INVALIDITA’, ESTINZIONE E SOSPENSIONE DEI TRATTATI INTERNAZIONALI

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INVALIDITA’, ESTINZIONE E SOSPENSIONE DEI TRATTATI INTERNAZIONALI - Prof. Sara Tonolo - Diritto internazionale pubblico- 4 aprile 2017 -

DEFINIZIONE DELLA NULLITA’ Nel diritto internazionale si utilizzano vari termini: Invalidity Nullité Invalidità

INVALIDITA’ ED ESTINZIONE DEI TRATTATI NELLA CONVENZIONE DI VIENNA Regole generali (artt. 42 – 45); Cause di invalidità (artt. 46 – 53); Cause di sospensione e di estinzione (art. 54 – 64)

CAUSE DI INVALIDITA’ DEI TRATTATI Errore ; Dolo; Violenza; Violazione di norme interne sulla competenza a stipulare; Violazione di norme di ius cogens.

DISTINZIONI TRA LE CAUSE DI INVALIDITA’ CAUSE DI INVALIDITA’ ASSOLUTA: Violenza (artt. 51 e 52 C. Vienna) Violazione di norma cogente (art. 53 C. Vienna) CAUSE DI INVALIDITA’ RELATIVA: errore Dolo Violazione di norme interne sulla competenza a stipulare

VIOLAZIONE DELLE NORME INTERNE SULLA COMPETENZA A STIPULARE Art. 46 Conv. Vienna prevede la rilevanza di tale causa a 2 CONDIZIONI: Se si tratta di una violazione MANIFESTA quindi evidente a uno Stato che si comporti secondo la pratica abituale e la BUONA FEDE: es. CIG Camerun v. Nigeria 10.10.2002 Se la VIOLAZIONE riguarda una norma DI DIRITTO INTERNO DI IMPORTANZA FONDAMENTALE (es. art. 80 Cost. it)

ERRORE COME CAUSA DI INVALIDITA’ DEI TRATTATI Perché si possa invocare l’errore come causa di invalidità esso dev’essere: - di fatto: si deve trattare di una falsa rappresentazione della realtà, di solito una situazione geografica; - essenziale: deve riguardare un fatto o una situazione che lo Stato erroneamente supponeva esistente al momento del consenso e che costituiva una base essenziale del suo consenso ad obbligarsi; - scusabile: lo Stato che invoca l’errore non deve averlo provocato con la sua condotta; deve dimostrare che non avrebbe potuto conoscerlo usando la normale diligenza.

ERRORE COME CAUSA DI INVALIDITA’ DEI TRATTATI L’errore redazionale di cui al paragrfo 3 dell’articolo 48 non ha rilievo come causa d’invalidità ma va risolto alla luce dell’articolo 79, che permette la correzione d’errori nei testi o nelle copie certificate conformi al trattato. Il paragrafo 4 della disposizione precisa che la correzione ha effetti retroattivi, sostituendo la disposizione errata ab initio.

DOLO E CORRUZIONE COME CAUSA DI INVALIDITA’ DEI TRATTATI Il dolo consiste nella condotta fraudolenta della negoziazione, che induce l’altra parte in errore. La corruzione dell’organo stipulante è prevista dall’art. 50 della Convenzione di Vienna ed è una sottocategoria del dolo.

VIOLENZA SUL RAPPRESENTANTE DELLO STATO/VIOLENZA SULLO STATO La prima causa + prevista dall’art. 51 della Convenzione di Vienna: in questo caso rileva la posizione del rappresentnte in quanto individuo che riceve minacce per sé o per la sua famiglia;

VIOLENZA SUL RAPPRESENTANTE DELLO STATO/VIOLENZA SULLO STATO La seconda causa è prevista dall’art. 52 della Convenzione di Vienna: in questo caso rileva la posizione dello Stato che deve aver subito un attacco armato in violazione della Carta delle Nazioni Unite (quindi non è invalido il trattato concluso nell’ambito di un’operazione di legittima difesa). Es.: Accordo di Monaco del 1938 tra Germania, Italia, Francia e Gran Bretagna per cessione dei Sudeti da Cecoslovacchia a Germania; accordi di Rambouillet se fossero stati firmati nel 1998 per la questione Kosovo

VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE NORME IMPERATIVE/IUS COGENS ANTERIORI AL TRATTATO INVALIDITA’ – ART. 53 SUCCESSIVE AL TRATTATO ESTINZIONE – ART. 64

VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE L’articolo 53 della Convenzione di Vienna dispone la nullità di un trattato concluso in violazione di una norma cogente, cioè di una norma consuetudinaria che in più possiede il carattere dell’inderogabilità mediante accordo. L’articolo 64 della Convenzione di Vienna considera nullo ogni trattato esistente al momento della sopravvenienza di una norma cogente.

VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE Non si è mai posto il caso di un trattato dichiarato nullo o estinto per violazione di norme imperative, ma il problema si è posto in vari casi….

VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE - Trattato di amicizia tra URSS e Iran del 1921, dichiarato decaduto dall’Iran nel 1979, il cui articolo 6 sarebbe stato contrario alla norma cogente che vieta la minaccia o l’uso della forza, poiché prevede un diritto automatico di intervento militare sovietico in territorio iraniano (senza che sia necessario il consenso dell’Iran) in caso di invasione. - Trattato del 16 agosto 1960 sulla garanzia di Cipro, stipulato tra Grecia, Regno Unito e Turchia, il cui articolo IV potrebbe, se interpretato in un certo modo, rivelarsi contrario alla norma cogente che vieta la minaccia o l’uso della forza armata, in quanto tale disposizione riconosce ai contraenti il diritto di “intraprendere azioni” in caso di modifica della situazione di Cipro. Ove per “intraprendere azioni” si intendessero anche interventi armati si potrebbe sostenere la tesi della sua contrarietà all’articolo 53 della Convenzione di Vienna.

VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE - Accordi di Camp David del 17 settembre 1978 e Trattato di pace tra Egitto e Israele del 26 marzo 1979 sulla Striscia di Gaza e sulla “West Bank”, territori soggetti ad occupazione israeliana. Gli accordi contrasterebbero con il diritto di autodeterminazione dei popoli perché disporrebbero anche nei riguardi del popolo palestinese, che non risulta essere tra i contraenti.

EFFETTI DELLE CAUSE DI INVALIDITA’ RELATIVA L’invalidità è relativa se la causa d’invalidità può essere invocata solo dalla parte contraente vittima del vizio (criterio della legittimazione attiva); se può operare solo nei confronti di una o più disposizioni del trattato senza travolgerlo per intero (criterio della divisibilità); se l’esecuzione del trattato può avvenire nonostante la conoscenza del vizio di validità (criterio della sanabilità); se la parte contraente per effetto dell’esecuzione nonostante la conoscenza della causa d’invalidità perde il diritto ad invocare quest’ultima.

EFFETTI DELLE CAUSE DI INVALIDITA’ RELATIVA: DIVISIBILITA’ DEL TRATTATO: invalidità viene invocata con riguardo ad alcune clausole (art. 44) se: Le clausole sono separabili dal resto del trattato; Non si tratta di clausole essenzialicondizione per la volontà di obbligarsi; Non è “ingiusto” continuare ad applicare la parte residua del trattato SANABILITA’ DI CAUSA DI INVALIDITA’: art. 45 C. Vienna

EFFETTI DELLE CAUSE DI INVALIDITA’ ASSOLUTA L’invalidità è assoluta, se la causa può essere invocata da qualsiasi parte del trattato in base al criterio della legittimazione attiva; se la causa travolge l’intero trattato, cioè se è da escludere la divisibilità delle clausole oggetto d’invalidità dal resto dell’accordo; se non è possibile sanare la causa d’invalidità mediante acquiescenza.

EFFETTI DELLE CAUSE DI INVALIDITA’ ASSOLUTA: INDIVISIBILITA’ DEL TRATTATO (Art. 44 C. Vienna): invalidità può essere invocata solo con riguardo al trattato nel suo complesso INSANABILITA’ DELLE CAUSE DI INVALIDITA’:possono essere invocate sempre e non vale l’art. 45 C. Vienna

EFFETTO SPECIFICO DELLA CAUSA DI INVALIDITA’: VIOLAZIONE DI IUS COGENS Art. 71 C. Vienna ‘69: le parti devono eliminare nella misura del possibile le conseguenze di qualsiasi atto compiuto sulla base della disposizione che è in conflitto con la norma imperativa e rendere i loro rapporti reciproci conformi alla norma imperativa

EFFETTI DELLE CAUSE DI INVALIDITA’ INVALIDITA’ ASSOLUTA INVOCABILE DA TUTTI INSANABILE INDIVISIBILE/TRAVOLGE L’INTERO TRATTATO INVALIDITA’ RELATIVA INVOCABILE SOLO DALLA VITTIMA SANABILE DIVISIBILE

CAUSE DI ESTINZIONE DEI TRATTATI INTERNAZIONALI CAUSE PREVISTE DA FONTE PATTIZIA: Termine finale – art. 54: ad es. T. Ceca 18.4.1951 (2002) Condizione risolutiva o sospensiva – art. 55: ad es. se n. di parti scende sotto un certo n. Denuncia o recesso – art. 56: ad es. TNP 1.7.1968 (Art. 10) Abrogazione – art. 59 Esplicita Implicita CAUSE PREVISTE DAL DIRITTO CONSUETUDINARIO: Inadempimento del trattato – art. 60 Impossibilità sopravvenuta – art. 61 Mutamento delle circostanze – art. 62 Violazione del diritto cogente – art. 64

CAUSE DI ESTINZIONE DEI TRATTATI INTERNAZIONALI SONO SOLO CAUSE ESTINTIVE: la denuncia o il recesso, la condizione risolutiva, il termine finale, l’abrogazione espressa e quella per incompatibilità tra norme convenzionali, l’abrogazione per sopravvenienza di una nuova norma cogente. POSSONO ESSERE SIA SOSPENSIVE CHE ESTINTIVE: la sospensione prevista espressamente dal trattato o per unanime consenso delle parti (articolo 57), la sopravvenuta impossibilità dell’esecuzione, l’inadempimento della controparte, la clausola rebus sic stantibus e la GUERRA.

EFFETTI DELLA GUERRA SUI TRATTATI Conv. Vienna non si applica (art. 73) Applicabilità del principio rebus sic stantibus? Diverse opinioni…eccetto per i trattati che regolano la condotta degli Stati in tempo di guerra per i quali la guerra è condizione di operatività dei trattati.

EFFETTI DELLA GUERRA SUI TRATTATI - Segue Trattati bilaterali: Estinzione: se il trattato è incompatibile con lo scoppio del conflitto: ad es. t. di alleanza militare

EFFETTI DELLA GUERRA SUI TRATTATI - Segue Trattati multilaterali: Estinzione: se il trattato è incompatibile con lo scoppio del conflitto Sospensione se l’incompatibilità è meno radicale: ad es. t. di commercio:CGCE, 16,6,1998 Racke Recesso di una o più parti coinvolte nel conflitto ECCEZIONE: Trattati sui diritti umani: ad es. art. 15 Cedu, art. 4 PDCP – conferma: parere CIG 8.7.1996par. 25 parere CIG 9.7.2004 par. 106

EFFETTI DELLA GUERRA SUI TRATTATI – Segue – GIURISPRUDENZA CGCE SENTENZA 16 giugno 1998 RACKE: controversia tra un importatore di vini dal Kosovo, la società Racke e l’ufficio doganale tedesco. La Racke si rifiutava di pagare la differenza in aumento del dazio doganale che l’ufficio pretendeva d’imporle per l’importazione di una partita di vini dalla Repubblica di Iugoslavia. Tale differenza era dovuta al fatto che un regolamento comunitario aveva sospeso le concessioni tariffarie agevolate alle merci provenienti dalla Iugoslavia, dopo lo scoppio della guerra. Quest’ultimo fatto era invocato dalla CE come causa di sospensione dell’accordo di cooperazione tra la Ce e la Iugoslavia, dovuta proprio al mutamento fondamentale delle circostanze che indussero la CE a concludere un accordo con il quale concedeva ai prodotti provenienti dalla Iugoslavia un trattamento tariffario doganale preferenziale. Di conseguenza la CE aveva adottato un regolamento con il quale tali concessioni erano sospese. La Racke contestava la validità del regolamento, che a suo dire avrebbe violato l’accordo CE-Iugoslavia. La Corte, dopo aver affermato che il diritto internazionale consuetudinario dev’essere osservato nell’ordinamento comunitario, riconosce la validità del regolamento che sospendeva le concessioni tariffarie previste dall’accordo di cooperazione CE-Iugoslavia fondando la sua decisione proprio sul mutamento fondamentale delle circostanze che avevano indotto la CE a concludere quell’accordo, individuando tali circostanze nella situazione di pace nel Paese, pace non più esistente dato il perdurare dello stato di guerra

EFFETTI DELL’ESTINZIONE DEL TRATTATO Art. 70 Le parti sono liberate dall’obbligo di continuare ad applicare il trattato – ex nunc Sono fatti salvi i diritti, gli obblighi e le situazioni giuridiche sorte prima dell’estinzione

EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DEL TRATTATO Art. 72 Le parti sono liberate dall’obbligo di applicare il trattato nel periodo di sospensione La sospensione non incide sui rapporti instaurati fra le parti: devono astenersi dal compiere atti che possano ostacolare applicazione

EFFETTI DELLE CAUSE DI ESTINZIONE Applicabilità a singole clausole (art. 44) se: Esse sono separabili; Se non si tratta di clausole essenziali; Se non è ingiusto continuare ad applicare la parte residua del trattato Non invocabilità (art. 45) se: Avutane conoscenza lo Stato accetta di considerare il t. in vigore

OPERATIVITA’ DELLE CAUSE DI ESTINZIONE Alcune cause di estinzione o sospensione possono senz’altro operare automaticamente, quali la condizione risolutiva, il termine finale, la guerra, l’abrogazione espressa e/o ad opera di un accordo successivo, poiché è possibile verificare oggettivamente i fatti che vi dettero luogo Sul piano internazionale, si ritiene opportuna la……

PROCEDURA PER FAR VALERE INVALIDITA’, ESTINZIONE O SOSPENSIONE DELL’APPLICAZIONE DEL TRATTATO Art. 65: inizio della procedura con la NOTIFICA da parte dello Stato che intende far valer la causa di invalidità, estinzione o sospensione, della misura che si propone di adottare in relazione al trattato e delle ragioni della stessa. Decorsi 3 MESI senza obiezioni si adottano misure proposte.

ADOZIONE MISURA PROPOSTA PROCEDURA PER FAR VALERE INVALIDITA’, ESTINZIONE O SOSPENSIONE DELL’APPLICAZIONE DEL TRATTATO Notifica NO OBIEZIONI ADOZIONE MISURA PROPOSTA

PROCEDURA PER FAR VALERE INVALIDITA’, ESTINZIONE O SOSPENSIONE DELL’APPLICAZIONE DEL TRATTATO Art. 65: inizio della procedura con la NOTIFICA da parte dello Stato che intende far valer la causa di invalidità, estinzione o sospensione, della misura che si propone di adottare in relazione al trattato e delle ragioni della stessa (art. 67 – pieni poteri). Se si formulano obiezioni sorge una controversia internazionale che le parti cercano di risolvere con un mezzo di loro scelta (par. 3). Se entro 12 mesi non vi è soluzione si deve ricorrere a conciliazione o a regolamento giudiziale in caso di violazione dello ius cogens.

PROCEDURA PER FAR VALERE INVALIDITA’, ESTINZIONE O SOSPENSIONE DELL’APPLICAZIONE DEL TRATTATO Notifica (art. 67) Obiezioni Controversia: entro 12 mesi soluzione, se no diventano obbligatori: Conciliazione Regolamento giudiziale (per ius cogens)

SUCCESSIONE DEGLI STATI NEI TRATTATI/STATO SOGGETTO Nascita di uno Stato: processo storico – politico che può presentare caratteri diversi: secessione, smembramento, fusione. Rileva la nascita di fatto di un nuovo ente sovrano e indipendente: es. secessione di Kosovo dalla Serbia (febbraio 2008) – parere CIG 2010.

VICENDE DELLO STATO RICONOSCIMENTO degli Stati: atto mediante il quale uno Stato preesistente prende atto dell’esistenza di uno Stato e manifesta la sua volontà di entrare in relazione con esso; Riconoscimento de iure: si afferma legittima costituzione; Riconoscimento de facto: si prende atto dell’esistenza ma non ci si pronuncia su legittimità; Riconoscimento esplicito/implicito Riconoscimento di uno Stato≠riconoscimento di un governo

VICENDE DELLO STATO MUTAMENTI di:Territorio;Popolazione;Governo. IRRILEVANTI per il diritto internazionale? RILEVANTI se comportano l’estinzione dello Stato: SMEMBRAMENTO: uno Stato si estingue e ne nascono altri: ex Cecoslovacchia; ex Jugoslavia: Ris. 777/1992 CDS SECESSIONE: parte di uno Stato diventa indipendente: Montenegro 2006 ammesso ONU FUSIONE: due o più Stati si estinguono e se ne forma uno nuovo: Yemen INCORPORAZIONE o ANNESSIONE TOTALE: Germania

VICENDE DELLO STATO Come influiscono tali vicende sugli obblighi degli Stati? Il nuovo Stato subentra negli obblighi del predecessore?