Le mansioni del lavoratore
Una differenza concettuale: “QUALIFICA” e “MANSIONE”
QUALIFICA: concetto giuridico; è la “forma” di cui l’ordinamento giuridico si serve per “inquadrare” il lavoratore.
MANSIONE: concetto che mira a individuare concretamente la funzione che il singolo lavoratore svolge in una determinata realtà lavorativa.
CLASSIFICAZIONE DELLE QUALIFICHE: -Dirigente; -Quadro; -Impiegato; -Operaio.
2 . L a o b b l i g a t o r i e t à d e l l a f o r m a s c r i t t a Le singole mansioni vengono predeterminate da ciascun Contratto Collettivo; che, solitamente, individua una serie di “livelli” all’interno del quale raggruppa una serie di mansioni. Tali mansioni vengono inserite nello stesso “livello”, poiché le parti che firmano il contratto ritengono che esse siano accomunate da alcuni elementi: come il grado di preparazione occorrente per svolgerle, il tipo di responsabilità che comportano, eccetera. Per questo, le (molte) mansioni che si trovano raggruppate in uno stesso “livello”, prevederanno, ad esempio, una uguale retribuzione. 2 . L a o b b l i g a t o r i e t à d e l l a f o r m a s c r i t t a 3 . L a l i m i t a z i o n e d e l l a p o s s i b i l i t à d i p r o r o g a 4 . L i m i t i a l l a r i a s s u n z i o n e a t e r m i n e d e l l o s t e s s o l a v o r a t o r e 5 . L a p a r i t à d i t r a t t a m e n t o e c o n o m i c o e n o r m a t i v o r i s p e t t o a i l a v o r a t o r i a t e m p o i n d e t e r m i n a t o
LA DISCIPLINA RELATIVA ALL’ASSEGNAZIONE DELLE MANSIONI AL LAVORATORE NEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO -come era; -come è ora (job act)
8 L’ASSEGNAZIONE DELLE MANSIONI AL LAVORATORE; POTERI E LIMITI DEL DATORE DI LAVORO ART. 2013 CODICE CIVILE Art. 2103.Mansioni del lavoratore. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad una altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo. a ) a s s u n z i o n i d i p e r s o n a l e r i f e r i t e a s p e c i f i c i s p e t t a c o l i o v v e r o s p e c i f i c i p r o g r a m m i r a d i o f o n i c i o t e l e v i s i v i ( L . 2 6 6 / 1 9 7 7 ) ; b ) a s s u n z i o n i l e g a t e a d u n a i n t e n s i f i c a z i o n e d e l l ’ a t t i v i t à l a v o r a t i v a i n d e t e r m i n a t i e l i m i t a t i p e r i o d i d e l l ’ a n n o - c . d . p u n t e s t a g i o n a l i d i a t t i v i t à , d a p p r i m a l e g a t i a l s e t t o r e d e l c o m m e r c i o e d e l t u r i s m o , p o i a t u t t i i s e t t o r i e c o n o m i c i ( a r t . 8 b i s L . 7 9 / 1 9 8 3 ) ;
IL LAVORATORE, HA IL DIRITTO, AL MOMENTO DELLA FIRMA DEL SUO CONTRATTO INDIVIDUALE, DI CONOSCERE LA MANSIONE PER LA QUALE È STATO ASSUNTO. MANSIONE CHE IL DATORE DI LAVORO INDIVIDUERÀ FRA QUELLE PREVISTE NEL CONTRATTO COLLETTIVO DI RIFERIMENTO.
IL DATORE DI LAVORO HA PER CONVERSO IL DIRITTO DI DECIDERE QUALE MANSIONE ASSEGNARE AL LAVORATORE: CIÒ È UN’ESTRINSECAZIONE DELLA LIBERTÀ DI IMPRESA GARANTITA DALL’ART. 41 DELLA COSTITUZIONE.
SI VEDE CIOÈ CHE QUESTO DIRITTO DEL DATORE DI LAVORO, CHE SI SOSTANZIA IN UN POTERE, INCONTRAVA DEI LIMITI!
POTEVA IL LAVORATORE ASSUNTO PER SVOLGERE UNA DETERMINATA MANSIONE ESSERE POI COSTRETTO AD ACCETTARE DI SVOLGERE UNA MANSIONE INFERIORE, CON TUTTE LE CONSEGUENZE CHE QUESTO COMPORTA (IN PRIMIS, UNA RETRIBUZIONE INFERIORE)? DI REGOLA, NO! MA LA GIURISPRUDENZA AMMETTE CHE QUESTO POSSA ACCADERE IN UNA PARTICOLARE IPOTESI: QUELLA IN CUI, A CAUSA AD ESEMPIO DI UNA CRISI AZIENDALE, L’ALTERNATIVA AL DEMANSIONAMENTO SIA IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE!
CASO PARTICOLARE: LEGGE N CASO PARTICOLARE: LEGGE N. 1204 DEL 1971 (LEGGE SULLE LAVORATRICI MADRI). ARTICOLO 3 È’ vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. In attesa della pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge, i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri restano determinati dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568. Le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto di cui al comma precedente. Le lavoratrici saranno, altresì, spostate ad altre mansioni durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto nei casi in cui l'ispettorato del lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna. Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le norme di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora le lavoratrici vengano adibite a mansioni equivalenti o superiori.
LA NORMATIVA ATTUALE: ART. 2103 C. C. COME MODIFICATO DAL D. LGS LA NORMATIVA ATTUALE: ART. 2103 C.C. COME MODIFICATO DAL D.LGS. 23/2015 (“JOB ACT”) [I] Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. [II] In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore. [III] Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni. [IV] Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore possono essere previste da contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. [V] Nelle ipotesi di cui al secondo e quarto comma, il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. [VI] Nelle sedi di cui all’articolo 2113, ultimo comma, o avanti alle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 10 settembre 2003, n. 276, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. [VII] Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. [VIII] Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. [IX] Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.
COSA SUCCEDE SE IL LAVORATORE ASSUNTO PER SVOLGERE UNA DETERMINATA MANSIONE VIENE DI FATTO (CIOÈ SENZA UN CAMBIO FORMALE E QUINDI SENZA CONSEGUENZE NEGATIVE DAL PUNTO DI VISTA RETRIBUTIVO) PRIVATO DEI COMPITI CHE QUESTA MANSIONE COMPORTA? È NEL DIRITTO DEL LAVORATORE POTER FARE UN RICORSO GIUDIZIALE PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DI UN DANNO NON PATRIMONIALE (ES. DANNO ESISTENZIALE), NONCHÉ L’ORDINE AL DATORE DI LAVORO DI ADIBIRE NUOVAMENTE IL LAVORATORE ALLE MANSIONI PER CUI ERA STATO ASSUNTO.
MA IL CONCETTO DI “MANSIONI EQUIVALENTI” SI PRESTA AD ESSERE INTERPRETATO IN MODI RADICALMENTE DIVERSI.
ESISTONO INFATTI DUE DISTINTI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI: -SECONDO IL PRIMO È SUFFICIENTE CHE, PER AVERSI “EQUIVALENZA”, LE DUE MANSIONI SI TROVINO INSERITE NEL MEDESIMO “LIVELLO” CONTRATTUALE; -IL SECONDO ORIENTAMENTO, SOSTIENE INVECE CHE, PER AVERSI EQUIVALENZA, BISOGNA CHE IL LAVORATORE SIA IN GRADO DI SVOLGERE LA NUOVA MANSIONE SERVENDOSI (ALMENO IN PARTE) DEL PATRIMONIO DI CONOSCENZE ACQUISITO SVOLGENDO LA VECCHIA MANSIONE. IN BASE A QUESTO ORIENTAMENTO, DUNQUE NON È DETTO CHE DUE MANSIONI CHE SI TROVANO NELLO STESSO LIVELLO POSSANO PER FORZA ESSERE RICONOSCIUTE EQUIVALENTI.