Prestazione di fatto La signora Dolores ha prestato per 6 mesi la propria attività come badante alle dipendenze della anziana signora Parodi, con orario 8-12 e 13-20, dal lunedì al sabato, ricevendo un compenso solo per il primo mese di lavoro. Al termine di un’accesa discussione con la Parodi, riguardante la corresponsione delle retribuzioni arretrate, la Dolores viene invitata a non ripresentarsi più al lavoro. La Dolores è una peruviana non regolarizzata e priva del permesso di soggiorno. Il datore di lavoro che occupa clandestini commette reato. Cosa può ottenere la Dolores in questa situazione? Ballestrero, De Simone, Diritto del lavoro, domande e percorsi di risposta, Milano, Giuffrè.
Prestazione di fatto. Art. 2126 c.c. La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi da illiceità dell’oggetto o della causa. Se il rapporto è prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione
Le tre regole dell’art. 2126 c.c. Regola: La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione Eccezione: La nullità produce invece effetto se deriva da illiceità dell’oggetto o della causa Eccezione all’eccezione: Se il rapporto è prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione, anche in ipotesi di nullità per illiceità dell’oggetto o della causa
Regola: inefficacia dell’ invalidità Il rapporto di lavoro esiste e produce tutti i suoi effetti anche se il contratto è invalido Necessarietà fonte contrattuale, ma non della forma scritta 2126 c.c. è l’alternativa all’art. 2037 c.c. di ripetizione dell’indebito (salva la contrarietà al buon costume) Prestazione di fatto di natura extracontrattuale, ovvero effettuata invito o prohibente domino: art. 2041 c.c. azione di ingiustificato arricchimento
Illiceità dell’oggetto o della causa: riprende efficacia l’invalidità Contratto relativo a prestazioni lavorative proibite da norme imperative di legge o contrarie all’ordine pubblico o al buon costume Es.: Prestazioni immorali, attività vietate dalla legge penale
Illiceità oggetto/causa Interpretazione restrittiva, limitata alle ipotesi di contrarietà ai principi etici fondamentali dell’ord.giur. Mera contrarietà a norme imperative non rileva anche quando costituisce reato, a meno che non si rifletta sulla causa
Violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro: diritto alla retribuzione, anche in ipotesi di nullità per illiceità dell’oggetto o della causa Per esempio: lavoro prestato da minore incapace (Capacità di lavoro si acquista di norma quando è concluso periodo scolastico obbligatorio [10 anni di scuola] e comunque non prima dei 15 anni di età).
Il lavoro non è una merce Partendo dal concetto che il lavoro non può essere trattato alla stregua di una qualsiasi merce oggetto di scambio, vi è anche la necessità di «verificare» la compatibilità delle parti in relazione ad un rapporto (fiduciario) di durata.
Art. 2096 Assunzione in prova 1. (Salvo diversa disposizione delle norme corporative), l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto. 2. L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova. 3. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine. 4. Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro.
Art. 2096 c.c. assunzione in prova Forma scritta ad substantiam Datore di lavoro e lavoratore sono tenuti a consentire e a fare l’esperimento della prova Durata massima periodo di prova: 6 mesi (art. 10 l.n. 604/1966) Recesso libero durante la prova senza obbligo di preavviso o indennità, ma con TFR e ferie Computo del periodo di prova nella anzianità di servizio Il patto di prova è ammissibile anche nelle assunzioni obbligatorie e nel contratto formativo (apprendistato) Deve essere sottoscritto prima o contestualmente all’inizio del rapporto; in caso contrario deve ritenersi nullo. (Cass. civ., sez. lav., 11-01-2011, n. 458)
Il patto di prova nel contratto formativo (apprendistato) il patto riguarda l’attitudine del soggetto a svolgere le mansioni proposte Il patto di prova nell’assunzione obbligatoria riguarda la residua capacità lavorativa del soggetto disabile
Il lavoratore si ammala durante il periodo di prova, cosa succede?
Effettività del periodo Cass. civ., sez. lav., 22-03-2012, n. 4573 Il decorso di un periodo di prova […], mentre non è sospeso dalla mancata prestazione lavorativa inerente al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali […] deve ritenersi escluso, […], in relazione ai giorni in cui la prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del patto stesso, quali la malattia, […], i permessi, lo sciopero, la sospensione dell’attività del datore di lavoro e, in particolare, il godimento delle ferie annuali, che, data la funzione delle stesse di consentire al lavoratore il recupero delle energie lavorative dopo un cospicuo periodo di attività, non si verifica di norma nel corso del periodo di prova; tale principio trova applicazione solo in quanto non preveda diversamente la contrattazione collettiva, la quale può attribuire od escludere rilevanza sospensiva del periodo di prova a dati eventi, che si verifichino durante il periodo medesimo
Il datore di lavoro stipula due o più patti di prova con lo stesso lavoratore, è legittimo?
Moltiplicazione del patto Cass. civ., sez. lav., 22-06-2012, n. 10440 […] la ripetizione del patto di prova in due successivi contratti di lavoro tra le stesse parti è ammissibile solo se essa […], risponda alla suddetta causa, permettendo all’imprenditore di verificare non solo le qualità professionali, ma anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione, elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per l’intervento di molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute (nella specie, la s.c. ha respinto il ricorso del datore di lavoro avverso la declaratoria di nullità del secondo patto di prova, apposto al contratto a tempo indeterminato stipulato appena quindici giorni dopo la scadenza del rapporto a termine, durato tra le stesse parti per quasi sette mesi, non avendo l’imprenditore dimostrato l’esistenza di uno specifico motivo di rivalutazione delle caratteristiche del lavoratore)
Regime della recedibilità nel patto di prova La società Mira e Danza stipula con la signora Calimeri un patto scritto di prova di 3 mesi come impiegata di VI livello. Dopo un mese dall’inizio della prova, la Mira e Danza, dichiarandosi insoddisfatta del lavoro della signora, le comunica il recesso per mancato superamento della prova. E’ legittimo il comportamento della azienda? Ballestrero, De Simone, Diritto del lavoro, domande e percorsi di risposta, Milano, Giuffrè.
T. Milano, 14-06-2011 Con riguardo al rapporto di lavoro costituito con patto di prova, la facoltà di recesso prevista dal 3º comma dell’art. 2096 c.c. soggiace all’unico limite - oltre quello temporale dell’adeguatezza della durata della prova - della mancanza di un motivo illecito ed è consentita non solo al termine ma, salvo che l’esperimento sia stato stabilito per un tempo minimo necessario, anche nel corso del periodo di prova.
Patto di prova con il lavoratore disabile Il signor Adalberto, disabile visivo, è avviato per l’assunzione obbligatoria presso l’impresa Chiari & Netti. Questa, dopo aver sottoposto l’Adalberto ad un periodo di prova di 3 mesi, alla scadenza recede dal contratto, senza fornire alcuna motivazione del recesso, che secondo Adalberto è invece motivato proprio dal suo handicap. E’ legittimo il comportamento dell’azienda? Ballestrero, De Simone, Diritto del lavoro, domande e percorsi di risposta, Milano, Giuffrè.
Cass. civ., sez. lav., 14-10-2009, n. 21784 Il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso; incombe, pertanto, sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l’onere di provare, secondo la regola generale di cui all’art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova
Riforme contratto a termine Fornero e Renzi Privano di importanza il patto di prova: si stipula un contratto a termine anziché un patto di prova e alla scadenza del termine si decide; così si bypassa la giurisprudenza sulla sindacabilità del recesso durante il periodo di prova.
Decreto Renzi (d.l. n. 34/2014 ---l.n. 78/2014) Uno dei principali paletti caduti è quello dell’ acausalità (ovvero la possibilità riconosciuta al datore di lavoro di non specificare le motivazioni che lo portano a fissare un termine al rapporto). Di fatto una vera e propria «mano libera» sulle mansioni prima concessa solo per i primi 12 mesi, ora consentita per tutti e tre gli anni.