ESAMI DI STATO 2015/16 Esami dei candidati con disabilità OM N° 252 DEL 19/4/2016 ART. 22 Cristiana Molignani 24/03/17
Comma 1 La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal CdC, relativa a: attività svolte valutazioni effettuate assistenza prevista per autonomia e comunicazione PREDISPONE PROVE EQUIPOLLENTI A QUELLE ASSEGNATE AGLI ALTRI CANDIDATI Cristiana Molignani 24/03/17
Utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi PROVE EQUIPOLLENTI Utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti In ogni caso le prove equipollenti devono consentire che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame. Cristiana Molignani 24/03/17
PREDISPOSIZIONE DELLE PROVE D’ESAME: la commissione può avvalersi di personale esperto SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME: la commissione si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l’alunno durante l’anno scolastico; il docente di sostegno e le eventuali altre figure sono nominati dal Presidente sulla base delle indicazioni del documento del CDC Cristiana Molignani 24/03/17
Comma 2 I testi delle prove sono trasmessi dal Ministero anche in Braille, ove richieste per candidati non vedenti. Si possono chiedere ulteriori formati (audio/testo) autorizzando l’utilizzo di ausili idonei, per candidati che non conoscono il Braille. Pei i candidati ipovedenti i testi sono trasmessi in conformità alle richieste delle singole scuole (tipologia, dimensione carattere, interlinea) Cristiana Molignani 24/03/17
Comma 5 [...] I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e del colloquio previsti dal comma 3, art 16, legge 104/92, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la Commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del CdC, della modalità di svolgimento delle prove durante l’anno, può deliberare svolgimento delle prove in un numero maggiore di giorni. Cristiana Molignani 24/03/17
Comma 6 - Percorsi differenziati I candidati che hanno seguito percorsi didattici differenziati e sono stati valutati dal CdC con voti e credito scolastico relativi unicamente a tale piano, possono sostenere PROVE DIFFERENZIATE (art 15 comma 4 O.M. 90/2001) coerenti col percorso svolto finalizzate al solo rilascio dell’ATTESTAZIONE (art. 13 DPR 323/98). I testi delle prove sono elaborati dalle commissioni sulla base della documentazione fornita dal CdC. Cristiana Molignani 24/03/17
Comma 7 - Percorsi differenziati I suddetti alunni sono ammessi alle prove orali con indicazione sul tabellone dei soli risultati delle prove scritte effettivamente sostenute. La registrazione delle prove parziali deve essere riportata sui tabelloni affissi all’albo nello stesso modo in cui si indica il mancato svolgimento delle prove scritte per eventuali candidati assenti. Il riferimento all’effettuazione di prove differenziate va indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo. Cristiana Molignani 24/03/17
Comma 8 - Percorsi differenziati Il punteggio complessivo delle prove scritte risulta a verbale calcolato in automatico con l’applicativo “Commissione web” o determinato in proporzione. La valutazione finale viene indicata sul tabellone dei risultati all’albo della scuola, senza alcun riferimento al percorso didattico differenziato, e sull’attestato di cui all’art. 13 DPR 323/98. Cristiana Molignani 24/03/17
Comma 9 Agli alunni, ammessi dal CdC a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2. Cristiana Molignani 24/03/17