LA POLITICA EUROPEA PER I CONSUMATORI Venezia, 18 giugno 2010 Avv. Matteo CARLI
3 CENNI SUI RIMEDI E TUTELE NEL CONTESTO UE CONTENUTO 1 BREVI PROFILI STORICI DEL ‘CONSUMERISM’ NELLA UE E L’ATTUALE POLITICA COMUNITARIA PER I CONSUMATORI (2007-2013) 2 CENNI SULL’ACQUIS COMUNITARIO E LA DIRETTIVA SULLE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI (B2C) 3 CENNI SUI RIMEDI E TUTELE NEL CONTESTO UE
PROFILI STORICI ASSENZA DI PREVISIONI SPECIFICHE NEL TRATTATO DI ROMA unici riferimenti: art. 39 (in materia di politica agricola comune: “(…) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori”) art. 86 (in materia di concorrenza: “(…) la limitazione degli sbocchi e dello sviluppo tecnico a danno dei consumatori”)
INTERVENTI SOLO A PARTIRE DAI PRIMI ANNI ‘70 APPROVAZIONE da parte del Consiglio del testo definitivo della Carta Europea di protezione di Consumatori (1973) RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO CE 14 aprile 1975 sul Programma Preliminare della CEE per una politica di protezione e di informazione del consumatore (‘magna charta’) La base della futura legislazione comunitaria in tema di protezione del consumatore Diritto alla protezione della salute e della sicurezza Diritto alla tutela degli interessi economici Diritto al risarcimento dei danni Diritto all’informazione ed all’educazione Diritto alla rappresentanza Questi obiettivi devono essere opportunamente integrati nelle politiche specifiche della Comunità, quali la politica economica, la politica agraria comune, le politiche dell’ambiente, dei trasporti e dell’energia etc. PRIME DIRETTIVE: direttiva CE 1979 relativa alla protezione dei consumatori in tema di indicazioni dei prezzi delle derrate alimentari
TRATTATI UE ATTO UNICO EUROPEO (in vigore dall’01 luglio 1987) INSERIMENTO ARTICOLO 100A - “le proposte della Commissione relative al ravvicinamento delle legislazioni che hanno per oggetto il mercato interno devono basarsi su un livello elevato di protezione dei consumatori” - Pur non definendo precisamente la nozione di “consumatore”, l’A.U. ha il merito di aver gettato le basi per un riconoscimento giuridico della politica dei consumatori, abolendo tra l’altro la norma dell’unanimità per l’adozione delle direttive in tema di protezione dei consumatori. TRATTATO DI MAASTRICHT (in vigore dall’01 novembre 1993) - Apposito titolo dedicato alla protezione dei consumatori (protezione dei consumatori elevata a pieno titolo al rango di politica comunitaria) - L’Unione si attribuisce competenze specifiche in ordine al conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori (129A) - Istituzione presso la CE della Direzione Generale per la Salute e la Tutela dei Consumatori, prima denominata DG XXIV, poi chiamata DG SANCO: preparazione di strategie, strumenti e programmi a tutela del consumatore TRATTATO DI AMSTERDAM (in vigore dal 01 maggio 1999) - migliora le previsioni relative ai consumatori, specificando meglio gli obiettivi e ricollegandoli in modo organico alle altre politiche UE - ufficializza il concetto di “associazionismo”
TRATTATO DI LISBONA (in vigore dall’01 dicembre 2009) Articolo 114 (ex articolo 95 del TCE) “La Commissione, nelle sue proposte (…) in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo.” TITOLO XV PROTEZIONE DEI CONSUMATORI Articolo 169 (ex articolo 153 del TCE) “Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.”
ATTUALE POLITICA DEI CONSUMATORI DELL’UE COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE (13 marzo 2007) “EU CONSUMER POLICY STRATEGY 2007-2013” Circa 493 mln consumatori nell’UE, i cui consumi rappresentano il 58% del PIL EU Il mercato interno ha potenzialità per essere il più grande al mondo, ma è ancora fortemente frammentato (“27 mini-mercati”) Tuttora pochi consumatori effettuano acquisti transfrontalieri Maggior ostacolo: mancanza di fiducia OBIETTIVI: Dare maggiori poteri ai consumatori UE Promuovere il benessere dei consumatori UE in termini di scelta, prezzi, qualità, diversità, accessibilità e sicurezza Proteggere efficacemente i consumatori UE dai rischi e minacce che non possono essere affrontati dai singoli
ATTUALE POLITICA DEI CONSUMATORI DELL’UE (segue) Per raggiungere gli obiettivi, la politica UE dei consumatori dovrà concentrarsi sulle seguenti CINQUE PRIORITA’ MONITORAGGIO MIGLIORE DEI MERCATI DEI CONSUMATORI E DELLE POLITICHE NAZIONALI A FAVORE DEI CONSUMATORI (in particolare, potenziare gli strumenti di monitoraggio e gli indicatori di valutazione del funzionamento dei mercati dal punto di vista del consumatore) MIGLIORE REGOLAMENTAZIONE DELLA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI (in particolare, la legislazione comunitaria non dovrebbe lasciare spazio ad altre norme a livello nazionale) MAGGIORE RISPETTO DELLE NORME E DEI RICORSI (in particolare, colmare le lacune esistenti e garantire coordinamento e coerenza) MIGLIORE INFORMAZIONE E PIU’ CORRETTA EDUCAZIONE DEI CONSUMATORI (in particolare, la rete dei centri per i consumatori - ECC-net - dovrebbe diventare l’interfaccia dell’UE per i consumatori) METTERE I CONSUMATORI AL CENTRO DELLE ALTRE POLITICHE E NORMATIVE DELL’UE (in particolare, rendere più sistematica l’integrazione degli interessi dei consumatori nelle altre politiche)
PRIORITA’ (conclusione) Dimostrare a tutti i consumatori UE entro il 2013 che possono acquistare da qualsiasi Paese UE, fiduciosi di poter godere ovunque di una tutela uniformemente efficace; Dimostrare a tutti i dettaglianti di poter vendere ovunque nell’UE sulla base di un’unica e semplice serie di regole.
POSSIBILI APPROCCI (Libro Verde della CE sulla tutela dei consumatori 02/10/2001) ARMONIZZAZIONE MINIMA (generalmente gli Stati membri possono adottare misure più dettagliate e severe per proteggere i consumatori o, come avviene più comunemente, mantenere le norme esistenti, a condizione che siano più severe delle norme comunitarie) ARMONIZZAZIONE MINIMA con correttivo Paese d’origine ARMONIZZAZIONE MASSIMA o COMPLETA (la legislazione non dovrebbe, nell'ambito del suo campo d'applicazione, lasciare spazio ad altre norme a livello nazionale)
FUNZIONARIO DI COLLEGAMENTO CONSUMATORI (“consumer liaison officer”) Esempio pratico di integrazione della politica dei consumatori in altre politiche Creato per la prima volta nel 2003 all’interno del DG Concorrenza della CE Fornisce assistenza ai consumatori entro un mese dalla richiesta o inoltra la questione al DG competente o all’Autorità Nazionale competente Primo punto di contatto per le organizzazioni dei consumatori (e anche per consumatori individuali) Contatta le organizzazioni dei consumatori quando il loro input può essere utile in casi di antitrust Contatta le autorità antitrust nazionali in questioni di protezione dei consumatori Intensifica i contatti fra la DG Concorrenza e altri DG della Commissione OBIETTIVO: CREARE LA FIGURA DEL FUNZIONARIO DI COLLEGAMENTO CONSUMATORI IN OGNI DG DELLA COMMISSIONE CHE ABBIA UN INTERESSE SIGNIFICATIVO PER I CONSUMATORI, PER GARANTIRE CHE OGNI SETTORE POLITICO DISPONGA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER MONITORARE L’IMPATTO DELLE PROPRIE POLITICHE SUI CONSUMATORI
Acquis Communautaire Direttive comunitarie sulla tutela dei consumatori (SELEZIONE) Norme generali (norme di applicazione generale) Direttiva sulle pratiche commerciali sleali, Direttiva sull'indicazione dei prezzi, Direttiva concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, Direttiva sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo. Norme su settori e metodi di vendita Direttive riguardanti i prodotti alimentari, i cosmetici, le denominazioni del settore tessile, i medicinali per uso umano, i viaggi «tutto compreso», i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il credito al consumo, i contratti di vendita a distanza, gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico e l’utilizzazione a tempo parziale di beni immobili. Esecuzione Direttiva relativa a provvedimenti inibitori. LEX SPECIALIS
RIFORMA DELL’ACQUIS LIBRO VERDE DELLA CE dell’08 febbraio 2007 8 DIRETTIVE IN RIESAME vendita e garanzia dei beni di consumo indicazione dei prezzi azioni inibitorie contratti a distanza clausole abusive Diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili Vacanze e i circuiti “tutto compreso” Contratti negoziati fuori dai locali commerciali
Revisione dell’Acquis 08 ottobre 2008: la CE propone una nuova Direttiva sui diritti dei consumatori La Direttiva copre tutti i contratti relativi a vendite di beni o servizi B2C (negozio, a distanza o lontano dai locali dell’azienda) Interverrà su 4 Direttive esistenti (clausole abusive, vendite e garanzie dei beni di consumo, contratti a distanza e contratti negoziati fuori dai locali commerciali) Direttive esistenti prevedono obbligazioni minime (quindi quadro normativo UE frammentato) - Conseguimento di un elevato livello di tutela comune dei consumatori mediante l’armonizzazione completa degli aspetti fondamentali del diritto contrattuale dei consumatori che sono pertinenti per il mercato interno Nessun pregiudizio del Regolamento ROMA 1 sulla legge applicabile al contratto
Direttiva sui diritti dei consumatori Informazione precontrattuale (obbligo al commerciante di fornire informazioni chiare per permettere una scelta informata) Regole in materia di consegna e di passaggio del rischio (aspetto attualmente non disciplinato a livello UE) Periodo di riflessione uniforme (nelle vendite a distanza) - introduzione di un modello standard di recesso Riparazione, sostituzione e garanzie uniformi Clausole inique: lista nera UE La direttiva sui diritti dei consumatori deve essere approvata dal Parlamento Europeo e dai governi dell’UE in sede di Consiglio dei ministri prima di entrare in vigore
DIRETTIVA “UCP” (Unfair Commercial Practices) DIRETTIVA 2005/29/CE del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO dell’11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno ESIGENZE: Rimozione barriere al funzionamento del mercato interno Scarsa fiducia dei consumatori negli acquisti transfrontalieri Incentivare imprese e consumatori (preamboli 3, 4 e 5)
UCP (segue) OBIETTIVI: Unico quadro normativo fondato su nozioni giuridiche chiaramente definite per contrastare le pratiche commerciali sleali Fino ad oggi, 27 sistemi diversi (frammentazione) NOVITA’: Si tratta di una direttiva ORIZZONTALE (non un settore specifico - MULTIPROPRIETA’) ARMONIZZAZIONE MASSIMA: un solo sistema valido a livello UE, gli SM non possono andare oltre le previsioni della UCP e adottare leggi più specifiche o più severe
UCP: cosa rientra? B2C Interesse economico del consumatore Esclusi gli interessi non economici (ad es., salute, sicurezza) (art. 3.3) Il diritto contrattuale non è armonizzato (art. 3.2) Lex Specialis (art. 3.4)
UCP: CONCETTI CHIAVE PRATICA COMMERCIALE: qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori PRODOTTO: qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni CONSUMATORE: qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale PROFESSIONISTA: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto della presente direttiva, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisca in nome e per conto di un professionista
“Le pratiche commerciali sleali sono vietate” UCP: STRUTTURA CLAUSOLA GENERALE: “Le pratiche commerciali sleali sono vietate” Pratica Commerciale Ingannevole Pratica Commerciale Aggressiva Azione / Omissione BLACK LIST
UCP: ART. 5 DIVIETO DELLE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI Le pratiche commerciali sleali sono vietate. Una pratica commerciale è sleale se: a) è contraria alle norme di diligenza professionale, e b) falsa o è idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.
UCP Diligenza Professionale “rispetto a pratiche di mercato oneste e/o al principio generale della buona fede nel settore di attività del professionista, il normale grado della speciale competenza e attenzione che ragionevolmente si possono presumere essere esercitate da un professionista nei confronti dei consumatori” Distorsione economica “falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori”: l’impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso
UCP Il “Consumatore Medio” La presente direttiva prende come parametro il consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici, secondo l’interpretazione della ECJ Nozione non statistica e gli organi giurisdizionali e le autorità nazionali dovranno esercitare la loro facoltà di giudizio tenendo conto della giurisprudenza della ECJ I “consumatori vulnerabili” Art. 5.3: Le pratiche commerciali che possono falsare in misura rilevante il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista può ragionevolmente prevedere, sono valutate nell’ottica del membro medio di tale gruppo.
Pratiche commerciali ingannevoli (art. 6.1) Pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se l’informazione è di fatto corretta, riguardo a uno o più dei seguenti elementi: Esistenza o natura del prodotto Caratteristiche principali (disponibilità, vantaggi, rischi, accessori, assistenza post-vendita, metodo di fabbricazione etc.) La portata degli impegni del professionista (qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all’approvazione del professionista o del prodotto) Il prezzo (modo in cui questo è calcolato) Manutenzione, ricambi e sostituzione Natura e qualifiche del professionista I diritti del consumatore (sostituzione e rimborso)
Pratiche commerciali ingannevoli (art. 6.2) E’ altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso e comporti: Una qualsivoglia attività di marketing del prodotto, compresa la pubblicità comparativa, che ingeneri confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente Il mancato rispetto del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare, ove: (i) non si tratti di una semplice aspirazione, ma di un impegno fermo e verificabile (ii) il professionista indichi in una pratica commerciale che è vincolato dal codice OMISSIONI INGANNEVOLI (ART. 7): E’ considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induca o sia idonea a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso
Pratiche Commerciali Aggressive (Art. 8) Novità a livello UE Sono quelle azioni che inducono il consumatore medio ad assumere una decisione di carattere commerciale, mediante: - molestie - coercizione (compreso il ricorso alla forza fisica) - indebito condizionamento Sono presi in considerazione i segg. elementi: - I tempi, il luogo, la natura o la persistenza - Il ricorso alla minaccia fisica o verbale - Lo sfruttamento di qualsiasi evento tragico o circostanza specifica tali da alterare la capacità di valutazione del consumatore - Qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora il consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad altro professionista - Qualsiasi minaccia di promuovere una azione legale ove tale azione non sia giuridicamente ammessa
Pratiche sleali: BLACK LIST Considerate in ogni caso SLEALI Pratiche commerciali ingannevoli (SELEZIONE): 1 Affermazione da parte di un professionista di essere firmatario di un codice di condotta, ove egli non lo sia 2 Esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la relativa autorizzazione 3 Asserire che un codice di condotta ha l’approvazione di un organismo pubblico o di altra natura, ove esso non la abbia 5 Invitare all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l’esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all’entità della pubblicità fatta dal prodotto e al prezzo offerti (bait advertising ovvero pubblicità propagandistica) 6 Invitare all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e, successivamente,: a) rifiutare di mostrare l’articolo ai consumatori; oppure b) rifiutare di accettare ordini per l’articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole; oppure c) fare la dimostrazione dell’articolo con un campione difettoso con l’intenzione di promuovere un altro prodotto (bait and switch advertising ovvero pubblicità con prodotti civetta)
Pratiche commerciali ingannevoli - BLACK LIST (segue) 7 Dichiarare falsamente che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole 15 Affermare che il professionista sta per cessare l’attività o traslocare, ove non stia per farlo 16 Affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi d’azzardo 19 Affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole
Pratiche commerciali aggressive - BLACK LIST (SELEZIONE) 24) Creare l’impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto 25) Effettuare visite presso l’abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi 26) Effettuare ripetute e sgradite sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza 30) Informare esplicitamente il consumatore che se non acquista il prodotto o servizio sarà in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista 31) Dare la falsa impressione che il consumatore abbia già vinto, vincerà o vincerà compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti: Non esiste alcun premio né vincita equivalente oppure - Qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente è subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore.
Applicazione dell’UCP (art. 11) Gli Stati Membri assicurano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per combattere le pratiche commerciali sleali al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni della presente direttiva nell’interesse dei consumatori. Tali mezzi includono disposizioni giuridiche ai sensi delle quali le persone o le organizzazioni che secondo la legislazione nazionale hanno un legittimo interesse a contrastare le pratiche commerciali sleali, inclusi i concorrenti, possono: (a) Promuovere un’azione giudiziaria contro tali pratiche commerciali sleali, e/o (b) Sottoporre tali pratiche commerciali al giudizio di un’autorità amministrativa competente a giudicare in merito ai ricorsi oppure a promuovere un’adeguata azione giudiziaria
Cessazione delle pratiche Gli Stati Membri conferiscono all’organo giurisdizionale o amministrativo il potere di: Far cessare le pratiche commerciali sleali o di proporre le azioni giudiziarie appropriate per ingiungere la loro cessazione Oppure Qualora la pratica commerciale sleale non sia stata ancora posta in essere ma sia imminente, di vietare tale pratica o di proporre le azioni giudiziarie appropriate per vietarla Anche in assenza di prove in merito alla perdita o al danno effettivamente subito, oppure in merito alla intenzionalità o alla negligenza da parte del professionista. Gli Stati Membri possono conferire all’organo giurisdizionale o all’autorità amministrativa il potere: - di far pubblicare la decisione per esteso o in parte - far pubblicare una dichiarazione rettificativa
Inversione dell’onere della prova Gli Stati Membri attribuiscono agli organi giurisdizionali o amministrativi il potere di: (a) esigere che il professionista fornisca prove sull’esattezza delle allegazioni fattuali connesse alla pratica commerciale se, tenuto conto degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico e (b) considerare inesatte le allegazioni fattuali, se le prove richieste non sono state fornite o siano ritenute insufficienti
RECEPIMENTO Art. 19: Gli Stati Membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 giugno 2007. Essi applicano le disposizioni entro il 12 dicembre 2007. ITALIA tra i primi Stati Membri a recepire la direttiva UCP (prima dei termini) - Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno) AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (“AGCM”): scelta italiana del controllo amministrativo (art. 11 UCP) A.G.C.M.: http://www.agcm.it/ 800 166 661 (numero verde call center)
AGCM Ex officio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali sleali e ne elimina gli effetti; Può disporre la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali sleali, laddove sussista particolare urgenza; Può vietare la diffusione (se la pratica deve ancora iniziare) o la continuazione (se la pratica è già iniziata) Può disporre l’applicazione di sanzioni amministrative (da EUR 5’000 a EUR 500’000), tenuto conto della gravità e durata delle violazioni Può disporre che il professionista fornisca prove Può ottenere dal professionista l’assunzione di un impegno di porre fine alla pratica commerciale sleale o di modificarla per riportarla nell’ambito della legittimità
“One year after” event Bruxelles, 24 febbraio 2009 Durante il solo anno 2008, con riferimento alla UCP, l’AGCM ha: Iniziato 350 investigazioni Adottato 220 decisioni Imposto 328 sanzioni amministrative per un totale di circa EUR 40’000’000- Ricevuto circa 10’000 denunce (di cui 8’000 al call center e 2’000 scritte) Settori maggiormente coinvolti: TELECOMUNICAZIONI (35% circa) SERVIZI FINANZIARI ENERGIA COSMETICI (prodotti dimagranti) CIBI DIETETICI
CENNI SUI RIMEDI A DISPOSIZIONE DEI CONSUMATORI IN UN CONTESTO UE Regolamento sulla cooperazione fra autorità nazionali Direttiva sui provvedimenti inibitori ECC-Net e procedure di ADR Azioni individuali transfrontaliere Mezzi di ricorso collettivo UE (?)
Cooperazione fra AN REGOLAMENTO (CE) n. 2006/2004 del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori (“Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori”) AMBITO DI APPLICAZIONE: infrazioni intracomunitarie OPERATIVITA’: (obbligo di) Assistenza reciproca. SU RICHIESTA: “Un’autorità interpellata fornisce quanto prima, su richiesta di un’autorità richiedente, (…) qualsiasi informazione pertinente necessaria per stabilire se si sia verificata o se vi è il ragionevole sospetto che possa verificarsi un’infrazione comunitaria”, anche consentendo che “un funzionario competente dell’autorità richiedente accompagni i funzionari dell’autorità interpellata nel corso delle indagini”. SENZA RICHIESTA: Quando un’autorità viene a conoscenza di un’infrazione intracomunitaria o ragionevolmente sospetta che detta infrazione potrebbe verificarsi, essa ne informa le autorità competenti degli altri Stati Membri e la Commissione.
Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (segue) Misure di esecuzione: su richiesta di un’autorità richiedente, un’autorità interpellata adotta tutte le misure necessarie per far cessare l’infrazione intracomunitaria Un’autorità interpellata può rifiutarsi di dare seguito a una richiesta di misure di esecuzione se: - è già stato avviato un procedimento giudiziario o vi sia già stata una sentenza definitiva nei confronti della stessa infrazione comunitaria, - a suo parere, non vi siano gli estremi di una infrazione intracomunitaria, - l’autorità richiedente non fornisca informazioni sufficienti. L’autorità interpellata informa l’autorità richiedente e la Commissione dei motivi in base ai quali respinge la richiesta di assistenza. L’autorità richiedente può deferire la questione alla Commissione, che emetterà un parere.
AZIONI INIBITORIE Direttiva 98/27/CE del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 19 maggio 1998 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, ricodificata dalla Direttiva 2009/22/CE del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 23 aprile 2009 Oggetto: ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli SM relative ai provvedimenti inibitori volti a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori Campo di applicazione: contratti negoziati fuori dai locali commerciali, credito al consumo, esercizio delle attività televisive, viaggi e vacanze, clausole abusive, contratti negoziati a distanza, commercio elettronico, medicinali per uso umano, commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, pratiche commerciali sleali B2C, multiproprietà.
AZIONI INIBITORIE (segue) Ciascuno SM designa l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa competente a deliberare sui ricorsi/azioni proposti dagli ENTI LEGITTIMATI ai seguenti fini: Ordinare con la debita sollecitudine e, se del caso, con procedimento d’urgenza, la cessazione o l’interdizione di qualsiasi violazione; Se del caso, prevedere misure quali la pubblicazione, integrale o parziale, della decisione e/o la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa; Al fine di garantire l’esecuzione delle decisioni, condannare a versare al Tesoro pubblico un importo per ciascun giorno di ritardo o per la mancata osservanza della decisione.
AZIONI INIBITORIE (segue) VIOLAZIONI INTRACOMUNITARIE (Art. 4) Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie a garantire che, in caso di violazione avente origine nel proprio territorio, ogni ente legittimato di un altro Stato membro, qualora gli interessi che esso tutela siano interessi lesi da detta violazione, possa adire l’organo giurisdizionale / autorità amministrativa competente. Ai fini di cui sopra, gli SM comunicano alla CE la denominazione e lo scopo di tali enti legittimati. Art. 3: ENTI LEGITTIMATI A PROPORRE RICORSI/AZIONI: solo determinati organismi/organizzazioni aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi di cui alla presente direttiva, secondo i criteri stabiliti dal loro diritto nazionale. (Circa 2/3 degli SM hanno optato per un procedimento giudiziario civile/commerciale, mentre gli altri hanno optato per il procedimento amministrativo).
AZIONI INIBITORIE (segue) ENTI LEGITTIMATI NOTIFICATI DALL’ITALIA ALLA CE AI SENSI DELLA DIRETTIVA: Associazione Consumatori Utenti (A.C.U.) (Milano); Associazione Difesa Consumatori e Ambiente (Adiconsum) (Roma); Associazione Difesa Orientamento Consumatori (ADOC) (Roma); Associazione per la Difesa degli Utenti dei servizi bancari, finanziari, postali ed assicurativi (ADUSBEF) (Roma); Associazione indipendente di consumatori (ALTROCUNSUMO) (Milano); Associazione Nazionale degli Utenti dei Servizi Pubblici (ASSOUTENTI) (Roma); Centro Tutela Consumatori Utenti (CTCU) (Bolzano); Cittadinanzattiva (Roma); Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e la difesa dei diritti di utenti e consumatori (CODACONS) (Roma); Centro per i diritti del Cittadino (CODICI) (Roma); Confederazione Generale dei Consumatori (CONFCONSUMATORI) (Parma); Federazione Nazionale di Consumatori e Utenti (FEDERCONSUMATORI) (Roma); La Casa del Consumatore (Milano); Lega Consumatori (Milano); Movimento Consumatori (Roma); Movimento difesa del Cittadino (Roma); Unione Nazionale Consumatori (Roma).
AZIONI INIBITORIE (segue) Commenti: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE concernente l’applicazione della direttiva 98/27/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (2008) “L’uso fatto della direttiva per combattere le infrazioni transfrontaliere è stato deludente” Dalle informazione della CE, solo l’OFT inglese ha utilizzato il meccanismo delle azioni inibitorie transfrontaliere L’OFT ha proposto un’azione inibitoria in Belgio contro l’impresa DUCHESNE (cataloghi di vendita non richiesti con comunicazione di aver vinto un premio). Il tribunale belga di primo grado ha emesso un provvedimento inibitorio contro la pratica, confermato in appello.
AZIONI INIBITORIE (segue) PROBLEMI RISCONTRATI COSTI (costi amministrativi, tasse dei tribunali, onorari avvocati o esperti, traduzioni, notifiche sentenze) Complessità e lunghezza procedimenti Incertezze sul diritto applicabile Art. 2.2 suggerisce l’applicazione della legge dello SM in cui ha origine la violazione o della legge dello SM in cui la violazione produce i suoi effetti Punto molto importante, perché le direttive citate nell’allegato contengono spesso una clausola che consente agli SM di prevedere/mantenere leggi nazionali che vanno oltre le disposizione a favore del consumatore Risultato: OFT vs. DUCHENSE – diritto belga in primo grado; diritto britannico in appello DIRETTIVA 98/27/EC ATTUALMENTE SOTTO REVISIONE DA PARTE DELLA CE
ECC-net e ADR La rete dei CENTRI EUROPEI dei CONSUMATORI è stata istituita nel 2005 Presenza in ogni SM, oltre Islanda e Norvegia In Italia, uffici a Roma e a Bolzano http://www.ecc-net.it/ Finanziati 50%/50% dalla CE e dagli SM Oltre 62’000 contatti nel 2008 (UE)
ECC-net e ADR (segue) ATTIVITA’ DEI CEC: Rispondono alle domande dirette di informazione da parte dei consumatori (anche preventive); Aiutano e sostengono i consumatori nei loro reclami; Contattano il commerciante per conto del consumatore; Indirizzano il consumatore in uno schema di ADR o altro metodo stragiudiziale di risoluzione delle controversie (anche aiutando i consumatori nella redazione dell’atto introduttivo). COSA NON FANNO I CEC: Non prestano assistenza nei casi in cui il commerciante è ubicato nello stesso Paese del consumatore (solo casi transfrontalieri) Non hanno poteri pubblici di fare osservare la legge Non forniscono rappresentanza legale nei casi
ECC-net e ADR (segue) MEDIAZIONE/CONCILIAZIONE nel contesto consumeristico UE Costi non esistenti o costi limitati Tempi notevolmente più brevi rispetto alla giustizia ordinaria Forte interesse della CE al ricorso alle procedure di ADR in materia consumeristica 2 Raccomandazioni della CE in tema di ADR (i) Raccomandazione 98/257/CE, sui principi applicabili agli organi responsabili delle controversie in materie di consumo (indipendenza, trasparenza, contraddittorio, efficacia, legalità, libertà, rappresentanza) (standard minimi) (ii) Raccomandazione 2001/310/CE, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materie di consumo (imparzialità, trasparenza, efficacia, equità) (standard minimi) Esiste un database di organismi che rispondono ai requisiti di cui alla Raccomandazione 98/257/CE e a quelli di cui alla Raccomandazione 2001/310/CE, notificati alla CE dagli SM. L’Italia ha notificato: (i) Ombudsman bancario (ii) Camera di Commercio di Roma (iii) Camera di Commercio di Milano (iv) Commissioni di Conciliazione e Arbitrato di Telecom Italia
ECC-net e ADR (segue) Proposta di Direttiva Comunitaria in tema di MEDIAZIONE in materia civile e commerciale - promuove e incoraggia lo sviluppo di codici di condotta del mediatore - impone obblighi ai mediatori (non rendere testimonianze nei processi in cui hanno partecipato, non fornire prove) - regolamenta la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in caso di mediazione
AZIONI LEGALI INDIVIDUALI REGOLAMENTO (CE) n. 861/2007 del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO dell’11 luglio 2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità In vigore dall’1 gennaio 2009 Istituisce un procedimento europeo in aggiunta agli altri rimedi previsti dalle legislazioni degli SM Intende semplificare e accelerare i procedimenti contenziosi relativi a controversie transfrontaliere di modesta entità
REGOLAMENTO (CE) n. 861/2007 (segue) CAMPO DI APPLICAZIONE (art. 2) “il presente regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale (…) nei casi in cui il valore di una controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non ecceda EUR 2’000 alla data in cui l’organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda” CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE Art. 3 “una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato Membro diverso da quello dell’organo adito”
REGOLAMENTO (CE) n. 861/2007 (segue) ESCLUSIONI (art 2): - stato o capacità giuridica delle persone fisiche - regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni, obbligazioni alimentari - sicurezza sociale - arbitrato - diritto del lavoro - affitto di immobili, escluse le controversie aventi ad oggetto somme di denaro - violazione della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione
REGOLAMENTO (CE) n. 861/2007 (segue) Introduzione della domanda mediante compilazione di un modulo prestampato (allegato I al Regolamento) Ogni SM specifica i mezzi accettati di comunicazione (fax, email, servizi postali) Il convenuto, ricevuta la notifica, replica entro 30 gg. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO (art. 5) - in forma scritta - l’organo giurisdizionale procede ad un’udienza solo se lo ritiene necessario o su richiesta di una delle parti. L’o.g. può rigettare tale richiesta se un’udienza sia manifestamente superflua per l’equa trattazione del procedimento - se possibile, udienza tramite videoconferenza o mezzi simili (art. 8)
REGOLAMENTO (CE) n. 861/2007 (segue) LINGUE (art 6) - la domanda, la replica, eventuali domande riconvenzionali, eventuali repliche a domande riconvenzionali ed eventuali descrizioni e documenti giustificativi sono presentati nella lingua o in una della lingue dell’organo giurisdizionale - se qualsiasi altro documento è in una lingua diversa, l’o.g. può richiedere la traduzione solo se necessario - Se una parte ha rifiutato di accettare un documento perché non è redatto nella lingua ufficiale dello SM o in una o più lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione, o in una lingua non compresa dal destinatario, l’o.g. ne informa l’altra parte in modo che questa possa fornire una traduzione del documento.
REGOLAMENTO (CE) n. 861/2007 (segue) ASSUNZIONE DELLE PROVE (art. 9) - l’o.g. può ammettere l’assunzione di prove tramite dichiarazioni scritte di testimoni, esperti o parti. Può inoltre ammettere l’assunzione di prove tramite videoconferenza - l’o.g. ricorre al metodo di assunzione delle prove più semplice e meno oneroso Rappresentanza da parte di un avvocato o altro professionista non obbligatoria (art. 10) La parte soccombente sopporta le spese; tuttavia, l’o.g. “non riconosce alla parte vincitrice spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia” (art. 16) SENTENZA: entro 30 gg. dalla ricezione della replica del convenuto o entro 30 gg. da eventuali udienze
REGOLAMENTO (CE) n. 861/2007 (segue) RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE (art. 20-21) “la sentenza emessa in uno Stato membro nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento” “la parte che richiede l’esecuzione della sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in un altro Stato membro non è tenuta ad avere né: a) un rappresentante autorizzato; né b) un recapito postale; nello Stato membro di esecuzione”
REGOLAMENTO (CE) n. 861/2007 (segue) PUNTO 4 DELL’ALLEGATO I “in base a quali motivi ritiene competente l’organo giurisdizionale? - domicilio del convenuto - domicilio del consumatore - domicilio del contraente, dell’assicurato o del beneficiario in materia di assicurazioni - luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio - luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso - luogo in cui è situato il bene immobile - organo giurisdizionale concordato dalle parti - altro (PRECISARE)”
CENNI SULLA Competenza Giurisdizionale UE REGOLAMENTO (CE) n. 44/2001 del CONSIGLIO del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale Sezione 4 “Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori” Qualora si tratti di: - vendita bene mobile materiale a rate; - Prestito rateizzato o altra operazione di credito connessi con il finanziamento di una vendita di beni mobili di cui sopra; - Contratto concluso con una persona le cui attività professionali o commerciali si svolgono nello SM in cui è domiciliato il consumatore, o queste sono dirette – con qualsiasi mezzo – verso tale SM o verso una pluralità di SM che comprende lo SM del consumatore (purchè il contratto rientri nell’ambito di dette attività), L’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta: - o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte - o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore. (L’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore.)
MEZZI DI RICORSO COLLETTIVO UE Libro Verde della CE sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori (27.11.2008) 13 SM (tra cui l’Italia) dispongono di procedure nazionali di class action Non esiste regolamentazione a livello UE La Commissione sottopone al dibattito diverse opzioni: Non fare alcuna azione Estendere i sistemi nazionali di ricorso collettivo ai consumatori di altri SM in cui non sussiste tale rimedio Estendere a livello collettivo EU vari mezzi di ricorso, tra cui il regolamento CE sui ricorsi di modesta entità Emanare varie misure per far sì che in tutti gli SM vi sia una procedura collettiva
Avv. Matteo Carli - Padova (mattcarli@gmail.com) Fine presentazione GRAZIE Avv. Matteo Carli - Padova (mattcarli@gmail.com)