Le principali novità inserite nel DAR rev. 12 e 13

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Le principali novità inserite nel DAR rev. 12 e 13 29 aprile 2010

Paragrafo 1 DAR 12 Recuperi e contenzioso (in tutti i casi sopra descritti) Le procedure di recupero delle somme indebitamente percepite sono svolte da ARTEA. In caso di contenzioso, il soggetto competente è quello che ha emesso gli atti che ne sono oggetto. DAR 13 Gli atti di revoca del contributo concesso/assegnato in base ad una domanda di contributo, sia che determinino un recupero del contributo già erogato sia di semplice revoca senza recupero, sono di competenza del soggetto che emesso l'atto di concessione/assegnazione stesso. Quanto sopra vale anche per i precedenti periodi di programmazione collegati al PSR 2007/13 per la parte finanziaria (regg. CEE n. 2078-2079-2080/92, reg. CE n. 950797, reg. CE n. 951/97, reg. CE n. 1257/99). Le procedure di recupero delle somme indebitamente percepite sono svolte da ARTEA OPR successivamente all’atto di revoca e recupero emesso dall’ufficio competente. In caso di contenzioso, il soggetto competente è quello che ha emesso gli atti che sono oggetto di opposizione.

Paragrafo 2 Capitolo 2.4 Nella tabella 8 seguente si riportano le somme assegnate ai singoli Enti per le annualità 2007/2011, suddivise per asse in base ai risultati della ripartizione per asse effettuata secondo i criteri sopra descritti. I fondi relativi alle annualità 2012/2013 saranno ripartiti in base agli stessi criteri, integrati da un coefficiente di correzione calcolato in base allo scostamento dei risultati di ciascun Ente rispetto alla media regionale delle assegnazioni e dei pagamenti effettuati dagli Enti, come risultanti dai dati presenti sul sistema ARTEA.

Paragrafo 2 Nella versione 13 del DAR sono state effettuate le seguenti modifiche: la tabella 9.2 è stata modificata nella ripartizione delle risorse tra gli Enti al fine della costituzione del “Fondo di solidarietà” a favore degli Enti colpiti dagli eventi calamitosi del Dicembre 2009; è stata inserita la tabella 9.3 riguardante la ripartizione tra gli Enti delle risorse relative alla misura 125b, definita con DGR n. 930/09; è stata inserita la tabella 9.4 riguardante la ripartizione tra gli Enti delle risorse relative alla misura 114, definita con decreto 5944/09; è stata inserita la tabella 9.5 relativa al riepilogo dell’obiettivo di spesa di ciascun Ente per il periodo 2007-2011.

Tabella di riferimento del DAR Entità complessiva risorse ripartite Paragrafo 2 Tabella A): Tabella riepilogativa delle risorse relative alle misure della tabella 6 del DAR "Misure di competenza regionale" attribuite all'obiettivo di spesa degli Enti per le ANNUALITA' 2008-2011 2008 2009 2010 2011 2008-2011 Misura Risorse aggiuntive misura 112 114 Risorse straor. Misure 226 e 227 Risorse straor. Misure 226 e 227. 125b Tabella di riferimento del DAR Tabella 9.1 Tabella 9.4 Tabella 9.2 Tabella 9.3 Enti interessati Tutti gli Enti esclusi CM Casentino, UC Pratomagno e UC Arcipelago Toscano Tutte le province Tutti gli Enti esclusi Provincia di Lucca, Massa Carrara, Prato Provincia di Arezzo, Provincia di Siena, CM Valtiberina Toscana Entità complessiva risorse ripartite 5.000.000 3.694.304 1.786.497 9.153.508 1.811.209 5.949.611 13.249.833 TOTALE 8.694.304 10.964.717 19.199.444 40.644.962

Tabella B): INCREMENTO DELL’OBIETTIVO DI SPESA DEGLI ENTI PER IL PERIODO 2007-2011[1] ENTI 2007 2008 2009 2010 2011 TOTALE 2007-11 Provincia Arezzo 1.376.687 394.935 400.398 6.168.137 8.340.157 Provincia Firenze 1.068.366 342.553 597.291 328.328 2.336.538 Provincia Grosseto 832.187 189.655 479.108 286.830 1.787.780 Provincia Livorno 220.727 48.710 131.683 270.000 671.120 Provincia Lucca 434.121 113.216 114.783 662.120 Provincia Massa 323.076 136.890 228.824 90.040 778.830 Provincia Pisa 648.448 120.145 471.807 219.901 1.460.301 Provincia Pistoia 704.833 166.755 299.924 78.516 1.250.028 Provincia Prato 56.620 27.380 27.759 111.760 Provincia Siena 949.238 246.258 499.664 5.401.066 7.096.226 C.M. Lunigiana 280.000 1.085.632 1.365.632 C.M. Garfagnana 80.000 913.135 993.135 C.M. Valle del Serchio 40.000 882.686 922.686 C.M. Mugello 400.000 498.987 938.987 C.M. Montagna Fiorentina 200.000 259.330 499.330 C.M. Alta Val di Cecina 120.000 300.000 720.000 C.M. Casentino 450.000 900.000 C.M. Valtiberina 160.000 2.630.629 3.090.629 C.M. Amiata Grossetano 346.360 207.816 754.176 C.M. Amiata Val D'Orcia 240.000 100.117 335.000 675.117 U.C. Arcipelago Toscano 155.329 93.197 248.526 U.C. Alta Versilia 322.562 362.562 C.M. Appennino Pistoiese 550.000 363.993 1.073.993 C.M. Val di Bisenzio 409.957 449.957 U.C. Pratomagno 130.000 150.783 280.783 C.M. Colline Metallifere 500.000 1.020.000 C.M. Colline del Fiora 343.452 206.070 829.522 U.C. Valdichiana senese 180.000 60.820 400.820 U.C. Val di Merse 244.246 624.246 TOTALE 8.694.304 1.786.497 10.964.717 19.199.444 40.644.962 [1] Quando sarà effettuata la ripartizione tra gli Enti delle risorse relative alle annualità 2012 e 2013, l’obiettivo di spesa degli Enti sarà incrementato degli importi relativi alle annualità 2012 e 2013 delle seguenti misure: risorse straordinarie per le misure 226 e 227 (di cui alla tabella 9.2 del DAR); importo complessivo già ripartito tra gli Enti (tutti ad eccezione delle Province di Lucca, Massa Carrara e Prato): 1.838.491 euro; misura 125b (di cui alla tabella 9.3 del DAR); importo complessivo ripartito tra le sole Province di Arezzo, di Siena e la C..M Valtiberina Toscana; importo complessivo ripartito tra i suddetti Enti per le due annualità: 26.750.167 euro.

Paragrafo 2 Capitolo 2.9 Gestione delle economie Qualora sulla graduatoria di una determinata misura (intesa in tutto il presente paragrafo come misura/sottomisura/azione, secondo i casi), si verifichino economie (dovute a rinunce, revoche, minori spese sostenute, eventuali recuperi ecc.) o si rendano disponibili maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, queste devono essere utilizzate secondo l’ordine seguente: prioritariamente per finanziare, sulla stessa misura o su altre misure, domande divenute finanziabili a seguito di esito positivo di ricorsi o domande di riesame presentati dai richiedenti, seguendo l’ordine di presentazione delle domande di aiuto (a partire da quella meno recente, indipendentemente dalla misura di appartenenza e dall’annualità di riferimento della domanda di aiuto, o del bando nel caso delle misure dell’asse 4); successivamente per finanziare, completamente o meno (con le specifiche di cui al successivo paragrafo 3.1), un’eventuale domanda ammissibile e parzialmente finanziata nell’ambito della graduatoria in corso di validità relativa alla misura stessa, o al bando specifico nel caso delle misure dell’asse 4 successivamente per finanziare eventuali domande ammissibili e non finanziate, seguendo l’ordine della graduatoria in corso di validità relativa alla misura stessa, o al bando specifico nel caso delle misure dell’asse 4, su cui si sono generate le economie. Qualora, per carenza di domande ammissibili non sia possibile assegnare tutta la quota programmata per una data misura, le economie devono essere utilizzate per ammettere a finanziamento ulteriori domande, secondo l’ordine seguente: sulla stessa misura o su altre misure, limitatamente agli importi necessari a coprire completamente domande soddisfatte solo parzialmente in prima assegnazione, seguendo l’ordine di presentazione delle domande di aiuto (a partire da quella meno recente, indipendentemente dalla misura di appartenenza e dall’annualità di riferimento della domanda di aiuto, o del bando nel caso delle misure dell’asse 4); su altre misure dello stesso asse, assegnando le economie che via via si generano sulla graduatoria che al momento dell’assegnazione presenta il maggior peso, in termini finanziari, delle domande ammissibili e non soddisfatte; su misure di altri assi, assegnando le economie che via via si generano, sulla graduatoria che al momento dell’assegnazione presenta il maggior peso, in termini finanziari, delle domande ammissibili e non soddisfatte. una volta esaurite tutte le possibilità di cui sopra, le economie possono essere liberamente collocate sulle misure che vengono attivate nelle successive annualità., Quanto sopra (punti da 4 a 7) non si applica per le misure di competenza regionale di cui al precedente paragrafo 2.5.) e alle misure 211, 212, 214 e 215, che hanno un regime differente definito nei singoli bandi. Gli Uffici competenti, nell’effettuare le operazioni sopra descritte, valutano la fattibilità e la compatibilità delle stesse in base alla loro programmazione finanziaria per l’anno in corso e per quelli successivi, nei limiti relativi ai totali per asse assegnati con le presenti disposizioni. Nell’aggiornamento delle previsioni finanziarie da inviarsi agli uffici regionali entro la scadenza prevista, deve essere tenuto conto anche degli adeguamenti operati secondo le procedure sopra descritte ARTEA attiva un sistema di informazione tempestiva della Giunta regionale e degli Enti competenti sull’andamento delle assegnazioni in riferimento alle misure di cui ha competenza nel procedimento di assegnazione dei fondi, in modo da consentire l’adeguamento della programmazione finanziaria regionale e del singolo Ente

Paragrafo 3 SUBENTRO DAR 12 PROCEDURE E TEMPI PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI Non è ammesso il subentro nella titolarità delle domande di aiuto e degli atti di assegnazione. Per l’atto di assegnazione sono fatti salvi i casi di successione per morte del titolare dell’impresa, nei quali casi il subentro degli eredi è possibile. DAR 13 Non è ammesso il subentro nella titolarità delle domande di aiuto, di pagamento e degli atti di assegnazione, fatti salvi i casi di successione per morte del titolare dell’impresa nei quali casi il subentro degli eredi è possibile e fermi restando in capo all’erede l’obbligo di possedere i necessari requisiti di accesso e di continuare l’attività di impresa. L’erede può continuare l’attività di impresa come ditta individuale o come società semplice nella quale l’erede riveste il ruolo di amministratore. Successivamente all’atto di assegnazione , e fino al termine del periodo di validità degli impegni successivi al saldo,è possibile la trasformazione del beneficiario da ditta individuale a società semplice, nella quale il beneficiario originario riveste il ruolo di amministratore; sono altresì ammissibili, se non danno luogo a cessazione dell’attività o a trasferimento dell’impresa a titolo oneroso, i casi di trasformazione societaria o di fusione societaria quando il nuovo soggetto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’originario beneficiario. Qualora i suddetti casi di trasformazione o fusione avvengano prima dell’accertamento finale, il finanziamento è confermato se il nuovo soggetto giuridico possiede un punteggio sufficiente a conservare la finanziabilità della domanda sulla graduatoria di riferimento. Successivamente al saldo e fino al termine del periodo di validità degli impegni successivi al saldo (v. par. 3.3.3.2.14 ‘periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione’) il beneficiario può donare l’azienda ad un proprio familiare che subentra nell’atto di assegnazione, se questi continua ad esercitare l’attività di impresa e possiede i requisiti di ammissibilità necessari.

Causa Fase I e II Fase III NO SI Prima dell'atto di assegnazione Tra l’atto di assegnazione e la domanda pagamento Dopo la domanda di pagamento Tra l’atto di assegnazione e domanda pagamento Subentro per successione ereditaria NO SI Perché e come (escluso nelle procedure bandi) se erede possiede requisiti di accesso e continua impresa (principio generale in materia di successioni) se società beneficiario è amministratore (in base a quanto stabilito nel DAR 13) se erede possiede requisiti di accesso e continua impresa, se società beneficiario è amministratore (con modifica dei bandi aperti - se non già effettuata) per cause di forza maggiore Non c’è restituzione dei contributi già percepiti se sono mantenuti requisiti di accesso e priorità Art. 47 del reg. 1974/2006 per altre cause (trasformazioni societarie e donazione a familiari) se beneficiario è amministratore o nuovo titolare continua impresa (se non è transazione a fini commerciali) se beneficiario è amministratore o nuovo titolare continua impresa (nei casi e con le regole stabilite nel DAR 13)

AFFIDABILITA’ Limitazioni ed esclusioni relative a tutte le misure DAR rev. 5 11 maggio 2009 nei casi previsti dall’art. 25 del reg. 1975/2006, essere affidabile in base all’esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 2000 (il richiedente non è affidabile se ha subito revoche totali del contributo concesso o recuperi totali per inadempienza agli impegni successivi all’erogazione del saldo previsti dall’art. 30 del reg. CE n. 1260/99, o dall’art. 72 del reg. CE n. 1698/05);”

sanzioni ricevute ai sensi del PSR 2000/06 o 2007/13 INAFFIDABILITA' sanzioni ricevute ai sensi del PSR 2000/06 o 2007/13 entità dei recuperi o delle restituzioni conseguenze totale   recupero dei fondi ricevuti non ha restituito completamente le somme dovute escluso dal sostegno del FEASR fino a completa restituzione/compensazione delle somme dovute e l’eventuale domanda da esso presentata non è ricevibile iscritto nel registro debitori dell’Organismo pagatore parziale grave 1) recupero dei fondi ricevuti importi superiori al 20% dei fondi ricevuti per una singola domanda e superiori a € 10.000 e ha restituito/compensato le somme dovute riduzione di 5 punti del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi 2) ha commesso inadempienza ai sensi dell’art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da un’irregolarità commessa deliberatamente è stato soggetto ad esclusione dal sostegno su una determinata misura media non rientra nel caso 1) di cui sopra riduzione di 2 punti del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi. 2) inadempienza ai sensi dell’art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da un’irregolarità commessa deliberatamente riduzione del sostegno per importi pari al 50% del premio concesso lieve revoca dei fondi concessi riduzione di 0.5 punti del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

COMUNICAZIONE DATA INIZIO LAVORI DAR 12 3.3.7.3. Emissione degli atti di assegnazione dei contributi o stipula della convenzione il termine massimo per l’inizio lavori, che non deve eccedere i 45 giorni dalla data di emissione dell’atto o dalla data della stipula della convenzione; DAR 13 3.3.7.4. Emissione degli atti di assegnazione dei contributi o stipula della convenzione il termine massimo per la comunicazione dell’avvenuto inizio lavori, che non deve eccedere i 60 giorni dalla data di emissione dell’atto o dalla data della stipula della convenzione, pena la revoca dell’atto di assegnazione;

INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 3.1.3.2.12 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità L’art. 76 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che gli Stati Membri provvedano all’informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità europea e garantendo la trasparenza del sostegno del FEASR; pertanto, l’informazione circa le possibilità offerte dai programmi e le condizioni di accesso ai finanziamenti assumono un ruolo determinante. In base all’art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/06 e in particolare all’allegato VI, al fine di garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall’Unione europea, l’Autorità di Gestione ha l’obbligo di realizzare attività informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate. In particolare, per le operazioni che comportino investimenti, il beneficiario del contributo è tenuto a: affiggere una targa informativa (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili) per operazioni che comportino investimenti di costo complessivo superiore a euro 50.000,00; affiggere un cartello nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo complessivo superiore a 500.000,00 euro. Inoltre, presso le sedi dei Gruppi di azione locale finanziati dall’Asse 4 dei Programmi di sviluppo rurale deve essere affissa una targa informativa con la denominazione del gruppo e il logo ‘Leader’. Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell’allegato VI, punti 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1974/06. Tali spese, poiché parte integrante dell’operazione cofinanziata, sono elegibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell’operazione considerata. 3.1.3.2.12 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità Per le operazioni che comportino investimenti, il beneficiario del contributo è tenuto a: affiggere una targa informativa (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili) per operazioni che comportino investimenti di costo complessivo superiore a euro 50.000,00; affiggere un cartello nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo complessivo superiore a 500.000,00 euro. In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell’ufficio preposto ai controlli, in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell’assegnazione dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.