Le Notificazioni Le notificazioni in generali Le comunicazioni

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Transcript della presentazione:

Le Notificazioni Le notificazioni in generali Le comunicazioni Le notificazioni secondo il codice di procedura civile le notifiche di atti amministrativi l'ultilizzo della pec

Comunicazione e Notificazione La comunicazione e la notificazione costituiscono atti del processo che mirano a partecipare ai relativi destinatari eventi relativi a fatti processuali. Entrambe appartengono quindi al novero degli strumenti funzionali a portare a conoscenza di soggetti interessati notizie che attengono a fatti accaduti nel processo od in occasione di esso: tuttavia, la comunicazione di norma serve a render succintamente noti fatti ovvero l’avvenuta emissione di provvedimenti, mentre la notificazione svolge la funzione di portare a conoscenza atti, nella loro integrità.

Comunicazione Si tratta di un atto che compie il cancelliere allo scopo di informare il destinatario dell’esistenza di una vicenda accaduta nel processo, al naturale fine di indurre eventuale reazioni, adempimenti, comportamenti consequenziali alla situazione processuale oggetto di notizia. Di norma le comunicazioni si distinguono in due tipi: da un lato quelle che il cancelliere esegue d’ufficio, senza alcun sollecito, in quanto a ciò tenuto per legge, e dall’altro quelle che invece effettua su impulso del giudice.

Differenze La distinzione fondamentale tra comunicazione (definita espressamente dall’art. 136 c.p.c. una “forma abbreviata” di partecipazione) e notificazione sta in ciò che la prima non si attua necessariamente con l’intermediazione di un soggetto estraneo (potendo il cancelliere assolvere al dovere di eseguire la comunicazione direttamente, ad esempio facendo sottoscrivere il destinatario, nel fascicolo d’ufficio, la dichiarazione di aver preso conoscenza dell’atto da comunicare: Cass., 28 novembre 1989, n. 5201), mentre la seconda ha bisogno, almeno nella sua concezione storica, dell’attività di un terzo nella fase della trasmissione.

Notificazione La dottrina più autorevole puntualizza che con il termine “notificazione” si indica il procedimento preordinato, attraverso l’attività di un soggetto particolarmente qualificato (in quanto ausiliario del giudice) a portare un atto (giudiziale e non), a conoscenza di uno o più soggetti determinati.

Modalità di Notifica La notificazione degli atti è affidata all’ufficiale giudiziario, secondo precise regole di competenza territoriale (v. legge 1959/1229). Con legge 1994/53 la potestà di notificazione, prima riservata in via esclusiva all’ufficiale giudiziario, è stata attribuita anche agli avvocati, per tutti gli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale. A tal fine è necessario che il difensore, iscritto all’albo degli avvocati e munito di procura alle liti, abbia ottenuto l’autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto e sia munito di apposito registro cronologico. Il difensore può utilizzare la notificazione mediante consegna diretta dell’atto, previa vidimazione del consiglio dell’ordine, purché il destinatario sia altro avvocato domiciliatario e sia iscritto nello stesso albo del difensore notificante. Può altresì utilizzare la forma della notificazione a mezzo del servizio postale (forma maggiormente utilizzata), secondo le modalità previste dalla legge 1982/890, salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.

Come si esegue la comunicazione o la notificazione di un atto? La comunicazione avviene a mezzo “biglietto di cancelleria” che si compone di due parti, delle quali una è consegnata al destinatario e l’altra è conservata dal cancelliere nel fascicolo di ufficio. La consegna può avvenire in una delle due forme previste dalla legge: direttamente a mani del destinatario, che firma per ricevuta, o per mezzo dell’ufficiale giudiziario. In quest’ultimo caso, sia mediante consegna diretta sia mediante il servizio postale.

Modalità di Notifica La notificazione si compie ad istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere; quando la parte sta in giudizio a mezzo di difensore, la richiesta deve provenire da quest’ultimo. Elemento costante della notificazione è la consegna di una copia conforme all’originale, mentre possono variare i modi della consegna che sono fondamentalmente due: 1) la consegna diretta , 2) la consegna a mezzo del servizio postale, salvo che dall’autorità giudiziaria o dalla parte sia richiesta la notificazione mediante consegna diretta. Forme particolari possono essere stabilite dal giudice caso per caso (per es. a mezzo telegrafo) ; può altresì essere autorizzata la notificazione per pubblici proclami, se l’esecuzione nei modi ordinari presenta grandi difficoltà per il rilevante numero dei destinatari .

Codice di Procedura civile Art. 136. (Comunicazioni) Il cancelliere, con biglietto di cancelleria fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione. Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica.

Codice di Procedura civile Art. 137. (Notificazioni) Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere. L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi. Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.

Codice di Procedura civile Art. 137. (Notificazioni) Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.

Codice di Procedura civile Art. 138. (Notificazione in mani proprie) L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la csa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

Codice di Procedura civile Art. 139. (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio) Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

Codice di Procedura civile Art. 139. (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio) In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata. (1) Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci. Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.

Codice di Procedura civile Art. 140. (1) (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia) Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata (2) alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. (1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni, per il destinatario, con a spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. (2) Le parole: “in busta chiusa e sigillata” sono state inserite dall’art. 174, comma 4, del Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196

Codice di Procedura civile Art. 141. (Notificazione presso il domiciliatario) La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione. Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato. La consegna, a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani del destinatario. La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio.

Codice di Procedura civile Art. 142. (Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica) Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'art. 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Codice di Procedura civile Art. 143. (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti) Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi e' il procuratore previsto nell'art. 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario [, e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede - Parole soppresse dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.] Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero. Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.

Codice di Procedura civile Art. 144. (Notificazione alle amministrazioni dello Stato) Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso uffici dell'Avvocatura dello Stato. Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle persone indicate nell'articolo seguente.

Codice di Procedura civile Art. 145. (Notificazione alle persone giuridiche) La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

Codice di Procedura civile Art. 145. (Notificazione alle persone giuridiche La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. c.c. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'art. 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.

Codice di Procedura civile Art. 147. (Tempo delle notificazioni) Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

Codice di Procedura civile Art. 148. (Relazione di notificazione) L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto. La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.

Codice di Procedura civile Art. 149. (1) (Notificazione a mezzo del servizio postale) Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale. In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'Ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 26 novebre 2002, n (1) La Corte Costituzionale con sentenza 26 novebre 2002, n. 477 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto del presente articolo e dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

Notificazione a mezzo PEC Art. 149-bis. (1) (Notificazione a mezzo posta elettronica) Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. (2) La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

Notificazione a mezzo Pec Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma. (1) Articolo inserito dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24.

Ammissimibilità PEC Il Tar Lazio – Roma, Sez. III bis, con decreto 12 novembre 2013, n. 23921 si è posto la questione sui presupposti ed i requisiti di ammissibilità in giudizio per provare l’avvenuta notifica di un atto a mezzo PEC, con riferimento ad un ricorso presentato da un’aspirante studentessa di Medicina all’Università degli Studi di Messina per richiedere l’annullamento delle graduatorie del concorso per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l’A.A. 2013/2014, nonché per l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni. In questo caso, il Tar Lazio – Roma, riprendendo un suo orientamento espresso pochi giorni prima in materia d’integrazione del contradditorio per pubblici proclami (Tar Lazio, Sez. III bis, ordinanza collegiale 7 novembre 2013, n. 9506), considera che la finalità perseguita dai difensori possa essere raggiunta ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a., in virtù del quale “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”.

Questo l’assunto della legge di stabilità 2012: :“la notifica e’ effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l’indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalita’ previste dall’articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all’articolo 8″ (vecchio art. 1 comma 3-bis della legge n. 53, da oggi interamente soppresso). Sono tuttavia sorte numerose problematiche applicative, che hanno indotto gli avvocati a procedere con molta cautela, di fatto rallentando l’operatività di questa potenziale rivoluzione telematica; ciò in particolare, a causa di alcune lacune nella regolamentazione tecnica, sulle modalità di redazione del messaggi di PEC, sui formati dei file da allegare, e sui documenti da depositare in giudizio.

Codice di Procedura civile Art. 150. (Notificazione per pubblici proclami) Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede (1) può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami. L'autorizzazione è data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.

Codice di Procedura civile In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Foglio degli annunzi legali delle province (2) dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi. La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attivita' svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede. Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al conciliatore.

Codice di Procedura civile Art. 151. (Forme di notificazione ordinate dal giudice) Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità.

Processo tributario La notifica del ricorso si perfeziona con la spedizione postale Cassazione civile , sez. tributaria, sentenza 03.07.2003 n° 10481 In materia di notifica del ricorso tributario il ricorso deve intendersi presentato alla data della spedizione e non alla data di ricevimento, anche se il ricorso è stato spedito in busta anzichè con plico. Lo ha stabilito la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10481 del 3 luglio 2003, riprendendo il recente orientamento della Corte Costituzionale in tema di notifica a mezzo posta in base al quale il momento in cui si perfeziona la notifica per il notificante è quello della spedizione non quello della ricezione.

Le notificazioni nel processo tributario, in virtù del rinvio operato dall’art. 16, comma 2, del D.Lgs. 546/92 sono eseguite con le modalità di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., salvo quanto disposto dall’art. 17 del D.Lgs. 546/1992 circa il luogo in cui la notifica deve avvenire. Dunque l’atto tributario da notificare dovrà essere consegnato all’ufficiale giudiziario il quale lo recapiterà al destinatario. Ma l’art. 16, comma 3, introduce due ulteriori modalità di notificazione non previste dal codice di procedura civile.

Si prevede, infatti, che le notificazioni possono essere eseguite anche direttamente (senza cioè l’intermediazione di un agente notificatore), a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero, nel caso in cui destinatario della notifica sia l’ufficio finanziario o l’ente locale, anche mediante consegna diretta dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia opportunamente attestata come conforme all’originale consegnato. All’ufficio impositore e all’ente locale è poi consentito provvedere alle notificazioni anche servendosi del messo comunale o del messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c. (v. art. 16, comma 4, D.Lgs. 546/1992). Dunque, la notifica ai sensi dell’art. 137 c.p.c. è solo una delle tre modalità di effettuazione delle notifiche previste dall’art. 16 D.Lgs. 546/92.

Legge n. 689/1981 Art. 14. Contestazione e notificazione. - La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Legge n. 689/1981 Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Codice della strada Art. 201. Notificazione delle violazioni. 1. Qualora la violazione non possa essere  immediatamente contestata,  il  verbale,  con  gli   estremi   precisi   e dettagliati della  violazione  e  con  la  indicazione  dei motivi  che  hanno  reso   impossibile   la   contestazione immediata, deve, entro  novanta  giorni  dall'accertamento,  essere  notificato  all'effettivo  trasgressore  o,  quando  questi non sia stato identificato e si tratti di violazione  commessa dal conducente di un veicolo a motore,  munito  di  targa, ad uno dei soggetti indicati  nell'art.  196,  quale  risulta dai pubblici registri alla data  dell'accertamento

Codice Della Strada Modalità di notifica Copia del verbale è notificata al trasgressore e/o al responsabile in solido con le seguenti modalità: - consegna immediata di copia del verbale agli interessati, in caso di contestazione immediata; - tramite servizio postale; - tramite messi comunali. CONSEGNA IMMEDIATA Il rifiuto di firmare e/o di ricevere copia del verbale, da parte del responsabile della violazione, equivale a "notifica immediata" eseguita.

Messo Notificatore Messo comunale (o addetto alla notifica) non consegna cartelle esattoriali nè atti del procedimento penale. Il Messo comunale può non essere in divisa, ma può esibire, su richiesta, un tesserino di riconoscimento. Il Messo comunale può notificare un atto presso l'abitazione del destinatario tutti i giorni della settimana con i seguenti orari: - dal lunedì alla domenica, comprese le festività, dalle ore 7:00 alle 21:00 Se la notifica non avviene in questi orari, è comunque valida se il destinatario accetta di ricevere l'atto. Se il destinatario rifiuta di ricevere gli atti al di fuori di tali orari, questo rifiuto non può essere assimilato al rifiuto previsto all'art. 138 c.p.c.. In questo caso il Messo comunale è tenuto a ritornare sul posto rispettando gli orari stabiliti. Il Messo comunale successivamente può anche recarsi presso il luogo di lavoro del destinatario, nel caso fosse noto, oppure può consegnarlo al destinatario, ovunque lo trovi, purchè sia nel territorio comunale.

Codice della Strada Tempi di notifica In caso di violazione al Codice della strada, il verbale deve essere notificato al responsabile entro 90 giorni (360 gg. se residente all'estero) dalla data d'accertamento della violazione. I 90 giorni decorrono dall'accertamento. Se il 90° giorno è festivo, il termine decade il primo giorno feriale successivo. Oltre i 90 giorni la notifica è inefficace, salvo circostanze particolari come: mancato aggiornamento del cambio di proprietà o di residenza presso i pubblici registri (art. 386 del regolamento d'esecuzione del Codice della strada), in tal caso il termine di 90 giorni decorre dalla data in cui il comando di Polizia Municipale ha avuto la possibilità di conoscere i nuovi dati.

Messo Notificatore Si può rifiutare di ricevere un atto con l'obbligo da parte del Messo comunale di segnalarlo. In questo caso la notifica è comunque eseguita e produce i suoi effetti, con lo svantaggio per il destinatario che non viene in possesso della copia dell'atto stesso. FIRMA DELL'ATTO Alla ricezione dell'atto, il Messo comunale chiede una firma per ricevuta. La firma è obbligatoria nel caso si tratti di atti finanziari. Eventuali informazioni o contestazioni sull'atto devono essere richieste all'ufficio che ha emesso l'atto.