Il superamento del patto di stabilità interno nel quadro della nuova governance europEA Salvatore Bilardo.

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Transcript della presentazione:

Il superamento del patto di stabilità interno nel quadro della nuova governance europEA Salvatore Bilardo

La finanza degli enti territoriali La finanza degli enti territoriali tra: Unione europea Federalismo fiscale Maggiore esigenza di coordinamento della finanza pubblica

Dalla finanza derivata alla finanza originaria Avvio sistema regionale Federalismo a costituzione invariata Riforma titolo V della Costituzione Articolo 119 della Costituzione Legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009 I decreti legislativi attuativi La legge costituzionale n. 1/2012 La nuova riforma del titolo V della Costituzione (Atto Senato n.1429/B)

Stato dell’arte: I Decreti legislativi attuativi della legge n Stato dell’arte: I Decreti legislativi attuativi della legge n. 42 del 2009 1. Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (D. lvo n. 85/2010) 2. Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale (D. lvo n. 156/2010) 3. Disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42 (D. lvo n.216/2010)

Stato dell’arte: I Decreti legislativi attuativi della legge n Stato dell’arte: I Decreti legislativi attuativi della legge n. 42 del 2009 4. Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n.42 (D.lvo n. 23/2011) 5. Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (D.lvo n. 68/2011) Attuazione dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (D.lvo n. 88/2011)

Stato dell’arte: I Decreti legislativi attuativi della legge n Stato dell’arte: I Decreti legislativi attuativi della legge n. 42 del 2009 Ricognizione degli interventi infrastrutturali, ai sensi dell’articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (D.M. 26.11.2010) 8. Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni (D. lvo n. 149/2011) 9. Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (D.lvo n. 118/2011 e D.lvo n. 126/2014)

I vincoli derivanti dall’Unione europea Il rapporto debito/PIL Il rapporto deficit/PIL

I vincoli derivanti dall’Unione europea

I vincoli derivanti dall’Unione europea Il patto di stabilità interno ha effetti: Diretti sull’indebitamento netto Indiretti sul debito

Gli obiettivi di indebitamento netto La finanza degli enti territoriali concorre agli obiettivi con: Le regole del patto di stabilità interno Il pareggio di bilancio previsto dalla riforma costituzionale

CARATTERISTICHE DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO Cuore del coordinamento della finanza pubblica nel rispetto dell’autonomia costituzionale: indica un saldo obiettivo per ciascun ente, lasciando libertà gestionale all’ente Conta circa 6.250 enti su oltre 11.300 Pubbliche Amministrazioni

Il coordinamento della finanza pubblica: evoluzione del quadro Costituzionale Articolo 117 Costituzione del 1948 (ante modifica del 2001) Art. 117, primo e terzo comma, post riforma del 2001 (legge cost. n. 3/2001) Art. 117, secondo e terzo comma, post riforma del 2012 (legge cost. n. 1/2012) Riforma in itinere - A.S. 1429/B

le regole del patto di stabilita’ interno per province e comuni Il saldo di competenza mista Il monitoraggio e la certificazione Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio Riduzione dei trasferimenti erariali Limite alla spesa corrente Limite al ricorso al debito Divieto di assunzioni Riduzione indennità degli amministratori Le sanzioni in caso di elusione: Agli amministratori: sanzione pecuniaria fino a dieci volte l'indennità di carica Al responsabile finanziario: sanzione pecuniaria fino a tre mensilità

I RISULTATI DEL PATTO Non hanno raggiunto l’obiettivo:

I RISULTATI DEL PATTO 2013-2014: Comuni e province

Elementi che hanno concorso a tali risultati Un sistema di monitoraggio via web sempre più sofisticato Un continuo rapporto on line con gli enti locali Un efficace sistema sanzionatorio Le relazioni degli organi di revisione (non più di nomina “interna”) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei Conti anno 2009 2010 2011 2012 2013 2014 n. e-mail Pattostab 3.452 2.214 2.089 2.093 4.080 2.896

Elementi critici per il perseguimento di tali risultati La fondatezza dei dati di consuntivo Carenze nel monitoraggio degli enti locali delle autonomie speciali con competenza in materia di finanza locale La nuova frontiera dei patti regionali “verticali” e “orizzontali”

Il patto di stabilità verticale Stimolo agli investimenti degli enti locali Il ruolo delle regioni nel patto di stabilità interno Il patto di stabilità verticale Il patto di stabilità orizzontale Il patto di stabilità verticale incentivato

Adesioni ai patti regionali 2014

Il patto orizzontale nazionale Compensazione di spazi finanziari coordinata dallo Stato Incentivo alla cessione degli spazi Finalizzazione dei maggiori spazi assegnati Integrazione con i patti regionali

Le deroghe al patto di stabilità interno Quali: I Fondi comunitari e il cofinanziamento nazionale Spese per calamità naturali Edilizia scolastica Debiti commerciali Spese a valere sulle dismissioni mobiliari Altre esclusioni specifiche

Freno agli investimenti QUESTIONI APERTE Freno agli investimenti Il fondo in questione altro non è che l’effetto dell’applicazione della norma sul patto di stabilità interno (commi 676 e 681) in cui è previsto che gli enti locali conseguano un miglioramento del saldo finanziario (se positivo deve divenire più positivo). Pertanto, al fine di rispettare l’equilibrio del bilancio di previsione (comma 684) e nel caso che non si utilizzi il “surplus” di entrata per l’estinzione anticipata dei mutui, è necessario provvedere all’iscrizione di una posta che consenta tale equilibrio e dia trasparenza sull’effetto che la normativa del patto richiede ad ogni singolo ente locale. Trattandosi di una posta non stornabile nè impegnabile a fine esercizio, tale posta andrà a confluire nell’avanzo di amministrazione vincolato. Così come indicato nella circolare n. 12/2007 (punto C.1.), è l’ente che, nella propria autonomia di bilancio, deve trovare, sulla base sia della normativa del patto e sia dell’equilibrio del bilancio di previsione, le idonee soluzioni contabili. In ogni caso, a titolo puramente esemplificativo (da valutare nell’autonomia di bilancio di codesto Ente), potrebbe essere istituito un apposito capitolo di spesa denominato “fondo patto di stabilità interno” che potrebbe trovare allocazione in bilancio nel titolo 1°, ad esempio, intervento 9° (o, in alternativa, 10°). Si aggiunga, altresì, che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con Deliberazione n. 2/AUT/2007 del 27 marzo 2007 riguardante “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio 2007”, ha fornito le seguenti indicazioni: 5.4 Nel caso di saldo obiettivo positivo, ai fini del Patto di stabilità interno, e di eccesso di entrate finali, rispetto alle spese finali, non interamente riassorbito dal rimborso di quote capitale per prestiti (Tit. III – spesa), l’eccedenza è stata destinata, nel rispetto del principio del pareggio del bilancio, a: € € riduzione del debito accumulato negli esercizi precedenti: €………. € € fondo di ammortamento: €……… € € fondo di svalutazione crediti: €………. € € altro (da specificare): €………… Ritardo nei pagamenti alle imprese

Freno agli investimenti Questioni aperte Freno agli investimenti Il fondo in questione altro non è che l’effetto dell’applicazione della norma sul patto di stabilità interno (commi 676 e 681) in cui è previsto che gli enti locali conseguano un miglioramento del saldo finanziario (se positivo deve divenire più positivo). Pertanto, al fine di rispettare l’equilibrio del bilancio di previsione (comma 684) e nel caso che non si utilizzi il “surplus” di entrata per l’estinzione anticipata dei mutui, è necessario provvedere all’iscrizione di una posta che consenta tale equilibrio e dia trasparenza sull’effetto che la normativa del patto richiede ad ogni singolo ente locale. Trattandosi di una posta non stornabile nè impegnabile a fine esercizio, tale posta andrà a confluire nell’avanzo di amministrazione vincolato. Così come indicato nella circolare n. 12/2007 (punto C.1.), è l’ente che, nella propria autonomia di bilancio, deve trovare, sulla base sia della normativa del patto e sia dell’equilibrio del bilancio di previsione, le idonee soluzioni contabili. In ogni caso, a titolo puramente esemplificativo (da valutare nell’autonomia di bilancio di codesto Ente), potrebbe essere istituito un apposito capitolo di spesa denominato “fondo patto di stabilità interno” che potrebbe trovare allocazione in bilancio nel titolo 1°, ad esempio, intervento 9° (o, in alternativa, 10°). Si aggiunga, altresì, che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con Deliberazione n. 2/AUT/2007 del 27 marzo 2007 riguardante “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio 2007”, ha fornito le seguenti indicazioni: 5.4 Nel caso di saldo obiettivo positivo, ai fini del Patto di stabilità interno, e di eccesso di entrate finali, rispetto alle spese finali, non interamente riassorbito dal rimborso di quote capitale per prestiti (Tit. III – spesa), l’eccedenza è stata destinata, nel rispetto del principio del pareggio del bilancio, a: € € riduzione del debito accumulato negli esercizi precedenti: €………. € € fondo di ammortamento: €……… € € fondo di svalutazione crediti: €………. € € altro (da specificare): €…………

patto non pone vincoli ai pagamenti di parte corrente. Questioni aperte Formazione dei residui passivi Il fenomeno riguarda i residui in conto capitale in quanto il patto non pone vincoli ai pagamenti di parte corrente. Molti residui, però, sono “residui di stanziamento” che non costituiscono debiti verso terzi. Il fondo in questione altro non è che l’effetto dell’applicazione della norma sul patto di stabilità interno (commi 676 e 681) in cui è previsto che gli enti locali conseguano un miglioramento del saldo finanziario (se positivo deve divenire più positivo). Pertanto, al fine di rispettare l’equilibrio del bilancio di previsione (comma 684) e nel caso che non si utilizzi il “surplus” di entrata per l’estinzione anticipata dei mutui, è necessario provvedere all’iscrizione di una posta che consenta tale equilibrio e dia trasparenza sull’effetto che la normativa del patto richiede ad ogni singolo ente locale. Trattandosi di una posta non stornabile nè impegnabile a fine esercizio, tale posta andrà a confluire nell’avanzo di amministrazione vincolato. Così come indicato nella circolare n. 12/2007 (punto C.1.), è l’ente che, nella propria autonomia di bilancio, deve trovare, sulla base sia della normativa del patto e sia dell’equilibrio del bilancio di previsione, le idonee soluzioni contabili. In ogni caso, a titolo puramente esemplificativo (da valutare nell’autonomia di bilancio di codesto Ente), potrebbe essere istituito un apposito capitolo di spesa denominato “fondo patto di stabilità interno” che potrebbe trovare allocazione in bilancio nel titolo 1°, ad esempio, intervento 9° (o, in alternativa, 10°). Si aggiunga, altresì, che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con Deliberazione n. 2/AUT/2007 del 27 marzo 2007 riguardante “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio 2007”, ha fornito le seguenti indicazioni: 5.4 Nel caso di saldo obiettivo positivo, ai fini del Patto di stabilità interno, e di eccesso di entrate finali, rispetto alle spese finali, non interamente riassorbito dal rimborso di quote capitale per prestiti (Tit. III – spesa), l’eccedenza è stata destinata, nel rispetto del principio del pareggio del bilancio, a: € € riduzione del debito accumulato negli esercizi precedenti: €………. € € fondo di ammortamento: €……… € € fondo di svalutazione crediti: €………. € € altro (da specificare): €…………

L’andamento dei residui passivi rilevati dai certificati di conto consuntivo degli enti locali

L’entità dello stock dei debiti commerciali I temi da affrontare e risolvere in merito ai debiti commerciali della PA L’entità dello stock dei debiti commerciali Le cause della loro formazione Le soluzioni per contrastare il fenomeno

Quanti sono Quale fonte di conoscenza I residui passivi non sono significativi: Modalità di impegno: - art.183 del TUEL, commi 1 e 5 - art.1, comma 2 art. 7del DPCM 28.12.2011, art. 36, comma 2, del d.lvo 118/2011

Perché ci sono: il ruolo del patto di stabilita’ interno I residui attivi Coesistenza di avanzi ed anticipazioni Modalità di accertamento Il patto di stabilità interno

Perché il patto di stabilità interno limita l’attività di pagamento degli enti territoriali Il saldo di competenza mista come somma algebrica degli accertamenti e degli impegni per la parte corrente e delle riscossioni e dei pagamenti per la parte in conto capitale

La riforma della contabilita’ degli enti territoriali Cosa renderà possibile la quantificazione e la limitazione del fenomeno La riforma della contabilita’ degli enti territoriali La piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti La fatturazione elettronica

LA RIFORMA DELLA CONTABILITà degli enti territoriali IL D.lvo n. 118/2011 Il DPCM 28.12.2011 Il D.lvo correttivo n. 126/2014

Le novità in materia contabile dal 2015 Il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata La definizione di scadenza ed esigibilità I debiti rilevabili direttamente dai conti consuntivi Contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato

Aree legislative di intervento Eliminazione dello stock di debiti scaduti Sistema strutturale volto ad impedire la formazione di nuovi debiti

Le soluzioni La direttiva comunitaria 2011/7/UE Il decreto legge n. 35/2013 Il decreto legge n. 102/2013 Il decreto legge n. 66/2014

LE RISORSE MESSE IN CAMPO ED IL LORO UTILIZZO Pagamento debiti delle Pubbliche Amministrazioni al 31/12/2013 Enti debitori Risorse stanziate Risorse assegnate agli enti debitori Risorse effettivamente rese disponibili agli enti debitori Pagamenti effettuati ai creditori Stato 7.000 5.753 Pagamento debiti fuori bilancio dei Ministeri 500 553 Incremento rimborsi/compensazioni fiscali 6.500 5.200 Regioni e Province autonome 33.189 30.103 24.022 23.312 Anticipazioni di liquidità 30.989 27.903 21.822 21.059 Concessione di spazi finanziari 2.200 2.253 Province e Comuni 16.100 15.711 11.788 9.464 10.600 10.211 6.288 4.898 5.500 4.566 Importi totali (valori assoluti) 56.289 52.814 42.810 38.529 Importi totali (in percentuale delle risorse stanziate/assegnate) 94% 76% 68%

Nuove misure strutturali finalizzate ad evitare il formarsi di nuovi debiti Piattaforma elettronica Fatturazione elettronica Registro delle fatture Riforma della contabilità Obbligo di attestare i tempi di pagamento Sistema sanzionatorio Potenziamento attività di vigilanza e controllo Coinvolgimento di tutti i soggetti interessati

L’Evoluzione del patto di stabilita’ interno Il saldo eurocompatibile Il pareggio di bilancio ex articolo 9 della legge n. 243/2012 Il pareggio di bilancio di sola competenza, alla luce della riforma della contabilità

L’evoluzione - saldo eurocompatibile Nel saldo “eurocompatibile” Considerati “per cassa” anziché per competenza Spese Trasferimenti correnti Oneri straordinari della gestione corrente (ripiano perdite) Imposte e tasse Entrate Compartecipazione Irpef, IVA e tributi speciali Trasferimenti erariali correnti Sanzioni amministrative, ammende e oblazioni Considerati “per competenza” anziché per cassa Entrate permessi costruire

L’evoluzione - saldo eurocompatibile Non sono considerati nel saldo “eurocompatibile” Acquisizione e cessione di titoli Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitali (non per ripiano di perdite) Concessione crediti e anticipazioni

L’evoluzione - saldo eurocompatibile I LIMITI DEL SALDO EUROCOMPATIBILE: Maggiore rigore rispetto al saldo di competenza mista Non risolve il tema del finanziamento degli investimenti

L’evoluzione - Quale regola per il pareggio di bilancio in base alla legge costituzionale n. 1/2012? A livello di singolo ente Equilibrio tra entrate finali e spese finali Equilibrio di parte corrente Pareggio di bilancio e saldo del patto di stabilità interno

(L’equilibrio di bilancio degli enti territoriali) IL PAREGGIO DI BILANCIO Legge 24-12-2012, n. 243 Articolo 9 (L’equilibrio di bilancio degli enti territoriali) I bilanci si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti. Anticipato al 2015 per le Regioni a statuto ordinario e per la Sardegna Il fondo in questione altro non è che l’effetto dell’applicazione della norma sul patto di stabilità interno (commi 676 e 681) in cui è previsto che gli enti locali conseguano un miglioramento del saldo finanziario (se positivo deve divenire più positivo). Pertanto, al fine di rispettare l’equilibrio del bilancio di previsione (comma 684) e nel caso che non si utilizzi il “surplus” di entrata per l’estinzione anticipata dei mutui, è necessario provvedere all’iscrizione di una posta che consenta tale equilibrio e dia trasparenza sull’effetto che la normativa del patto richiede ad ogni singolo ente locale. Trattandosi di una posta non stornabile nè impegnabile a fine esercizio, tale posta andrà a confluire nell’avanzo di amministrazione vincolato. Così come indicato nella circolare n. 12/2007 (punto C.1.), è l’ente che, nella propria autonomia di bilancio, deve trovare, sulla base sia della normativa del patto e sia dell’equilibrio del bilancio di previsione, le idonee soluzioni contabili. In ogni caso, a titolo puramente esemplificativo (da valutare nell’autonomia di bilancio di codesto Ente), potrebbe essere istituito un apposito capitolo di spesa denominato “fondo patto di stabilità interno” che potrebbe trovare allocazione in bilancio nel titolo 1°, ad esempio, intervento 9° (o, in alternativa, 10°). Si aggiunga, altresì, che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con Deliberazione n. 2/AUT/2007 del 27 marzo 2007 riguardante “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio 2007”, ha fornito le seguenti indicazioni: 5.4 Nel caso di saldo obiettivo positivo, ai fini del Patto di stabilità interno, e di eccesso di entrate finali, rispetto alle spese finali, non interamente riassorbito dal rimborso di quote capitale per prestiti (Tit. III – spesa), l’eccedenza è stata destinata, nel rispetto del principio del pareggio del bilancio, a: € € riduzione del debito accumulato negli esercizi precedenti: €………. € € fondo di ammortamento: €……… € € fondo di svalutazione crediti: €………. € € altro (da specificare): €………… Differente trattamento fra gli enti territoriali e le altre PA. Per queste ultime l'avanzo di amministrazione concorre al raggiungimento dell’equilibrio (art.13).

(L’equilibrio di bilancio degli enti territoriali) IL PAREGGIO DI BILANCIO Legge 24-12-2012, n. 243 Articolo 9 (L’equilibrio di bilancio degli enti territoriali) In caso di saldi negativi: il recupero deve essere assicurato entro il triennio successivo all’anno di sbilancio In caso di saldo positivo: destinazione a estinzione di debito o a finanziamento di investimenti con le modalità previste dall'articolo 10 Il fondo in questione altro non è che l’effetto dell’applicazione della norma sul patto di stabilità interno (commi 676 e 681) in cui è previsto che gli enti locali conseguano un miglioramento del saldo finanziario (se positivo deve divenire più positivo). Pertanto, al fine di rispettare l’equilibrio del bilancio di previsione (comma 684) e nel caso che non si utilizzi il “surplus” di entrata per l’estinzione anticipata dei mutui, è necessario provvedere all’iscrizione di una posta che consenta tale equilibrio e dia trasparenza sull’effetto che la normativa del patto richiede ad ogni singolo ente locale. Trattandosi di una posta non stornabile nè impegnabile a fine esercizio, tale posta andrà a confluire nell’avanzo di amministrazione vincolato. Così come indicato nella circolare n. 12/2007 (punto C.1.), è l’ente che, nella propria autonomia di bilancio, deve trovare, sulla base sia della normativa del patto e sia dell’equilibrio del bilancio di previsione, le idonee soluzioni contabili. In ogni caso, a titolo puramente esemplificativo (da valutare nell’autonomia di bilancio di codesto Ente), potrebbe essere istituito un apposito capitolo di spesa denominato “fondo patto di stabilità interno” che potrebbe trovare allocazione in bilancio nel titolo 1°, ad esempio, intervento 9° (o, in alternativa, 10°). Si aggiunga, altresì, che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con Deliberazione n. 2/AUT/2007 del 27 marzo 2007 riguardante “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio 2007”, ha fornito le seguenti indicazioni: 5.4 Nel caso di saldo obiettivo positivo, ai fini del Patto di stabilità interno, e di eccesso di entrate finali, rispetto alle spese finali, non interamente riassorbito dal rimborso di quote capitale per prestiti (Tit. III – spesa), l’eccedenza è stata destinata, nel rispetto del principio del pareggio del bilancio, a: € € riduzione del debito accumulato negli esercizi precedenti: €………. € € fondo di ammortamento: €……… € € fondo di svalutazione crediti: €………. € € altro (da specificare): €…………

(L’equilibrio di bilancio degli enti territoriali) IL PAREGGIO DI BILANCIO IL PAREGGIO DI BILANCIO Legge 24-12-2012, n. 243 Articolo 9 (L’equilibrio di bilancio degli enti territoriali) Coesistenza tra Pareggio e PSI La legge dello Stato può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche. Il fondo in questione altro non è che l’effetto dell’applicazione della norma sul patto di stabilità interno (commi 676 e 681) in cui è previsto che gli enti locali conseguano un miglioramento del saldo finanziario (se positivo deve divenire più positivo). Pertanto, al fine di rispettare l’equilibrio del bilancio di previsione (comma 684) e nel caso che non si utilizzi il “surplus” di entrata per l’estinzione anticipata dei mutui, è necessario provvedere all’iscrizione di una posta che consenta tale equilibrio e dia trasparenza sull’effetto che la normativa del patto richiede ad ogni singolo ente locale. Trattandosi di una posta non stornabile nè impegnabile a fine esercizio, tale posta andrà a confluire nell’avanzo di amministrazione vincolato. Così come indicato nella circolare n. 12/2007 (punto C.1.), è l’ente che, nella propria autonomia di bilancio, deve trovare, sulla base sia della normativa del patto e sia dell’equilibrio del bilancio di previsione, le idonee soluzioni contabili. In ogni caso, a titolo puramente esemplificativo (da valutare nell’autonomia di bilancio di codesto Ente), potrebbe essere istituito un apposito capitolo di spesa denominato “fondo patto di stabilità interno” che potrebbe trovare allocazione in bilancio nel titolo 1°, ad esempio, intervento 9° (o, in alternativa, 10°). Si aggiunga, altresì, che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con Deliberazione n. 2/AUT/2007 del 27 marzo 2007 riguardante “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio 2007”, ha fornito le seguenti indicazioni: 5.4 Nel caso di saldo obiettivo positivo, ai fini del Patto di stabilità interno, e di eccesso di entrate finali, rispetto alle spese finali, non interamente riassorbito dal rimborso di quote capitale per prestiti (Tit. III – spesa), l’eccedenza è stata destinata, nel rispetto del principio del pareggio del bilancio, a: € € riduzione del debito accumulato negli esercizi precedenti: €………. € € fondo di ammortamento: €……… € € fondo di svalutazione crediti: €………. € € altro (da specificare): €…………

IL PAREGGIO DI BILANCIO Legge 24-12-2012, n. 243 IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI ALLA LUCE DEL PAREGGIO DI BILANCIO l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione Il ricorso al debito Il fondo in questione altro non è che l’effetto dell’applicazione della norma sul patto di stabilità interno (commi 676 e 681) in cui è previsto che gli enti locali conseguano un miglioramento del saldo finanziario (se positivo deve divenire più positivo). Pertanto, al fine di rispettare l’equilibrio del bilancio di previsione (comma 684) e nel caso che non si utilizzi il “surplus” di entrata per l’estinzione anticipata dei mutui, è necessario provvedere all’iscrizione di una posta che consenta tale equilibrio e dia trasparenza sull’effetto che la normativa del patto richiede ad ogni singolo ente locale. Trattandosi di una posta non stornabile nè impegnabile a fine esercizio, tale posta andrà a confluire nell’avanzo di amministrazione vincolato. Così come indicato nella circolare n. 12/2007 (punto C.1.), è l’ente che, nella propria autonomia di bilancio, deve trovare, sulla base sia della normativa del patto e sia dell’equilibrio del bilancio di previsione, le idonee soluzioni contabili. In ogni caso, a titolo puramente esemplificativo (da valutare nell’autonomia di bilancio di codesto Ente), potrebbe essere istituito un apposito capitolo di spesa denominato “fondo patto di stabilità interno” che potrebbe trovare allocazione in bilancio nel titolo 1°, ad esempio, intervento 9° (o, in alternativa, 10°). Si aggiunga, altresì, che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con Deliberazione n. 2/AUT/2007 del 27 marzo 2007 riguardante “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio 2007”, ha fornito le seguenti indicazioni: 5.4 Nel caso di saldo obiettivo positivo, ai fini del Patto di stabilità interno, e di eccesso di entrate finali, rispetto alle spese finali, non interamente riassorbito dal rimborso di quote capitale per prestiti (Tit. III – spesa), l’eccedenza è stata destinata, nel rispetto del principio del pareggio del bilancio, a: € € riduzione del debito accumulato negli esercizi precedenti: €………. € € fondo di ammortamento: €……… € € fondo di svalutazione crediti: €………. € € altro (da specificare): €…………

IL PAREGGIO DI BILANCIO Legge 24-12-2012, n. 243 Articolo 10 Il fondo in questione altro non è che l’effetto dell’applicazione della norma sul patto di stabilità interno (commi 676 e 681) in cui è previsto che gli enti locali conseguano un miglioramento del saldo finanziario (se positivo deve divenire più positivo). Pertanto, al fine di rispettare l’equilibrio del bilancio di previsione (comma 684) e nel caso che non si utilizzi il “surplus” di entrata per l’estinzione anticipata dei mutui, è necessario provvedere all’iscrizione di una posta che consenta tale equilibrio e dia trasparenza sull’effetto che la normativa del patto richiede ad ogni singolo ente locale. Trattandosi di una posta non stornabile nè impegnabile a fine esercizio, tale posta andrà a confluire nell’avanzo di amministrazione vincolato. Così come indicato nella circolare n. 12/2007 (punto C.1.), è l’ente che, nella propria autonomia di bilancio, deve trovare, sulla base sia della normativa del patto e sia dell’equilibrio del bilancio di previsione, le idonee soluzioni contabili. In ogni caso, a titolo puramente esemplificativo (da valutare nell’autonomia di bilancio di codesto Ente), potrebbe essere istituito un apposito capitolo di spesa denominato “fondo patto di stabilità interno” che potrebbe trovare allocazione in bilancio nel titolo 1°, ad esempio, intervento 9° (o, in alternativa, 10°). Si aggiunga, altresì, che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con Deliberazione n. 2/AUT/2007 del 27 marzo 2007 riguardante “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio 2007”, ha fornito le seguenti indicazioni: 5.4 Nel caso di saldo obiettivo positivo, ai fini del Patto di stabilità interno, e di eccesso di entrate finali, rispetto alle spese finali, non interamente riassorbito dal rimborso di quote capitale per prestiti (Tit. III – spesa), l’eccedenza è stata destinata, nel rispetto del principio del pareggio del bilancio, a: € € riduzione del debito accumulato negli esercizi precedenti: €………. € € fondo di ammortamento: €……… € € fondo di svalutazione crediti: €………. € € altro (da specificare): €………… IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI CON L’UTILIZZO: Degli avanzi di amministrazione Del ricorso al debito

(Debito degli enti territoriali) IL PAREGGIO DI BILANCIO Legge 24-12-2012, n. 243 Articolo 10 (Debito degli enti territoriali) Limiti del ricorso al debito Debito consentito per finanziare spese di investimento solo se i piani di ammortamento sono compatibili con le previsioni dei singoli esercizi e corredati dalla copertura degli oneri Il fondo in questione altro non è che l’effetto dell’applicazione della norma sul patto di stabilità interno (commi 676 e 681) in cui è previsto che gli enti locali conseguano un miglioramento del saldo finanziario (se positivo deve divenire più positivo). Pertanto, al fine di rispettare l’equilibrio del bilancio di previsione (comma 684) e nel caso che non si utilizzi il “surplus” di entrata per l’estinzione anticipata dei mutui, è necessario provvedere all’iscrizione di una posta che consenta tale equilibrio e dia trasparenza sull’effetto che la normativa del patto richiede ad ogni singolo ente locale. Trattandosi di una posta non stornabile nè impegnabile a fine esercizio, tale posta andrà a confluire nell’avanzo di amministrazione vincolato. Così come indicato nella circolare n. 12/2007 (punto C.1.), è l’ente che, nella propria autonomia di bilancio, deve trovare, sulla base sia della normativa del patto e sia dell’equilibrio del bilancio di previsione, le idonee soluzioni contabili. In ogni caso, a titolo puramente esemplificativo (da valutare nell’autonomia di bilancio di codesto Ente), potrebbe essere istituito un apposito capitolo di spesa denominato “fondo patto di stabilità interno” che potrebbe trovare allocazione in bilancio nel titolo 1°, ad esempio, intervento 9° (o, in alternativa, 10°). Si aggiunga, altresì, che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con Deliberazione n. 2/AUT/2007 del 27 marzo 2007 riguardante “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio 2007”, ha fornito le seguenti indicazioni: 5.4 Nel caso di saldo obiettivo positivo, ai fini del Patto di stabilità interno, e di eccesso di entrate finali, rispetto alle spese finali, non interamente riassorbito dal rimborso di quote capitale per prestiti (Tit. III – spesa), l’eccedenza è stata destinata, nel rispetto del principio del pareggio del bilancio, a: € € riduzione del debito accumulato negli esercizi precedenti: €………. € € fondo di ammortamento: €……… € € fondo di svalutazione crediti: €………. € € altro (da specificare): €………… Compensazione regionale Le operazioni di indebitamento sono effettuate previa intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

(Concorso dello Stato nelle fasi avverse) IL PAREGGIO DI BILANCIO Legge 24-12-2012, n. 243 L’articolo 11 (Concorso dello Stato nelle fasi avverse) Istituito fondo per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali ripartito sulla base dell’andamento delle entrate proprie influenzata dall'andamento del ciclo economico. Il fondo è ripartito con DPCM sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Il fondo in questione altro non è che l’effetto dell’applicazione della norma sul patto di stabilità interno (commi 676 e 681) in cui è previsto che gli enti locali conseguano un miglioramento del saldo finanziario (se positivo deve divenire più positivo). Pertanto, al fine di rispettare l’equilibrio del bilancio di previsione (comma 684) e nel caso che non si utilizzi il “surplus” di entrata per l’estinzione anticipata dei mutui, è necessario provvedere all’iscrizione di una posta che consenta tale equilibrio e dia trasparenza sull’effetto che la normativa del patto richiede ad ogni singolo ente locale. Trattandosi di una posta non stornabile nè impegnabile a fine esercizio, tale posta andrà a confluire nell’avanzo di amministrazione vincolato. Così come indicato nella circolare n. 12/2007 (punto C.1.), è l’ente che, nella propria autonomia di bilancio, deve trovare, sulla base sia della normativa del patto e sia dell’equilibrio del bilancio di previsione, le idonee soluzioni contabili. In ogni caso, a titolo puramente esemplificativo (da valutare nell’autonomia di bilancio di codesto Ente), potrebbe essere istituito un apposito capitolo di spesa denominato “fondo patto di stabilità interno” che potrebbe trovare allocazione in bilancio nel titolo 1°, ad esempio, intervento 9° (o, in alternativa, 10°). Si aggiunga, altresì, che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con Deliberazione n. 2/AUT/2007 del 27 marzo 2007 riguardante “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio 2007”, ha fornito le seguenti indicazioni: 5.4 Nel caso di saldo obiettivo positivo, ai fini del Patto di stabilità interno, e di eccesso di entrate finali, rispetto alle spese finali, non interamente riassorbito dal rimborso di quote capitale per prestiti (Tit. III – spesa), l’eccedenza è stata destinata, nel rispetto del principio del pareggio del bilancio, a: € € riduzione del debito accumulato negli esercizi precedenti: €………. € € fondo di ammortamento: €……… € € fondo di svalutazione crediti: €………. € € altro (da specificare): €…………

(Concorso enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico) IL PAREGGIO DI BILANCIO Legge 24-12-2012, n. 243 L’articolo 12 (Concorso enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico) Come si determina il concorso di ciascun ente? Nelle fasi favorevoli del ciclo il concorso di ciascuno al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato è calcolato sulla base dell’andamento delle entrate proprie influenzata dall'andamento del ciclo economico. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per il parere da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Il fondo in questione altro non è che l’effetto dell’applicazione della norma sul patto di stabilità interno (commi 676 e 681) in cui è previsto che gli enti locali conseguano un miglioramento del saldo finanziario (se positivo deve divenire più positivo). Pertanto, al fine di rispettare l’equilibrio del bilancio di previsione (comma 684) e nel caso che non si utilizzi il “surplus” di entrata per l’estinzione anticipata dei mutui, è necessario provvedere all’iscrizione di una posta che consenta tale equilibrio e dia trasparenza sull’effetto che la normativa del patto richiede ad ogni singolo ente locale. Trattandosi di una posta non stornabile nè impegnabile a fine esercizio, tale posta andrà a confluire nell’avanzo di amministrazione vincolato. Così come indicato nella circolare n. 12/2007 (punto C.1.), è l’ente che, nella propria autonomia di bilancio, deve trovare, sulla base sia della normativa del patto e sia dell’equilibrio del bilancio di previsione, le idonee soluzioni contabili. In ogni caso, a titolo puramente esemplificativo (da valutare nell’autonomia di bilancio di codesto Ente), potrebbe essere istituito un apposito capitolo di spesa denominato “fondo patto di stabilità interno” che potrebbe trovare allocazione in bilancio nel titolo 1°, ad esempio, intervento 9° (o, in alternativa, 10°). Si aggiunga, altresì, che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con Deliberazione n. 2/AUT/2007 del 27 marzo 2007 riguardante “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio 2007”, ha fornito le seguenti indicazioni: 5.4 Nel caso di saldo obiettivo positivo, ai fini del Patto di stabilità interno, e di eccesso di entrate finali, rispetto alle spese finali, non interamente riassorbito dal rimborso di quote capitale per prestiti (Tit. III – spesa), l’eccedenza è stata destinata, nel rispetto del principio del pareggio del bilancio, a: € € riduzione del debito accumulato negli esercizi precedenti: €………. € € fondo di ammortamento: €……… € € fondo di svalutazione crediti: €………. € € altro (da specificare): €…………

L’evoluzione - Ipotesi allo studio alla luce della riforma della contabilità degli enti territoriali Il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata La definizione di scadenza ed esigibilità Il pareggio declinato con riferimento alla sola competenza potenziata in quanto vicino alla competenza economica richiesta dalle regole europee

L’evoluzione - Ipotesi allo studio alla luce della riforma della contabilità degli enti territoriali Il pareggio declinato con riferimento alla sola competenza potenziata in quanto vicino alla competenza economica richiesta dalle regole europee La competenza economica: i SAL La soluzione al tema degli investimenti è solo di ordine politico