COMMITTENTE soggetto con potere decisionale e di spesa per conto del quale vengono realizzati degli interventi edili da parte di una (o più) ditte o da lavoratori autonomi (elettricista, muratore, idraulico) PERSONA FISICA O GIURIDICA Può essere una persona fisica (come nel caso di un proprietario di casa) o giuridica (nel caso di un condominio). …..è comunque un committente...... anche per piccoli interventi di ristrutturazione il proprietario, l’affittuario o chi ha un diritto reale sull’immobile (nudo proprietario, usufruttuario, ecc.) ricopre il ruolo di committente ed è sottoposto ad una serie di obblighi normativi che gli derivano dall’applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.i.m.
L’elenco dei principi e delle misure generali di tutela ai quali anche il committente deve attenersi è cospicuo: La valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza; La programmazione della prevenzione, mirata a un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro; L’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al processo tecnico; La riduzione dei rischi alla fonte; La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
La limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; L’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; La priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; L’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; La regolare manutenzione di ambienti, di attrezzature, di impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
RESPONSABILE DEI LAVORI soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto In materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri, il committente è esonerato dalle proprie responsabilità esclusivamente se ha provveduto con tempestività non solo alla nomina di un responsabile dei lavori, ma altresì al conferimento allo stesso di una delega avente ad oggetto gli adempimenti richiesti per l'osservanza delle norme antinfortunistiche” [ Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 23090 del 14/03/2008 Cc. (dep. 10/06/2008)] È fondamentale quindi che l’incarico dato al responsabile dei lavori venga redatto sotto forma di vera e propria delega, altrimenti il committente continuerebbe ad essere investito delle proprie responsabilità, nonostante la nomina
FIGURE IMPEGNATE NELLA SICUREZZA DEI LAVORI di D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., art. 89, c. 1 lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione e svolge la sua attività senza l’utilizzo di maestranze riferibili ad una sua organizzazione di lavoro (dipendenti, manovalanza di altre imprese o di altri artigiani); i lavoratori autonomi possono svolgere le seguenti attività: lavori idraulici, elettrici, pittura interna, posa in opera di rivestimenti, manutenzione di infissi, balaustre, ringhiere, piccoli lavori edili, assicurandosi che possano essere eseguiti da una singola persona;
COORDINATORE in fase di progettazione dell’opera di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 91; COORDINATORE in fase di esecuzione soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. N.B. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;
IMPRESA AFFIDATARIA impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi; Art 97: costi per la sicurezza ed adeguata formazione datore di lavoro, dirigenti e preposti IMPRESA ESECUTRICE impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.
Certificato iscrizione CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
OBBLIGHI DEL COMMITTENTE Il committente è il soggetto con potere decisionale e di spesa per conto del quale vengono realizzati degli interventi edili da parte di una (o più) ditte o da lavoratori autonomi (elettricista, muratore, idraulico) Riguardo agli obblighi documentali, il primo documento affrontato è la notifica preliminare, Documento che il Committente o il Responsabile dei Lavori deve presentare nei casi indicati all’art. 99 del D.Lgs. 81/2008 e secondo i contenuti indicati nell’Allegato XII Articolo 99 - Notifica preliminare 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3; (3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.) b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera; c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uominigiorno.
AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SOLI “AUTONOMI” il committente deve verificare, per prima cosa, ai sensi dell’art. 90, comma 9, lettera a), in connessione con il punto 2, Allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, l’idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo, richiedendo e ottenendo copia della seguente documentazione: a) Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia del lavoro oggetto dell’affidamento ; b) Specifica documentazione attestante la conformità delle disposizioni di cui al richiamato decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali; c) Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; d) Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal decreto legislativo (es.: lavori in quota, ponteggi ecc); e) Documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.
Caso 1: affidamento ad una sola impresa con durata inferiore ai 200 uomini /giorno e senza rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Il committente deve richiedere alla ditta prima dell’affidamento dei lavori – e verificarne la correttezza – la seguente documentazione: Documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità. Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia del lavoro oggetto dell’affidamento; Autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII; Autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
Caso 2: affidamento ad una sola impresa con durata superiore ai 200 uomini /giorno con presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del Dlgs 81/08 e s.m.i. Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia del lavoro oggetto dell’affidamento; Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità; Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/08 e s.m.i. Dichiarazione del datore di lavoro di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Documentazione attestante la conformità alle disposizioni del D Documentazione attestante la conformità alle disposizioni del D.Lgs 81/08 e s.m.i. di macchine, attrezzature ed opere provvisionali; Elenco dei DPI ( dispositivi di protezione individuali) in dotazione Attestati inerenti la formazione e certificato di idoneità sanitaria del lavoratore autonomo ove espressamente previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Una dichiarazione sul contratto collettivo di lavoro applicato da cui si evinca l’organico medio annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, INAIL e CASSA EDILE Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e applicato ai lavoratori dipendenti;
In entrambi i casi – ai sensi dell’allegato XVII, dell’art In entrambi i casi – ai sensi dell’allegato XVII, dell’art. 90, comma 9, del D.Lgs 81/08 e s.m.i. prima dell’inizio dei lavori deve richiedere ed ottenere dalla ditta: Piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’art. 96 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., con indicati i rappresentanti dei lavoratori, il preposto, il dirigente (direttore tecnico di cantiere), gli addetti al primo soccorso, prevenzione e lotta antincendio, di gestione dell’emergenza con gli attestati di frequenza al corso di formazione; Programma delle demolizione di cui all’art.151 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; Denuncia di nuovo lavoro dei datori di lavoro all’INAIL (se dovuto);
Ci si vuole soffermare sul fatto che: • le imprese esecutrici possono anche non lavorare insieme temporalmente, ma è la loro semplice presenza spaziale a poter essere causa di interferenze nei lavori e quindi di necessitare il coordinamento; • i coordinatori sono uno per la fase di progettazione che deve essere nominato al momento dell’incarico al progettista dell’opera e uno per la fase di esecuzione che deve essere nominato al momento dell’affidamento dei lavori ai realizzatori dell’opera. I coordinatori, dotati entrambi di adeguata preparazione e requisiti tecnici, possono anche coincidere in una unica figura professionale;
• il Committente/Responsabile dei Lavori può svolgere il ruolo di coordinatore qualora in possesso delle capacità prescritte dalla legge; • i nominativi dei coordinatori vanno comunicati sempre a tutte le imprese affidatarie, esecutrici (comprese le subappaltatrici) e ai lavoratori autonomi e devono comparire sul cartello di cantiere. Anche in questo caso il committente deve inviare alla ASL competente – in base alla localizzazione del cantiere – ed all’ispettorato provinciale del lavoro la notifica preliminare i cui contenuti sono indicati all’art. 99, D.Lgs. n. 81/2008 e s.i.m..
E’ importante anche sottolineare che la mera nomina del coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione non esime il committente dalle responsabilità a suo carico e pertanto non lo sgrava dalle sanzioni previste; il committente deve infatti vigilare sul corretto operato del coordinatore e sull’adempimento degli obblighi di cui all’art 91 comma 1 e art 92 comma 1 lettera da a) ad e). (2) (3)
La notifica DEVE ESSERE INOLTRE TRASMESSA nei casi riportati nell’allegato XI del d.lgs. 81/2008 e interessano: 1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera. 1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo. 2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione. 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 7. Lavori subacquei con respiratori. 8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi. 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
LAVORI IN QUOTA Articolo 107 – Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
CALCOLO UOMINI GIORNO Il calcolo degli uomini/giorno e ottenibile da una semplice formula: UG = A × B/C dove UG = uomini /giorno A = costo complessivo dell’opera B = incidenza mano d’opera C = costo medio giornaliero del singolo lavoratore.
CALCOLO UOMINI GIORNO Assumendo un’incidenza media della mano d’opera (salvo lavori particolari) del 40% e un costo medio del singolo lavoratore di circa 250,00 euro/giorno e possibile fare una simulazione per un’opera con un costo complessivo previsto di 300.000,00 euro che genera una ipotesi di questo tipo: € 300.000,00 × 40%/250 = 480 uomini /giorno.
IMPORTANZA DELLA NOTIFICA AI FINI FISCALI La notifica preliminare è compilata e firmata dal Committente o dal Responsabile dei lavori che provvede alla sua trasmissione ; l’importanza della notifica si estende anche ad altri ambiti, soprattutto nel campo delle ristrutturazioni e agevolazioni fiscali per i quali la regolarita della documentazione diventa condizione irrinunciabile ai fini della completezza e correttezza della procedura. INVIO E CONSERVAZIONE DELLA NOTIFICA Per la Regione Liguria la modalita telematica e l’unica consentita per cui e necessario iscriversi (sempre telematicamente) all’elenco dei professionisti abilitati al sistema regionale e si deve procedere anche con l’inserimento della firma digitale (ESEMPIO SEND)
Cartello di cantiere
una dichiarazione sul contratto collettivo di lavoro applicato ai lavoratori e da cui si evinca l’organico medio annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, INAIL e CASSA EDILE
PSC - Piano di sicurezza e coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08) Notifica Preliminare (art. 99, comma 2 del D.Lgs. 81/08) POS – Piano Operativo di Sicurezza (art. 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 81/08) Lettera approvazione POS da parte del Coordinatore (DL 81/08 art. 92, comma 1, lettera b).
(2) Articolo 91 – Obblighi del coordinatore per la progettazione 1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ALLEGATO XV; b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1
Inoltre viene redatto: 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. Si ricorda inoltre che il Piano di Sicurezza e Coordinamento è “specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità. I suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative” conformi alle prescrizioni dell’articolo 15 del D.Lgs. 81/2008. Inoltre viene redatto: - “a cura del Coordinatore in fase di Progettazione (per i casi di cui al comma 11 dell’art.90 è redatto dal CSE) - nel corso dello sviluppo della progettazione dell’opera; - in stretto coordinamento con il progettista” (scelte tecniche, scelte architettoniche, scelte esecutive).
piano di sicurezza e coordinamento (PSC). Il PSC è costituito da: relazione tecnica, prescrizioni, stima dei costi. E il suo contenuto deve essere correlato a: - “complessità dell’opera da realizzare; - eventuali fasi critiche del processo di costruzione”. Inoltre il PSC è corredato da: - “tavole esplicative di progetto (relative agli aspetti della sicurezza) comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere meglio se più di una!); - tavola tecnica sugli scavi ove la particolarità dell'opera lo richieda”.
Planimetria dell'organizzazione del cantiere LAYOUT
Planimetria dell'organizzazione del cantiere LAYOUT L’area cantiere, e le zone limitrofe, possono essere interessate dalla presenza di impianti a rete, aerei o interrati. Se quelli aerei sono di facile rilievo, quelli interrati richiedono indagini più approfondite e/o esplorative presso le aziende che li gestiscono. Le reti possono riguardare: linee elettriche, aeree ed interrate; rete gas; acquedotto; fognatura; altre energie.
Planimetria dell'organizzazione del cantiere LAYOUT In Italia gli impianti per la distribuzione dell’energia elettrica si distinguono in base al livello di tensione in: impianti ad altissima e alta tensione; impianti a media tensione; impianti a bassa tensione.
aspetti relativi al rischio interferenze e costi della sicurezza che sono rappresentati da: a) Apprestamenti previsti nel PSC; b) Misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; c) Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi; d) Mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; f) Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; g) Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. N.B. Viene effettuata l’analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa
Il diagramma di GANTT 1. si determinano tutte le fasi lavorative necessarie per la realizzazione dell’opera; 2. si stabilisce il limite temporale finale del progetto; 3. si individua sul grafico il limite temporale previsto per ciascuna fase lavorativa; 4. si verifica il tempo effettivamente necessario per ciascuna fase lavorativa.
Piano di sicurezza sostitutivo - PSS Nell'ambito dei lavori pubblici (vedi art. 131, comma 1, lettera b del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.) è previsto, nei casi in cui non sia obbligatoria la redazione del PSC, la redazione del PSS. Ciò significa che deve sempre sussistere una pianificazione della sicurezza, anche nel caso di presenza di una sola impresa. Forma e contenuti del PSS sono i medesimi del PSC fatta eccezione che questo: è redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario; non prevede la stima dei costi della sicurezza.
FASCICOLO DELL’OPERA Il fascicolo dell’opera “è il documento predisposto dal coordinatore della sicurezza (nella fase di progettazione dell’opera) contenente informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. Il F.O. sarà preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera” g) Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. N.B. Viene effettuata l’analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa
CHI E QUANDO DEVE REDIGERE IL FASCICOLO? la compilazione del F.O. “costituisce un obbligo esclusivo del coordinatore della progettazione” (art.91 del D.lgs. 81/2008) vi sono due ragioni che impongono la realizzazione dello stesso prima dell’apertura del cantiere: - la redazione del F.O. si configura come momento di verifica della corretta progettazione, in relazione alla sicurezza dei futuri interventi (lacune progettuali potrebbero essere rettificate prima dell’apertura del cantiere); - la presenza del F.O. è obbligatoria per la validità del permesso di costruire o della d.i.a.; difatti in assenza della Notifica preliminare, del piano di sicurezza, in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi o appunto del F.O., è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo (D.lgs. 81/2008 art. 90 comma 10)”.
PER QUALI OPERE È PREVISTO IL F.O. Il fascicolo dell’opera è previsto per “tutte le opere che richiedono la nomina del CSP” (Coordinatore in materia di Sicurezza e salute durante la Progettazione dell’opera); e per tutte le opere che pur non richiedendo il CSP richiedono il CSE (Coordinatore in materia di Sicurezza e salute durante la Esecuzione dell’opera) il fascicolo non è necessario nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) del DPR 380/2001 (testo unico dell’edilizia)”.
È da notare che il fascicolo dell’opera “non entra nel merito dei rischi specifici delle attività lavorative che si svolgeranno per la manutenzione dell’opera”, ma “fornisce le indicazioni sui rischi specifici dell’opera e sulle scelte prevenzionali già adottate dei rischi e sulle misure di prevenzione e protezione necessarie per la gestione dei rischi residui”. Riguardo alle misure già adottate “il fascicolo indicherà quali sono già in opera predisposte dal Committente e quali dovranno adottarsi a cura dell’esecutore. In particolare il fascicolo si concentrerà sui punti critici dell’attività di manutenzione.
Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Si rimanda, per ulteriori approfondimenti, ad alcune sentenze della Cassazione inerenti i coordinatori: Cass. Pen. sez. IV 23 luglio 2008 n. 30812 - Il coordinatore per la progettazione è responsabile dell'infortunio occorso ad un lavoratore qualora abbia predisposto un PSC in modo molto generico, privo sia di indicazioni sulle procedure specifiche per talune lavorazioni pericolose che di prescrizioni relative alle opere provvisionali. Anche il coordinatore per l'esecuzione è stato ritenuto responsabile in quanto le sue disposizioni sono risultate inidonee ed insufficienti ad assicurare la sicurezza richiesta. Cass. Pen. sez. III 18-05-2007 n. 19372 - Il coordinatore per l'esecuzione è responsabile dell'infortunio mortale occorso per non aver esercitato un adeguato controllo ed accertato che fossero realizzate tutte le prescrizioni fornite con il PSC.
Cass. Pen. sez. III 26 maggio 2008 n Cass. Pen. sez. III 26 maggio 2008 n. 21002 - Il PSC deve essere specifico ed adeguato alle caratteristiche del cantiere a cui fa riferimento e non deve costituire una sorta di vastissima enciclopedia di tutti o quasi i rischi che si possono riscontrare nei cantieri stessi. Consegue che il coordinatore estensore è responsabile qualora nel PSC non sia formulata la previsione dei rischi connessi alla complessità dei lavori e non siano indicate le misure per la prevenzione dei rischi connessi alla presenza di più imprese nel cantiere. Cass. Pen. sez. IV 18-5-2007 n. 19389 - Il coordinatore per l'esecuzione è responsabile dell'infortunio mortale occorso per non aver provveduto a sospendere i lavori in cantiere pur avendo riscontrate delle carenze di sicurezza il giorno prima dell'accaduto.
Notifica di lavori con amianto (DL 81/08 art. 250) Contenuti della notifica La notifica comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi: ubicazione del cantiere; tipi e quantitativi di amianto manipolati; attività e procedimenti applicati; numero di lavoratori interessati; data di inizio dei lavori e relativa durata; misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) (DL 81/08 art. 26, comma 3)
Valutazione inquinamento acustico (L 447/1995 art.8)
Documentazione di avvenuta informazione e formazione (art. 36 e 37 e All. XV, punto 3.2.1., lett. l) del D.Lgs. 81/08)
Verbali di consegna dei DPI (art. 18, comma 1, lett. d) e All. XV, punto 3.2.1., lett. i) del D.Lgs. 81/08) Per DPI s’intende qualsiasi attrezzatura individuale destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro nonché ogni completamento o accessorio destinato a tale scopo
Non rientrano nella categoria DPI: gli indumenti di lavoro ordinari le divise da lavoro le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio le attrezzature di difesa utilizzate dalle forze armate e, in generale, dai corpi adibiti a mantenere l’ordine pubblico, i materiali sportivi, i materiali per la difesa e la dissuasione Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare i rischi e i fattori nocivi le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto i caschi e le visiere per i veicoli a motore.
Attestati di formazione di base dei lavoratori (DL 81/08 art Attestati di formazione di base dei lavoratori (DL 81/08 art. 37, comma 1, lettere a/b) Attestati di formazione RSPP (diverso dal Datore di Lavoro) (DL81/08 art. 32, comma 2) Attestati di formazione RSPP(per Datore di Lavoro (DL81/08 art. 34, comma 2 Attestati di formazione RLS ai sensi del (DL 81/08 art. 37, comma 10) Attestati di formazione addetti primo soccorso (DL 81/08 art. 37, comma 9; DM 388/03) Attestati di formazione addetti antincendio (DL 81/08 art. 37, comma 9; dm 10/03/1998)
Nella Gazzetta Ufficiale n Nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012 sono stati pubblicati gli accordi Stato Regioni in tema di formazione dei lavoratori (art. 37 D.Lgs. 81/2008) e dei datori di lavoro che intendono svolgere la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 34 D.Lgs. 81/2008) I due provvedimenti, nel disciplinare contenuti e modalità di uno dei principali obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza (la formazione), danno concretezza e certezza del diritto in ordine agli obblighi del datore di lavoro: viene superata, infatti, la generale nozione di “formazione sufficiente o adeguata”, espressione priva di contenuto che rimetteva di volta in volta all’interprete il giudizio in ordine al rispetto dell’obbligo di legge.
Nel DLgs n. 626/1994, infatti, era previsto solamente che i lavoratori e i datori di lavoro che svolgono direttamente il compito di RSPP dovessero essere formati, ma il legislatore non ha mai individuato in dettaglio modalità, durata e contenuti minimi della formazione (se non in parte, con il DM 16 gennaio 1997).
Formazione Datore di lavoro ed RSPP TESTO UNICO Art. 37, comma 2 ACCORDI STATO – REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 TESTO UNICO Art. 34, comma 2 Formazione Datore di lavoro ed RSPP TESTO UNICO Art. 37, comma 2 Formazione Lavoratori, Dirigenti e Preposti DURATA CONTENUTI MODALITA’ DELLA FORMAZIONE
ACCORDI STATO – REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 Obbligatorio anche per i datori di lavoro già in possesso dell’attestato di formazione ai sensi del Dlvo 626/1994 o del Dlvo 81/2008 e per quelli precedentemente esonerati (art.95 Dlvo 626/1996) ACCORDI STATO – REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 TESTO UNICO Art. 34, comma 2 Formazione Datore di lavoro che intende svolgere la funzione di RSPP
ACCORDI STATO – REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 TESTO UNICO Art. 37, comma 2 Formazione Lavoratori
ACCORDI STATO – REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 TESTO UNICO Art. 37, comma 2 Formazione Lavoratori
ACCORDI STATO – REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 TESTO UNICO Art. 37, comma 2 Formazione Preposti
ACCORDI STATO – REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 TESTO UNICO Art. 37, comma 2 Formazione Preposti
ACCORDI STATO – REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 TESTO UNICO Art. 37, comma 2 Formazione Dirigenti
Accordo sulla formazione dei lavoratori non solo ai lavoratori (come previsto dalla norma) ma anche a dirigenti e preposti Il mancato riferimento della legge ad un accordo per la formazione di dirigenti e preposti legittimerebbe l’irrilevanza giuridica della disciplina riferita a questi soggetti introdotta dall’accordo. L'accordo assegna una valenza non cogente alla disciplina della formazione inerente preposti e dirigenti, evidenziando però che questa costituisce "corretta applicazione dell'art. 37, comma 7 del Dlgs 81/2008”. Il datore di lavoro che intendesse definire, limitatamente a preposti e dirigenti, un percorso formativo differente, potrebbe certamente farlo, ma dovrebbe dimostrare l’adeguatezza e la specificità della formazione erogata
Appare di particolare rilievo la precisazione relativa alle modalità di collaborazione dei datori di lavoro con gli organismi bilaterali (art. 2 Dlgs n. 276/2003) o paritetici (art. 2 Dlgs n. 81/2003), che trovano riferimento nell’art. 37, comma 12 del D.Lgs n. 81/2008. Si deve evitare che le imprese vengano coinvolte in attività formative che, in quanto svolte da soggetti carenti dei requisiti di legge, pregiudichino il rispetto di obblighi penalmente sanzionati. L’accordo prevede che, se l'Organismo Bilaterale appositamente sollecitato a collaborare attraverso proprie indicazioni - non risponde entro 15 giorni il datore di lavoro può procedere alla pianificazione e alla realizzazione delle attività formative. La formazione può essere svolta sia in aula che in azienda.
Giudizi d’idoneità alla mansione espressi dal Medico Competente (art. 41, comma 6 del D.Lgs. 81/08)
Ponteggi Le norme riguardanti i ponteggi sono inserite nel Capo II del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. Denominato: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota. La norma fornisce indicazioni relative alla loro installazione ed alle operazioni di montaggio e smontaggio. Il datore di lavoro deve redigere, per ogni lavoro, il PI.M.U.S. (Piano di montaggio uso e smontaggio) Il disegno esecutivo del ponteggio deve sempre essere eseguito; la redazione di tale elaborato risulta di estrema importanza, in quanto si tratta dello strumento operativo che verrà poi affidato alle maestranze addette al montaggio.
Attestati di formazione per addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi (DL 81/08 art. 116, comma 2/3).
Pi. M. U. S. - Piano di montaggio uso e smontaggio del ponteggio (artt Pi.M.U.S. - Piano di montaggio uso e smontaggio del ponteggio (artt. 134 e 136 D.Lgs. 81/08) comprendente copia del disegno esecutivo di cui all’art. 134 e punto 5 dell’All. XXII del D.Lgs. 81/08 e l’identificazione della squadra addetta alle operazioni di montaggio con relativi attestati abilitanti (art. 136, c. 6 e 7 e All. XXI D.Lgs. 81/08) Autorizzazione Min.le all’impiego di ponteggi ad elementi portanti prefabbricati (art. 131, comma 6 e art. 134 del D.Lgs. 81/08) Progetto e calcolo ponteggi ad elementi portanti prefabbricati (art.133 del D.Lgs. 81/08) ed altre opere provvisionali
Articolo 133 – Progetto 1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente: a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale b) disegno esecutivo. Il costo del ponteggio va considerato interamente come costo della sicurezza.
MESSA A TERRA DEL PONTEGGIO A. Il ponteggio è una struttura metallica di notevoli dimensioni, situata all’aperto e deve essere protetta contro i fulmini ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.. Per stabilire se il ponteggio è di notevoli dimensioni, occorre eseguire uno specifico calcolo; per definizione, una struttura metallica è di notevoli dimensioni quando il rischio relativo al fulmine supera quello ritenuto tollerabile dalla Norma (CEI EN 62305)
MESSA A TERRA DEL PONTEGGIO C. Il ponteggio è una massa estranea e deve essere collegata allo stesso impianto di terra delle masse. Una massa estranea è una parte metallica, non facente parte dell’impianto elettrico, che presenta una bassa resistenza verso terra Il ponteggio appoggia su terreno tramite i piedini e costituisce, quindi, un dispersore naturale di fatto; tuttavia se la resistenza verso terra del ponteggio risulta ≤ 200 Ω il ponteggio costituisce una massa estranea, che va collegata ai fini dell’equipotenzialità allo stesso impianto di terra esistente, al quale sono collegate le masse. Quando la resistenza verso terra del ponteggio è ≤ 200 Ω, deve essere collegato a terra. Per determinare tale valore è necessario effettuare le opportune misurazioni. N.B. Se il terreno è asfaltato, o ricoperto di ghiaia, oppure è lastricato o costituito di roccia, marmo o similari, il ponteggio non costituirà una massa estranea, in quanto la sua resistenza verso terra supererà senz’altro i 200 Ω.
Dichiarazione di conformità impianti elettrici di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche (D.M. 37/08) e nota di trasmissione all’INAIL-ISPESL e ASL territorialmente competenti ai sensi dell’art. 2, comma 2 del DPR 462/01 Modulo di trasm. Della dichiarazione di conformità per la messa in servizio dell'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche (DPR 462/2001 art. 2) Verbale di verifica periodica (con periodicità biennale) degli impianti elettrici di messa a terra e/o dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (art. 4 del DPR 462/01)
Elenco dettagliato delle macchine e delle attrezzature presenti in cantiere e libretti d’uso e manutenzione (Art. 71 del D.Lgs. 81/08) Libretto di verifiche per impianti di sollevamento non manuali con portata superiore a 200 Kg (art. 71, comma 11 e All. VII del D.Lgs. 81/08) Piano interferenza gru (DL 81/08 art. 71, comma 2, lettera a).
Schede tossicologiche prodotti chimici utilizzati in cantiere
Per quanto attiene alla documentazione, il CSE deve controllare che l’impianto sia provvisto di dichiarazione di conformità di denuncia dell’impianto di terra eventuale impianto di protezione dalle scariche atmosferiche se è presente un ponteggio metallico, l’esistenza di apposita dichiarazione, da parte di un tecnico, attestante che lo stesso risulta autoprotetto contro le scariche atmosferiche (oppure se necessita della protezione contro i fulmini, con i conseguenti adempimenti).
IMPIANTO ANTINCENDIO La normativa prescrive che in tutte le aziende debbano essere adottate idonee misure per prevenire gliincendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori in caso di incendio. In particolare, nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio è vietato fumare, èvietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza; debbono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento.
IMPIANTO ANTINCENDIO Più in dettaglio si consiglia: per i baraccamenti: estintori a polvere; sono sconsigliati quelli a schiuma per la presenza di documenti, che verrebbero danneggiati, e dell'impianto elettrico (stufette, prese di derivazione, ecc.); per i depositi: estintori a polvere; in assenza di elementi gassosi (bombole di acetilene, di butano, di metano, ecc.) sono utilizzabili anche gli estintori a schiuma; per le apparecchiature elettriche: estintori ad anidride carbonica; se non si ha timore di danneggiare i materiali, sono utilizzabili anche gli estintori a polvere.
Articolo 158 - Sanzioni per i coordinatori 1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo 91, comma 1 (mancata redazione di fascicolo e PSC) 2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettera d). verifica con le opportune azioni di coordinamento..... verifica idoneità POS organizza la cooperazione ed il coordinamento.... segnala al committente le inosservanze …............ sospende, in caso di pericolo............ verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali..............