Maxiemendamento AS 2067- A sul quale il Governo, in data 15. 3 Maxiemendamento AS 2067- A sul quale il Governo, in data 15.3.2017 ha strategicamente posto e ottenuto la fiducia al Senato, bypassando il dibattito parlamentare Disegno di legge n. 2067, riforma del codice penale, di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario A cura dell’osservatorio garanzie procedimentali camera penale di reggio calabria
Interventi su misure di sicurezza personali e prescrizione Aspetti sostanziali Interventi su misure di sicurezza personali e prescrizione
la riforma introduce una nuova causa estintiva dei reati, modifica il regime della prescrizione dei reati, e inasprisce il trattamento sanzionatorio per i reati di furto, rapina e scambio elettorale politico-mafioso.
Estinzione dei reati a seguito di condotte riparatorie: nei reati perseguibili a querela il giudice potrà dichiarare l’estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Introduzione dell’art. 162 ter c.p.; La causa estintiva si applica esclusivamente ai reati procedibili a querela e soggetti a remissione ( si esclude così l’applicabilità della stessa alle ipotesi di reati che, ancorchè siano procedibili a querela, siano comunque irretrattabili, si pensi all’art. 609 c.p.); Il risarcimento può essere sostituito dall’offerta reale che segue l’applicazione degli articoli 1206 ss del c.c. L’estinzione del reato si ha a seguito dell’intera “riparazione” del danno cagionato dall’illecito, una volta avvenute le restituzioni o il risarcimento del danno e dunque a fronte della eliminazione delle conseguenze dannoso e/o pericolose;
L’offerta reale può essere proposta dall’imputato al Giudice, il quale ne valuta la congruità, e può accettarla sebbene non vi sia accettazione dal parte delle persona offesa; E’ questa la sostanziale differenza rispetto alla remissione di querela: l’art. 162ter offre al Giudice uno strumento a mezzo del quale superare la persistente volontà punitiva del querelante, laddove ritenga congrua “l’offerta” sospinta dall’imputato; Termine entro il quale può essere formulata siffatta richiesta è l’apertura del dibattimento, in detto termine devono peraltro essere tenute le condotte riparatorie; L’estinzione del reato è dichiarata all’esito delle condotte riparatorie.
INASPRIMENTO DI PENE PER ALCUNI REATI CONTRO IL PATRIMONIO: E’ previsto l'aumento dei minimi edittali delle pene detentive e un aumento delle pene pecuniarie per i reati di furto in abitazione e scippo (art. 624-bis c.p.), rapina (art. 628), oltre ad una serie di modifiche in tema di circostanze aggravanti; sono aumentate le pene per il reato di scambio elettorale politico- mafioso (art. 416-ter c.p.), che sarà punito con la reclusione da 6 a 12 anni. Il legislatore ha previsto l’aumento dei soli minimi edittali in relazione al reato di scambio elettorale politico- mafioso, nonché ai reati di tipo predatorio ( furto aggravato, furto in abitazione e con strappo, rapina) L’obiettivo è senza dubbio quello di rendere più difficoltoso nelle ipotesi delittuose oggetto di aggravamento sanzionatorio l’accesso alla sospensione condizionale della pena e alle misure alternative alla detenzione.
Di seguito si riporta una tabella illustrativa dei reati soggetti all’aggravamento sanzionatorio evidenziando la pena prevista prima della riforma e quella successiva: reato pena attuale pena prevista dal ddl art. 416-ter 4-10 anni 6-12 anni art. 624-bis, comma 1 1-6 anni 3-6 anni art. 624-bis aggravato 3-10 anni 4-10 anni art. 625 1-6 anni 2-6 anni art. 628, comma 1 3-10 anni 6-10 anni art. 628, comma 2 4 anni e sei mesi-20 anni 6-20 anni
Applicazione congiunta di pene e misure di sicurezza Nessuna proposta innovativa nel richiamo indefinito alla <migliore tutela della collettività> che non si bilancia alle esigenze di cura dell’infermo
Doppio binario, ancora cumulo tra pena applicata e misura di sicurezza: insufficiente l’invito a limitare il sacrificio della libertà personale se l’applicazione congiunta di pena e misura di sicurezza è rapportata al titolo di reato piuttosto che alla tipologia e al grado di infermità
Nei confronti dei non imputabili e parzialmente incapaci i trattamenti di cura appaiono ipotizzati per risolvere (ove possibile) le problematiche che hanno inciso sulla capacità ma senza alcuna attenzione al percorso di risocializzazione e alla prevenzione di nuovi reati
Sospensione del processo Viene introdotta un’ipotesi di sospensione astratta dalle dinamiche processuali che invita a far <riposare> i fascicoli dopo l’emissione di sentenza nei due gradi di merito, privando l’imputato di tempi certi e celeri per l’affermazione della propria innocenza
Sospensione ad personam Secondo le nuove regole la sospensione della prescrizione opera nei soli confronti degli imputati nei cui confronti il processo è celebrato creando un’irrazionale disparità di trattamento rispetto ai soggetti che pur coinvolti dalla stessa ipotesi di reato non hanno ottenuto sentenza
Prescrizione e minore d’età Nel solco di una politica legislativa meramente colpevolista, un’irrazionale ipotesi di sospensione della prescrizione opererebbe nei giudizi con minori offesi dal reato, spostando la decorrenza dal compimento del diciottesimo anno d’età della persona offesa
Aumento indiretto della prescrizione Numerosi reati vedranno aumentare i limiti di pena così di fatto estendendosi indirettamente i termini prescrizione
Collegamento a distanza stabile e permanente per l’imputato di reati di criminalità organizzata Il detenuto per i delitti di cui agli articoli 51 comma 3 bi e 407 comma 2 lett. a n. 4 partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata ANCHE RELATIVI A REATI PER I QUALI SIA IN LIBERTA’, nonchè nelle udienze civili e penali in cui debba essere sentito come testimone
Collegamento a distanza stabile e permanente per gli imputati di reati di criminalità organizzata NON PIU’ BILANCIAMENTO TRA ESIGENZE DI ORDINE PUBBLICO ED ESIGENZE DI DIFESA MA LESIONE INDISCRIMINATA DEI DIRITTI DI DIFESA
Ragioni di economicità prevalenti su esigenze di difesa Il giudice può disporre la partecipazione a distanza, sussistendo ragioni di sicurezza per dibattimenti complessi e al fine di evitare ritardi, nonché qualora si debba assumere la testimonianza di una persona a qualunque titolo ristretta in un istituto penitenziario
Nuovi costi per le difese Nei processi nei quali si procede con collegamenti audiovisivi, le altri parti e i loro difensori che intendano intervenire a distanza, previa autorizzazione del giudice, devono assumersi l’onere dei costi del collegamento
Le modifiche in materia di abbreviato e patteggiamento Riti alternativi Le modifiche in materia di abbreviato e patteggiamento
Rito abbreviato indagini suppletive nel termine di 60 gg sui temi della difesa Quando l’imputato chiede il giudizio abbreviato dopo il deposito delle investigazioni difensive, il pm può svolgere investigazioni suppletive nel termine di 60 gg. L’imputato ha solo la facoltà di revocare la richiesta
Rito abbreviato ed eccezioni processuali precluse La richiesta di abbreviato in udienza preliminare preclude le questioni di competenza territoriale, le questioni di nullità (salvo le nullità assolute) e le questioni di inutilizzabilità (salvo quelle derivanti dalla violazione di divieti probatori)
Patteggiamento: limiti al ricorso per cassazione Pm e imputato possono ricorrere per cassazione avverso la sentenza solo per motivi: attinenti alla volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione del fatto, all’illegalità della pena o della misura di sicurezza
Riforma impugnazioni Canonizzato il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza a Sezioni Unite in ordine alla necessaria specificità estrinseca dei motivi di impugnazione Reintrodotto il concordato in appello dal quale risultano esclusi i reati di criminalità organizzata, i reati di pedopornografia, i reati di violenza sessuale, i delinquenti abituali professionali o per tendenza
INTERCETTAZIONI Il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina delle intercettazioni secondo i principi e criteri direttivi fissati ai commi 84 e 85 del ddl in questione
TROJAN DI STATO Nel caso in cui si proceda per i delitti di criminalità organizzata e, fuori da tali casi, nei luoghi di privata dimora qualora si stia svolgendo attività criminosa, è legittimato l’uso del virus informatico, c.d. trojan, e con esso una indiscriminata attività di intercettazione (viene canonizzata la giurisprudenza di legittimità sull’intercettatore telematico) (rif. comma 84 lett. e)
Archivio segreto del pm La delega al Governo per la riforma delle intercettazioni consente al pm di selezionare e custodire in un archivio segreto le conversazioni che ritiene irrilevanti e stabilisce che non dovrà esserne nemmeno riportato per sintesi il contenuto vanificando la possibilità di reperire elementi utili a difesa (rif. Comma 84 lettera a 1 e 2 )
Facoltà di ascolto ma non di copia per gli atti non allegati all’istanza cautelare Gli atti che non sono allegati a supporto della richiesta di misura cautelare sono custoditi in apposito archivio riservato del pm con facoltà della difesa di esaminarli e di ascoltarli ma non di estrarne copia, con conseguente impossibilità di acquisire elementi a discarico (rif. comma 84)