DUE PARTI Attrezzare il proprio studio alle esigenze del PCT

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Transcript della presentazione:

DUE PARTI Attrezzare il proprio studio alle esigenze del PCT Il PCT nella sua attualità e negli sviluppi futuri

Attrezzare il proprio studio alle esigenze del PCT Parte prima Attrezzare il proprio studio alle esigenze del PCT

Attrezzare il proprio studio professionale Occorre prendere atto che il PCT ha portato un mutamento radicale nella impostazione concettuale di uno studio legale: da struttura organizzata diretta alla produzione di documenti cartacei, a struttura diretta alla produzione di files

La considerazione che precede porta a due conseguenze Una differenziazione delle attrezzature che costituiscono la dotazione ordinaria dello studio rispetto al passato, anche recente Una differente allocazione delle risorse umane sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo

ATTREZZATURE Informatizzazione delle strutture dello studio professionale Allaccio ad una efficiente e veloce rete internet Dotazione di hardware finalizzato alla produzione di files con progressiva dismissione dell’hardware destinato alla produzione di carta stampata (stampanti, fax e simili)

RISORSE UMANE Progressiva e rapida dismissione delle funzioni oggi eseguite personalmente presso le cancellerie e gli Uffici UNEP Il personale di segreteria dovrà essere diversamente formato e dovrà mutare radicalmente il proprio mansionario

Informatizzazione Il computer non è una macchina da scrivere evoluta, come molti avvocati considerano, ma è lo strumento essenziale per l’esercizio dell’attività. Occorre che sia tecnologicamente adeguato, ossia che sia dotato di un sistema operativo che abbia ancora una assistenza da parte della casa fornitrice Per cui per i sistemi Windows, almeno una versione 7 o una versione 8: possibilmente in entrambi i casi quelle elaborate per le imprese (versioni PRO) e non quelle cosiddette Home Per i sistemi IOS (Apple) le ultime versioni (Yosemite)

Informatizzazione Il sistema operativo non serve a lavorare. È necessario dotarsi di applicativi di redazione di atti (pacchetto Office di Microsoft per Windows o per Mac, ovvero pacchetti open source come Open Office o Libre Office, scaricabili gratuitamente); È necessario mantenerli aggiornati: per chi usa pacchetti open source può scaricare gli aggiornamenti man mano che si rendono disponibili; chi usa Office di MS è consigliato di procedere all’aggiornamento. Oggi MS propone un pacchetto in abbonamento a 150 euro IVA compresa all’anno. che consente 5 installazioni su PC e 5 installazioni su tablet, con spazio in cloud ove depositare tutti i files, che vengono conservati e tre aggiornamenti all’anno Fondamentale un programma di gestione della posta elettronica che è contenuta nel pacchetto Office di MS ma che non è compreso negli open source. In questo caso esistono browser gratuiti per la posta quali Mozilla Thunderbird

Informatizzazione Occorre in ogni caso dotarsi di un sistema di copia automatica dei files prodotti, per evitare di perdere dati (peraltro la conservazione dei files è prevista dalla normativa sulla privacy) Negli studi con più postazioni di lavoro è opportuno avere un server nel quale contenere tutta la produzione dello studio per poterne poi effettuare agevolmente le copie di sicurezza

Informatizzazione I computer il server e la rete non esauriscono la dotazione di studio. Occorre una connessione ad Internet ad alta velocità (ADSL) e che consenta la connessione contemporanea di tutte le postazioni (router) È opportuno dotarsi di una possibilità alternativa di connessione ad internet, non legata alla rete telefonica fissa (chiavette USB HDPSA o LTE) da usare in caso di impossibilità di connessione sulla rete fissa

Informatizzazione LA STAMPANTE PERDE E CONTINUERÀ A PERDERE IL RUOLO FONDAMENTALE SINO AD OGGI AVUTO Per cui gli investimenti sino ad oggi effettuati per fantasmagoriche stampanti, non servono più a nulla. Occorrerà acquistare scanner veloci che possano in pochi attimi scannerizzare documenti composti da molte pagine. Anche per lo scanner non accontentatevi di averne solo uno. Dovesse rompersi non potrete più depositare, per cui serve avere una alternativa valida. Piuttosto che una sola multifunzione costosissima, meglio 2/3 macchine più piccole che possano scannerizzare, fotocopiare e, alla bisogna, stampare.

Informatizzazione Da ultimo: kit di firma digitale con certificati sempre aggiornati (da rinnovare entro il giorno antecedente alla scadenza) con la dotazione dei programmi necessari al suo funzionamento (Dike, Dike Util, Firma 4NG, ecc.) Programma per la formazione e la spedizione della busta telematica (Redattore di atti) Possesso di una casella di PEC

Informatizzazione Strettamente connesso al redattore di atti è il programma di gestione dello studio che consente di far nascere ab initio i fascicoli in formato digitale e che è comunque in grado di gestire l’agenda, gli appuntamenti, la parcellazione e consente la formazione della busta in modo molto più agevole.

Risorse Umane Il PCT già oggi, ma ancor più quando sarà completato, renderà non più necessario l’accesso alle cancellerie con conseguente scomparsa della figura del/della dipendente che si reca negli uffici per le commissioni. Analogo discorso avverrà per le notifiche. Il lavoro di studio sarà necessariamente differentemente distribuito: la necessità di utilizzo della firma digitale per il deposito degli atti rende altamente sconsigliabile al titolare delegarne l’utilizzo ad altri, per cui dovrà operare direttamente per i depositi.

Risorse Umane Anche il lavoro di segreteria dovrà adeguarsi alla nuova realtà: non più dattilografi, ma organizzatori dei servizi interni dello studio (fissazione appuntamenti, contabilità e residue attività esterne) Ciò comporta formazione sull’utilizzo dei software in dotazione allo studio

Risorse Umane È assolutamente indispensabile che il titolare dello studio sia in grado di effettuare il deposito telematico degli atti. Delegare il personale di segreteria rende l’avvocato schiavo del dipendente e gli fa correre il rischio, gravido di responsabilità professionali, di non poter depositare atti in scadenza in caso di assenza dei dipendenti.

IL PCT PRODUCE UNA MODIFICA RADICALE DELLA PROFESSIONE Il deposito telematico produrrà il progressivo ridimensionamento del ruolo dell’attività procuratoria che sarà limitata alla mera attività di udienza Ma modificherà anche il modo di porgersi verso il magistrato

CONSOLLE DEL MAGISTRATO La consolle non agevola la lettura degli atti.

NECESSITÀ DI REDIGERE DIVERSAMENTE GLI ATTI Occorrerà essere meno prolissi e più schematici; Dovremo cercare di indicare, in modo particolarmente evidenziato, quello che è il fulcro della questione trattata, in modo da non disperdere l’attenzione del Giudice su questioni non rilevanti; Sarà premiata la facoltà di sintesi

È UNA TENDENZA GIURISPRUDENZIALE Cass. 4.7.2012 n. 11199 ha stabilito che “La particolare ampiezza degli atti certamente non pone un problema formale di violazione di prescrizioni formali ma non giova alla chiarezza degli atti stessi e concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio”, principio che ha trovato eco nell’ordinanza del Tribunale di Milano 8.7.2013, pubblicata su Altalex

Nel luglio 2013 il 1° presidente della Corte di Cassazione in una lettera rivolta al Prof. Alpa, Presidente del CNF, ha prescritto che gli atti di parte nei procedimenti in Cassazione non devono superare le 20 pagine. Il monito deriva dalla analoga prescrizione proveniente dalla C.E.D.U. che prescrive una lunghezza massima di 10 pagine, la quale può essere superata solo in casi di particolare difficoltà e comunque deve essere accompagnata da un riassunto di un paio di pagine.

È LA RIVOLUZIONE COPERNICANA DELLA PROFESSIONE FORENSE Con il PCT questa tendenza costituirà la regola anche nei giudizi di merito. Da qui l’affermazione che il PCT cambierà radicalmente il modo di concepire la professione a partire dalla organizzazione dei nostri studi, passando al contenuto della prestazione con l’abbandono dell’attività procuratoria, alle tecniche di redazione degli atti

Il PCT nella sua attualità e negli sviluppi futuri PARTE SECONDA Il PCT nella sua attualità e negli sviluppi futuri

STATO DI FATTO ATTUALE Il PCT è entrato obbligatoriamente in vigore il 30 giugno scorso per le cause introdotte successivamente a quella data. In realtà l’unico procedimento interamente telematico è quello monitorio. Per gli altri procedimenti sono obbligatori solo gli atti endo procedimentali, ossia con esclusione degli atti introduttivi, salvo che i decreti autorizzativi della sperimentazione li prevedessero già. Ciò ha fatto sì che l’introduzione sia avvenuta a macchia di leopardo: non in tutti i Tribunali si possono in questo semestre depositare gli stessi atti.

STATO DI FATTO ATTUALE A Vercelli tutti gli atti sono depositabili, in quanto autorizzate in precedenza in via sperimentale tranne la citazione introduttiva del giudizio ordinario di cognizione

STATO DI FATTO ATTUALE Nel caso di deposito di un atto in un Tribunale differente da quello di Vercelli è opportuno consultare il sito http://pst.giustizia.it/PST

Tribunale di Oristano

PROSSIME SCADENZE 31 dicembre 2014: scade il primo semestre. A decorrere da quella data, anche per i giudizi pendenti al 30.6.2014, sarà obbligatorio il deposito di tutti gli atti endoprocesuali; 30 giugno 2015 scatta l’obbligatorietà per i giudizi di appello: anche in questo caso l’utilizzazione sarà possibile solo per gli atti endo processuali, con esclusione degli atti introduttivi

È nel frattempo iniziata: PROSSIME SCADENZE È nel frattempo iniziata: la sperimentazione della notificazione via PEC dei provvedimenti emessi dalla Corte di Cassazione La sperimentazione del deposito telematico degli atti introduttivi nei Tribunali di Genova, Firenze e Modena

LA COMPARSA DI COSTITUZIONE In questi mesi si è sviluppato un ampio dibattito circa la validità del deposito di atti asseritamente non depositabili che ha portato a prese di posizioni giurisprudenziali contrastanti il problema nasce dal richiamo contenuto dall’art. 16 bis del DL 179/20121 alle “parti precedentemente costituite”

Il V comma dell’art. 16 bis prevede la possibilità che con decreti ministeriali si possa anticipare la possibilità di deposito di atti per via telematica prima del 30.6.2014; Per cui si ritiene che l’obbligatorietà dal 30.6.2014 valga solo per gli atti endo procedimentali e che sia consentita per gli altri solo dove previsti dai decreti ministeriali Ciò ha prodotto pronunzie differenti in merito alla ammissibilità di atti non esplicitamente previsti depositati per via telematica.

Pronunzie di ammissibilità Tribunale di Forlì 29.0.2014: che prevede l’ammissibilità del deposito della comparsa di risposta non prevista neppure dalla sperimentazione; Tribunale di Milano 7.10.2014: idem; Tribunale di Brescia 7.10.2014: idem; Tribunale di Padova 28.8.2014: idem; Tribunale di Vercelli 4.8.2014: idem; Tribunale Bologna 16.7.2014: idem

Tutte le pronunzie citate, quella di Vercelli è antesignana ed è citata da quasi tutte le altre successivamente emanate, muovono dal principio sostanzialistico della libertà di forma previsto dall’art. 121 c.p.c. e dalla sanatoria della nullità dell’atto processuale ove questo abbia raggiunto lo scopo, posto dall’art. 156 c.p.c. Poiché l’atto processuale telematico comunque risponde ad una forma prevista, se raggiunge lo scopo non potrà mai essere nullo.

Pronunzie di inammissibilità Contrarie al principio appena affermato sono: Tribunale di Torino 15.7.2014; Tribunale di Pavia 22.7.2014; Tribunale di Padova 28.8.2014 La motivazione dell’inammissibilità sta nella mancata autorizzazione preventiva alla sperimentazione rilasciata dal Ministero, ex art. 35 comma 1 DM 44/2011

MODIFICHE AL C.P.C. Eliminazione della sottoscrizione autografa del verbale anche in caso di assunzione di prove testimoniali: l’art. 126 comma 2 cpc è stato modificato e non prevede più la sottoscrizione delle parti e degli altri soggetti intervenuti all’udienza, prevedendo che il PV sia sottoscritto dal Cancelliere; La norma non si stende al verbale di conciliazione che deve essere sottoscritto dalle parti: l’art. 88 disp. att. cpc non è stato modificato e prevede ancora che il verbale di conciliazione sia una “convenzione” tra le parti conclusa avanti al Giudice

MODIFICHE AL C.P.C. Biglietto di cancelleria contenente il testo integrale del provvedimento comunicato, sia esso emesso in formato cartaceo che digitale; Eliminazione dei limiti di orario per il deposito degli atti che originariamente il DM 44/2011 prevedeva per le ore 14 del giorno di scadenza: oggi il termine di scadenza dono le ore 24 del giorno di scadenza. Devono considerarsi tempestivamente depositati gli atti per i quali la mail di avvenuto superamento positivo dei controlli automatici perviene entro le ore 24 del giorno di scadenza.

MODIFICHE AL C.P.C. Superamento della soglia dei 30 MB: si tratta di una disposizione, introdotta dal secondo comma dell’art. 51 del DL 90/2014, che regolamenta i casi in cui la dimensione della busta telematica sia eccedente i 30 MB: occorrerà compiere più invii e la cancelleria sarà tenuta ad accettarli tutti. Tutti gli invii dovranno avvenire per la tempestività dell’intero deposito, entro le ore 24 del giorno di scadenza.

MODIFICHE AL C.P.C. Il domicilio digitale prevale su ogni altro non eventualmente dichiarato: la notifica del biglietto di cancelleria dovrà avvenire in via prioritaria alla PEC del difensore e solo quando ciò non è possibile con deposito presso la cancelleria. Ciò vale anche in caso di mancata elezione di domicilio fuori distretto (recepimento del principio sancito da Cass. SSUU20.6.2012 n. 10143)

MODIFICHE AL C.P.C. Autentica delle copie degli atti da parte del difensore: si limita alla copia autentica non esecutiva che potrà in tal modo essere notificata o nelle modalità tradizionali, a mezzo Ufficiale Giudiziario o con notifica diretta, ovvero a mezzo PEC

A norma dell’art. 52 comma 1 lett- a stabilisce: all'articolo 16-bis dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente: « 9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche' dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita' telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformita' a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.»;

MODIFICHE AL C.P.C. Ergo: Tutti gli atti inseriti nel fascicolo digitale, siano essi nativi digitali, siano essi scannerizzati sono autenticabili dal difensore Occorre ricordarsi che nella autentica il difensore è PUBBLICO UFFICIALE Ma occorre anche pretendere che tutti i documenti del processo (verbali e soprattutto relazioni di CTU) siano inseriti nel fascicolo telematico, anche quelli formati a mano o con Word Processor.

MODIFICHE AL C.P.C. Rimangono escluse dalla possibilità di autenticazione da parte del difensore le COPIE ESECUTIVE le quali sono e rimangono atto del cancelliere che è e resta l’unico abilitato al loro rilascio. NON È CONSENTITA, E COMUNQUE SCONTEREBBE IL PAGAMENTO DEL DIRITTO DI CANCELLERIA, L’APPOSIZIONE DELLA Fe SU COPIA AUTENTICATA DAL DIFENSORE

QUESTIONI APERTE Anomalie nel deposito telematico: Il Ministero ha emanato in data 28.10.2014, una circolare, scaricabile dal sto del Ministero, con la quale tra le altre cose si afferma che le anomalie possono essere di tre tipi: WARN ERROR FATAL

QUESTIONI APERTE Gli errori delle prime due categorie possono essere forzati dalla cancelleria; Gli errori della terza categoria non possono essere forzati La circolare stabilisce che ”Le cancellerie in presenza di errori di tipo WARN o ERROR dovranno sempre accettare il deposito”

QUESTIONI APERTE Il contributo unificato, se pagato con marca lottomatica. Va sempre annullato fisicamente da parte del cancelliere e quindi va portato presso la cancelleria. Laddove si ritenga di evitare l’accesso si potrà eseguire il versamento con bollettino postale o con Mod. F.23 ovvero per via telematica (servizio fornito a alcuni istituti bancari – Unicredit – e da Lextel cui il Foro di Vercelli è abilitato) con sovrapprezzo. In tal caso sarà sufficiente allegare o il File XML prodotto telematicamente o lo scanner del Mod. F.23 o del bolletino postale.

ATTENZIONE ALLA PEC È ASSOLUTAMENTE OPPORTUNO CARICARE LA CASELLA DI PEC NEL BROWSER DI POSTA ELETTRONICA, IN QUANTO CIÒ CONSENTE DI SCARICARE LA CASELLA DI POSTA; Se la casella (della dimensione di 1 GB) non viene scaricata e si riempie sino alla capienza massima non rende visibili i messaggi pur segnalati ricevuti al mittente

ATTENZIONE ALLA PEC Non scaricare le PEC nel computer è un rischio fortissimo. L’onere di mantenere la casella in modo d Tale da poter ricevere i messaggi incombe sul titolare della casella;

NOTIFICHE VIA PEC Le notifiche via PEC possono avvenire verso destinatari che possiedono un indirizzo di PEC che risulti da pubblici elenchi (INIPEC per imprese e professionisti o indicepa.gov.it per le pubbliche amministrazioni) La produzione delle notificazioni per via telematica non può prescindere dalla stampa della pec e degli allegati e dalla loro allegazione in formato pdf, posto che la mail è un file la cui produzione non è consentita dalle specifiche tecniche ministeriali di formazione della busta

NOTIFICHE VIA PEC Ciò risponde alle esigenze del sistema informatico del PCT per come concepito, ma non alla effettività di quello che è il documento informatico. L’originale del documento informatico è il file e non la sua rappresentazione analogica (carta) o digitale (file.pdf). La prova della avvenuta notificazione è data dal messaggio di PEC e non dalla sua copia pur se autenticata dall’avvocato.

NOTIFICHE VIA PEC Anche per le notifiche, come per l’autentica delle copie, l’avvocato è considerato pubblico ufficiale quando compila la relata e le attestazioni di autentica La notifica può avere per oggetto sia atti prodotti dall’avvocato che atti tratti dal fascicolo telematico ovvero cartacei che siano stati scannerizzati ed autenticati

NOTIFICHE VIA PEC È necessario che la facoltà i notificare a mezzo PEC sia compresa nella procura alle liti la quale deve essere allegata ad ogni atto notificato. Ciò non significa che per ogni notifica deve esserci una procura, ma che la procura, riferita a quel procedimento, deve prevedere la possibilità di notifica via PEC, e poiché è redatta su un file separato, va allegata ad ogni notifica relativa a quel procedimento

NOTIFICHE VIA PEC La ricevuta di consegna deve essere completa, ossia deve contenere nell’allegato il messaggio notificato Non necessita dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine per le notifiche in proprio Non prevede il pagamento di diritti di notifica

NOTIFICHE VIA PEC ATTENZIONE: Si applica l’art. 147 c.p.c.: le notifiche devono avvenire non prima delle ore 7,00 e non oltre le ore 21,00. Per cui, ai fini della tempestività, la notifica eseguita dopo le ore 21,00 si ha per eseguita alle ore 7,00 del giorno successivo.

NOTIFICA CITAZIONE Trasformare in pdf il file della citazione Raccogliere la delega che deve contenere la possibilità di notificare a mezzo pec Predisporre la relata di notifica Firmare digitalmente citazione mandato e relata Predisporre il messaggio di PEC al quale allegare i files firmati digitalmente Inviare la PEC ed attendere i due messaggi Stampare ogni singolo file e autenticarlo

1. Trasformare il file in pdf

2. La delega MANDATO: Io Aulo Agerio, informato ai sensi dell’art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previ-sto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato al presente mandato si da farne parte integrante e sostanziale, nonché della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 D.L. 12.9.2014 n. 132, a rappresentarmi ed a difendermi nel presente giu-dizio di opposizione a decreto ingiuntivo monitorio promosso avanti al Tribunale di Vercelli in ogni sua fase e grado, anche di opposizione ed esecuzione, contro Numerio Negidio rappresentato dall’avv. Federica La Scala avente per oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. _______ emesso dal Tribunale di Vercelli il _______ e notifi-cato in data ________, l’avv. Angelo D’Addesio, presso lo studio del quale eleggo do-micilio in Vercelli _______. Gli Conferisco ogni facoltà di legge ivi compresa quella di conciliare e transigere, nominare procuratori, sostituti in udienza e quant’altro neces-sario per esplicare il mandato, nonché a notificare a mezzo PEC la citazione in oppo-sizione a decreto ingiuntivo, e tutti gli atti successivi inerenti al procedimento in-staurando. Vercelli, li 24 novembre 2014 Aulo Agerio V° per autentica Avv. Angelo D’Addesio

3.La relata HO NOTIFICATO Io sottoscritto Avv. ANGELO D’ADDESIO (C.F.: ______________) iscritto all’albo degli Avvocati tenuto l’Ordine degli Avvocati di Vercelli, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm. nonché in virtù dell’autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli , giusta delibera del 1° marzo 2013, quale difensore del sig.AULO AGERIO, per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti datata 24 novem-bre 2014, nei confronti della NUMERIO NEGIDIO res. in ______ ed elettivamente domiciliato in Ver-celli __________ presso lo studio dell’avv. Federica La Scala HO NOTIFICATO l’allegato atto citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. _______ emesso dal Giudice del Tribuna-le di Vercelli, dr. _________ il ______ 2014, notificato il _______2014 a NUMERIO NEGIDIO, res. in Vercelli, ________________________, elettivamente domiciliato in Vercelli ________ presso lo studio dell’avv. Federica Las Scala e facendone consegna a mezzo PEC (angelo.daddesio@ordineavvocativercelli.it, traibile da Re.g.ind.e. - Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (consultabile dal sito http://pst.giustizia.it/PST/), all’indirizzo di posta elettronica certificata federica.lascala@ordineavvocativercelli.eu estratto da Re.g.ind.e. - Registro Generale degli Indi-rizzi Elettronici (consultabile dal sito http://pst.giustizia.it/PST/) DICHIARO che la presente notifica viene effettuata in relazione all’instaurando procedimento di opposizione al de-creto ingiuntivo n. _______ emesso dal Giudice del Tribunale di Vercelli, dr. _________ il ______ 2014, notificato il _______2014. Vercelli 17 ottobre 2014 Avv. Angelo D’Addesio

LA PEC DI NOTIFICA

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LA PEC DI NOTIFICA

LA PEC DI NOTIFICA

LA PEC DI NOTIFICA

LA PEC DI NOTIFICA Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 9, comma 1 bis, e 6, comma 1, della Legge n. 53/94, così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16 - quater del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 e dall’art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e ss. mm., si attesta la conformità della presente copia cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta così come notificata al destinatario ivi indicato Vercelli, ___________ Avv. Angelo D’Addesio