Il riparto del fondo perequativo in Italia Art. 119 I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. Copertura fiscal gap. A parità di fabbisogno il trasferimento è maggiore per i governi locali con minore capacità fiscale, a parità di capacità fiscale il trasferimento è maggiore per i governi locali con maggiore fabbisogno
Il riparto del fondo perequativo in Italia Art. 117 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: …….. m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; Copertura fiscal gap. A parità di fabbisogno il trasferimento è maggiore per i governi locali con minore capacità fiscale, a parità di capacità fiscale il trasferimento è maggiore per i governi locali con maggiore fabbisogno
Il riparto dei trasferimenti Come conciliare il criterio che chiede di garantire un fabbisogno standard a enti locali regioni e il criterio della perequazione delle risorse in accordo alla capacità fiscale? Suddivisione tra spese primarie essenziali e spese secondarie. Per le seconde non è garantita la copertura del fabbisogno poiché queste sono perequate in base alla capacità fiscale.
Il riparto dei trasferimenti Nel nuovo assetto previsto dalla 42/2009, prevede un sistema di finanziamento delle spese primarie
Il riparto dei trasferimenti “compartecipazione regionale IVA, nonché … specifiche quote del fondo perequativo in modo tale da garantire … il finanziamento integrale in ciascuna Regione” (art. 8, co. 1, lett. d) delle spese in ciascuna regione. Le spese sono “determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogarsi in condizioni di efficienza ed appropriatezza su tutto il territorio nazionale.” (art. 8, co. 1, lett. b).
Il riparto dei trasferimenti L’articolo 9 alle lettere e) e g) è chiaro nell’indicare che la perequazione delle spese primarie deve essere basata sul criterio del fabbisogno e quella delle spese secondarie sul criterio della capacità fiscale. L’articolo 9 dice anche che la perequazione delle spese primarie deve essere finanziata con il gettito IVA, mentre quella delle spese secondarie con il gettito dell’addizionale IRE.
Il riparto dei trasferimenti Per le spese non riconducibili al vincolo dell'art. 117, co. II, lett. m, si prevede invece siano finanziate con gettito proveniente da tributi propri e quote del fondo perequativo alimentato dal gettito dell’addizionale IRE necessaria per pareggiare esattamente l’importo complessivo dei trasferimenti soppressi che prima finanziavano le spese secondarie, fatta eccezione per quelli già destinati al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (art. 8 co. I, lett. h).