Il Bilancio d’esercizio

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Transcript della presentazione:

Il Bilancio d’esercizio Funzioni e principi Lezioni di economia aziendale e geopolitica classe VD RIM pag 3-12

Quali sono le funzioni del bilancio ? Documento di derivazione contabile Strumento di conoscenza efficace Strumento di comunicazione agli stakeholders (interni ed esterni) Strumento di controllo sugli amministratori Quali sono le funzioni del bilancio ?

Come devono essere le informazioni derivanti dal bilancio ? Efficaci Chiare p 8 Neutrali Attendibili Comparabili nel tempo e nello spazio Le informazioni devono tutelare gli interessi dei creditori e salvaguardare il patrimonio aziendale Come devono essere le informazioni derivanti dal bilancio ?

il Codice Civile stabilisce norme per la sua redazione !

I principi generali della riforma Direttiva 2013/34/UE Abrogazione della IV e VII Direttiva CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese Ridurre gli oneri amministrativi a carico delle PMI Rendere comparabile l’informazione economico-finanziaria Fornire informazioni contabili rilevanti, utili agli stakeholders senza aumentare di dismisura la burocrazia informativa delle imprese

La direttiva UE viene recepita con il D.lgs.18 agosto 2015, n. 139 Coinvolge tutte le società di capitali (spa, sapa, srl) Obiettivi dichiarati: volontà di avvicinare i bilanci in forma ordinaria ai bilanci IAS/IFRS semplificazione degli adempimenti burocratici per le PMI e le micro-imprese La direttiva UE viene recepita con il D.lgs.18 agosto 2015, n. 139

Che differenza c’è tra i vari principi contabili Che differenza c’è tra i vari principi contabili ? ( p 10 e p30 es p 330 1.10)

Criteri per classificare aziende TOTALE ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE TOTALE RICAVI DELLE VENDITE NUMERO DIPENDENTI Criteri per classificare aziende

Classificazione imprese secondo art 2435 bis e ter Imprese grandi PMI Micro-imprese Tot Attivo Superiore a 4.400.000 Non superiore a Non superiore a 175.000 euro Tot ricavi netti 8.800.000 350.000 euro N dipendenti 50 Non superiore a 50 Non superiore a 5 Classificazione imprese secondo art 2435 bis e ter

Bilancio in forma ordinaria in forma abbreviata delle micro-imprese Stato patrimoniale Conto economico Rendiconto finanziario Nota integrativa Esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario Art. 2435bis Esonero dalla redazione: del Rendiconto finanziario della Nota integrativa purché in calce allo Stato patrimoniale siano presenti determinate informazioni Art 2435ter

Parole chiave dell’art.2423? [1] Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. - [2] Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. - [3] Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. - [4] Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. - [5] Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. (3) Parole chiave dell’art.2423?

D.gs n 139/2015 recepimento Direttiva UE 34/2013 Vecchia normativa D.gs n 139/2015 recepimento Direttiva UE 34/2013   Solo 3 documenti Non esiste PRINCIPIO della RILEVANZA E SIGNIFICATIVITA’ Articolo 2423 Redazione del bilancio Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. (2) Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione. (3) Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. (1) ----- Cosa cambia ?

Principio della rilevanza e signicatività Il bilancio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari  fermo restando gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili (art. 2214 e 2219) Il procedimento di formazione del bilancio implica stime e previsioni . Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all’esattezza matematica , bensì alla correttezza economica e alla ragionevolezza Principio della rilevanza e signicatività

Parole chiave dell’art 2423bis ? Principi di redazione del bilancio [1] Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. - [2] Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. Parole chiave dell’art 2423bis ?

D.gs n 139/2015 recepimento Direttiva UE 34/2013 Vecchia normativa D.gs n 139/2015 recepimento Direttiva UE 34/2013   Funzione economica viene rafforzata nel concetto più ampio del PRINCIPIO di prevalenza della SOSTANZA SULLA FORMA Articolo 2423 bis Principi di redazione Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato 1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto; 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. Cosa cambia ?

Principio della prevalenza della SOSTANZA sulla forma Nell’esposizione bilancio occorre privileggiare gli aspetti sostanziali piuttosto che quelli formali , nel caso i primi si discostino dai secondi . La SOSTANZA rappresenta l’essenza economica dell’evento, ossia la vera natura del fatto Per ogni fatto aziendale , è indispensabile conoscere la sostanza economica del fatto stesso , qualunque sia la sua origine (contrattuale, legislativa, ecc) Principio della prevalenza della SOSTANZA sulla forma

Principali modifiche allo schema di Stato patrimoniale B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali: 2) costi di sviluppo III- Immobilizzazioni finanziarie: 4) strumenti finanziari derivati attivi A) Patrimonio netto VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 5) strumenti finanziari derivati attivi B) Fondi per rischi e oneri 3) strumenti finanziari derivati passivi D) Ratei e Risconti (non più separata indicazione del disaggio su prestiti)