Il nuovo codice degli appalti, le commissioni di gara tra indipendenza e opportunità professionale. I controlli dei Revisori dei conti. CONVEGNO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA Enti locali: il ruolo del revisore all’interno degli enti locali 18 Ottobre 2016 - ore 14.30 - 18.30 Palazzo Comunale – Sala degli Specchi - Frascati Piazza G. Marconi ,3 Frascati ADC – sezione Velletri Sindacato Unico Nazionale Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma
Enti Locali I controlli del revisore sui contratti e sugli acquisti di beni e servizi L’attività contrattuale negli Enti Locali ha assunto sempre di più una importanza strategica L’obiettivo primario è quello di aumentare l’economicità degli acquisti , garantendo una maggiore trasparenza nelle procedure di approvvigionamento.
Enti Locali I controlli del revisore sui contratti e sugli acquisti di beni e servizi Tutte le attività di approvvigionamento hanno come principale fonte normativa : dal 18 aprile 2016 Il nuovo Codice dei contratti pubblici D. lgs. 50 /2016 che ha recepito le nuove direttive europee 2014/23/UE , 2014/24/UE, 2014/25/UE e a differenza del precedente codice il regolamento sarà sostituito da una serie di determine e linee guida ANAC e decreti Ministeriali
Procedure di Affidamento Enti Locali I controlli del revisore sui contratti e sugli acquisti di beni e servizi Procedure di Affidamento Procedure aperte (art. 60 )* Sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta Procedure ristrette (art. 61)* Sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice Procedure negoziate ( art.li 62 e 63)* Sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata * Riferimenti nuovo codice degli appalti
Procedure di Affidamento Enti Locali I controlli del revisore sui contratti e sugli acquisti di beni e servizi Procedure di Affidamento Dialogo competitivo (art. 64 )* E’ una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare Partenariato per l’innovazione (art. 65)* E’ una procedura a cui le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono ricorrere nelle ipotesi in cui l’esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può, in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato. La condizione per l’utilizzo è che le forniture, servizi o lavori che ne risultano, corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti. * Riferimento nuovo codice degli appalti
Tecniche e Strumenti per gli appalti elettronici e aggregati Enti Locali I controlli del revisore sui contratti e sugli acquisti di beni e servizi Procedure di Affidamento Tecniche e Strumenti per gli appalti elettronici e aggregati Accordo Quadro ( art. 54) * Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali. Con questo sistema vengono selezionati uno o più operatori economici in grado di erogare correttamente i servizi /lavori. Il sistema dinamico di acquisizione ( art.56) * è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri. * Riferimento nuovo codice degli appalti
Procedure di Affidamento Enti Locali I controlli del revisore sui contratti e sugli acquisti di beni e servizi Procedure di Affidamento Tecniche e Strumenti per gli appalti elettronici e aggregati L’ Asta elettronica (art.56)* è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali,come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche Cataloghi Elettronici ( art.57)* * Riferimento nuovo codice degli appalti
Controlli sulle procedure di Gara Enti Locali I controlli del revisore sui contratti e sugli acquisti di beni e servizi Enti locali - Le verifiche dei Revisori sull’attività contrattuale degli Enti Locali Controlli sulle procedure di Gara Tali controlli, che vengono definiti esterni in virtù della terzietà del soggetto che li attiva, si pongono quale ultimo momento di verifica che precede l’avvio dell’esecuzione dell’appalto. Tale iter può sintetizzarsi nei seguenti passaggi: - approvazione dell’aggiudicazione provvisoria ed adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva; - approvazione del contratto ed adozione del relativo decreto; - controllo del decreto di approvazione del contratto.
I Controlli sulle procedure di gara Enti Locali I controlli del revisore sui contratti e sugli acquisti di beni e servizi I Controlli sulle procedure di gara Tali controlli per gli Enti Locali e territoriali vengono eseguiti , dagli uffici di controllo interni o dalla ragioneria della stazione appaltante . Per le amministrazioni centrali dello Stato , il controllo finale si sostanzia nella verifica del decreto di approvazione del contratto condotta dagli organi di controllo esterni alla stazione appaltante che sono: Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Corte dei Conti
Enti Locali I controlli del revisore sui contratti e sugli acquisti di beni e servizi I Revisori tra gli altri compiti hanno quello di verificare e controllare le attività contrattuali degli Enti Locali e quindi le procedure di appalto infatti l’art. 239 del testo unico riporta . Art. 239. Funzioni dell'organo di revisione 1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: Omissis c) La vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
Documenti oggetto del controllo Enti Locali I controlli del revisore sui contratti e sugli acquisti di beni e servizi Documenti oggetto del controllo - Determinazione a contrarre; - Bando di gara; disciplinare di gara; documenti relativi alla pubblicità di gara; - Attestazione di avvenuto versamento del contributo all’ANAC (già AVCP) di tutti i concorrenti; - Verifica per i contratti superiori a € 40.000,00 e non gestiti da strumenti di mercato elettronico se i requisiti di gara degli operatori economici sono stati verificati tramite la procedura AVCpass. (con la delibera del 26/02/2016 Anac verbali di gara; decreto di aggiudicazione definitiva; lettera di aggiudicazione; atto negoziale; offerte presentate in gara; cauzione definitiva; certificato della CCIAA relativo all’aggiudicatario; eventuale atto di raggruppamento temporaneo di imprese; eventuali procure speciali o generali; eventuale certificazione e informazione antimafia; comunicazione del conto corrente per l’accredito delle somme; certificato del tribunale fallimentare e del casellario
Alcuni spunti di riflessione operativa: La determina a contrarre Enti Locali I controlli del revisore sui contratti e sugli acquisti di beni e servizi Alcuni spunti di riflessione operativa: La determina a contrarre E’ opportuno verificare: Sia per i lavori pubblici che per i servizi e le forniture la rispondenza a quanto previsto nel programma triennale dei lavori e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (art. 21 del nuovo codice degli appalti). Nel ex art.128 del d.lgs n.163/2006 il vincolo era soltanto per i lavori , questo al fine di garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e la corretta programmazione dei pagamenti. NOTA nella successiva slide si riporta i primi tre commi dell’art.21 Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti è importante verificare che nella determina ci siano le motivazioni che hanno portato la stazione appaltante ad utilizzare la procedura scelta , dando evidenza se si è dato corso ad una ricerca di mercato o ad utilizzato dell’albo fornitori.
Alcuni spunti di riflessione operativa: Enti Locali I controlli del revisore sui contratti e sugli acquisti di beni e servizi Alcuni spunti di riflessione operativa: La determina a contrarre (art.21 del nuovo codice degli appalti) (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) 1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. 2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l’individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche dimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione. 3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, è redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Alcuni spunti di riflessione operativa: Mandati di pagamento Enti Locali I controlli del revisore sui contratti e sugli acquisti di beni e servizi Alcuni spunti di riflessione operativa: Mandati di pagamento L’attività di controllo sui mandati di pagamento relativi ai rapporti contrattuali è importante verificare alla luce delle nuove disposizioni normative: Se sono state riportate nel contratto le clausola sulla traccibilità dei flussi finanziari (art.3 e 6 L. n. 136/ 2010 “Piano straordinario contro le mafie”) e se sono state richieste le opportune dichiarazioni ; Se è stato correttamente verificato se l’appaltatore è in regola con i pagamenti delle imposte e tasse e con i versamenti all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente inerenti al contratto/contratti in essere
Alcuni spunti di riflessione operativa: Enti Locali I controlli del revisore sui contratti e sugli acquisti di beni e servizi Alcuni spunti di riflessione operativa: Mandati di pagamento in presenza di autorizzazioni al Subappalto Il vecchio Decreto legislativo 163/2006 all’art. 118 comma 3 che il nuovo codice degli appalti decreto legislativo 50/2016 all’art. 105 impongono una verifica attenta delle situazioni specifiche
in presenza di autorizzazioni al Subappalto l’art.118 comma 3 riporta: Enti Locali I controlli del revisore sui contratti e sugli acquisti di beni e servizi Alcuni spunti di riflessione operativa: Mandati di pagamento in presenza di autorizzazioni al Subappalto l’art.118 comma 3 riporta: 3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento
in presenza di autorizzazioni al Subappalto Enti Locali I controlli del revisore sui contratti e sugli acquisti di beni e servizi Alcuni spunti di riflessione operativa: Mandati di pagamento in presenza di autorizzazioni al Subappalto il nuovo codice all’art. 105 prevede il pagamento diretto al subappaltatore al verificarsi di alcune situazioni Art : 105 D.lgs. 50/2016 omiss 13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Alcuni spunti di riflessione operativa: Mandati di pagamento : problema relativo al mancato pagamento dei contributi e retribuzioni del personale coinvolto nel contratto Art. 30. (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni) 5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105
Alcuni spunti di riflessione più generali: Enti Locali I controlli del revisore sui contratti e sugli acquisti di beni e servizi Alcuni spunti di riflessione più generali: Verifica dell’utilizzo delle economie derivanti dal processo di negoziazione; Verifica che gli acquisti di forniture sotto soglia avvengano tramite centrali di acquisto o mercato elettronico PA (MEPA) Verifica dei processi di certificazione del Credito effettuate dalla stazione appaltante nei confronti degli operatori economici sul portale MEF; Verifica che i contratti dal 1 gennaio 2013 siano stipulati, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. (Art. 11 comma 13 d.lgs. 163/2006) di seguito di riporta il comunicato del Presidente Anac del 5 Novembre 2015
Enti Locali I controlli del revisore sui contratti e sugli acquisti di beni e servizi Comunicato del Presidente del 4 novembre 2015 Oggetto: art. 11, comma 13, d.lgs. 163/2006 - stipula dei contratti d'appalto “in forma elettronica”. L’Autorità, in data 13 febbraio 2013, ha adottato la Determinazione n. 1, recante “Indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 11, comma 13 del Codice”. In considerazione della sopravvenienza normativa di cui all’art. 6, comma 6, del D.L. 23 dicembre 2013, n.145, c.d. “Destinazione Italia”, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9, ad integrazione e modifica del contenuto della Determinazione n. 1/2013, si forniscono alle stazioni appaltanti le seguenti indicazioni. Il legislatore, prevedendo un differimento dei termini relativi all'entrata in vigore delle disposizioni dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, applicabili a fare data dal 30 giugno 2014 per i contratti d’appalto pubblico stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1° gennaio 2015 per quelli stipulati mediante scrittura privata, ha manifestato la volontà di comminare la sanzione della nullità a tutti i casi di mancato utilizzo della “modalità elettronica”, la quale deve ritenersi obbligatoria sia per la forma pubblica amministrativa del contratto sia per la scrittura privata. Pertanto, anche la scrittura privata conclusa tramite scambio di lettere, ai sensi dell’art. 334, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010, e relativa al cottimo fiduciario nei servizi e nelle forniture, dovrà essere redatta in modalità elettronica. Raffaele Cantone Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 10 novembre 2015
Enti Locali I controlli del revisore sui contratti e sugli acquisti di beni e servizi Verifica se nelle procedure di gara è stato utilizzato l’istituto del soccorso istruttorio e se effettivamente le cifre previste quale sanzione sono state versate dall’operatore economico in ottemperanza all’ ex 38 comma 2 bis del D. leg. 163/2006 (comma introdotto dal d.l. 24/06/2014 n.90 convertito in legge 114/2014 ) per i contratti a cui è stato applicato il vecchio codice degli appalti oppure in ottemperanza all’art. 83. (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) comma 9 del D. Lgs. 50/2016 per i contratti a cui è stato applicato il nuovo codice degli appalti
Verifica se nelle gare è stata inserita la clausola relativa alle spese di pubblicazione relative all’art. 66 comma 7-bis del d.leg. 163/2006 ancora in vigore fino all’approvazione del decreto di cui all’art. 73 comma 4 del D.lgs. 50/2016. Di seguito i riferimenti normativi 66. Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi ( D.lgs. 163/2006) omissis 7-bis Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all’allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione». (Comma introdotto dall’art. 26, comma 1, lettera b), d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014 n. 89). Art. 216. Disposizioni transitorie e di coordinamento (D.lgs. 50/2016) 11. Fino alla data che sarà indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 5 del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fino al 31 dicembre 2016, si applica altresì il regime di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo applicabile fino alla predetta data, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.
Enti Locali I controlli del revisore sui contratti e sugli acquisti di beni e servizi Schema della clausola da inserire nel contratto tra stazione appaltante ed appaltatore ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche Art. (…) (Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) L’appaltatore (…) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Enti Locali I controlli del revisore sui contratti e sugli acquisti di beni e servizi Schema della clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/ subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).
LA COMMISSIONE DI GARA
La Commissione di gara Il quadro normativo di riferimento Le regole del precedente Codice. L’art. 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 prevedeva la nomina di una commissione giudicatrice «quando la scelta della migliore offerta» avveniva «con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa» La commissione doveva essere composta da «esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto» La regola generale era rappresentata dalla scelta di “commissari “interni” alla stazione appaltante. L’eccezione era rappresentata dalla nomina di commissari “esterni” (professionisti o professori ordinari di ruolo) – «in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate» – scelti nell’ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali o dalle facoltà di appartenenza.
La Commissione di gara Il quadro normativo di riferimento Le regole del nuovo Codice. L’art. 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ha anch’esso previsto la nomina di una commissione giudicatrice limitatamente ai casi di aggiudicazione «con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo» La commissione deve essere composta da «esperti nello specifico settore cui si afferisce l’oggetto del contratto» e deve svolgere «la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico» (comma 1, secondo inciso). La regola generale è rappresentata dalla scelta di commissari “esterni” alla stazione appaltante, selezionati fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione. L’albo comprende una sezione ordinaria ed una sezione speciale. In relazione alla prima si dispone che «i commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’articolo 78». In relazione alla seconda si dispone che «nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell’apposita sezione speciale.
La Commissione di gara Il quadro normativo di riferimento Le regole del nuovo Codice. L’art. 77 comma 3 prevede che i commissari «sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione». Tale lista «è comunicata dall’ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante» (comma 3, secondo capoverso). L’eccezione è costituita dalla nomina di “commissari interni”. La disposizione prevede, infatti, che: «la stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione». «sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell’articolo 58».
La Commissione di gara Il quadro normativo di riferimento Le regole del nuovo Codice L’art. 78 del d.lgs. n. 50 del 2016 disciplina l’«Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici» Esso prevede che « è istituito presso l’ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici». Ai fini dell’iscrizione nel suddetto albo, la norma in esame dispone che «i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l’Autorità definisce in un apposito atto, valutando la possibilità di articolare l’Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente Codice». Il regime transitorio. Il passaggio dal vecchio al nuovo regime non è immediato, in quanto l’art. 78 prevede che: «fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l’articolo 216, comma 12». La norma richiamata dispone, a sua volta, che, in via transitoria, «la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante».
L’albo dei Commissari è Organizzato in due sezioni: La Commissione di gara Linea guida criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici L’albo dei Commissari è Organizzato in due sezioni: la sezione ordinaria, organizzata in sottosezioni individuate sulla base della normativa ordinistica e della nuova classificazione delle professioni CP2011, adottata dall’Istat in recepimento della International Standard lassification of Occupations – Isco08, dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. La sezione speciale , sempre organizzata sempre in sottosistemi, dove possono essere iscritti i dipendenti di Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dei Soggetti Aggregatori Regionali, nonché dei professionisti che hanno prestato attività di consulenza per i medesimi soggetti per un periodo non inferiore a due anni. .
L’albo dei Commissari , la sezione ordinaria La Commissione di gara Linea guida criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici L’albo dei Commissari , la sezione ordinaria Chi può iscriversi a ciascuna sottosezione? Professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi; Professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi; Dipendenti pubblici appartenenti alle amministrazioni di cui all’elenco Istat, istituito ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 e ss.mm.ii.; Professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate. .
L’albo dei Commissari , la sezione ordinaria La Commissione di gara Linea guida criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici L’albo dei Commissari , la sezione ordinaria I requisiti richiesti ai professionisti esercenti professioni regolamentate Iscrizione all’ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni; rispetto degli obblighi formativi di cui all’art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137; assenza di sanzioni disciplinari (censura o sospensione) comminati dall’ordine o dal collegio nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione; regolarità degli obblighi previdenziali; possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all’art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137; aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi nel settore per cui si chiede l’iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica. .
L’albo dei Commissari , la sezione ordinaria La Commissione di gara Linea guida criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici L’albo dei Commissari , la sezione ordinaria I requisiti richiesti ai professionisti non assoggettata all’obbligo di iscrizioni in albi eventuale iscrizione a un’associazione professionale di cui all’art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all’esercizio di professioni non regolamentate da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni. In assenza di abilitazione o iscrizione a un’associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento dell’attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente; eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all’art. 2, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4; in caso di iscrizione a un’associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari (censura o sospensione) comminati dalla stessa nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione; certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4; regolarità degli obblighi previdenziali; possesso di una copertura assicurativa che copra i danni che possono derivare dall’attività di commissario di gara; aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi nel settore per cui si chiede l’iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.
L’albo dei Commissari , la sezione ordinaria La Commissione di gara Linea guida criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici L’albo dei Commissari , la sezione ordinaria I dipendenti pubblici possono essere iscritti se dimostrano di possedere i requisiti di cui ai precedenti punti . In alternativa devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti: essere alla dipendenze di una pubblica amministrazione da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari ad almeno alla laura magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento; abilitazione all’esercizio dell’attività professionale laddove prevista; assenza di sanzioni disciplinari (sospensione del servizio e della retribuzione o sanzione conservativa intermedia) comminata nell’ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento; possesso di una copertura assicurativa che copra i danni che possono derivare dall’attività di commissario di gara; aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi nel settore per cui si chiede l’iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica. .
L’albo dei Commissari , la sezione ordinaria La Commissione di gara Linea guida criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici L’albo dei Commissari , la sezione ordinaria I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate possono essere iscritti se dimostrano di possedere i requisiti di cui ai precedenti punti. In alternativa devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti: svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni; assenza di sanzioni disciplinari (censura o sanzione con efficacia sospensiva) comminata nell’ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva; possesso di una copertura assicurativa che copre i danni che possono derivare dall’attività di commissario di gara; aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi nel settore per cui si chiede l’iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica. .
L’albo dei Commissari , la sezione Speciale La Commissione di gara Linea guida criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici L’albo dei Commissari , la sezione Speciale Chi può iscriversi a ciascuna sottosezione? I dipendenti di Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dei Soggetti Aggregatori Regionali di cui all’art. 9 del d.l. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014, I professionisti che hanno prestato attività di consulenza per i medesimi soggetti per un periodo non inferiore a due anni. I dirigenti pubblici, i primari ospedalieri e le posizioni assimilate delle amministrazioni di cui all’elenco Istat, istituito ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 e ss.mm.ii. .
L’albo dei Commissari , la sezione Speciale La Commissione di gara Linea guida criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici L’albo dei Commissari , la sezione Speciale Quali requisiti devono avere i soggetti iscrivibili alla sezione speciale? Devono essere in possesso dei medesimi requisiti previsti per le diverse professionalità illustrate nelle precedenti slide .