Le collaborazioni organizzate dal committente Cassetto Giuridico aggiornato al 01 febbraio 2016
L’art. 409 C.P.C. richiede che nei rapporti di collaborazione la prestazione sia: Cassetto Giuridico
Continuativa: … ossia deve trattarsi di una prestazione non occasionale né istantanea. La prestazione deve protrarsi in un arco temporale abbastanza lungo, implicante una reiterazione delle prestazioni ed un impegno costante a favore del committente. La continuità può realizzarsi anche attraverso prestazioni istantanee funzionalmente correlate e destinate a soddisfare un interesse duraturo del committente. Cassetto Giuridico
coordinata l’attività deve essere strutturalmente e funzionalmente collegata all’organizzazione produttiva del committente Cassetto Giuridico
prevalentemente personale ai fini della realizzazione dell’obbligazione contrattuale, il requisito della personalità deve essere prevalente sugli altri fattori impiegati. La struttura non deve assumere, ovviamente, i caratteri di una organizzazione imprenditoriale perché in tal caso si configurerebbe un contratto di appalto. Cassetto Giuridico
Il contratto a progetto … Al fine di contrastare la condotta tesa a dissimulare contratti di lavoro subordinato, con il D. Lgs. n. 276, il legislatore del 2003 stabilisce, salvo determinate eccezioni, che tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa debbano essere riconducibili a uno o più progetti specifici, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Cassetto Giuridico
delle tipologie contrattuali, …e suo superamento Il D. Lgs. n. 81/2015 di attuazione del Jobs Act, nell’ambito di un’ampia riforma delle tipologie contrattuali, ha abrogato la disciplina del lavoro a progetto che a partire dal 25/06/2015 (data di entrata in vigore del provvedimento) non può più essere stipulato. Esso prevede che le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69 bis del D. Lgs. n. 276 del 2003 siano abrogate Restano validi i contratti già in atto alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2015. Cassetto Giuridico
Ne consegue che: a seguito del D. Lgs. n. 81/2015, le collaborazioni coordinate e continuative possono sì essere stipulate ma solo ex art. 409 C.P.C., senza dover essere ricondotte allo schema del lavoro a progetto. Cassetto Giuridico
Le tipologie contrattuali occasionali Dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2015 non possono più essere poste in essere le cd. prestazioni occasionali ossia le collaborazioni coordinate ma non continuative perché di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, con compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare non superiore a 5000 euro. Tali collaborazioni per le loro peculiarità erano state esentate, nel 2003, dalla redazione di un progetto. Cassetto Giuridico
Inoltre, dall’entrata in vigore del D. lgs. n. 81/2015, Inoltre, dall’entrata in vigore del D. lgs. n. 81/2015, non sono più operativi i presupposti che l’ art. 69 bis del D. Lgs. n. 276/2003 richiedeva per considerare le prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita IVA come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Cassetto Giuridico
La presunzione di subordinazione Superato il contratto a progetto, il legislatore ha previsto, a partire dal I° Gennaio 2016, una presunzione di subordinazione per i rapporti di collaborazione che presentino caratteristiche tali da far supporre l’elusione dello schema tipico del lavoro subordinato (per es. l’assenza di autonomia, l’assoggettamento al potere disciplinare, direttivo e organizzativo dell’imprenditore, l’inserimento stabile all’interno del processo produttivo dell’azienda …) Cassetto Giuridico
Tale presunzione non si applica: I alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche; Cassetto Giuridico
II alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
III alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
IV alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
V alle collaborazioni certificate dalle Commissioni di Certificazione previste dall’art. 76 del D. Lgs. n. 276/2003.
Le collaborazioni organizzate dal committente pubblico Dal primo gennaio 2017 è fatto divieto a tutti i datori di lavoro pubblici di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche sotto il profilo spazio-temporale. Fino al riordino dei contratti di lavoro flessibile del settore pubblico la presunzione di subordinazione non opera. Cassetto Giuridico
A decorrere dal primo gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e titolari di Partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, possono ottenere l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all’assunzione. Cassetto Giuridico
Per godere degli effetti della stabilizzazione occorre che: i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’art. 2113 del CC o avanti alle commissioni di certificazione; nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. Cassetto Giuridico