Trasferimento d’azienda

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Trasferimento d’azienda Fonti: Dir. 77/187/CEE (modificata da Dir. 98/50/CE e Dir.2001/23/CE) Art. 2112 c.c. (modificato da D.Lgs. 18/2001) Art. 47 L. 428/1990

Art. 2112 c.c. Trasferimento d’azienda Nozione di azienda che prescinde dai beni materiali Corte di Giustizia UE 14.04.1994, causa C-389/92, Schmidt], la Corte aveva dichiarato che l'assenza di elementi materiali non escludeva l'esistenza di un trasferimento, anche nel caso in cui l'attività oggetto di esternalizzazione fosse stata svolta fino a quel momento da una sola persona (nella vicenda, un'addetta alle pulizie) Corte di Giustizia UE 11.03.1997 C-13/95, Suzen: si afferma l'applicabilità della Direttiva 77/187 allorquando il trasferimento abbia ad oggetto un'entità economica organizzata in modo stabile, intesa come: "un complesso organizzato di persone e di elementi che consentano l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo."

Art. 2112 c.c. Trasferimento d’azienda Corte di Giustizia UE 06.09.2011 C-108/10, Scattolon : "un complesso strutturato di lavoratori, malgrado la mancanza di significativi elementi patrimoniali, materiali o immateriali, può corrispondere a un'entità economica Corte di Giustizia UE 20.01.2011 C-463/09, CLECE, ribadisce che "un'attività di pulizia può essere considerata come un'attività che si fonda essenzialmente sulla mano d'opera e, pertanto, un gruppo di lavoratori che assolva stabilmente un'attività comune di pulizia può, in mancanza di altri fattori produttivi, corrispondere ad un'entità economica."

Art. 2112 c.c. Trasferimento d’azienda Nozione di azienda: Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda.

Trasferimento d’azienda Art. 2555 c.c.
Nozione L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Art. 2112 c.c. Trasferimento d’azienda Art. 2112 c.c., co. 1 In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Art. 2558 c.c.
Successione nei contratti. Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.

Art. 2112 c.c. Trasferimento d’azienda Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Trasferimento d’azienda e licenziamento Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.

art. 2112 C.C. Trasferimento di ramo d’azienda Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 1676.

Trasferimento d’azienda obblighi di informazione e consultazione (art Trasferimento d’azienda obblighi di informazione e consultazione (art. 47 L. 428/90) Quando si intenda effettuare, ai sensi dell’art. 2112 del codice civile, un trasferimento d’azienda in cui siano complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte dell’azienda, ai sensi del medesimo art. 2112, il cedente e il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un’intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanza sindacali aziendali (...) nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l’obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi

Trasferimento d’azienda obblighi di informazione e consultazione (art Trasferimento d’azienda obblighi di informazione e consultazione (art. 47 L. 428/90) “L’informazione deve riguardare: a)  la data o la data proposta del trasferimento; b)  i motivi del programmato trasferimento d’azienda; c)  le relative conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d)  le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.”

Trasferimento d’azienda obblighi di informazione e consultazione (art Trasferimento d’azienda obblighi di informazione e consultazione (art. 47 L. 428/90) Fase di consultazione sindacale “Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti”.

Trasferimento d’azienda obblighi di informazione e consultazione (art Trasferimento d’azienda obblighi di informazione e consultazione (art. 47 L. 428/90) Violazione degli obblighi di informazione e consultazione sindacale il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, dell’obbligo di informazione e/o dell’obbligo di esame congiunto ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2 dell’art. 47 della legge n. 428/1990, “costituisce condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300”.

Trasferimento d’azienda obblighi di informazione e consultazione (art Trasferimento d’azienda obblighi di informazione e consultazione (art. 47 L. 428/90) IMPRESE IN CRISI (art. 47 co. 4 bis) Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'art. 2112 c.c. trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività.

Trasferimento d’azienda obblighi di informazione e consultazione (art Trasferimento d’azienda obblighi di informazione e consultazione (art. 47 L. 428/90) IMPRESE IN CRISI (art. 47 co. 5)) Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata: (i) dichiarazione di fallimento, (ii) omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, (iii) emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di (iv) sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non si applica l’art. 2112 c.c. L’accordo può prevedere che il personale eccedente resti alle dipendenze del cedente