PUNTI SALIENTI DELLA NORMATIVA LA SCUOLA INCLUSIVA PUNTI SALIENTI DELLA NORMATIVA
Articoli 3 e 34 della Costituzione Italiana Art. 3: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali…». Art. 34: «L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi».
Legge 104/1992 Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, con successiva integrazione e modifica con la Legge n. 17 del 1999 e Nota MIUR del 4 Agosto del 2009 (Linee guida sull’integrazione degli alunni con disabilità).
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 185 DEL 23/02/2006 , AI SENSI DELL’ART. 35 COMMA 7 DELLA LEGGE N. 289 DEL 27/12/2002 «Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap». Ai fini della individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, le Aziende Sanitarie dispongono, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno medesimo, appositi accertamenti collegiali… Gli accertamenti da effettuarsi in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sono documentati attraverso la redazione di un verbale di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap. Il verbale, sottoscritto dai componenti il collegio, reca l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata con riferimento alle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nonché la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della medesima e l'eventuale termine di rivedibilità dell'accertamento effettuato. Gli accertamenti sono propedeutici alla redazione della diagnosi funzionale dell'alunno, cui provvede l'unità multidisciplinare, secondo i criteri di classificazione di disabilità e salute previsti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il verbale di accertamento, con l'eventuale termine di rivedibilità ed il documento relativo alla diagnosi funzionale, sono trasmessi ai genitori o agli esercenti la potestà parentale e da questi all'istituzione scolastica presso cui l'alunno va iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti.
CIRCOLARE MIUR N. 24 DEL 01/03/2006 «Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri». Successivamente viene emanato un documento generale di indirizzo per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale e, nel 2010, vengono diffuse le Indicazioni e Raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana.
LEGGE 170/2010 «Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico». Successivamente, nel 2011, vengono trasmesse le Linee Guida per il Diritto allo Studio degli Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento.
27 DICEMBRE 2012 Viene pubblicata la Direttiva, intitolata «Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica». LA DIRETTIVA RICAPITOLA: I principi di base dell’inclusione in Italia. Il concetto di Bisogni Educativi Speciali, approfondendo il tema degli alunni con disturbi specifici, con disturbo dell’attenzione e dell’iperattività, con funzionamento cognitivo limite. Le strategie di intervento per gli alunni con BES. La formazione del personale. L’organizzazione territoriale per l’ottimale realizzazione dell’inclusione scolastica, con particolare riferimento ai Centri Territoriali di Supporto e all’equipe dei docenti specializzati, curricolari e di sostegno.
6 marzo 2013 Viene pubblicata la Circolare Ministeriale n. 8, che definisce l’operatività della Direttiva del 27 Dicembre 2012 e offre alle scuole uno strumento pratico di notevole importanza.
22 Novembre 2013 Esce la nota n. 2563 di chiarimenti su alcuni punti oscuri della Direttiva del 27 Dicembre 2012 con la quale vengono esplicitate le procedure per l’individuazione dei nuovi BES e per la compilazione dei Piani Didattici Individualizzati.
CHE COSA SONO I BES Si definiscono BES i bisogni di tutti quegli alunni derivanti da qualsiasi difficoltà, transitoria o permanente, di tipo psicologico, motorio, comportamentale relazionale, relativa all’apprendimento o derivante da svantaggio socio-economico o culturale. Un allievo ha un bisogno educativo speciale quando presenta delle particolarità che gli impediscono il normale apprendimento e richiedono interventi individualizzati e nuove attenzioni nell’insegnamento. E’ esteso a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento.
QUALI ALUNNI SONO INSERITI NELLA CATEGORIA BES Nell’area dello svantaggio scolastico sono individuate quattro sottocategorie di Bisogni Educativi Speciali: Quella della disabilità (tutelata dalla legge n.104/1992 e nota MIUR del 4 Agosto 2009). Per questi alunni esiste una CERTIFICAZIONE. Quella dei Disturbi Specifici di Apprendimento –DSA (tutelata dalla legge n. 170/2010 e D.M. 2011 e Linee Guida). Per questi alunni esiste una CERTIFICAZIONE. Quella dei Disturbi Specifici di Apprendimento : deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, di coordinazione motoria, dell’attenzione e iperattività –ADHD (tutelati dalle C.M. n 8/13, dalla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 e dalla Nota 22 novembre 2013). Per questi alunni esiste una DIAGNOSI. Quella dello svantaggio socio-economico o culturale (tutelati dalla D.M. del 27/12/2012, dalla C.M. n. 8/2013n e dalla Nota del 22/11/2013).per questi alunni può esistere diagnosi, dettagliata documentazione pedagogica e didattica, oppure segnalazione dei servizi sociali.
Fattori del contesto familiare, scolastico ed extrascolastico GRIGLIA DI OSSERVAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI CON B.E.S. (vedi allegato 1) Area funzionale Area relazionale Fattori del contesto familiare, scolastico ed extrascolastico Difficoltà di apprendimento
LA CERTIFICAZIONE Per certificazione si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell’interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge … dalla Legge 104/92 o dalla Legge 170/2010, le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento.
LA DIAGNOSI Per diagnosi si intende invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie. (Nota 22 novembre 2013- Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014).
DIRITTI DEGLI ALUNNI CON BES Agli studenti con BES sono garantiti: L’uso di una didattica individualizzata a e personalizzata, con forme efficace e flessibili di lavoro scolastico, che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando metodologie e strategie efficaci. L‘introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche e di misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere. Per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero. Una adeguata forma di verifica e valutazione.
CHI INDIVIDUA I BES Le procedure di certificazione degli alunni con disabilità e con Disturbo Specifico di Apprendimento spettano alla Commissione Medica. La circolare 8/2013 enuncia come doverosa l’indicazione, da parte del team docenti, dei casi in cui si ritenga opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica e di eventuali misure compensative e dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale e inclusiva. Inoltre…
… dalla C.M. n 8/13-Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. …gli alunni (già sottoposti ad accertamenti diagnostici nei primi mesi di scuola) che, riuscendo soltanto verso la fine dell’anno scolastico ad ottenere la certificazione, non possono essere lasciati senza le tutele cui sostanzialmente avrebbero diritto. Si evidenzia pertanto la necessità di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni, (in molti casi superiori ai sei mesi),m adottando comunque un piano didattico individualizzato e personalizzato nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono.
… dalla C.M. n 8/13-Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. “…ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche…”
DOVERI DEI DOCENTI I docenti sono chiamati a formalizzare percorsi personalizzati attraverso il Piano Educativo individualizzato (per gli alunni con disabilità (L. 104/1992) e il Piano Didattico Personalizzato (per gli altri alunni con Bisogni Educativi Speciali, deliberati dal team docenti, firmati dal Dirigente Scolastico (o suo delegato) e dalla famiglia.
LA COMPILAZIONE DEL PEI Il PEI è il documento nel quale sono riportati gli interventi mirati per l’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità. Nel testo della legge 104/1992, viene espressa a chiare lettere che la sua stesura debba avvenire a seguito della Diagnosi Funzionale (DF) e di un Profili Dinamico Funzionale (PDF), che dunque ne sono parte integrante. Sarebbe buona norma riportare all’interno del PEI, anche in maniera sintetica, i contenuti della DF e del PDF anche se questi non vengono aggiornati annualmente. Il PEI deve essere redatto congiuntamente dagli operatori sanitari della ASL e dal personale insegnante curricolare e di sostegno, in collaborazione con i genitori dell’alunno.
LA COMPILAZIONE DEL PDP Il PDP, introdotto dalla legge 170/2010 su Disturbi Specifici di Apprendimento, consente a tutti gli alunni, attraverso una didattica personalizzata, di raggiungere il successo formativo. Esso contiene la metodologia didattica e le modifiche che, per ciascun docente, si rendono necessarie nel singolo caso, attraverso: MISURE COMPENSATIVE MISURE DISPENSATIVE Il piano per essere efficace deve contenere indicazioni significative, realistiche, coerenti, concrete e verificabili. Deve essere deliberato dal team docenti, firmato dal DS, dai docenti e dalla famiglia. In mancanza di certificazioni cliniche, il team docenti motiverà le decisioni assunte su base pedagogica-didattica «al fine di evitare contenzioso»
ESEMPIO DI VERBALE DA REDIGERE “Il team docenti, dopo un’osservazione sistematica effettuata nei mesi di………………………………………,ha rilevato, malgrado strategie diversificate, metodologie individualizzate ed interventi di recupero, persistenti difficoltà nell’area/e……………………………………………………….. L’alunno/a, infatti mostra…………………………………, sia durante le attività didattiche che i momenti di gioco. Pertanto, si ritiene necessario informare la famiglia e provvedere alla stesura di un Piano Didattico Personalizzato, al fine di monitorare costantemente i feed-back provenienti dall’alunno/a rispetto agli input proposti, calibrare l’azione educativa in base ai bisogni emersi e promuovere il suo successo formativo.”