ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI – prof. Sara Tonolo 11 aprile 2017
IL SISTEMA DELLE NAZIONI UNITE – CARTA DI S. FRANCISCO 26.6.1945 APPARTENENZA AMMISSIONE PARTECIPAZIONE ORGANI Consiglio di Sicurezza Assemblea generale Segretariato Consiglio economico e sociale e Consiglio di amministrazione fiduciaria Corte internazionale di giustizia FUNZIONI ATTI
FUNZIONI O.N.U. ART. 1 della CARTA utilizza una formulazione assai ampia ed elastica delle funzioni dell’ONU con la conclusione che non vi è settore in cui ONU non possa agire.
SISTEMA DI SICUREZZA COLLETTIVA Carta ONU vieta la minaccia e l’uso della forza unilaterale da parte degli Stati (art. 2 par. 4), eccetto in legittima difesa (art. 51).
SISTEMA DI SICUREZZA COLLETTIVA Art. 51 circoscrive i requisiti della legittima difesa: risposta ad un attacco armato sferrato da uno Stato (con forze armate regolari o irregolari) contro un altro Stato; la reazione può provenire anche da altri Stati purchè vi sia richiesta di aiuto o consenso dello Stato attaccato (legittima difesa collettiva).
SISTEMA DI SICUREZZA COLLETTIVA Principio generale: sottrarre il ricorso alla forza militare agli Stati, tranne che per reagire immediatamente a un attacco armato e di accentrarla nel Consiglio di Sicurezza al quale gli Stati membri ex art. 24 della Carta conferiscono la responsabilità principale nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, riconoscendo che il Consiglio nell’adempiere tali compiti agisce in loro nome.
SISTEMA DI SICUREZZA COLLETTIVA E’ la collettività degli Stati che legittima l’intervento del Consiglio di Sicurezza: il suo ruolo e cruciale nel senso che non è pensabile l’eliminazione totale dell’uso della forza, né la limitazione della forza all’unico caso della legittima difesa ad attacchi armati esterni. La forza deve poter essere impiegata nei confronti dei trasgressori e contro gravi minacce al sistema a protezione della vittime-per garantire la sicurezza collettiva.
SISTEMA DI SICUREZZA COLLETTIVA Alcuni compiti possono essere delegati anche ad AG e a Segretario generale ma sono meno significativi: nel primo caso perché attuati tramite atti non vincolanti, nel secondo perché solo su delega del CdS.
SISTEMA DI SICUREZZA COLLETTIVA Art. 35 Carta prevede per tutti gli Stati la possibilità di adire sia CdS sia AG: Stati membri (art. 35 ma obbligo per art. 37 e art. 38); Stati non membri (art. 35 par. 2) SOLO per sottoporre al CdS una controversia di cui siano parti e dichiarando di volerla regolare in maniera pacifica (rari casi Siam 1946, Kuwait 1961)
SISTEMA DI SICUREZZA COLLETTIVA Anche AG e Segretario generale possono provocare l’azione del CdS: Art. 11 par. 3 per AG – assorbe regola di art. 11 par. 2 Art. 99 per Segretario generale: ad es. nel caso dell’ambasciata USA a Teheran
PROBLEMA PER STATI NON MEMBRI ONU Rilevanza limitata attualmente (Santa Sede, Taiwan, Repubblica Turca Cipro Nord, Kosovo, Palestina) Varie norme nella Carta: Art. 2 par. 6; Art. 32; Art. 35 par. 2; Art. 102 e art. 103.
PROBLEMA PER STATI NON MEMBRI ONU Fondamento giuridico: norme della Carta+ norme del diritto internazionale; Carta regola i rapporti tra Organizzazione e Stati non membri (superamento di teoria di Kelsen: art. 2 par. 6 Carta imposto dalle sanzioni nei confronti degli Stati terzi e tentativi di individuare diritto globale). Art. 41 ad es. consente al CdS di adottare misure nei confronti degli Stati terzi perché così prevede la Carta.
PROBLEMA PER STATI NON MEMBRI ONU Stato terzo può rifiutarsi in base alle norme del diritto internazionale: ad es. Svizzera contro le sanzioni nei confronti della Rhodesia del Sud
MISURE COERCITIVE DEL CDS Sono realmente misure coercitive nei confronti degli Stati terzi? Nella prassi gli Stati terzi si sono dichiarati spontaneamente disponibili ad attuarle ma non in forza di un obbligo; sembra pertanto che esse assumano il carattere di RACCOMANDAZIONI (mai eccepita circostanza di estraneità a ONU, vd. Serbia Montenegro tra 1992 e 2000 misure ex art. 41 Carta): es. Svizzera prima di ingresso in ONU dichiara ad es. di applicare in maniera indipendente l’embargo nei confronti dell’Iraq.
FONTI DEL SISTEMA DI SICUREZZA COLLETTIVA Capo VI Carta: soluzione pacifica delle controversie eccetto artt. 34 e 35 che riguardano anche esercizio di altre competenze del CdS (es. potere di inchiesta). Capo VII Carta: azione a tutela della pace
SISTEMA DI SICUREZZA COLLETTIVA CAP. VIII: ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI DIFESA CAP.VI CARTA: FUNZIONE CONCILIATIVA – CONTROVERSIE INTERNAZIONALI CAP. VII CARTA:CDS
CAP. VII CARTA Carta ONU vieta la minaccia e l’uso della forza unilaterale da parte degli Stati (art. 2 par. 4), eccetto in legittima difesa (art. 51) e consente al Consiglio di adottare misure coercitive sia pacifiche (art. 41) che militari (art. 42), nel caso di minaccia alla pace, di violazione della pace o di aggressione (art. 39).
CAP. VI CARTA Cap. VI della Carta disciplina la funzione conciliativa delle Nazioni Unite nella soluzione delle controversie internazionali “la cui continuazione sia suscettibile di metttere in pericolo la pace e la sicurezza internazionale” attraverso il ricorso a mezzi diplomatici (non coercitivi di componimento)
CAP. VIII CARTA Cap. VIII della Carta disciplina l’intervento militare delle organizzazioni regionali di difesa su autorizzazione e sotto la direzione del Consiglio di Sicurezza (art. 53).
NECESSITA’ DI DISTINGUERE TRA CAPO VI e CAPO VII della CARTA La distinzione rileva a vari fini: Operatività del limite di art. 2 par. 7 della Carta; Operatività dell’art. 27 par. 3 della Carta per obbligo di astensione del membro di una controversia dalla delibera concernente il capo VI.
NECESSITA’ DI DISTINGUERE TRA CAPO VI e CAPO VII della CARTA DISTINZIONE TRA CAPO VI e CAPO VII CARTA APPLICABILITA’ ART. 2 par. 7 APPLICABILITA’ ART. 27 par. 3.
NECESSITA’ DI DISTINGUERE TRA CAPO VI e CAPO VII della CARTA La distinzione rileva innanzitutto per escludere operatività del limite della c.d.domestic jurisdiction di cui all’art. 2 par. 7 della Carta
LIMITI OGGETTIVI DELL’AZIONE ONU: COMPETENZA DOMESTICA Art. 2 par. 7 della Carta prevede che “nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato né obbliga i membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazione del presente Statuto: questo principio non pregiudica l’applicazione di misure coercitive a norma del cap. VII”
NOZIONE DI COMPETENZA DOMESTICA/DOMESTIC JURISDICTION NOZIONE GIURIDICA: parere della Corte permanente di giustizia internazionale del 1923 – giurisdizione domestica = materie in cui lo Stato è libero da obblighi internazionali di qualsiasi genere: ad es. decisione sull’attribuzione della cittadinanza. NO NOZIONE DI CARATTERE MORALE…(Sperduti) NO NOZIONE DI CARATTERE POLITICO…(Ross) NO NOZIONE RESTRITTIVA (Arangio Ruiz), secondo la quale il dominio riservato va inteso come divieto per l’ONU di ingerirsi nelle funzioni di governo esercitate dagli Stati nell’ambito delle proprie comunità territoriali.
NOZIONE DI COMPETENZA DOMESTICA/DOMESTIC JURISDICTION NOZIONE VARIABILE: se esistono impegni internazionalmente validi (trattati e altro) la nozione si restringe.
PRASSI E NOZIONE DI DOMESTIC JURISDICTION COMPETENZE ONU SEMPRE MAGGIORI – TESI CONTRARIE A NOZIONE GIURIDICA COMPETENZE ONU RIDOTTE SE SI ADOTTA NOZIONE GIURIDICA DI DOMESTIC JURISDICTION
PRASSI E NOZIONE DI DOMESTIC JURISDICTION COMPETENZE ONU SEMPRE MAGGIORI – ANALISI DELLA PRASSI: INDIPENDENTE DA SUPERAMENTO DI NOZIONE GIURIDICA.
EVOLUZIONE DELLA NOZIONE DI COMPETENZA DOMESTICA L’estensione del diritto internazionale ha eroso sempre di più la nozione di competenza domestica, ad es. in seguito all’adozione dei trattati in tema di tutela dei diritti umani o di cooperazione economica e dunque in molti casi gli Stati non possono eccepire tale limite…forse anche per il capo VI della Carta? (condanna apartheid in Sud Africa, condanna del regime di Franco in Spagna, del governo di Kadar in Ungheria nel l1956, dei Governi fantoccio – Cambogia 1979, Afghanistan 1980
PRASSI E NOZIONE DI DOMESTIC JURISDICTION Come si conciliano tali materie con la prassi ONU di intervenire in tali questioni all’interno degli StatI? Con la prassi dell’ONU di adottare in tutte queste materie RISOLUZIONI DI CARATTERE GENERALE E ASTRATTO (progetti di convenzioni, raccomandazioni) restando precluse invece le risoluzioni nei confronti dei singoli Stati
EVOLUZIONE DELLA NOZIONE DI COMPETENZA DOMESTICA MATERIE DI DOMESTIC JURISDICTION RISOLUZIONI GENERALI E ASTRATTE NO AZIONI NEI CONFRONTI DEI SINGOLI STATI
RIDUZIONE DELLA NOZIONE DI DOMESTIC JURISDICTION NELLA PRASSI Tale prassi può definire una nuova regola consuetudinaria in deroga ad art. 2 par. 7 della Carta?
RIDUZIONE DELLA NOZIONE DI DOMESTIC JURISDICTION NELLA PRASSI Certamente per quanto riguarda evoluzione dell’ambito della tutela dei DIRITTI UMANI, non solo in seguito alla ratifica dei Patti ‘’66, ma anche per effetto della nuova concezione dei diritti umani che va al di là del singolo diritto, del singolo aspetto (ambiti strettamente statali) e riguarda invece tutti gli ambiti in cui viene in rilievo la persona umana e la sua dignità: es. tutela delle minoranze ormai sotto ambito ONU, vd. Ris. 1991/688 del CdS condanna la repressione delle popolazioni civili irachene nei territori abitati dai Curdi (definendola come una minaccia alla pace).
COSA SIGNIFICA INTERVENIRE NELLA DOMESTIC JURISDICTION DEGLI STATI? NON certo intervenire con la forza visto che l’unico caso in cui ciò può avvenire è il Capitolo VII quindi nei settori di domestic jurisdiction non si può intervenire con i normali poteri.
PRASSI RILEVANTE Casi di intervento ONU bloccato perché entro domestic jurisdiction: 12.1.2007 progetto di risoluzione che invitava Myanmar a cessare gli attacchi militari contro i civili – art. 40 Carta (veto Russia e Cina)
ECCCEZIONE DI ART. 2 PAR. 7 CARTA Dinanzi a una MINACCIA alla PACE, a una VIOLAZIONE della PACE o a un ATTO DI AGGRESSIONE, l’intervento del CdS è sempre possibile: tale possibilità deriva dalla stessa previsione dell’ultima parte dell’art. 2 par. 7 della Carta:ART. 42: misure di carattere militare;ART. 41: misure non implicanti l’uso della forza. Tale eccezione si estende anche alle misure del CdS preparatorie di queste ultime (Commissione di inchiesta, misure preparatorie).
DISTINZIONE RILEVANTE PER ASTENSIONE OBBLIGATORIA La distinzione tra i due Capi è inoltre rilevante ai fini dell’operatività dell’astensione obbligatoria prevista per il membro di una controversia dall’art. 27 par. 3 della Carta.
DIFFICILE DISTINZIONE Capo VII può rivolgersi anche contro una MINACCIA alla pace internazionale; difficile distinzione; Capo VII prevede anche una funzione conciliativa (art. 39) – ma per questa NON vale il limite della domestic jurisdiction. Difficile collocazione della risoluzione del CdS in una o nell’altra categoria-delicata opera interpretativa.
CRITERI DISTINTIVI TRA CAPO VI e CAPO VII AMBITO DI APPLICAZIONE: OGGETTIVO: capo VI riguarda questioni solo potenzialmente idonee a turbare la pace (art. 33, 36 e 37); il capo VII riguarda invece le questioni che determinano una minaccia alla pace (art. 39); SOGGETTIVO: capo VI principalmente riguarda gli Stati; capo VII riguarda invece CdS – Stati hanno ruolo collaborativo.
CRITERI DISTINTIVI TRA CAPO VI e CAPO VII STRUMENTI DI AZIONE: nell’ambito del capo VI lo strumento tipico è la RACCOMANDAZIONE, che è priva di forza vincolante, mentre nel capo VII lo strumento adottato principalmente è la RISOLUZIONE con la quale il CdS si impegna anche ad agire direttamente o tramite delega agli Stati; Solo nell’ambito del capo VII il CdS adotta SANZIONI nei confronti di uno o più Stati: potere sanzionatorio indipendente da un illecito internazionale
CAP. VII CARTA Art. 39 fissa i presupposti affinchè il CdS possa adottare misure pacifiche o armate previste nelle disposizioni successive. CdS deve constatare l’esistenza di una “minaccia alla pace, di una violazione della pace o un atto di aggressione”.
ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI: MINACCIA ALLA PACE Mentre se vi è richiesta di Stati, Segretario, AG il CdS DEVE essere convocato, vi è invece discrezionalità sull’accertamento dei requisiti per l’esercizio delle sue funzioni.
ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI: MINACCIA ALLA PACE Il CdS può anche decidere di non poter esaminare una questione oppure può decidere di esaminarla sulla base di una valutazione autonoma (valutazione preliminare già operata dal presidente del CdS). Prassi eterogenea in cui il CdS ha considerato minaccia alla pace situazioni eterogenee e anche di carattere interno,a d es. apartheid (Rhodesia del Sud, Sud Africa) guerra civile (Liberia, Angola, Timor Est), la commissione di crimini internazionali, la proliferazione nucleare, il terrorismo internazionale.
ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI: MINACCIA ALLA PACE Delibera erronea del CdS (ad es. ris 1441/2002 per Iraq – dava per certo possesso di armi di distruzione di massa) può essere avallata da acquiescenza degli Stati, ma può anche subire reazione avversa.
AZIONE DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA Art. 34 della Carta prevede che “il CdS può fare indagini su qualsiasi controversia o qualsiasi situazione che possa portare a un attrito internazionale o dar luogo a una controversia allo scopo di determinare se la continuazione della controversia sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale”.
INCHIESTA Nonostante la collocazione dell’art. 34 nel capo VI, non si può ritenere che tale norma valga solo per l’esercizio della funzione conciliativa del CdS, dato che la norma definisce un POTERE DI INCHIESTA GENERALE. INCHIESTA è acquisizione di informazioni che serve al CdS per esercitare ogni funzione di sua competenza (capo VI o capo VII).
INCHIESTA INCHIESTA MERO ACCERTAMENTO DEI FATTI: es. inchiesta nel 1946 accertamento fatti in Spagna di Franco; 1975 delega al Segretario gen su Sahara occ. ACCERTAMENTO DEI FATTI FINALIZZATO A UNA DETERMINATA FUNZIONE: es. ris. 2004/1564 Commissione di inchiesta in Darfur se Sudan non rispetta altra ris.
INCHIESTA Rilevante la distinzione tra inchiesta generica e inchiesta finalizzata ad es all’adozione di misure ex cap. VII perché nel secondo caso non potrà essere eccepita l’eccezione di dominio riservato, nell’altro caso sì.
INCHIESTA Rilevante la distinzione anche al fine dell’applicazione di art. 27 par. 3 della Carta perché se riguarda un membro delle Nazioni Unite, parte di una controversia ricorre un caso di astensione obbligatoria.
INCHIESTA E DISTINZIONE TRA CAPO VI e CAPO VII della CARTA DISTINZIONE TRA CAPO VI e CAPO VII CARTA APPLICABILITA’ ART. 2 par. 7 APPLICABILITA’ ART. 27 par. 3.
INCHIESTA Inchiesta può essere svolta direttamente dal CdS oppure da un altro organo creato ad hoc secondo quanto prevede l’art. 29 della Carta (Commissione di inchiesta composta da alcuni membri del CdS, da personale ONU, ecc.) o anche dal Segretario generale. E’ delibera non procedurale (veto e doppio veto).
INCHIESTA Inchiesta può essere svolta dal CdS anche in ordine a situazioni controverse su cui il CdS sia già intervenuto a tutela della pace ma rispetto alle quali intenda intervenire per seguire gli sviluppi di ulteriori interventi: v. ad es. commissioni di tregua o corpi di osservatori per sosrvegliare il rispetto del cessate il fuoco. Inchiesta tramite gruppi di osservatori militari ≠missioni peace keeping.
NATURA DELLA DELIBERA ISTITUTIVA DELL’INCHIESTA Risoluzione? In base ad art. 25 Carta e interpretazione funzionale. Raccomandazione? In base a sua appartenenza a Capo VI Risoluzione operativa? Preferibile perché non è atto normativo.
RISOLUZIONE OPERATIVA ISTITUTIVA DELL’INCHIESTA Dato che si tratta di una risoluzione operativa, gli Stati sono obbligati a rispettarla? Possono opporsi all’ingresso degli addetti all’inchiesta nel loro territorio? Stati devono collaborare secondo quanto prevede art. 2 par. 5 ma possono rifiutarsi di farli entrare perché laddove la Carta ha voluto che si superasse tale limite lo ha espressamente previsto come per art. 43 par. 1. Rifiuto degli Stati può però configurarsi come minaccia alla pace.
AZIONE DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA PER IL MANTENIMENTO DELLA PACE (CAP AZIONE DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA PER IL MANTENIMENTO DELLA PACE (CAP. VII) Azione più importante del CdS. Bloccata dal diritto di veto fino alla guerra del Golfo del 1991- poi molto più intenso. Si caratterizza per intervento in affari interni degli Stati: deroga al c.d. dominio riservato per: Guerre civili; Violazioni diritti umani; Situazioni post – conflittuali; Sostituzione di autorità locali.
AZIONE DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA PER IL MANTENIMENTO DELLA PACE (CAP AZIONE DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA PER IL MANTENIMENTO DELLA PACE (CAP. VII) A) Accertamento della minaccia alla pace, della violazione della pace o di un atto di aggressione; B) Scelta della misura da adottare.
A) ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI PER ADOZIONE DI MISURE Art. 39 Carta prevede che il CdS constata l’esitenza di una: Minaccia alla pace (caso più frequente); Violazione della pace (più raramente – es. guerra di Corea 1950, Falklands, guerra del Golfo); Atto di aggressione (MAI).
A) ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI PER ADOZIONE DI MISURE Valutazione discrezionale anche perché condizionata dal diritto di veto, ma comunque suscettibile di essere ancorata a elementi interpretativi giuridici.
A) NOZIONE DI PACE Ad es. NOZIONE DI PACE si presta a due interpretazioni: Assenza di conflitti di carattere inter-statale o interno; o Circostanze politiche, economiche e sociali che impediscono il sorgere di conflitti futuri?
A) INTERPRETAZIONE DELLA NOZIONE DI PACE Assenza di conflitti di carattere inter-statale o interno si presta meglio ad essere considerata in caso di violazione con delle azioni dirette rispetto a Circostanze politiche, economiche e sociali che impediscono il sorgere di conflitti futuri, che richiederebbero un’azione più indeterminata del CdS.
A) NOZIONE DI AGGRESSIONE NOZIONE DI AGGRESSIONE: Dichiarazione di principi AG 1974/3314: Invasione militare; Bombardamento di forze aeree, terrestri, navali; Blocco dei porti o delle coste; Invio di bande armate irregolario di mercenari (aggressione indiretta).
A) NOZIONE DI AGGRESSIONE NOZIONE DI AGGRESSIONE: art. 2 Dichiarazione di principi AG 1974/3314 prevede inoltre che CdS possa stabilire che la commissione di uno di tali atti elencati non giustifichi il suo intervento e art. 4 prevede che il CdS possa considerare come aggressione atti non elencati (Conferma della massima discrezionalità del CdS nell’accertamento dei presupposti della sua azione).
A) NOZIONE DI AGGRESSIONE NOZIONE DI AGGRESSIONE: ormai riconosciuta come crimine internazionale codificato in art. 8 bis par. 1 dello Statuto della Corte penale internazionale (rivisto nella Conferenza di Kampala del 2010): pianificazione, preparazione, scatenamento o esecuzione, da parte di una persona che sia nella posizione di esercitare un controllo effettivo o di dirigere l’azione politica e militare dello Stato di un atto di aggressione che, per carattere, gravità e portata costituisca una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite.
A) PRASSI IN MATERIA DI MINACCIA ALLA PACE La nozione di MINACCIA ALLA PACE è il presupposto più utilizzato dal CdS, che gli ha consentito di estendere il suo ambito di azione: Situazioni interne, ad es. apartheid in Sud Africa (1977), Rhodesia del Sud (1966); Oppressione di una minoranza: curdi in Iraq (1991); Violazione dei diritti umani e del diritto umanitario (Bosnia, Croazia 1993, Albania 1997, Kosovo 1999); Genocidio e uccisione dei civili in Ruanda (1994); Guerra civile (Congo 1960, Somalia 1992); Commissione di attentati terroristici (Istanbul 2003, Madrid 2004, Londra e Iraq 2005) Terrorismo internazionale e proliferazione di armi nucleari a favore di entità non statali.
A) PRASSI IN MATERIA DI MINACCIA ALLA PACE AMPIA DISCREZIONALITA’ anche nel riconoscere come minaccia alla pace situazioni non implicanti l’uso della forza bellica: CASI DUBBI: ris. 1991 n. 687 che pone fine a guerra del Golfo e impone sanzioni all’Iraq per rifiuto di provvedere a risarcimento danni di guerra (minaccia alla pace); Ris. 1992 n. 748 che impone sanzioni alla Libia per rifiuto di estradare cittadini libici colpevoli di terrorismo ma in coerenza con obblighi internazionali vale principio aut dedere aut iudicare.
A) LIMITI ALLA DISREZIONALITA’ DEL CDS IN MATERIA DI MINACCIA ALLA PACE. Nelle situazioni in cui il CdS debba considerare come minaccia alla pace le situazioni in cui venga in gioco la violenza bellica, vi è il limite dell’art. 51 quindi il CdS non può considerare minaccia alla pace il caso in cui lo Stato abbia agito in legittima difesa individuale o collettiva.
A) LIMITI ALLA DISREZIONALITA’ DEL CDS IN MATERIA DI MINACCIA ALLA PACE. Tale limite potrebbe ritenersi ampliabile , accettando altre ipotesi di legittima difesa, ad es. la legittima difesa preventiva, la legittima difesa per motivi umanitari, per la tutela dei diritti umani, ecc. Si tratta di tesi sostenute da Stati c.d. forti ma non condivise da Stati deboli.
A) LIMITI ALLA DISREZIONALITA’ DEL CDS IN MATERIA DI MINACCIA ALLA PACE. Dal punto di vista giuridico, la teoria della legittima difesa preventiva non pare fondata sull’art. 51 della Carta che autorizza la legittima difesa individuale o collettiva a un attacco già sferrato. Tra l’altro politicamente dottrina c.d. Bush rivista da Barack Obama già nel 2006.
A) LIMITI ALLA DISREZIONALITA’ DEL CDS IN MATERIA DI MINACCIA ALLA PACE. In ogni caso non vale dire che poiché CdS bloccato dal diritto di veto allora si può superare limite della sola legittima difesa estendendola ad altri casi; se CdS è bloccato allora la Carta ha esaurito la sua funzione compreso accertamento di minaccia della pace; semmai si discuterà delle modalità di legittima difesa nel dir. int. generale.