel certificato, relativi al socio conducente, non risultano mutati. Dichiarazione da rinnovare semestralmente. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
2) “Busta paga” e “modulo assenze” “BUSTA PAGA” 5) Lavoratore dipendente, socio di coop. di produzione e lavoro, …: Originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell’ultimo foglio paga. Nel caso di contratto, esso deve essere stato concluso non oltre 6 mesi, se trascorso, deve essere accompagnato da dichiarazione sostitutivo di atto notorio del legale rappresentante dell’impresa che attesti la vigenza del contratto stesso. Dichiarazione da rinnovare semestralmente. La mancanza è sanzionata ex art. 180/1-7 C.d.S. (€ 38,00 + obbligo esibizione) Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
2) “Busta paga” e “modulo assenze” “BUSTA PAGA” Per quanto riguarda il trasporto merci in conto proprio il conducente NON è obbligato a tenere a bordo alcuna documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale presta servizio presso il proprietario del veicolo, (persona fisica o giuridica, ente o impresa titolare della Licenza). Tuttavia l’art. 31 della L. 298/74 prevede anche che i conducenti, se non sono gli stessi titolari della licenza, risultino lavoratori dipendenti. Se non lo sono ricorre l’ipotesi sanzionatoria di cui all’articolo 46 della L.298/74. (fermo veicolo 3 mesi e sanz. Da € 2.065,00 a € 12.394,00). Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
2) “Busta paga” e “modulo assenze” “MODULO ASSENZE” Obbligo di documentare le assenze nei 28 giorni precedenti alla guida. QUADRO NORMATIVO: 1. Direttiva 2006/22/CE Parlamento europeo e del Consiglio del 15.03.2006 sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti n. 3820 e 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE “TEMPI DI GUIDA - SISTEMI DI CONTROLLO, STATISTICHE, CONTROLLI SU STRADA, CONTROLLI NEI LOCALI DELLE IMPRESE e SCAMBIO INFORMAZIONI”. 2. D.L.vo 144 del 04.08.2008 attuazione della direttiva 2006/22/CE , (Gaz. Uff. Repubblica n. 218 del 17.09.2008). ART. 9 Modulo di controllo delle assenze. 3. Decisione della commissione 2007/230/CE del 12.04.2007 individuazione del modulo assenze. 4. Decisione della commissione 2009/959/UE del 14.12.2009 nuovo modulo assenze. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
2) “Busta paga” e “modulo assenze” “MODULO ASSENZE” Obbligo di documentare le assenze nei 28 giorni precedenti alla guida. Al momento del controllo la mancanza dei foglio di registrazione del cronotachigrafo o la mancanza della registrazione dell’attività con cronot. digitale deve essere giustificata con l’esibizione del modulo previsto dall’art. 9 del D.L.vo 144/2008, nel quale sono previste le possibili ipotesi di assenza. La mancanza del modulo è sanzionata ex art. 9 D.L.vo 144/2008 con € 143,00, oltre all’intimazione ad esibirlo. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
2) “Busta paga” e “modulo assenze” “MODULO ASSENZE” Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
2) “Busta paga” e “modulo assenze” “MODULO ASSENZE” Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
Argomenti 1) I tempi di guida e di riposo; 2) “Busta paga” e “Modulo assenze”; 3) L’abilitazione professionale (C.Q.C); 4) Alcool e guida; 5) La scheda di trasporto; 6) Sequestro e Fermo del veicolo; 7) Violazioni C.d.S., chi è tenuto a pagare; 8) Autotrasporto in Conto Terzi e in Conto Proprio; 9) Merci pericolose in colli - ADR. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
3) L’abilitazione professionale Carta di qualificazione del conducente C.Q.C. QUADRO NORMATIVO: 1. Direttiva Comunitaria 2003/59/CE del 15.07.2003 (Gaz. uff. Unione europea L 226/4 del 10.09.2003) 2. Recepita con il D.L.vo 286 del 21.11.2005 (Gaz. Uff. Repubblica S.G. n. 6 del 09.01.2006); 3. Decreto Ministro dei Trasporti 7 febbraio 2007 (S.O.G.U. n. 80 del 05.04.2007). 4. Decreti Dirigenziali del Min. Trasporti 7.2.2007 n. 371 e 372 (S.O.G.U. n. 80 del 05.04.2007). Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
3) C. Q. C. Qualificazione iniziale e Formazione periodica dei conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di MERCi o di PASSEGGERI su veicoli per la cui guida è richiesta la patente di categoria C, C+E, D e D+E; CQC per il trasporto cose (da 10.09.2009) e CQC per il trasporto di persone (da 10.09.2008), è possibile averle entrambe; Per guida TAXI e NCC richiesto ancora CAP tipo KB, o KD fino alla sua scadenza. La CQC “persone” non consente la guida dei suddetti veicoli. CQC valida 5 anni e si rinnova con corso di aggiornamento. Scadenza non necessariamente collegata a quella della patente; REVOCA e SOSPENSIONE della patente comportano l’inefficacia anche della CQC; Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
3) C. Q. C. VEICOLI PER CUI NON OCCORRE: La cui velocità non supera 45 Km/h; FF.AA., Prot. civile, VV.FF., Forze Polizia; Targa prova; Utilizzati in servizio emergenza o in missioni di salvataggio; Scuola guida; Per trasporto merci o persone per fini privati non commerciali; Per trasporto materiale o attrezzature, utilizzati da conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale di chi guida. I casi f) e g) riguardo veicoli in uso proprio, il cui conducente non sta svolgendo un’attività di guida professionale, cioè non si tratta di un dipendente assunto anche con mansioni di AUTISTA; Per la guida di Scuolabus in ogni caso è richiesta la CQC, sia per il C.P. che per il C.T.. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
3) C. Q. C. La CQC si ottiene dopo frequenza corso e superamento esame; Per chi era titolare di Cap KD alla data del 09.09.2008 e patente C o CE alla data del 09.09.2009 era possibile ottenere la CQC per conversione fino al 04.04.2010; PUNTI e CQC (o CAP di tipo KB) : prevista decurtazione punti su CQC in luogo della patente quando si guidano veicoli per i quali è richiesta la CQC e nell’esercizio di un’attività professionale di autotrasporto di persone o cose; Raddoppio punteggio conseguente a data rilascio patente (da meno di 3 anni) e non a quella della CQC; Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
3) C. Q. C. PUNTI e CQC (o CAP di tipo KB) : Come per la patente, la perdita totale dei punti su CQC impone la revisione ex art. 126/Bis C.d.S.; In caso di mancato superamento dell’esame la CQC sarà revocata; L’eventuale analoga revoca della patente darà luogo anche alla revoca della CQC. SOSPENSIONE PATENTE : La sospensione della patente di guida non consente la guida con la CQC, ciò perché la CQC non è una patente ma una certificazione che attesta il requisito della professionalità nell’ambito dell’autotrasporto. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
Argomenti 1) I tempi di guida e di riposo; 2) “Busta paga” e “Modulo assenze”; 3) L’abilitazione professionale (C.Q.C); 4) Alcool e guida; 5) La scheda di trasporto; 6) Sequestro e Fermo del veicolo; 7) Violazioni C.d.S., chi è tenuto a pagare; 8) Autotrasporto in Conto Terzi e in Conto Proprio; 9) Merci pericolose in colli – ADR. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
DIVIETO DI GUIDARE DOPO AVER ASSUNTO SOSTANZE ALCOOLICHE 4) Alcool e guida DIVIETO DI GUIDARE DOPO AVER ASSUNTO SOSTANZE ALCOOLICHE QUADRO NORMATIVO: 1) Art. 186 del Codice della Strada (D.L.vo 285 del 30.04.1992), con le ultime modifiche apportate dalla L. 120 del 29.07.2010. 2) Legge 125 del 30.03.2001 (Gaz. Uff. Repubblica n. 90 del 18.04.2001); 3) Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza permanente per i rapporti stato regioni (Gaz. Uff. Repubblica n. 75 del 30.03.2006); Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
4) Alcool e guida Il Codice della Strada tutela la “sicurezza delle persone nella circolazione stradale” (art. 1 / 1°) La Legge 125/2001 tutela la “prevenzione, la cura e il reinserimento sociale degli alcoldipendenti” (art. 1 / 1°) Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
4) Alcool e guida CODICE DELLA STRADA L’Art. 186 del Codice della Strada vieta la guida in stato di ebbrezza conseguente all’assunzione di bevande alcooliche; L’Art. 186-bis del Codice della Strada (nuovo articolo introdotto dalla L. 120 del 29.07.2010) vieta di guidare dopo aver assunto bevande alcooliche e sotto l’influenza di queste per: a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B; b) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87; (n.c.c., taxi, servizi di linea) c) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90; (conto terzi) d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
4) Alcool e guida CODICE DELLA STRADA L’Art. 186-bis del C.d.S. vieta la guida dopo aver assunto bevande alcooliche per i conducenti indicati al comma 1. Vale a dire che per essi un tasso alcoolemico compreso fra 0 e 0,5 g/l costituisce illecito amministrativo. Punito con sanz. amm.va da € 155,00 a € 624,00 + 5 punti patente. Se il conducente provoca un’incidente le sanzioni sono raddoppiate: € 310,00 e punti 10. Nelle ipotesi del 186: ( 0,5 – 0,8 g/l) le sanzioni sono aumentate di 1/3 (€ 666,67 anziché 500,00) e oltre 0,8 g/l pene aumentate da 1/3 a ½, come per l’ipotesi del rifiuto. Doppie in caso di incidente provocato + fermo veicolo per 180 giorni. Per tasso > 1,5 g/l e conducenti lettera d) REVOCA PATENTE; Per tasso > 1,5 g/l e conducenti lettere a), b) e c) REVOCA PAT. in caso recidiva in 3 anni. ( di norma la revoca si applica per recidive nel biennio) In caso di soggetti minorenni la patente B sarà rilasciata solo dopo 19 anni se alcool < 0,5 o dopo 21 anni se oltre 0,5 g/l. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
4) Alcool e guida CODICE DELLA STRADA L’Art. 186 del Codice della Strada vieta la guida in stato di ebbrezza conseguente all’assunzione di bevande alcooliche; La gravità del fatto e le conseguenze amministrative e penali sono proporzionate al valore del tasso alcoolemico: Superiore a 0,5 e fino a 0,8 g/l. Sanz. Amm.va da 500,00 a 2.000,00 € e SOSPENSIONE PATENTE da 3 a 6 mesi; Superiore a 0,8 e fino a 1,5 g/l. Ammenda da 800,00 a 3.200,00 € + Arresto fino a 6 mesi SOSPENSIONE PATENTE da 6 mesi a 1 anno; Superiore a 1,5 g/l. Ammenda da 1.500,00 a 6.000,00 € + Arresto da 6 mesi a 1 anno SOSPENSIONE PATENTE da 1 a 2 anni. Con la condanna prevista anche la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato, in questo caso sarà raddoppiato il periodo di sospensione della patente. Revoca patente in caso di recidiva in 2 anni. Per chi provoca incidente sanzioni e pene doppie + fermo veicolo giorni 180. Se tasso >1,5 g/l REVOCA patente. Ammenda aumentata da 1/3 a 1/2 se reato fra ore 22 / 07 Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
4) Alcool e guida CODICE DELLA STRADA c) segue Superiore a 1,5 g/l In luogo della sospensione è prevista la REVOCA DELLA PATENTE 1) In caso di recidiva in 2 anni; 2) In caso di soggetti lettera d) art. 186-bis; 3) In caso di soggetti lettere a), b) e c) art. 186-bis recidivi in 3 anni. Se il conducente ebbro provoca un incidente vengono raddoppiate le pene previste ed è applicato il fermo am- ministrativo del veicolo (salvo il sequestro di cui alla lettera c). In caso di rifiuto di esecuzione dell’accertamento stesse pene per l’ipotesi di cui alla precedente lettera c) e SOSPENSIONE PATENTE da 6 mesi a 2 anni + confisca del veicolo. Visita commissione medica ex art. 119 C.d.S.. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
4) Alcool e guida LEGGE 125/2001 Art. 15/1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro o la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi, (individuate con il provvedimento 16.03.2006), è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Art. 15/2. I controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico “dell’azienda ai sensi del D.L.vo81/2008 (ex D.L.vo 626/94)” o da medici dello SPISAL Art. 15/4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amm.va da € 516,46 a € 2.582,28. Oblazione € 860,76. Al punto 8 lettera a) dell’allegato I al Provvedimento del 16 marzo 2006 sono individuate, fra le attività lavorative a rischio di cui al precedente articolo 15/1, anche quelle degli “addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida cat. B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il CAP KB (Taxi o NCC) o certificato di formazione professionale ADR”. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
4) Alcool e guida LEGGE 125/2001 e D.L.vo 81/2008 I controlli previsti dalla L. 125/2001 concorrono con quelli del D.L.vo 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza dei Lavoratori), ex 626/1994. Testo unico quindi aggiornato dal D.L.vo 106/2009; Oltre alle sanzioni previste dalla citata L. 125/2001, in caso di assunzione di alcool sui luoghi di lavoro, possono essere applicate anche quelle previste dal D.Lvo 81/2008, che riguardano il lavoratore ma anche il datore di lavoro. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
Argomenti 1) I tempi di guida e di riposo; 2) “Busta paga” e “Modulo assenze”; 3) L’abilitazione professionale (C.Q.C); 4) Alcool e guida; 5) La scheda di trasporto; 6) Sequestro e Fermo del veicolo; 7) Violazioni C.d.S., chi è tenuto a pagare; 8) Autotrasporto in Conto Terzi e in Conto Proprio; 9) Merci pericolose in colli - ADR. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
5) La scheda di trasporto Nel trasporto merci in Conto Terzi, salvo il collettame in partite fino a 50 q. e per più committenti, il carico deve essere accompagnato dalla “Scheda di Trasporto” (art. 7/bis D.L.vo 286/2005 e D.L.vo 214/2008), predisposta dal Committente; La “Scheda”, prevista dal DM Interno, Trasporti e Finanza n. 554 del 30.06.2009, deve contenere le informazioni relative alla merce, luoghi di carico e scarico, proprietario, caricatore, committente del trasporto e vettore); Può essere sostituita da documenti equipollenti, elencati da Cir.re Min. Interno e Trasporti 300/A/15634/09/108/44 del 04.12.2009. Il DDT non è equipol. ma può essere integrato con aggiunte o scheda compilata solo nelle parti non riportate nel DTT. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
5) La scheda di trasporto Si elencano, a titolo esemplificativo, i documenti obbligatori che accompagnano la merce da considerare equipollenti ai sensi dell’art. 3 del DM 554/09: • Documento Amministrativo di Accompagnamento (D.A.A.) – circolazione merce soggetta ad accisa in regime di sospensione di cui al Regolamento CEE 2719/92, Decreto Ministero Finanze 25.3.96, n. 210 ss.mm, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 • Documento di Accompagnamento Semplificato (D.A.S.) – circolazione merce soggetta a regime di accisa assolta, di cui al Regolamento CEE 2719/92, DM Finanze 25.3.96, n. 210 ss.mm, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 • Documento Amministrativo Unico (D.A.U.), di cui al Regolamento CEE 2913/92 (codice doganale comunitario) e Regolamento CEE 2454/93 e ss.mm. • Documento accompagnamento per prodotti vitivinicoli sfusi (DOCO), di cui al Regolamento CE/2001/84, DPR 6 ottobre 1978, n. 627, DM Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 19 dicembre 1994, n. 768 • Bolla di accompagnamento beni viaggianti (XAB) per vinacce e fecce, di cui al DPR 6 ottobre 1978, n. 627 • Documento di cabotaggio di cui al Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 3 aprile 2009 • Formulario Identificazione Rifiuti, di cui al Decreto Ministero Ambiente 1 aprile 1998, n. 145, attuativo del d.lgs. 22/97 abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 • Documento di trasporto, di cui alla sez. 5.4.1 dell’ADR 2009 (Direttiva 2008/68/CE) • Multimodal dangerous good form, di cui alla sez. 5.4.4 dell’ADR 2009 (Direttiva 2008/68/CE) • Documento di accompagnamento al macello di cui al DM Salute 11 febbraio 2003 • Dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali vivi di cui al DPR 30 aprile 1996, n. 317e ss.mm. • Distinta latte, di cui DM Politiche Agricole e Forestali 31 luglio 2003, attuativo della L. 30 maggio 2003, n. 119 • Certificato di trasferimento risone, utilizzato per tutti gli acquisti di risone dalle aziende agricole italiane, di cui al RDL 11 agosto 1933, n. 1083 • Documento commerciale per sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati di categoria 1, 2, 3 conforme al Regolamento CE/1774/2002. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
5) La scheda di trasporto Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
5) La scheda di trasporto Il conducente che non è in possesso della scheda di trasporto risponde della violazione di cui all’articolo 7/bis 5° del D.L.vo 286/2005, € 40,00. E’ inoltre previsto il fermo amministrativo del veicolo fino all’esibizione della scheda di trasporto, che deve avvenire entro 15 giorni; La mancata compilazione da parte del committente comporterà l’applicazione, nei suoi confronti, della sanzione di € 600,00 (art. 7/bis 4°) La scheda di trasporto, o la documentazione equivalente, possono contenere le istruzioni fornite al vettore dal committente per l’esecuzione del trasporto, in particolare per il rispetto delle norme di cui agli articoli 142 (limiti velocità) e 174 (tempi guida). Art. 7/4-5; 7-bis/3,5 e 6; 8/1,2 e 3. Istruzioni altrimenti fornite e obbligatoriamente a bordo in caso di mancanza di contratto di trasporto in forma scritta. La mancanza delle istruzioni a bordo comporta l’applicazione delle stesse violazioni del conducente (artt. 142, 174) al vettore e al committente. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
Argomenti 1) I tempi di guida e di riposo; 2) “Busta paga” e “Modulo assenze”; 3) L’abilitazione professionale (C.Q.C); 4) Alcool e guida; 5) La scheda di trasporto; 6) Sequestro e Fermo del veicolo; 7) Violazioni C.d.S., chi è tenuto a pagare; 8) Autotrasporto in Conto Terzi e in Conto Proprio 9) Merci pericolose in colli - ADR Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
6) Sequestro e Fermo del veicolo SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO del veicolo ai sensi del Codice della Strada e oneri del CONDUCENTE Quando la violazione di norme al C.d.S. comportano anche l’applicazione del Fermo Amm.vo o della Confisca, per la cui applicazione va operato il Sequestro del veicolo, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo è nominato custode con l’obbligo di depositarlo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza… (art. 213/2° C.d.S.). Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
6) Sequestro e Fermo del veicolo SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO del veicolo ai sensi del Codice della Strada e oneri del CONDUCENTE All’autore della violazione (conducente) o ad uno dei soggetti con il medesimo solidamente obbligato che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa di € 1.685,00, nonché la sanzione amm. accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi … Possibilità per il custode di chiedere successivamente il trasferimento dell’onere ad altro soggetto (il proprietario). Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
Argomenti 1) I tempi di guida e di riposo; 2) “Busta paga” e “Modulo assenze”; 3) L’abilitazione professionale (C.Q.C); 4) Alcool e guida; 5) La scheda di trasporto; 6) Sequestro e Fermo del veicolo; 7) Violazioni C.d.S., chi è tenuto a pagare. 8) Autotrasporto in Conto Terzi e in Conto Proprio 9) Merci pericolose in colli - ADR Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
7) Violazioni al C.d.S., chi è tenuto a pagare L’articolo 196/1° del C.d.S. prevede che per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo … o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all’articolo 84 risponde solidalmente il locatario, e, per i ciclomotori, l’intestatario del contrassegno di identificazione. Art. 196/4°. Nei casi di cui al comma 1,2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione stessa. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
7) Violazioni al C.d.S., chi è tenuto a pagare INTIMAZIONI AD ESIBIRE DOCUMENTI e/o A FORNIRE INFORMAZIONI L’articolo 180/8° del C.d.S. consente agli organi di Polizia di intimare di presentarsi presso uffici di Polizia per fornire informazioni o esibire documenti, quando il fine è quello di accertare violazioni al C.d.S.. La mancata ottemperanza è punita con sanzione amm.va di € 389,00. ATTENZIONE ! L’ordine viene rivolto al chi guida Sarà lui il responsabile in caso di mancata esibizione!! Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
Argomenti 1) I tempi di guida e di riposo; 2) “Busta paga” e “Modulo assenze”; 3) L’abilitazione professionale (C.Q.C); 4) Alcool e guida; 5) La scheda di trasporto; 6) Sequestro e Fermo del veicolo; 7) Violazioni C.d.S., chi è tenuto a pagare. 8) Autotrasporto in Conto Terzi e in Conto Proprio. 9) Merci pericolose in colli - ADR Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
8) Autotrasporto in Conto Terzi e in Conto Proprio Trasporto di cose eseguito da un imprenditore per conto di un committente, dietro corrispettivo. Conto Proprio Trasporto eseguito da persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni: a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in leasing o noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6 t., ed i preposti alla guida, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti; b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un’attività complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti; c) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
8) Autotrasporto in Conto Terzi e in Conto Proprio L’esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio è subordinato ad apposita licenza rilasciata dalla Provincia ove ha la sede l’impresa. Titolo che deve essere esibito dal conducente del veicolo ad ogni controllo. I conducenti devono essere dipendenti del titolare della licenza, o componenti delle famiglie collaboratori del titolare della licenza (in caso di imprese artigiane e di altri piccoli imprenditori previsti dall’art. 2083 del codice civile), o soci o amministratori in caso, rispettivamente, di società di persone e di società di capitali. Non devono però dimostrarlo su strada. Conto Terzi Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono essere iscritte all’albo degli autotrasportatori. I conducenti devono essere titolari, soci o dipendenti, ecc., e devono dimostrare con documenti il rapporto che li lega all’ impresa di autotrasporto. < vedi capitolo 2)>. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
8) Autotrasporto in Conto Terzi e in Conto Proprio Sui veicoli deve essere presente anteriormente e posteriormente il contrassegno bianco (striscia bianca diagonale). Mancanza sanzionata con € 16,67 (art. 47/2° L. 298/74). Conto Proprio Sui veicoli deve essere presente anteriormente e posteriormente il contrassegno rosso (striscia rossa diagonale). Mancanza sanzionata con € 16,67 (art. 47/2° L. 298/74). Quando il veicolo ha portata maggiore a 3 t. la merce deve essere accompagnata da “documento di trasporto”, conforme all’allegato1 ad DPR 783/1977. Mancanza sanzionata con € 51,33 (art. 47/1° L. 298/74) Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
8) Autotrasporto in Conto Terzi e in Conto Proprio “documento di trasporto”, conforme all’allegato1 ad DPR 783/1977. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
Argomenti 1) I tempi di guida e di riposo; 2) “Busta paga” e “Modulo assenze”; 3) L’abilitazione professionale (C.Q.C); 4) Alcool e guida; 5) La scheda di trasporto; 6) Sequestro e Fermo del veicolo; 7) Violazioni C.d.S., chi è tenuto a pagare. 8) Autotrasporto in Conto Terzi e in Conto Proprio 9) Merci pericolose in colli - ADR Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
9) Merci pericolose in colli - ADR Capitolo 1.1.3.6 Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto. 1.1.3.6.2 Quando la quantità di merci in colli non è superiore al valore in colonna 3, se della stessa categoria di trasporto (colona 1), il trasporto può avvenire in esenzione parziale, cioè sono necessari: N° 1 estintore da 2 Kg; Documentazione che identifica la merce secondo ADR; Divieto dell’uso di mezzi di illuminazione a fiamma libera. Se la quantità è invece superiore vanno rispettate anche le altre prescrizioni ADR (tabelle, etichette, CFP, ulteriore estintore, schede sicurezza, ecc.) qualora prescritte. Attenzione al carico di merci appartenenti a categorie di trasporto diverse (colonna 1). Vedere modalità di calcolo secondo 1.1.3.6.4. Tabella 1.1.3.6.3 Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
9) Merci pericolose in colli - ADR a) Per n° ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005, e 1017, la quantità massima totale è di 50 Kg. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
9) Merci pericolose in colli – ADR ESEMPIO Documento di Trasporto Colonna ADR 9) Merci pericolose in colli – ADR ESEMPIO Documento di Trasporto Classe ADR Numero ONU Gruppo imballaggio, categoria trasporto . Nella colonna ADR vengono indicate quali sostanze non viaggiano in regime ADR e quali sì, per queste ultime è precisata il numero ONU (1263) che identifica la sostanza, la classe (3) e il gruppo di imballaggio / categoria di trasporto (III), che è quella che interessa ai fini del calcolo per sapere se supero o meno il limite imposto dalla tabella 1.1.3.6.3. . In calce all’elenco delle merci trasportate è anche riportato il totale delle quantità soggette ad ADR suddivise per categoria di trasporto, in questo caso è presente solo merce della stessa categoria (III) per un peso totale di 30 Kg. . Confrontando la tabella 1.1.3.6.3, il valore massimo indicato nella colonna (3), in corrispondenza della riga della categoria di trasporto 3 è 1000, per cui nel caso di specie, essendo di 30 kg il peso della merce in colli in regime ADR, è rispettato il limite previsto. Siamo in esenzione parziale secondo 1.1.3.6. Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
9) Merci pericolose in colli – ADR ESEMPIO Documento di Trasporto Riepilogo delle merci in ADR con quantità totale e categoria di trasporto di appartenenza ATTENZIONE ! Merci appartenenti a categorie di trasporto diverse, II e III. Applicare i calcoli di cui al capitolo 1.1.3.6.4. pesi effettivi: Cat. III tot. Kg 50 CAt. II tot. Kg. 20+50= 70. Totale effettivo Kg 120 pesi virtuali secondo 1.1.3.6.4 Cat. III Kg 50 = Kg 50 Cat. II Kg 70 * 3 = Kg 210 Totale ai fini verifica limiti esenzione parziale 1.1.3.6 Kg 260 II, categoria trasporto/ gruppo imballaggio III, categoria trasporto/ gruppo imballaggio Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
9) Merci pericolose in colli – ADR ESEMPIO Documento di Trasporto Cat. trasp. II quantità Cat. trasp. II Merci appartenenti alla stessa categorie di trasporto II. In questo caso il peso totale è di Kg 200 + 180 + 70 = 450 Kg Secondo la tabella 1.1.3.6.3 per questa categoria (2) la quantità massima trasportabile sulla stessa unità di trasporto (Autocarro oppure autocarro + rimorchio agganciato) in esenzione parziale 1.1.3.6 è di Kg 333, pertanto NON ci troviamo comunque in regime di esenzione. Altresì, se queste merci fossero state caricante con altre di altra categoria, il peso di 450 Kg doveva essere moltiplicato per 3, per cui il valore virtuale sarebbe salito a 450*3 =1350 Kg Isp.C. FONTANIVE Moritz 04/12/2010
CONDUCENTI PROFESSIONALI GRAZIE dell’attenzione e !!BUONA GUIDA!!