La predisposizione del Documento del 15 maggio per alunni con B.E.S.

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La predisposizione del Documento del 15 maggio per alunni con B.E.S. Modena, 2 maggio 2017 Stefania Giovanetti

Il Documento del 15 maggio D.P.R. 323/1998 – O.M. 252/2016 I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano entro il 15 maggio per la commissione d'esame un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano utile e significativo ai fini dello svolgimento degli esami, con specifico riferimento alla terza prova e al colloquio (quindi si tratta di un documento orientativo e vincolante per la commissione) Il documento terrà conto, inoltre, delle modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni provenienti da più classi, il documento è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.

AI documento stesso possono essere allegati eventuali atti e certificazioni esterne relativi a prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato esperienze di alternanza scuola-lavoro, di stage e di tirocini partecipazione studentesca, ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998) Prima della elaborazione del testo definitivo del documento i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. Il suddetto documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.

Esame dei candidati con DSA e BES (Art Esame dei candidati con DSA e BES (Art.3 Esame dei candidati con DSA e BES (art.23 OM 252/2016) La Commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell'articolo 5 del DM 5669/2011. (D.P.R. 122/2009 – D.M.5669/2011 di attuazione della L. 170/2010 – Linee Guida alleg. al D.M. 5669/2011)

Didattica individualizzata e personalizzata (Linee Guida alleg Didattica individualizzata e personalizzata (Linee Guida alleg. al DM 12 luglio 2011) La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano «l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata Didattica individualizzata. Pone obiettivi comuni per tutti i componenti del gruppo-classe e consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere l’alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche nell’ambito delle strategie compensative e del metodo di studio Didattica personalizzata. Ha l’obiettivo di dare a ciascun alunno l’opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità e, quindi, può porsi obiettivi diversi per ciascun discente, favorendo l’accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno. Si sostanzia attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche: uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l’attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell’ottica di promuovere un apprendimento significativo.

Riordino del nostro modello di integrazione scolastica La Direttiva MIUR 27.12.2012 «Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica» Riordino del nostro modello di integrazione scolastica Spostamento del baricentro da un asse clinico ad un asse pedagogico Identificazione dei BES a prescindere da eventuale certificazione “In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”

Dir. Min. 27 dicembre 2012 Con la Direttiva del 27 dicembre 2012 si è inteso centrare più obiettivi: - identificare un’unica macro- categoria di alunni con problemi di studio e/o socializzazione, ricomprendendo al suo interno anche le persone con disabilità, che vengono smarcate dall’esclusiva di essere portatrici di diversità; - individuare le micro-isole di particolarità di questo gruppo eterogeneo (soggetti con disabilità, con DSA e con disturbi evolutivi specifici, con esperienze di svantaggio socio-familiare e culturale); - prevedere il diritto ad interventi didattici personalizzati; - garantire pratiche inclusive a livello di scuola e di classe, introducendo nuovi organi collegiali e dando impulso ai Centri di Servizio Territoriali.

B disturbi evolutivi specifici Classificazione dei Bisogni Educativi Speciali in base al tipo di bisogno A disabilità B disturbi evolutivi specifici (DSA, deficit linguaggio, ADHD, livello intellettivo limite, ritardo maturativo, Asperger non certificati…) C svantaggio (socio-economico, linguistico , culturale)

Classificazione dei Bisogni Educativi Speciali in base al tipo di tutela riconosciuta A disabilità (L. 104/1992) B DSA segnalati secondo la L.170/2010 C altri BES (DSA non segnalati, deficit linguaggio, ADHD, livello intellettivo limite, ritardo maturativo, Asperger non certificati, svantaggio socio-economico, linguistico, culturale) Direttiva 27/12/2012

Certificazione/diagnosi Certificazione/segnalazione: documento con valore legale che attesta il diritto dell’interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge Diagnosi:giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, rilasciato da un medico, uno psicologo o da uno specialista

Diagnosi di DSA In presenza di diagnosi di DSA rilasciata da struttura privata, nelle more del rilascio della certificazione da parte di struttura pubblica o accreditata, è possibile adottare preventivamente le misure previste dalla L. 170/2010 qualora il C.d.c., sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, ravvisi carenze fondamentali riconducibili al disturbo. Repertorio Atti

Tempistica per gli anni terminali Negli anni terminali le certificazioni dovranno essere presentate entro il 31 marzo , in base all’art.1 dell’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certif. per i DSA (Repertorio Atti n.140 del 25/07/2012) “La diagnosi di DSA deve essere prodotta in tempo utile per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalita' di valutazione previste, quindi, di norma, non oltre il 31 marzo per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato. Fa eccezione la prima certificazione diagnostica, che e' prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui ciò' avviene.”

Indicazioni operative Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione 1) di una personalizzazione della didattica 2) di misure compensative o dispensative La Direttiva sposta, dunque, definitivamente l’attenzione dalle procedure di certificazione all’analisi dei bisogni di ciascuno studente, estendendo a tutti gli alunni in difficoltà il diritto, e quindi il dovere per tutti i docenti, alla personalizzazione dell’apprendimento.

I destinatari La Direttiva ha voluto in primo luogo fornire tutela a tutte quelle situazioni in cui è presente un disturbo clinicamente fondato, diagnosticabile, ma non ricadente nelle previsioni della Legge 104/92 né in quelle della Legge 170/2010. In secondo luogo si sono volute ricomprendere altre situazioni che si pongono comunque oltre l’ordinaria difficoltà di apprendimento

Le difficoltà di apprendimento sono distinte in: La Nota MIUR del 22/11/2013 Le difficoltà di apprendimento sono distinte in: «ordinarie» (lievi, transitorie) «complesse» (concause, maggiore stabilità) «permanenti a base neurobiologica» (D.S.A. e altri D.E.S.: in particolare dovute a disturbi con diagnosi, ma senza diritto a certificazione)

La formalizzazione del percorso di personalizzazione Redazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP) Il PDP ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata – le strategie d’intervento più idonee ed i criteri di valutazione degli apprendimenti. Il PDP dovrà essere firmato dal Dirigente scolastico, dai docenti della classe e dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, dovrà essere inclusa nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia.

Indicazioni O.M.252/2016 1) DSA con certificazione 2) Altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe

1)DSA CERTIFICATI Il consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio il PDP o altra documentazione predisposta ai sensi dell'articolo 5 del DM n. 5669/2011. del 12 luglio 2011 (La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate). Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali.

L’allegato al Documento del 15 maggio per alunni con DSA certificati Le informazioni relative agli studenti con DSA sono sono assolutamente riservate e, per tale ragione, nel Documento del 15 maggio è importante fare riferimento, nella sezione relativa al quadro del profilo generale della classe, alla sola presenza di alunni con DSA. Non riportare la diagnosi, poiché il documento è pubblico  Non apporre la sigla "DSA" accanto al nome dell'alunno, nel caso in cui si intenda inserire nel documento elenco alfabetico dei candidati  (elemento non necessario DPR 323/98, Nota Garante privacy 21/3/17) Tutte le informazioni relative agli studenti con DSA vanno invece inserite in una relazione, allegata al Documento del 15 maggio della classe di appartenenza, ma non affissa all'albo, che entra nello specifico delle indicazioni a cui si dovranno strettamente attenere le Commissioni Tale allegato va esclusivamente consegnato alla Commissione degli Esami di Stato

Le sezioni dell’allegato Presentazione dell’alunno e relazioni all’interno del gruppo classe (con sintesi del profilo funzionale dell’alunno) Diagnosi medico-specialistica Metodologie educative e didattiche messe in atto dal consiglio di classe per il successo formativo Strumenti compensativi e misure dispensative adottate nel corso dell’a.s. Modalita’, criteri e strumenti di verifica adottati durante l’anno  Simulazioni svolte (tipologia delle prove scritte e relative griglie di valutazione)  

Modalità previste per lo svolgimento delle prove O.M. 252/2016 Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal PDP o da altra documentazione redatta ai sensi dell'articolo 5 del DM 12 luglio 2011. A tali candidati potrà, pertanto, essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. - I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.”

Modalità previste per lo svolgimento delle prove Cosa indicare nella relazione allegata Indicazioni alla Commissione d’Esame delle modalità previste per lo svolgimento delle prove scritte e del colloquio Necessità di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove Lettura da parte di un commissario del testo della prova Uso di registrazioni vocali Strumenti compensativi utilizzati (devono essere gli stessi indicati nel PDP dell’alunno) Misure dispensative utilizzate (devono essere le stesse indicate nel PDP dell’alunno) Utilizzo di strumentazione informatica durante le prove d’esame.

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE ED ORALI E LE SIMULAZIONI PER L’ESAME DI STATO a conclusione del 2° ciclo di istruzione a. Informazioni sugli strumenti compensativi utilizzati e misure dispensative accordate, con riferimento ai tipi di verifiche, ai tempi ed al sistema valutativo utilizzati in corso d’anno. (a titolo esemplificativo) Le verifiche sono state sempre le stesse del resto della classe. In generale sono stati accordati tempi più lunghi oppure è stato ridotto il numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi Nelle verifiche scritte è stata esclusa dalla valutazione la correttezza ortografica. Nelle verifiche sia scritte che orali, ha potuto utilizzare mappe mentali, schemi da lui/lei predisposti, calcolatrice, formulari. Per quanto riguarda le materie scientifiche, ed in particolare matematica, sono state esclusi dalla valutazione gli errori dovuti ad errata trascrizione di un numero. In inglese è stato fornito il testo bilingue o l’insegnante ha tradotto il testo sul momento.

(a titolo esemplificativo) Prima prova: INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE ED ORALI E LE SIMULAZIONI PER L’ESAME DI STATO a conclusione del 2° ciclo di istruzione b. Modalità, tempi e sistemi valutativi utilizzati durante le simulazioni di esame nel corso del presente anno scolastico. (a titolo esemplificativo) Prima prova:  lettura dei testi ministeriali, anche ripetuta più volte, se necessario  non viene valutata la correttezza ortografica e sintattica  si tiene conto del contenuto e solo parzialmente della forma  utilizzo di schemi predisposti e mappe mentali, stese con la supervisione dell’insegnante Seconda prova:  lettura dei testi ministeriali, anche ripetuta più volte su richiesta dell’alunno  chiarimenti sulla terminologia specifica per favorire la comprensione  eventuale svolgimento di un numero inferiore di quesiti  utilizzo di calcolatrice e formulari personali

Terza prova:  lettura del testo, anche ripetuta più volte su richiesta dell’alunno  tempi più lunghi (2 ore e mezza come nelle simulazioni effettuate durante l’anno scolastico)  stesse tipologie proposte nelle simulazioni effettuate nell’anno (tipologia A: trattazione sintetica di argomento con scaletta o tipologia B: quesiti a risposta singola o quesiti a risposta breve)  prova uguale al resto della classe, con eventuale variazione per inglese (svolgimento in lingua italiana)  utilizzo di schemi predisposti, mappe mentali, formulari personali, calcolatrice Colloquio:  utilizzo di schemi predisposti e mappe mentali e/o concettuali

Documenti da allegare alla relazione   PDP Simulazioni prove d’Esame Griglie di valutazione per le prove scritte e per il colloquio (eventuali) Mappe concettuali e formulari utilizzabili durante le prove

DSA- Esonero o dispensa dalle lingue straniere (L. 170/2010,Decr. N DSA- Esonero o dispensa dalle lingue straniere (L. 170/2010,Decr. N.5669/2011, Linee guida) 1)Possibilità di essere dispensato dalle prove scritte in lingue straniere (in corso d’anno e agli esami di Stato) La dispensa (temporanea o permanente) concerne unicamente le attività di scrittura e dovranno essere predispste prove sostitutive in forma orale 2)Possibilità di essere esonerato dallo studio della materia (quindi da ogni tipo di prestazione in lingua straniera). N.B. Sul piano giuridicol’esonero comporta la impossibilità di conseguire il titolo di studio, ma solo una attestazione con gli elementi informativi in merito al percorso differenziato seguito (art.13 D.P.R. n.323/1998)

Quando dispensare Si possono dispensare alunni dalle prestazioni scritte in lingua straniera (in corso d’anno o in sede d’esame) nel caso ricorrano tutte le seguenti condizioni: 1)Certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte 2)Richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo, se maggiorenne 3)Approvazione del C.d.c che confermi la dispensa (temporanea o permanente), tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante In sede di esami di Stato, conclusivi del I e II ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive di quelle scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai Consigli di classe (relazione).

Prove orali sostitutive di quelle scritte (nella seconda e nella terza prova) La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale (sostitutiva di quella scritta) La prova orale avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo (purchè compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove) Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo (purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove) I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.  

L’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, gli studenti possono –su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998

Testi e valutazione delle prove differenziate I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. I suddetti alunni, qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con l'indicazione sul tabellone esclusivamente dei risultati delle prove scritte effettivamente sostenute. La registrazione dei risultati di tali prove deve essere riportata nei tabelloni affissi all'albo nello stesso modo in cui è indicato il mancato svolgimento delle prove scritte da parte di eventuali candidati assenti. Il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato, pertanto, solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto. Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l'utilizzo dell'applicativo "Commissione web" o, in alternativa, determinato proporzionalmente. La valutazione finale verrà indicata sul tabellone, senza alcuna indicazione del fatto che la stessa si riferisce al percorso didattico differenziato, e sull'attestato

Normativa di riferimento 2) Altre situazioni di alunni con BES formalmente individuati dal consiglio di classe Normativa di riferimento Direttiva27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 Nota Miur del 27 giugno 2013 Nota Miur del 22 novembre 2013

2) Altre situazioni di alunni con BES formalmente individuati dal consiglio di classe Il Consiglio di classe deve fornire utili e opportune indicazioni per consentire agli alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. La Commissione d'esame, esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES). A tal fine il consiglio di classe trasmette alla Commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Alunni con altri BES formalmente individuati dal CdC - DSA non segnalati ai sensi della L.170/2010 Altri DES Alunni con svantaggio socio-economico, culturale, linguistico per i quali il CdC, ai sensi della Direttiva del 27/12/2012 e sulla base di motivate valutazioni psico-pedagogiche e didattiche, abbia deciso di formalizzare la personalizzazione, con la predisposizione di un PDP

Diffusione dei dati personali riferiti agli studenti nell’ambito del c Diffusione dei dati personali riferiti agli studenti nell’ambito del c.d. “documento del 15 maggio” ai sensi dell’art.5, co 2, del DPR 23.7.1998, n. 323 Nota del Garante della privacy prot. 10719 del 21.3.2017 Indicazioni operative sulle corrette modalità di redazione, alla luce della disciplina in materia di protezione dei dati personali, del Documento del 15 maggio Nella prassi, anche sulla base di specifici modelli predisposti dalle scuole, il documento viene redatto riportando i dati personali degli studenti (elenco nominativo, informazioni anagrafiche o relative al rendimento scolastico), cosa non conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali I documenti così redatti, visto l’obbligo di pubblicazione sul sito internet, vengono diffusi ed indicizzati nella rete

Princìpi cardine nella protezione dei dati personali Principio di necessità: il titolare è tenuto ad escludere il trattamento dei dati personali quando le finalità possano essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità (quindi solo se la finalità non sia ragionevolmente conseguibile con altri mezzi) Principio di proporzionalità: quando necessari per il raggiungimento di specifiche finalità, i dati devono essere solo quelli effettivamente pertinenti e non eccedenti il perseguimento di tali scopi. Risulta, quindi, illecito il trattamento di dati eccedenti rispetto alla finalità, intendendosi per tali quelli in assenza dei quali il titolare del trattamento riesce comunque a conseguire utilmente gli obiettivi prefissati

Presupposti giuridici per la diffusione dei dati personali D. Lgs Il Codice dispone specifiche regole per la diffusione dei dati personali (diversi da quelli sensibili e giudiziari) 1) Nel rispetto dei princìpi di necessità e proporzionalità, i soggetti pubblici possono diffondere i dati personali solo se il trattamento risulta ammesso da una norma di legge o di regolamento (artt. 3,11 e 19, c.3 del Codice) 2)Fermi i richiamati princìpi, i soggetti privati per poter diffondere i dati personali necessitano del consenso espresso, libero ed informato degli interessati ovvero un requisito ad esso equipollente quale l’adempimento ad uno specifico obbligo di legge (artt.23 e 24 del Codice)

Indicazioni per la redazione del Documento del 15 maggio Alla luce dei princìpi e regole richiamati, non si ha alcuna ragionevole evidenza della necessità di fornire alla Commissione dati personali riferiti agli studenti in un documento finalizzato ad orientare tale Commissione nella redazione del testo della terza prova che sia il più adeguato possibile agli studenti esaminandi. Il senso del documento è quello di mettere in evidenza il percorso didattico e formativo di ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono. Il dato normativo non lascia margine ad un’interpretazione estensiva circa il contenuto del documento tale da comprendere anche riferimento a singoli studenti Pertanto risulta priva del necessario fondamento normativo la diffusione di un documento così redatto.

Grazie per l’attenzione