Il diritto internazionale del mare

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Il diritto internazionale del mare Corso di diritto internazionale Lezione del 21 ottobre 2016 Dott.ssa M.R. Calamita – Università degli studi di Foggia

30.1 La codificazione del diritto del mare La materia è stata oggetto di due conferenze: Conferenza di Ginevra del 1958, il cui risultato furono 4 convenzioni: la convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, la convenzione sull’alto mare, la convenzione sulla pesca e conservazione delle risorse biologiche dell’alto mare, la convenzione sulla piattaforma continentale. Terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare (1974-1982), il cui risultato fu la Convenzione di Montego Bay, entrata in vigore nel 1994, integrata con «l’Accordo applicativo». Ratificata da 160 Paesi (tra cui l’Italia), sostituisce le 4 convenzioni del 1958. Essa riproduce il diritto consuetudinario affermatosi in materia.

30.2 Libertà dei mari e controllo degli Stati costieri sui mari Principio della libertà dei mari (XVII-XVIII sec.): il singolo Stato non può impedire l’utilizzazione degli spazi marini (navigazione, pesca, sfruttamento di una qualsiasi risorsa del mare) da parte degli altri Stati. L’unico limite che incontra tale principio è quello del rispetto della Libertà altrui: la libertà di uno Stato non può essere spinta a tal punto da sopprimere ogni possibilità di utilizzazione da parte degli altri Paesi. Verso la fine del XIX sec. Si è diffusa nella prassi la figura del c.d. mare territoriale: gli Stati costieri hanno preteso, cioè, di esercitare il controllo quantomeno sulla quella zona di mare adiacente alle coste. Tale pretesa riceve nel diritto internazionale attuale ampia tutela, cosicché il principio della libertà dei mari è oggi solo uno dei principi del diritto del mare.

Processo di erosione del regime di libertà dei mari XIX sec.: Mare territoriale Mare adiacente alla costa, sottoposto in tutto e per tutto al regime del territorio dello Stato. Post II WW: Piattaforma continentale Dottrina enunciata dal Presidente Truman nel 1945, il quale rivendicava il controllo e la giurisdizione sul fondo e sul sottofondo marino, esteso per centinaia di miglia marine, costituente il prolungamento della terra emersa, che si mantiene a profondità costante prima di precipitare negli abissi. Anni’70 XX sec.: ZEE Istituto propugnato dai PVS, in base al quale viene rivendicato il controllo su tutte le risorse della zona (fondo, sottofondo, acque sovrastanti) estesa fino a 200 miglia marine dalla costa. Ultimi anni: Mare «presenziale» Al di là della ZEE per la difesa della fauna ittica. Product A

31. Mare territoriale e zona contigua - La sovranità dello Stato costiero sul mare territoriale è un principio di diritto consuetudinario, codificato dall’art. 2 della Convenzione di Montego Bay. Tale sovranità è acquisita automaticamente: la sovranità esercitata sulla costa implica la sovranità sul mare territoriale Ai sensi dell’art. 3, invece, il mare territoriale può estendersi fino a 12 miglia marine dalla costa. Mentre al regime delle acque interne si applicano le stesse norme relative alla sovranità territoriale, il regime del mare territoriale prevede due limiti alla potestà dello Stato: Passaggio inoffensivo → ogni nave straniera ha il diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale, sia per attraversarlo, sia per entrare in acque interne che per prendere il largo, purché il passaggio sia continuo e rapido. Giurisdizione penale → la giurisdizione penale non può esercitarsi in ordine a fatti puramente interni alla nave straniera, cioè fatti che non abbiano alcuna ripercussione sull’ambiente esterno.

Come si misura la distanza di 12 miglia dalla costa? Due sistemi: Linea di bassa marea (la linea di base è disegnata seguendo la sinuosità della costa) o, in caso di particolare conformazione del territorio, Sistema delle linee rette (congiungendo le estremità delle isole, degli scogli o i punti sporgenti della coste per mezzo di linee rette). Zona contigua Estensione: max 24 miglia marine dalla costa. Poteri dello Stato costiero: - poteri di vigilanza doganale (diritto consuetudinario); - sanità, fiscalità, immigrazione (diritto pattizio: art. 33 Conv. di Montego Bay).

32. Piattaforma Continentale Ferma restando la libertà di tutti gli Stati di sfruttare le acque e lo spazio atmosferico sovrastanti, lo Stato costiero ha il diritto esclusivo di sfruttare le risorse della piattaforma (fondo e sottofondo). La piattaforma è intesa come il prolungamento naturale della terra emersa e che, pertanto, si mantiene ad una profondità costante (200 m ca.) per poi precipitare negli abissi. Il diritto di sfruttamento esclusivo sulla piattaforma da parte dello Stato costiero è acquisito in modo automatico. La sovranità sulla piattaforma ha natura funzionale (circoscritta, cioè al controllo sulle risorse della stessa). Problema: delimitazione della piattaforma tra Stati che si fronteggiano Convenzione di Montego Bay → criterio dell’equidistanza; CIG (Sent. 20.02.1969 Delimitazione della piattaforma continentale del Mare del Nord) → non essendo imposto dal diritto consuetudinario, il criterio dell’equidistanza non può essere imposto. Ricorso all’accordo e all’equità.

32. Zona economica esclusiva Natura: A favore della zona economica esclusiva si sono pronunciati tutti gli Stati e numerosi sono i Paesi che hanno già provveduto ad istituirla con apposite leggi. Si tratta di un istituto di diritto consuetudinario. Estensione: fino a 200 miglia marine (a partire dalla linea di base del mare territoriale). Poteri dello Stato costiero: controllo esclusivo di tutte le risorse economiche della zona, sia biologiche che minerali, sia del suolo che del sottosuolo, delle acque sovrastanti e della pesca (spetta a questi fissare la quantità massima delle risorse ittiche sfruttabili, determinare la propria capacità di sfruttamento e solo se questa è inferiore al massimo, consentire la pesca agli stranieri). Poteri degli Stati diversi da quello costiero: tutte le altre possibili utilizzazioni della zona: libertà di navigazione, di sorvolo, di posa di condotta di cavi sottomarini (dunque comunicazioni, traffici marini e aerei). → Tutti questi diritti hanno carattere funzionale (B. Conforti).

33. Il mare internazionale Unica zona in cui trova ancora applicazione il vecchio principio della libertà dei mari: Tutti gli Stati hanno eguale diritto a trarvi le risorse che questo è in grado di offrire. Si dice che il mare internazionale è una res communis omnium (Limite: libertà altrui). Le risorse minerarie del fondo e del sottosuolo del mare internazionale sono state dichiarate dall’Assemblea generale dell’ONU (con la ris. 17.12.1970 n. 2749-XXV) patrimonio comune dell’umanità. Il principio del patrimonio comune (di diritto internazionale consuetudinario) → lo sfruttamento deve avvenire nell’interesse dell’intera comunità: → creazione dell’Autorità internazionale dei fondi marini → sistema di sfruttamento parallelo