Bilancio dello Stato Il bilancio di previsione è il documento contabile che espone in maniera sistematica il reperimento e l’impiego delle risorse pubbliche,

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Bilancio dello Stato Il bilancio di previsione è il documento contabile che espone in maniera sistematica il reperimento e l’impiego delle risorse pubbliche, come definiti dalle norme vigenti, rappresentando perciò il principale riferimento per l’allocazione, la gestione e il monitoraggio di entrate e spese dello Stato

Esso, in ossequio a quanto stabilito dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni), viene redatto annualmente, con orizzonte triennale (sebbene gli stanziamenti costituiscano limiti all’autorizzazione di spesa solo per il primo esercizio), e approvato con legge ordinaria dal Parlamento

Ogni anno, infatti, la legge di bilancio deve recepire variazioni di entrate e spese imputabili a diversi fattori: l’introduzione di nuove norme e l’abrogazione di altre, il rifinanziamento e il definanziamento di norme preesistenti, la rimodulazione delle risorse tra diversi capitoli di spesa (entro i limiti stabiliti dalla normativa in materia), la variazione di parametri esogeni fondamentali per la determinazione effettiva di rilevanti voci di spesa.

È composto da uno stato di previsione per le entrate e tanti stati di previsione di spesa quanti sono i ministeri con portafoglio.

Le entrate sono ripartite in quattro titoli: entrate tributarie, entrate extra-tributarie, alienazioni ed ammortamento di beni e riscossione di crediti, accensione di prestiti. Ogni titolo (che può avere entrate di natura ricorrente e non ricorrente) è diviso in tipologie e queste ultime rappresentano l’aggregato su cui il Parlamento esprime il proprio voto (unità di voto parlamentare). Ciascuna tipologia è poi ulteriormente suddivisa in categorie e capitoli.

Gli stati di previsione della spesa sono organizzati per missioni e programmi. Le missioni descrivono le finalità generali perseguite attraverso la spesa dello Stato, mentre i programmi – unità di voto parlamentare per quanto attiene alle spese – rappresentano le ripartizioni delle missioni in aree di attività omogenee per il raggiungimento delle finalità di ciascuna missione. A partire dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2017-2019, in attuazione della delega di cui all’art. 40 lett. e), i programmi sono a loro volta articolati in azioni, le quali descrivono nel dettaglio l’assegnazione delle risorse destinate al programma tra le diverse attività che lo compongono

Oltre al bilancio finanziario, ogni stato di previsione della spesa reca, infine, il budget dei costi della relativa Amministrazione

l decreto legislativo n l decreto legislativo n. 118/2011 è diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili. A tal proposito le Regioni e gli enti locali adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati.

IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA PREVEDE CHE LE OBBLIGAZIONI GIURIDICHE ATTIVE E PASSIVE SONO REGISTRATE NELLE SCRITTURE CONTABILI NEL MOMENTO IN CUI L’OBBLIGAZIONE SORGE, CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO NEL QUALE VENGONO A SCADENZA, AVVICINANDO I MOMENTI DELLA COMPETENZA E DELLA CASSA.

Nel rispetto del principio cardine della programmazione della gestione, le Regioni adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR).

le Regioni adottano altresì una legge di stabilità regionale che contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

l sistema di bilancio si avvale del bilancio di previsione finanziario che rappresenta il quadro delle risorse della Regione su base almeno triennale, del Documento tecnico di accompagnamento del bilancio, costituito dalla ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati, e del bilancio finanziario gestionale in base al quale si provvede alla ripartizione in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione

Per ciascun esercizio, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza

I risultati della gestione sono dimostrati dal Rendiconto generale che deve essere approvato con legge regionale entro il 31 luglio dell’anno successivo all’esercizio cui si riferisce, mentre per quanto attiene i rendiconti degli enti strumentali, lo statuto e l’ordinamento contabile regionale ne definiscono i termini. Infine il bilancio consolidato relativo al Gruppo della Regione costituito dagli enti strumentali, le aziende e le società controllate e partecipate deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo.

Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF) Il DPEF costituisce il momento fondamentale per la programmazione annuale e la definizione della manovra economico-finanziaria. Il DPEF ha come obiettivo quello di affinare gli strumenti dell'attività programmatoria regionale ed ha la finalità di specificare gli indirizzi, le scelte e le strategie prioritarie di sviluppo della Regione nell'arco di un triennio. La Giunta regionale adotta i DPEF entro il 30 aprile di ogni anno e lo trasmette al Consiglio contemporaneamente alla proposta di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio in corso, che lo approva con risoluzione entro il 30 giugno

Legge di stabilità regionale Legge di stabilità regionale. La Regione adotta una legge di stabilità regionale contenente esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

Bilancio pluriennale  Il bilancio pluriennale è finalizzato a tradurre in termini finanziari quegli obiettivi identificati nel "PRS" (Piano regionale di sviluppo) che, nell'arco temporale preso in considerazione, hanno concreta possibilità di realizzazione, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione. Il bilancio pluriennale determina le risorse complessive che la Regione prevede di acquisire o di impegnare nel periodo in esame e l'indicazione delle risorse destinate al finanziamento dei singoli piani e progetti di intervento previsti nel PRS.

l bilancio pluriennale viene allegato al bilancio annuale e viene approvato con la legge di previsione di quest'ultimo. Ogni volta che si provvede, attraverso legge, ad una variazione del bilancio annuale o a nuove o maggiori spese a carico di esercizi futuri non previsti nel bilancio pluriennale in esame, tale legge dovrà necessariamente prevedere l'indicazione della corrispondente variazione introdotta nel bilancio pluriennale.

l bilancio di previsione è presentato dalla giunta al consiglio regionale entro il 31 ottobre di ogni anno ed approvato con legge entro il 31 dicembre. Se entro la scadenza il consiglio non approva il bilancio può, con legge, autorizzare l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a tre mesi; in tal caso la regione può introitare e spendere come previsto dalla legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio.

Il sistema contabile garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l’adozione: della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria della contabilità economico-patrimoniale per la rilevazione, a fini conoscitivi, degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali che consente la rendicontazione economica e patrimoniale.

Bilancio di previsione finanziario: approvato ogni anno con legge dal Consiglio regionale, rappresenta il quadro delle risorse della Regione, su base almeno triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio.

Documento tecnico di accompagnamento del bilancio: approvato ogni anno dalla Giunta, contestualmente all’approvazione della legge di bilancio, è costituito dalla ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati

Bilancio finanziario gestionale: documento in base al quale la Giunta o il segretario generale provvedono alla ripartizione delle categorie e dei macroaggregati del Documento tecnico di accompagnamento del bilancio in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione

L’esercizio provvisorio è concesso per legge se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento.

Entrate Sono le risorse finanziarie di cui l'Ente può disporre in un determinato periodo; nel bilancio sono classificate in Titoli a loro volta sub-classificati in Categorie (in base alla loro origine). Anche le Categorie sono sub-classificate in Unità Previsionali di Base (UPB) relativamente ad aree omogenee di attività.

Nel bilancio delle Regioni, le entrate sono classificate in: titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell’approvazione in termini di unità di voto. Ai fini della gestione, le tipologie sono ripartite in categorie (cfr. allegato 13), in capitoli ed eventualmente in articoli. Le entrate in c/capitale e derivanti da debito sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente.

Titoli dell'entrata sono: 1) entrate derivanti da tributi propri della regione, dal gettito dei tributi erariali o di quote di esso devolute alla regione; 2) entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti della U.E., dello Stato e di altri soggetti; 3) entrate extratributarie 4) entrate derivanti da alienazioni, da trasformazioni di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale; 5) entrate derivanti dal ricorso al credito; 6) contabilità speciali.

Entrate e spese correnti: individuano le risorse ordinarie, ripetitive (ad esempio i tributi) generalmente utilizzate per la quotidiana gestione dei servizi e della macchina comunale (ad esempio, la spesa per il personale, il riscaldamento, ecc…). Entrate e spese straordinarie: individuano le risorse non ricorrenti Entrate in conto capitale: entrate che incidono direttamente o indirettamente sulla formazione del capitale. Entrate tributarie: le entrate prelevate dai cittadini e dalle imprese in virtù della potestà di imposizione diretta o derivata.  

Le spese si suddividono in : MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI E TITOLI DI SPESA

Nel bilancio delle Regioni, le spese del bilancio di previsione sono classificate in: missioni per le funzioni principali e gli obiettivi strategici; programmi per gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni, ai fini dell’approvazione in termini di unità di voto. I programmi sono ripartiti in titoli. Ai fini della gestione, i programmi sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventualmente articoli.

TITOLO 1 Spese correnti TITOLO 2 Spese in conto capitale TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie TITOLO 4 Rimborso Prestiti TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Per conseguire i propri obiettivi, la Regione si avvale di: organismi strumentali, ossia articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica, escluso il consiglio regionale. Tali organismi adottano lo stesso sistema contabile della Regione. Il comma 3 dell’articolo 47 disciplina gli organismi pagatori dei fondi UE; enti strumentali, ossia le aziende e gli enti, pubblici e privati, dotati di personalità giuridica (art. 11-ter) Tutti rientrano nel bilancio consolidato

Nel bilancio della Regione sono iscritti: un Fondo di riserva per spese obbligatorie, nella parte corrente nel quale sono iscritte le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, e le altre spese obbligatorie per espressa disposizione normativa. I prelievi da questo Fondo sono disposti con decreto dirigenziale; un Fondo di riserva per spese impreviste, nella parte corrente, per eventuali deficienza delle assegnazioni di bilancio. I prelievi da questo Fondo sono disposti da delibere della giunta regionale; il Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, iscritto nel bilancio di cassa. I prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale.

Il fondo pluriennale vincolato Il fondo pluriennale vincolato è stato istituito per rappresentare contabilmente la copertura finanziaria di spese impegnate nel corso dell’esercizio e imputate agli esercizi successivi

l fondo pluriennale vincolato è lo strumento che gestisce e rappresenta contabilmente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego, nei casi in cui le entrate vincolate e le correlate spese, sono accertate e impegnate nel corso del medesimo esercizio e imputate a esercizi differenti

A regime, il fondo è alimentato dall'accertamento di entrate di competenza finanziaria di un esercizio, destinate a dare la copertura a spese impegnate nel medesimo esercizio in cui è stato effettuato l'accertamento, ma imputate negli esercizi successivi

Le entrate vincolate destinate alla copertura di spese impegnate e imputate agli esercizi successivi sono rappresentate nel fondo pluriennale vincolato.

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione Il processo di armonizzazione prevede come momento fondamentale quello dell’adeguata quantificazione del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al fine di preservare l’ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

Il fondo è ritenuto una forma di prudenza, introdotto allo scopo di limitarli nell’utilizzo di entrate che, pur in possesso dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sono caratterizzate da gravi difficoltà di esazione

Variazioni di bilancio Costituiscono variazioni di bilancio gli incrementi o i decrementi degli stanziamenti previsti nei Capitoli. Le variazioni possono essere effettuate con legge del Consiglio oppure con atto amministrativo della Giunta. Il Consiglio comunque deve approvare le leggi di variazione del bilancio entro il 30 novembre dell'anno cui si riferisce il bilancio

Sono di competenza del consiglio regionale tutte le variazioni di bilancio - successive all’approvazione della legge di bilancio - aventi ad oggetto variazioni fra titoli diversi, missioni diverse o programmi diversi, tranne quelle indicate dell'articolo 51, comma 2, del D. Lgs 118/2011 la cui competenza è delegata alla giunta. 

Oltre a quelle distintamente rappresentate, sono di competenza del Responsabile Finanziario, in assenza di disciplina, le variazioni di cui al comma 4 dell'art. 51 del D. Lgs 118/2011:  - Le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente. 

Entro il 31 luglio, la Regione approva con legge l’assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dell’esercizio scaduto il 31 dicembre precedente

 La legge di assestamento da’ atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.

La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi di: accertamento (art. 53), con la registrazione nelle scritture contabili; riscossione (art. 54), con il materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo d’incasso; versamento (art. 55), con il trasferimento delle somme riscosse nelle casse della Regione.

La gestione delle spese si attua attraverso le fasi di: impegno (art. 56), con la registrazione nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. Il comma 6 fornisce indicazioni per evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi; liquidazione (art. 57), con la registrazione contabile effettuata quando l’obbligazione diviene effettivamente esigibile, a seguito della acquisizione completa della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore e a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; ordinamento al pagamento dal tesoriere (art. 58), con l’emissione di mandati di pagamento. L’art. 59 disciplina le diverse forme di mandati di pagamento; pagamento delle spese (art. 58), conseguenti alle deliberazioni o agli atti con i quali sono assunti i relativi impegni.

I residui attivi sono costituiti dalle somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell’esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione. I residui passivi sono costituiti dalle somme impegnate, liquidate o liquidabili, e non pagate entro il termine dell’esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo

rendiconto Struttura. Il rendiconto generale è composto: dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria e relativi riepiloghi; dal conto economico stato patrimoniale

Conto di bilancio Dimostra i risultati dell’esercizio del bilancio in rapporto con le previsioni con la suddivisione in parte entrate (riscosse e ancora da riscuotere), spesa (impegnate e pagate e ancora da pagare)

Conto economico Evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione reddituale secondo il criterio di competenza economica.

Stato patrimoniale Lo stato patrimoniale, nella legislazione italiana, è uno dei documenti contabili che, ai sensi dell'art. 2424 c.c. comma 1 del codice civile, compongono il cosiddetto bilancio d'esercizio. Definisce la situazione patrimoniale di una società in un determinato momento individuato come la data di chiusura dell'esercizio.

Nota integrativa Espone i criteri di valutazione degli elementi del patrimonio e le modificazioni intervenute nelle attività e passività rispetto all’anno precedente motivandone le ragioni

Il rendiconto generale è approvato con legge regionale il 31 luglio dell’anno successivo all’esercizio cui si riferisce

il bilancio consolidato relativo al Gruppo della Regione costituito dagli enti strumentali, le aziende e le società controllate e partecipate deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo.

revisori l Collegio dei revisori dei conti svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio regionale se privo di organo di revisione. Nello svolgimento dell’attività di controllo, il collegio si conforma ai principi di onorabilità, professionalità e indipendenza

l consiglio regionale riconosce con legge la legittimità fuori bilancio derivanti da: sentenze esecutive; copertura dei disavanzi derivanti da fatti di gestione di enti, società ed organismi controllati o dipendenti dalla Regione; ricapitalizzazioni nei limiti della legge, delle società controllate; procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità; acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.