Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a. 2016-2017 Prof.ssa Silvia Borelli Lezione XIV – Il rapporto di lavoro subordinato
“E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore” (art. 2094 c.c.) Duplice distinzione: fra contratto di lavoro subordinato nell’impresa, contratto di lavoro subordinato fuori dall’impresa (art. 2239 c.c.) e altri particolari contratti di lavoro (lavoro a domicilio art. 2128 c.c. e art. 1 l. 877/73; lavoro sportivo art. 3 l. 91/81); fra contratto di lavoro subordinato e contratto di lavoro autonomo: “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV” (art. 2222 c.c.); “Il lavoro autonomo si declina al plurale” (Perulli): esiste una pluralità di fattispecie contrattuali autonome ed eterogenee, caratterizzate dal lavoro prevalentemente personale, svolto cioè senza un’organizzazione in forma di impresa, verso il pagamento di un corrispettivo, in regime di autonomia (art. 1703 mandato; 1731 commissione; 1737 spedizione; 1742 agenzia).
CONTRATTO di LAVORO SUBORDINATO Oggetto: facere a carattere personale e corrispettivo; - identità con oggetto del contratto di cui all’art. 2222 c.c.: “ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo” (Cass. 14664/2001); “il tipo di attività svolta non ha quindi alcuna rilevanza decisiva ai fini della qualificazione del rapporto, essendo invece necessario indagare le concrete modalità di svolgimento” (Pret. Mi 2/6/1998) - rifiuto della distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato la distinzione tra lavoro autonomo e subordinato non risiede sulla natura e/o contenuto della prestazione, ma nelle modalità attuative della stessa: subordinazione = vincolo di soggezione al potere direttivo (subordinazione tecnico- funzionale; irrilevanza della subordinazione socio- economica) REGOLAMENTO DEL RAPPORTO CHE NASCE DALL’ACCORDO (art. 1375 c.c.) Volontà delle parti Regolamentazione eteronoma: il contratto di lavoro crea l’obbligazione di lavorare ma non la governa (Mengoni); inderogabilità in peius della disciplina fissata dalla legge e dai contratti collettivi (art. 2113 c.c.)
SUBORDINAZIONE come assoggettamento del prestatore ai poteri del datore Subordinazione: assoggettamento della prestazione lavorativa al potere del datore di disporne secondo le mutevoli esigenze di tempo e luogo proprio dell’organizzazione imprenditoriale e di determinarne le concrete modalità con l’imposizione di decisioni e istruzioni alle quali il lavoratore è obbligato ad attenersi (Cass. n. 11502 del 2000) Ai fini della qualificazione del contratto rileva “più l'esistenza in capo alle parti dei relativi diritti e obblighi derivanti dal contratto che l'entità del concreto esercizio dei propri poteri da parte del datore di lavoro” (Cass. 1420/2002) Il potere direttivo, lato attivo del dovere di obbedienza (art. 2104 c.c.), consiste: a) nel potere di determinare le modalità di esecuzione della prestazione; b) nel potere di controllo sull’esecuzione; c) nel potere di disciplina del lavoro. * Potere disciplinare: se l’esercizio del potere disciplinare è sicuro indice di subordinazione, il mancato esercizio dello stesso non dimostra l’insussistenza di tale requisito (Cass. n. 11329 del 1996)
SUBORDINAZIONE come assoggettamento del prestatore ai poteri del datore - GIURISPRUDENZA a) il potere direttivo non si esplica necessariamente in ordini continui, dettagliati e strettamente vincolanti, potendosi attuare mediante direttive programmatiche, che lascino margini di autonomia al dipendente (Cass. 5520/1997); “il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro diviene, con l'evolversi dei sistemi di organizzazione del lavoro verso una sempre più diffusa esteriorizzazione di interi settori del ciclo produttivo o di una serie di professionalità specifiche, sempre meno significativo della subordinazione, mentre, in riferimento a tali nuove realtà, assume valore di indice determinante della subordinazione l'assunzione per contratto dell'obbligazione di porre a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative e di impiegarle, con continuità, fedeltà e diligenza, secondo le direttive di ordine generale impartite dal datore di lavoro e in funzione dei programmi cui è destinata la prestazione, per il perseguimento dei fini propri dell'impresa datrice di lavoro” (caso relativo ad una propagandista di prodotti farmaceutici la cui prestazione doveva svolgersi secondo le direttive di ordine generale impartite dalla casa farmaceutica; Cass. 9167/2001)
SUBORDINAZIONE come assoggettamento del prestatore ai poteri del datore - GIURISPRUDENZA “l'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive è riscontrabile anche quando il potere direttivo del datore di lavoro viene esercitato de die in diem, consistendo, in tal caso, il vincolo della subordinazione nell'accettazione dell'esercizio del suddetto potere direttivo di ripetuta specificazione della prestazione lavorativa richiesta in adempimento delle obbligazioni assunte dal prestatore stesso” (caso relativo ad una fisioterapista le cui prestazioni venivano, giorno per giorno, specificate dal datore di lavoro attraverso la consegna di schede di lavoro recanti l'indicazione del paziente e del tipo di prestazione da eseguire) (Cass. 11924/1998) “non è necessaria, per riscontrare il profilarsi in concreto del potere direttivo e del connesso potere di controllo del datore di lavoro, la presenza costante e continua di questo nei luoghi di svolgimento di tali prestazioni, dovendosi considerare che la continuità e la frequenza delle direttive e dei controlli vanno correlate sia alla natura delle prestazioni sia al ruolo dei prestatori di lavoro nell'ambito dell'impresa ed ai loro rapporti con l'imprenditore, sul piano delle capacità e della fiducia” (Cass. 5590/1994)
SUBORDINAZIONE come assoggettamento del prestatore ai poteri del datore - GIURISPRUDENZA b) il potere direttivo deve concretizzarsi in ordini specifici e non in direttive programmatiche e generali oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (Cass. 2352/1994; Cass. 11936/2000; Cass. 14664/2001); “la subordinazione consiste in un vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della libertà del primo, e che postula non già semplici direttive programmatiche e prescrizioni predeterminate ovvero un controllo estrinseco dell'attività del prestatore, attinente al risultato della medesima - essendo, tanto le une quanto le altre, compatibili con la prestazione dell'opera autonoma - ma la necessità che la prestazione d'opera sia regolata nel suo svolgimento e che, quindi, il potere direttivo del datore di lavoro inserisca all'intrinseca esecuzione della prestazione medesima” (Trib. Torino 29/11/1997) cfr. con poteri di direzione e controllo previsti negli artt. 1661, 1662 e 1665 (appalto), 1711 co. 2° (mandato), 2224 (contratto d’opera)
SUBORDINAZIONE come assoggettamento del prestatore ai poteri del datore - CASISTICA “l'esistenza del vincolo di subordinazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana, economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo” (Cass. 13858/1999; Cass. 14664/2001) “nelle prestazioni professionali di alto profilo la subordinazione risulta necessariamente più attenuata e sfumata. In tal caso è necessario fare riferimento al potere direttivo dell'imprenditore non con riguardo al contenuto delle prestazioni, né alle loro modalità sotto il profilo tecnico, ma ai limiti esterni dell'attività professionale, vale a dire all'inquadramento della prestazione nell'ambito della organizzazione aziendale” (Corte d’Appello Potenza 12/10/2000). Contra “la sussistenza o meno del vincolo della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero- organizzazione della prestazione, stabilendo se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività dei medici con quella della impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento, per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dell'impresa” (Cass. 5389/1994)
SUBORDINAZIONE come inserimento organico del prestatore nell’impresa (dipendenza) elemento essenziale per la qualificazione del contratto di cui all’art. 2094 c.c. è l’inserimento della prestazione nell’organizzazione aziendale del creditore e il conseguente assoggettamento al potere gerarchico dell’imprenditore (Cass. 9152/2001; Cass. 4015/2002) - subordinazione come “condizione di doppia alienità del lavoratore” in quanto la prestazione si svolge “nel contesto di un’organizzazione produttiva altrui ed in vista di un risultato di cui il titolare dell’organizzazione è legittimato ad appropriarsi” (Roccella) Critica: la necessità di coordinamento spazio-temporale delle attività dei collaboratori dell’impresa (coordinamento esterno) è presente anche in ipotesi di lavoro autonomo (art. 409 n. 3) c.p.c.; Cass. 4204/1994); caratteristica peculiare del lavoro subordinato è la facoltà di determinare la collocazione spazio-temporale dei singoli segmenti della prestazione per una più stretta integrazione con l’organizzazione aziendale (coordinamento interno). “Il parametro di qualificazione della subordinazione non si risolve nel mero inserimento del lavoratore nell'azienda ma negli elementi dei quali l'inserimento è mera conseguenza: la sussistenza e la permanenza dell'obbligo del lavoratore di mantenere a disposizione del datore l'attività lavorativa e la sussistenza e la permanenza del suo conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro stesso” (Cass. 2171/2000)
METODI per la QUALIFICAZIONE del CONTRATTO METODO TIPOLOGICO difficoltà di definire la subordinazione sul piano fattuale: individuazione di un tipo normativo (modello sociale sotteso alla fattispecie astratta- tipo legale) cui ricondurre, mediante un giudizio di approssimazione, la fattispecie concreta; Aggiornamento continuo della fattispecie astratta secondo i dati dell’esperienza; INDICI: indici da valutare nel giudizio di approssimazione CRITICHE Discrezionalità del giudizio di approssimazione Discrezionalità dell’applicazione selettiva della disciplina tipica secondo la maggiore o minore approssimazione al tipo normativo Inutilità del metodo tipologico in un sistema di tipi fissati in concetti in cui il processo di qualificazione non può che essere un giudizio sussuntivo
METODI per la QUALIFICAZIONE del CONTRATTO METODO SUSSUNTIVO Qualificazione come sussunzione della fattispecie concreta nella fattispecie astratta (tipo legale che continue già tutti gli elementi necessari per la classificazione), sulla base della verifica della presenza nella prima di tutti gli elementi essenziali della seconda (giudizio analitico d’identità); Indici: criteri sussidiari funzionali all’indagine sulla sussistenza del vincolo di subordinazione (inteso quale assoggettamento al potere direttivo dell’imprenditore) (Cass. S.U. 379/99) CRITICHE Impossibilità di aggiornare la nozione di subordinazione: il processo di qualificazione avviene secondo un modello meccanicistico, indipendentemente dalle sollecitazioni del caso concreto (Nogler).
INDICI della SUBORDINAZIONE Criteri pratici, dedotti dall’apprezzamento degli elementi che compongono le fattispecie concrete, dotati di valore persuasivo (presunzione semplice), ma privi di valore vincolante (Cass. 12357/1998) criteri complementari e sussidiari cui occorre fare riferimento quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (Cass. 379/1999; Cass. 11182/2000) ciascun indice, autonomamente considerato, non è idoneo a qualificare il rapporto (Cass. 3853/1995) - durata: persistenza nel tempo dell’obbligo di mantenere a disposizione del creditore la propria opera; cfr. art. 409 c.p.c. e Cass. 7304/1999: “la permanenza ne tempo dell’obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro non è tratto caratteristico della subordinazione”
INDICI della SUBORDINAZIONE - obbligo di osservare un orario di lavoro; cfr. Trib. Roma 17/7/1999: “il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non è incompatibile con il rispetto di determinati orari e con il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, ben potendo tali elementi essere predefiniti in relazione alle esigenze strutturali e organizzative aziendali”; Cass. 6616/1988 “la previsione di un rigido orario costituisce estrinsecazione del potere direttivo solo quando sia l’espressione dell’autonomia decisionale nell’organizzazione aziendale e non quando inerisca alla prestazione richiesta, tale da dover essere espletata per sua natura in tempi non modificabili, che anche il lavoratore autonomo è obbligato a rispettare” - forma e modalità della retribuzione - coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato all’impresa - esecuzione del lavoro all’interno dell’impresa con materiali ed attrezzature della stessa - inesistenza di un obbligo di risultato a carico del lavoratore - assenza in capo al lavoratore di un’organizzazione d’impresa - assenza di rischio economico
INDISPONIBILITA’ DEL TIPO CONTRATUALE Non è consentito né al legislatore, né alle parti negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente hanno tale natura, ove da ciò derivi l’inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall’ordinamento per dare attuazione ai principi dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato (Corte Cost. 115/1994) La qualificazione giuridica del contratto spetta al giudice che vi procede sulla base delle allegazioni e delle prove fornite circa l’assetto negoziale di interessi posto in essere dalle parti (Cass. 6821/1995)
GIURISPRUDENZA sull’irrilevanza del nomen iuris scelto dalle parti Il nomen iuris scelto dalle parti non è vincolante “posto che le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, potrebbero aver simulatamente dichiarato di voler un rapporto autonomo al fine di eludere la disciplina legale in materia, ovvero, pur esprimendo al momento della conclusione del contratto una volontà autentica, potrebbero, nel corso del rapporto, aver manifestato, con comportamenti concludenti, una diversa volontà” (Cass. 5960/1999; Cass. 12581/2002) “in caso di contrasto fra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalità della prestazione, è necessario dare prevalente rilievo ai secondi, dato che la tutela relativa al lavoro subordinato, per il suo rilievo pubblicistico e costituzionale, non può essere elusa per mezzo di una configurazione formale non rispondente alle concrete modalità di esecuzione del contratto” (Cass. 5665/2001) ratio: posizione di disparità socio- economica dei contraenti.
GIURISPRUDENZA sulla valutazione della volontà espressa dai contraenti “la dichiarazione di volontà delle parti in ordine al contenuto del rapporto, in presenza di modalità esecutive non incompatibili con l’espletamento in forma autonoma della prestazione di lavoro, costituisce un elemento fondamentale e prioritario per risolvere le situazioni di ambiguità fattuale” (Cass. 4948/1996; Cass. 6819/2000) “la rilevanza della qualificazione data dalle parti al rapporto è quella di una presunzione semplice di adeguamento delle parti alla volontà contrattuale, che può essere vinta, in presenza di un contratto qualificato come di lavoro autonomo, anche da opposte presunzioni tratte da elementi indicanti l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro” (Cass. 10704/1997; Cass. 608/2000)
RICORSO in CASSAZIONE “è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti relativi alla differenziazione tra i due diversi tipi di rapporto (autonomo e subordinato), mentre è questione di fatto, come tale rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, la valutazione delle circostanze ritenute in concreto idonee a far rientrare il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale” (Cass. 15657/2001; 7469/2002)
PARASUBORDINAZIONE rapporti di collaborazione che si concretino in prestazione d’opera continuativa e coordinata (art. 2 l. 741/59) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (art. 409 n. 3) c.p.c.) Art. 2 co. 26 L. 335/1995: Gestione separata INPS Ratio: estensione di alcune tutele del lavoro subordinato al lavoro autonomo caratterizzato da una “dipendenza economica” (appartenenza ad altri del progetto produttivo/ organizzativo; mancanza, in capo al prestatore, di una propria organizzazione di mezzi)
PARASUBORDINAZIONE Non indica un tertium genus (nuovo tipo contrattuale) tra autonomia e subordinazione, ma una serie aperta di contratti, tipici o atipici, di lavoro autonomo (Cass. 13323/2001), svolto fuori o dentro l’impresa (Contra Cass. 6319/1987 “Fra i rapporti di parasubordinazione sono inclusi i rapporti aventi ad oggetto prestazioni riconducibili allo schema generale del lavoro autonomo, ancorché rientranti in figure contrattuali tipiche, purché caratterizzati dalla continuità, dal loro collegamento funzionale con gli scopi perseguiti dal committente e dall'esecuzione prevalentemente personale” (Cass. 16582/2002; Cass. 11581/1995; Cass. 4152/1992)
REQUISITI della PARASUBORDINAZIONE L’inserimento della fattispecie nell’area della parasubordinazione non dipende dall’accertamento della debolezza contrattuale del prestatore ma dalla sussistenza dei caratteri di continuità, coordinazione e personalità della prestazione; da tale inquadramento deriva l’applicazione delle sole norme estese dal legislatore e di alcuni diritti fondamentali CONTINUITA’: “ricorre quando la prestazione non sia occasionale ma perduri nel tempo ed importi un impegno costante del prestatore a favore del committente” (Cass. 5698/2002) La CONTINUITA’ va esclusa: nel caso di contratto d’opera ad esecuzione istantanea (Cass. 3226/81) quando la prestazione si limita ad uno o più affari determinati (Cass. 360/1984)
REQUISITI della PARASUBORDINAZIONE La CONTINUITA’ è ravvisabile: in presenza di un rapporto di durata come quello implicante attività di collaborazione per un certo periodo di tempo e per un numero indeterminato di prestazioni in base alle direttive di un soggetto che le organizza e coordina, assumendo una posizione di preminenza economica (Cass. 5801/1982) in presenza di una reiterazione di prestazioni istantanee, dovuta al succedersi in modo sufficientemente ripetitivo e costante di contratti nel tempo (Cass. 4410/1978) quando si tratti di prestazione unica, ma richiedente una attività prolungata che implica una interazione fra le parti dopo la conclusione del contratto non limitata ai momenti dell'accettazione dell'opera e del versamento del corrispettivo (Cass. 14722/1999; Cass. 6052/1986)
REQUISITI della PARASUBORDINAZIONE COORDINAZIONE: connessione funzionale fra l'attività del prestatore d'opera e quella del destinatario della prestazione (Cass. 14722/1999; Cass. 6052/1986), secondo la programmazione negoziale concordata tra le parti; “connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell’organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente e caratterizzata dall’ingerenza di quest’ultimo nell’attività del prestatore” (Cass. 5698/2002); se sussiste uno stretto coordinamento spazio- temporale, espressione del potere del creditore di determinare le modalità esecutive dei singoli segmenti di lavoro si ha lavoro subordinato (Cass. 3441/1999) La connessione può risultare: dalla determinazione delle modalità di svolgimento della prestazione (Cass. 6052/1986); cfr. facoltà di dare istruzioni (artt. 1685; 1711 co. 2°; 1739; 1746; 1770), di verifica (art. 2224), di modificare l’oggetto della prestazione (art. 1661) dalla determinazione della collocazione spaziale (inserimento nell’organizzazione aziendale) o temporale della prestazione
REQUISITI della PARASUBORDINAZIONE PERSONALITA’: prevalenza quantitativa e qualitativa dell’apporto lavorativo personale del lavoratore rispetto all’organizzazione di mezzi o/e persone di cui si può avvalere (Cass. 5698/2002; non è però necessario che la prestazione sia resa con totale esclusione di mezzi organizzati o personale subordinato: Cass. 2462/1996); la comparazione quantitativa del capitale impiegato (consistente nel valore dei beni utilizzati per l'esecuzione della prestazione) rispetto all'apporto lavorativo non rileva, dovendo quest'ultimo essere apprezzato anche in termini qualitativi di esclusività e di continuatività dell'attività prestata in maniera stabile ed in stretta dipendenza funzionale con le esigenze del committente (Cass. 16582/2002)
PARASUBORDINAZIONE DISCIPLINA: “la categoria dei rapporti di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c. ha rilievo ai soli fini processuali, il che non comporta, salvo i casi di diversa previsione espressa di legge, l'estensione ad essi di tutti gli istituti sostanziali propri del rapporto di lavoro subordinato” (Cass. 3089/1996) disciplina specifica del tipo contrattuale configurabile + disciplina supplementare di tipo garantista: a) sostanziale: art. 39 e 40 Cost.; art. 2113 c.c.; (art. 2126 c.c.); art. 429 co. 3 c.p.c. b) processo del lavoro
PARASUBORDINAZIONE NORME di DIRITTO SOSTANZIALE applicabili Art. 39 Cost.: libertà di organizzazione sindacale (cfr. NIDIL, ALAI, CPO) Art. 40 Cost.: “il diritto di sciopero può essere esercitato non solo nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, ma anche tutte le volte che si verifichi una posizione di parasubordinazione, e cioè una posizione di debolezza del prestatore d'opera nei confronti della controparte, dalla quale deriva la "predisposizione del conflitto" che dà luogo a quel "diritto al conflitto" costituente il fondamento stesso dell'organizzazione sindacale e del diritto di sciopero” (Cass. 3278/1978) Art. 2113 c.c.: “l’art. 2113 c.c., applicabile anche ai rapporti dei lavoratori parasubordinati, considerati nell'art. 409, n. 3, c.p.c., presuppone che la rinunzia (o la transazione) abbia ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti o accordi collettivi” (Cass. 7111/1995)
PARASUBORDINAZIONE NORME di DIRITTO SOSTANZIALE non applicabili Art. 36 Cost.: “l'art. 36 co. 1 Cost., relativo al diritto di una retribuzione proporzionata e sufficiente, non è applicabile ai rapporti di lavoro autonomo, ancorché in regime di parasubordinazione” (Cass. 11210/2001; Cass. 7543/1990; Cass. 1245/1989; Cass. 7497/1986); “l’estensione normativa di talune regole del lavoro subordinato a categorie di lavoratori autonomi costituiscono eccezioni alla regola generale dell’inapplicabilità al lavoro autonomo di principi e regole tipiche del lavoro subordinato” (Cass. 3400/1987) Art. 2087 c.c.: “ai rapporti di lavoro autonomo, pur se riconducibili alla previsione di cui all’art. 409 c.p.c., non è applicabile l’art. 2087 c.c. che riguarda esclusivamente il lavoro subordinato” (Cass. 9614/2001) Art. 2125 c.c.: “l’art. 2125 c.c. sul patto di non concorrenza del prestatore di lavoro non è applicabile ai rapporti diversi da quello di lavoro subordinato ancorché caratterizzati da parasubordinazione” (Cass. 14454/2000; Cass. 11282/1990)
PARASUBORDINAZIONE NORME di DIRITTO SOSTANZIALE non applicabili ST.LAV.: “la ratio dello statuto dei lavoratori - il quale direttamente si occupa solo dei prestatori d'opera subordinati - non si estende fino a ricomprendere tra i destinatari della tutela a questi e alle loro associazioni accordata dall'art. 28, oltre ai lavoratori parasubordinati ed ai relativi sindacati, anche le associazioni di lavoratori autonomi che possano solo in parte assumere posizione di parasubordinazione” (Cass. 1914/1986)
PARASUBORDINAZIONE Aspetti FISCALI e PREVIDENZIALI art. 47 co. 1° lett. c-bis) D.P.R. n. 917/86: sono redditi assimilati al lavoro dipendente i redditi derivanti […] e da altri rapporti di collaborazione che hanno per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita; art. 2 co. 26 l. 335/95: sono tenuti all’iscrizione presso un’apposita gestione separata presso l’INPS e finalizzata all’estensione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i titolati di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al co. 1° lett. c-bis) dell’art. 47 T.U. imposte sui redditi; * elevazione progressiva dell’aliquota contributiva fino alla parificazione con lav.sub. nel 2018 art. 5 d.lgs. 38/00: sono soggetti all’obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati al co. 1° lett. c-bis) dell’art. 47 T.U. imposte sui redditi, qualora svolgano attività previste dall’art. 1 T.U. per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro o, per l’esercizio delle proprie mansioni, si avvalgono, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti. Erogazione di un’indennità di disoccupazione: art. 2 co. 51-56 l. 92/2012 Indennità di maternità (art. 64 d.lgs. 151/2001) e per congedo parentale Indennità di malattia (art. 1 co. 788 l. 296/2006)
Lavoro a progetto Campo di applicazione: art. 61 co. 1-3 d. lgs. 276/2003 + p.a. Species del genus delle co.co.co. Elementi tipizzanti: gestione autonoma; progetto (art. 61 co. 1); durata (art. 62 co. 1 lett. a); non è tuttavia vietata la reiterazione del contratto) Presunzione assoluta di subordinazione (art. 69 co. 1 e art. 1 co. 24 l. 92/2012) Riqualificazione del rapporto: art. 69 co. 2 Presunzione relativa di subordinazione: art. 69 co. 2 Forma scritta ad substantiam (art. 62 co. 1) Risoluzione del contratto: art. 67 co. 1 Recesso: art. 67 co. 2 e art. 4 co. 23 bis l. 92/2012 Corrispettivo del collaboratore: art. 63 Sospensione del rapporto: art. 66 Sicurezza sui luoghi di lavoro: art. 66 co. 4 Rinunzie e trasazioni: art. 68
Jobs Act e D. lgs. 81/2015 Superamento del contratto a progetto ma non del contratto di co.co.co. (art. 52 co. 2) Riconduzione di parte delle co.co.co. al lavoro subordinato (art. 2 co. 1): «si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro» * Le parti possono richiedere la certificazione dell’assenza di tali requisiti (art. 2 co. 3) * Eccezioni (art. 2 co. 2) Stabilizzazione dei co.co.co. (art. 54)
«Partite IVA» Presunzione relativa di co.co.co.: art. 69 bis d. lgs. 276/2003; eccezioni: art. 69 bis co. 2 e 3 «doppio salto» fino alla subordinazione in assenza di progetto (art. 69 co. 1) Norme abrogate dal d. lgs. 81/2015 Stabilizzazione delle P. Iva (art. 54)
Lavoro accessorio (abrogato dal d.l. 25/2017) Definizione: art. 48 d. lgs. 81/2015 Disciplina: art. 49
Associazione in partecipazione Nozione: art. 2549 c.c. Diritti delle parti: art. 2552 c.c. Partecipazione agli utili e alle perdite: artt. 2553 e 2554 c.c. Limite numerico e presunzione assoluta di subordinazione: art. 2549 co. 2 c.c. (introdotto dall’art. 1 co. 30 l. 92/2012) Divieto di apporto mediante una prestazione lavorativa (art. 2549 co. 2 c.c. come modificato dal d. lgs. 81/2015)
Lavoro nelle società cooperative Duplicità dei rapporti: art. 1 co. 3 l. 142/2001 Regolamento: art. 6 Diritti dei lavoratori: art. 2 Trattamento economico: art. 3 «in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori […] i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria» (art. 7 co. 4 d.l. 248/2007). * C. cost. sent. 51/2015 Cessazione del rapporto di lavoro: art. 5 co. 2
CERTIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (ART. 75 ss. D.lgs. 276/2003) FINALITÀ (art. 75): riduzione del contenzioso in materia di lavoro garantendo maggiore certezza alle qualificazioni convenzionali avvenute nell’ambito di enti bilaterali ovvero presso strutture pubbliche (DTL), università o consigli provinciali dei consulenti del lavoro STRUMENTO: attribuzione di piena forza legale al contratto certificato con esclusione della possibilità di ricorso in giudizio se non in caso di erronea qualificazione del contratto da parte dell’organo preposto alla certificazione, di difformità tra il programma negoziale effettivamente realizzato dalle parti e il programma negoziale concordato dalle parti in sede di certificazione e di vizi del consenso (art. 80; art. 30 co. 2 l. 183/2010)
CERTIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (ART. 75 ss. D.lgs. 276/2003 PROCEDURA (art. 78) EFFICACIA GIURIDICA (art. 79): «Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi [es. INPS, INAIL], fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili». * «L'accertamento giurisdizionale dell'erroneità della qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale. L'accertamento giurisdizionale della difformità tra il programma negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformità stessa» (art. 80 co. 2) * Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 c.p.c. (art. 80 co. 3)
CERTIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (ART. 75 ss. D.lgs. 276/2003 Le sedi di certificazione svolgono anche funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro (art. 81) Le sedi di certificazione sono competenti altresì a certificare le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse (art. 82). Certificazione del regolamento interno delle cooperative (art. 83) Certificazione del contratto di appalto ai fini della distinzione tra appalto e somministrazione di lavoro (art. 84) Certificazione delle clausole di tipizzazione di giusta causa e giustificato motivo contenute nei contratti individuali (art. 30 co. 3 l. 183/2010) Certificazione della clausola compromissoria (art. 31 co. 10 l. 183/2010) Camere arbitrali (art. 31 co. 12 l. 183/2010) Tentativo di conciliazione (art. 31 co. 13 l. 183/2010) Certificazione delle clausole elastiche (art. 6 co. 6 d. lgs. 81/2015) Certificazione del patto di demansionamento (art. 2113 co. 6 c.c.)
Conciliazione delle controversie Conciliazione giudiziale (art. 420 c.p.c.) Conciliazione stragiudiziale davanti 1) alla commissione di conciliazione presso la DTL (art. 410 e 411 c.p.c.); 2) conciliazione monocratica (art. 11 d. lgs. 124/2004); 3) conciliazione sindacale (art. 412 ter c.p.c.). Contratto di compromesso: arbitrato rituale (art. 806 c.p.c.) o irrituale (art. 803 ter c.p.c.), regolato dai contratti collettivi (art. 412 ter c.p.c.), presso la DTL (art. 412 c.p.c.), presso le commissioni di certificazione (art. 31 co. 12 l. 183/2010) o davanti a collegio costituito dalle parti (art. 414 quater c.p.c.) * arbitrato secondo equità (art. 412 co. 2 e 412 quater co. 3 c.p.c.) Clausola compromissoria: clausola con cui le parti si impegnano a sottoporre ad arbitri le future eventuali controversie relative al rapporto di lavoro (art. 31 co. 10 l. 183/2010) * Condizioni: contratti collettivi o intervento Min. lav. + certificazione + momento della stipulazione (art. 31 co. 10 l. 183/2010) * Possibilità di decisione secondo equità (art. 412 c.p.c.) * Esclusione delle controversie relative alla risoluzione del rapporto