« IMPARARE LAVORANDO IN ITALIA SI PUO’» WWW.SISTEMADUALE.LAVORO.GOV.IT IL SISTEMA DUALE « IMPARARE LAVORANDO IN ITALIA SI PUO’» WWW.SISTEMADUALE.LAVORO.GOV.IT BOLOGNA, 13 LUGLIO 2017
Accordo 24/09/2015 Percorsi IeFP in cui vengono rafforzati i contenuti di applicazione pratica tramite i seguenti strumenti: apprendistato di I livello ai sensi del d.lgs 81/2015; alternanza scuola-lavoro (ASL) ai sensi del d.lgs 77/2005; impresa formativa simulata (IFS), quale strumento propedeutico all’alternanza o all’apprendistato, in particolare per gli studenti quattordicenni. Periodi di applicazione pratica: almeno il 40% dell’orario ordinamentale per il secondo anno almeno il 50% per il terzo e il quarto anno ASL e IFS minimo 400 ore/anno.
Alternanza e apprendistato: le differenze
Alternanza e apprendistato: le analogie struttura flessibile dei percorsi progettazione congiunta tra CFP e azienda definizione di percorsi formativi personalizzati presenza di due tutor, uno dell’istituzione formativa e l’altro designato dall’impresa criteri condivisi per le verifiche e la valutazione
Collaborazione CFP/impresa Apprendistato ASL art. 43, comma 6 del d.lgs 81/2015: Protocollo Art. 3 del D.lgs. 77/2005: Convenzione
Il protocollo tra istituzione formativa D.Lgs 81/2015 Il protocollo tra istituzione formativa e datore di lavoro La stipula del protocollo può avvenire anche tra reti di istituzioni formative Apprendistato 1. Contenuto e durata degli obblighi formativi del datore di lavoro 2. Criteri generali per la realizzazione dei percorsi in apprendistato Requisiti imprese in cui si svolge Monte orario max del percorso presso l’istituzione formativa Numero ore da effettuare in azienda D.I. Schema di protocollo
All.1-schema protocollo istituzione formativa/datore lavoro D.I. 12/10/2015 All.1-schema protocollo istituzione formativa/datore lavoro Art. 1 Oggetto Art. 2 Tipologia e durata dei percorsi Art. 3 Tipologia e modalità di individuazione dei destinatari Art. 4 Piano formativo individuale Art. 5 Responsabilità dell’istituzione formativa e del datore di lavoro Art. 6 Valutazione e certificazione delle competenze Art. 7 Monitoraggio Art. 8 Decorrenza e durata Apprendistato
Piano formativo individuale (PFI) La progettazione dei percorsi Apprendistato ASL art. 42, comma 1 del d.lgs 81/2015: Piano formativo individuale (PFI) Art. 4, comma 2 del D.lgs. 77/2005 : i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati
Il Piano formativo individuale (PFI) Apprendistato È predisposto dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro. Può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso. (D.Lgs 81/2015, art. 42, co. 1) Elementi minimi (D.I. art. 5 co. 3) l'anagrafica dell’apprendista, del datore di lavoro, del tutor formativo e del tutor aziendale la qualificazione da acquisire al termine del percorso (ove prevista) il livello di inquadramento contrattuale dell’apprendista la durata del contratto di apprendistato e l’orario di lavoro I risultati di apprendimento, in termini di competenze, i criteri e le modalità di valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti, modalità di recupero nei casi di sospensione del giudizio D.I. (All. 1A) Schema di PFI
All.1- Lo schema di piano formativo individuale Apprendistato Sezione 1 Datore di lavoro Sezione 2 Istituzione formativa Sezione 3 Apprendista Sezione 4 Durata e articolazione annua della formazione interna ed esterna Sezione 5 Valutazione degli apprendimenti
Gli strumenti per l’allievo/apprendista in impresa L’allievo/apprendista per poter decodificare l’esperienza in impresa e inquadrarla nel proprio percorso di studi potrà essere supportato da alcuni strumenti operativi, quali, ad esempio: Griglia di osservazione dell’impresa; Format Diario dell’allievo in alternanza/apprendista; Format relazione finale; Questionario di valutazione dell’allievo/apprendista.
OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE APPRENDISTATO DUALE OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE
OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA Per la durata del contratto : <= 9 DIPENDENTI: 0% > 9 DIPENDENTI: 5% Al termine, per l’anno successivo alla conferma, i contributi saranno: <= 9 DIPENDENTI: 1,61% > 9 DIPENDENTI: 11,61% SGRAVI CONTRIBUTIVI E FISCALI Esclusione delle spese sostenute per la formazione per il calcolo dell’IRAP. - Abolizione del contributo previsto a carico del datore di lavoro in caso di licenziamento dell’apprendista dall’art. 2 co. 31 e 32 l. 92/2012. - Sgravio del pagamento dei contributi della NASPI dell’1,31% di cui all’art. 42 co. 6, lett. f del d.lgs 81/2015. - Cancellazione del contributo integrativo dello 0,30% ex art. 25 l. 845/1978 per i fondi Interprofessionali. VANTAGGI RETRIBUZIONE La retribuzione è definita dal CCNL applicato dal datore di lavoro e può essere: Fino a 2 livelli inferiori a quello dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica a cui è finalizzato il contratto; Stabilita in % rispetto a quella dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica a cui è finalizzato il contratto. Per le ore di formazione presso l’istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro viene riconosciuta all’apprendista una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. INCENTIVI - FIxO Contributo per i datori di lavoro per le attività di tutoraggio Per la durata del contratto
OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONE SISTEMA DUALE (Legge di Bilancio 2017) Nella misura massima di euro 3.250 annui, per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018 (ai sensi dell’art. 1, commi 308 e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232). Circolare INPS n. 109 del 10 luglio 2017 CARATTERISTICHE DELL’INCENTIVO PER GLI ISTITUTI IN ESAME L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che assumono, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente, almeno al: 30% delle ore di alternanza (ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107); 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008; 30% del monte ore o, in mancanza del monte ore, 30% del numero dei crediti formativi previsti dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari. Inoltre, l’esonero può trovare applicazione per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.