CREDITO D’IMPOSTA R&D industria 4.0 A cura del dr. Edoardo Segù Grants Consultancy Manager
INDICE: Contesto 4.0 Riferimenti normativi Soggetti beneficiari Attività agevolabili….nel decreto Attività agevolabili….nel concreto Costi eligibili Cos’è cambiato con Industria 4.0 Calcolo dell’agevolazione Come e dove usarlo
RIFERIMENTI NORMATIVI credito d’imposta r&d NORMA FONDANTE LEGGE DI STABILITA’ 2015 (L.23 dicembre 2014, n.190) Art. 1 Comma 35 Sostituzione dell’art.3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014 Cessazione al 31/12/2014 delle agevolazioni di cui all’art.24, D.L. 22 giugno 2012, n.83 (credito d’imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati) e di cui all’art.1, commi 95-97, L.24 dicembre 2012, n. 228 (credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo, con particolare riferimento alle PMI e alle reti d’impresa). Le relative risorse sono destinate al nuovo credito di imposta R&S 2015-2019. DISPOSIZIONI APPLICATIVE Decreto del Ministero dell’Economica e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico (DM 27 maggio 2015 - GU serie generale n.174 del 29 luglio 2015) Budget 2,46 miliardi di euro MODIFICA DELLA NORMA - Legge di Stabilità 2016
SOGGETTI BENEFICIARI tutte le imprese italiane , indipendentemente da: forma giuridica settore economico regime contabile adottato Dimensioni aziendali START UP CONSORZI RETE D’IMPRESE GRANDI IMPRESE MPMI
Attivita’ AGEVOLABILi…NEL decreto lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; studi di fattibilità realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida; produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati
Attivita’ AGEVOLABILi…NEL concreto AGEVOLABILI: modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti: la sperimentazione o l’integrazione di una nuova linea produttiva la modifica delle caratteristiche tecniche e funzionali di un prodotto La creazione di un nuovo prodotto/processo/servizio Acquisizione e sviluppo di know how NON AGEVOLABILI: modifiche non significative di prodotti e di processi: le modifiche stagionali le modifiche di design di un prodotto la mera sostituzione di un bene strumentale i miglioramenti, qualitativi o quantitativi derivanti dall’utilizzo di sistemi di produzione che sono molto simili a quelli già usati
COSTI ELIGIBILI contratti di ricerca stipulati con enti di ricerca, università, ed organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative; personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, o iscritto ad un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera, o in possesso di laurea magistrale in ambito tecnico o scientifico come da classificazione Unesco Isced. quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, recante coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell’esercizio di attività commerciali, arti e professioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2mila euro al netto di IVA. competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne. Personale tecnico, anche non laureato
COSA E’ CAMBIATO CON INDUSTRIA 4.0 Quanti di voi non hanno investito 40 milioni di euro in più dal 2014 al 2016?!!? Estensione temporale dell’incentivo dal 2019 al 2020 Estensione dell’importo massimo fruibile annuo da 5 M€ a 20 M€ L’ammissibilità al Credito d’Imposta delle spese relative a tutto il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, sia altamente qualificato sia tecnico. Quest’ultima tipologia di spese era stata precedentemente inclusa, in via interpretativa con la circolare n. 5/E/2016, dell’Agenzia delle Entrate. La % di agevolazione sulla spesa incrementale, fissata a 50% per tutte le voci di spesa al 50% (in precedenza 25%) Aumento del plafond da 2,4 miliardi a 3,3 miliardi per la copertura della misura
CALCOLO DELL’AGEVOLAZIONE MISURA INCREMENTALE SULLA MEDIA DEL TRIENNIO FISSO 2012-2014 L’agevolazione viene calcolata sul valore incrementale delle spese di R&S registrate in ciascun dei periodi d’imposta 2015/2020 per cui si intende beneficiare dell’agevolazione , che eccedano i € 30.000 euro, rispetto alla media annuale delle medesime spese del triennio 2012-2014 ed è riconosciuto nella misura del 50% dei costi eligibili. Per le imprese in attività da meno di 3 anni, la media degli investimenti per il calcolo è calcolata sul periodo che decorre dal momento della costituzione.
Come e dove utilizzarlo È utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art.17, D.Lgs 9 luglio 1997, n.241 a decorrere dal periood d’imposta successive a quello in cui i costi eleggibili sono stati sostenuti Va indicato nella dichiarazione dei redditi relative al periodo d’imposta nel corso del quale sono stati sostenuti I costi Non concorre alla formazione del reddito Non concorre alla base imponibile IRAP Non rileva ai fini del rapporti di cui agli art. 61 e 109.5 TUIR
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