CdLM in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche

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Transcript della presentazione:

CdLM in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche Lezioni di Diritto privato CdLM in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche A.A. 2016-2017 Prof.ssa Eleonora Luzi 26 aprile 2017

Prestazione o atto medico Profili giuridici La prestazione sanitaria poiché ha il carattere dell’intellettualità, da un punto di vista giuridico è una prestazione d’opera intellettuale (artt. 2229 e 2238 c.c.), improntata oltre che ai generali canoni di diligenza e prudenza, alle specifiche regole o c.d. leges artis del settore di riferimento del professionista; alla tendenziale autonomia e discrezionalità riconosciuta al professionista nell’esecuzione della prestazione, anche quando questa venga eseguita in un contesto di rapporto di lavoro subordinato Il paziente che si rivolge al medico per ricevere la prestazione instaura un contratto di prestazione d’opera intellettuale che è un tipo di contratto bilaterale, consensuale, ad effetti obbligatori, sinallagmatico e solitamente a titolo oneroso. ed il medico diviene un prestatore d’opera intellettuale.

Fonte dell’obbligazione art 1173 c.c. “L’obbligazione può nascere da contratto da fatto illecito, da ogni altro atto o fatto idoneo a produrla secondo l’ordinamento giuridico”

Obbligazione medica Il dovere del debitore di adoperarsi per l’attuazione dell’interesse del creditore prende il nome di obbligazione. L’esatta esecuzione della prestazione rappresenta l’adempimento dell’obbligazione. La mancata ovvero la inesatta esecuzione della prestazione rappresenta invece l’inadempimento dell’obbligazione e dà luogo a responsabilità civile con l’obbligo di risarcire il danno del debitore.

Diligenza nell’adempimento Art. 1176 c.c. Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.

Obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato Obbligazioni di mezzi, di comportamento o di diligenza: quelle obbligazioni in cui il debitore non garantisce al creditore il perseguimento di un risultato determinato. Obbligazioni di risultato: quelle obbligazioni in cui il debitore si impegna a far conseguire al creditore un risultato determinato

Obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato Nell’obbligazione di mezzi il debitore è tenuto soltanto a compiere il suo dovere diligentemente e se ciò avviene non può essere considerato inadempiente per il fatto che il creditore non ha ottenuto quanto desiderava. Fra le obbligazioni di mezzi vengono comunemente classificate le prestazioni dei professionisti intellettuali → gli operatori sanitari L’operatore sanitario nel rapporto col paziente assume pertanto un dovere di diligenza

Il dovere di diligenza La conoscenza e l’uso delle tecniche più valide alla stregua degli accreditati criteri di cognizione e di esperienza Il dovere di diligenza si traduce nel dovere di conoscere e di usare le tecniche più attendibili alla stregua degli accreditati criteri di cognizione ed esperienza L’obbligazione dell’esercente la professione sanitaria, in quanto obbligazione di un professionista intellettuale è un’obbligazione di mezzi, di comportamento o di diligenza Ai sensi dell’art. 1176 c.c., 2° co., l’atto medico deve essere eseguito diligentemente

Il dovere di diligenza Ciascun esercente la professione sanitaria, sarà tenuto non solo alle leges artis comuni a tutta la scienza medica, ma anche a quelle proprie dello specifico settore cui afferisce. Ciò è confermato dalla Cassazione che ha più volte ribadito che «in tema di responsabilità professionale, l'inadempimento […] va valutato alla stregua del dovere di diligenza che in tale materia prescinde dal criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia e si adegua, invece, alla natura dell'attività esercitata. Consegue che l'imperizia professionale presenta un contenuto variabile, da accertare in relazione ad ogni singola fattispecie, rapportando la condotta effettivamente tenuta dal prestatore alla natura e specie dell'incarico professionale ed alle circostanze concrete in cui la prestazione deve svolgersi e valutando detta condotta attraverso l'esame nel suo complesso dell'attività prestata dal professionista». Cass. civ., sez. IV, 9 novembre 1982, n. 5885

I casi sinora emersi riguardano i trattamenti medici di: In alcuni casi l’obbligazione dell’operatore sanitario è un’obbligazione di risultato e non soltanto di mezzi, di comportamento o di diligenza ? I casi sinora emersi riguardano i trattamenti medici di: chirurgia estetica; cure odontoiatriche; anestesia; analisi di laboratorio. In tali ipotesi l’interesse dedotto nel rapporto è il conseguimento di un certo risultato utile, e non soltanto l’interesse ad una mera prestazione diligente 

La colpa La mancanza di diligenza equivale a colpa del professionista. Il legislatore all’art. 43 c.p. afferma «il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline». la colpa generica consiste nella violazione di regole cautelari non scritte e sono espresse, dai concetti di negligenza, imprudenza, imperizia.

Le figure della colpa Negligenza: trascuratezza, disinteresse, superficialità nei confronti dell’assistito Imprudenza: avventatezza, scarsa o la non attenzione ai rischi cui si espone il proprio assistito Imperizia: Insufficiente attitudine a svolgere un’attività che richiede specifiche conoscenze di regole scientifiche e tecniche

colpa medica nozione La colpa medica può quindi essere considerata accertata in tutti quei casi in cui vi sia, da parte dell’operatore sanitario, una mancata o non corretta osservanza delle specifiche regole cautelari di condotta proprie del settore specialistico cui afferisce

La posizione di garanzia del medico “Gli operatori di una struttura sanitaria, medici e paramedici, sono tutti portatori “ex lege” di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, la cui salute essi devono tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l’integrità e l’obbligo di protezione dura per l’intero tempo del turno di lavoro”. Cass. Pen., Sez. IV, 11 marzo 2005, n. 9739 «Non impedire un evento equivale a cagionarlo» art. 40, II comma, c.p. Inoltre… “Gli operatori sanitari, di una struttura sanitaria sono tutti, “ex lege”, portatori di una posizione di garanzia nei confronti dei loro pazienti affidati, a diversi livelli, alle loro cure e attenzioni e, in particolare sono portatori della posizione di garanzia, che va sotto il nome di posizione di protezione, la quale, come è noto è contrassegnata dal dovere giuridico, incombente al soggetto, di provvedere alla tutela di un certo bene giuridico, contro qualsivoglia pericolo, atto a minacciarne l’integrità”. Cass. Pen., Sez. IV, 2 marzo 2000, n. 447

La posizione di garanzia del medico L’assunzione di una posizione di garanzia non comporta che il garante, in caso di lesione del bene che gli è stato affidato, sia automaticamente in colpa, in quanto il giudice è comunque tenuto all’accertamento in concreto della violazione, da parte dello stesso garante, di una regola di cautela, sia essa generica o specifica (la colpa o la non diligenza ) ed anche la sussistenza del nesso causale tra la condotta del garante e l’evento che ha generato il danno.

La responsabilità professionale Il professionista sanitario è passato dal prestare assistenza al medico al prestare assistenza all’utente, assumendo non più la responsabilità del semplice atto individuato da un mansionario nei confronti del medico, assumendo bensì la responsabilità del percorso sanitario nei confronti della persona assistita. «È mutato il quadro legislativo di riferimento che tende ora a coordinarsi con i principi e con gli obiettivi del servizio sanitario (specificati negli artt. 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833) e a trarre ispirazione dall’art. 32 Cost. Lo scopo, dunque, non è più tanto quello di sanzionare l’inadempimento del professionista, quanto quello di assicurare al cittadino che si sottopone ad un trattamento sanitario una tutela preventiva e risarcitoria della propria salute»

La responsabilità professionale Dal punto di vista giuridico si parla di responsabilità professionale, quando sia stata accertata la violazione di norme di condotta che possono tradursi in un illecito civile, penale e/o disciplinare. Questa violazione può comportare rispettivamente: un obbligo al risarcimento del danno; una condanna per reato; un provvedimento disciplinare.

La responsabilità civile E’ costituita dall’obbligo di rispondere delle conseguenze previste dalla legge civile per una condotta illecita che abbia cagionato ad altri un danno ingiusto. La responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria, comporta l’obbligo per lo stesso di risarcire il danno eventualmente cagionato nell’esercizio della sua professione . Il giudizio di responsabilità civile ha lo scopo di trasferire il costo del danno, dal soggetto che lo ha ingiustamente subito, al soggetto che ne viene riconosciuto responsabile. La responsabilità civile ha una preminente funzione risarcitoria o ripristinatoria

La natura giuridica della responsabilità medica L’opinione tradizionale, qualifica come contrattuale la responsabilità del medico operante come soggetto privato, viceversa è incline a ricondurre la responsabilità del medico dipendente dalla struttura sanitaria all’interno della responsabilità extracontrattuale. Stante, dunque, la mancanza di un rapporto obbligatorio diretto tra il paziente e il medico, il comportamento dannoso posto in essere dal professionista nello svolgimento della propria attività non può che integrare un fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c.

La natura giuridica della responsabilità medica fine anni Novanta… la giurisprudenza inaugura un diverso orientamento interpretativo, rimasto a lungo tempo incontrastato, incline a qualificare come contrattuale la responsabilità del sanitario dipendente.

La natura giuridica della responsabilità professionale L’inquadramento della responsabilità professionale nell’ambito di questa forma di responsabilità veniva giustificato non tanto con l’esistenza di un inadempimento da parte del sanitario a una precedente obbligazione di prestazione (in effetti da questi mai direttamente assunta nei confronti del malato), quanto piuttosto nella violazione degli obblighi di conservazione della sfera giuridica altrui, che trovano fondamento nell’affidamento suscitato nel malato dallo status professionale del sanitario. Secondo questo indirizzo, dunque, tra il sanitario e il paziente si instaurerebbe, nel momento in cui quest’ultimo si affida alle cure del sanitario, un «contatto sociale qualificato» idoneo, in forza dell’art. 1173 c.c., a generare obbligazioni il cui inadempimento dà luogo a una responsabilità, appunto, di tipo contrattuale

La natura giuridica della responsabilità medica L’affermarsi della tesi appena esposta ha portato all’applicazione anche alla responsabilità medica di tutte le regole vigenti nell’ambito della responsabilità contrattuale, tra cui, quelle elaborate dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al riparto degli oneri probatori: spetta al paziente-danneggiato provare il contratto (o il c.d. contatto sociale) con il medico, il danno patito e il nesso di causalità tra l’inadempimento e il danno, sul sanitario grava invece l’onere di provare che non vi è stato inadempimento o che, in ogni caso, non sussiste un nesso causale tra la propria condotta e il pregiudizio subito dal paziente

La responsabilità dell’esercente la professione sanitaria nella Legge Balduzzi “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile.” Art. 3

La responsabilità dell’esercente la professione sanitaria nella Legge Balduzzi Il quadro relativo alla responsabilità medica è rimasto sostanzialmente inalterato sino all’entrata in vigore della l. 8.11.2012, n. 189 (c.d. Legge Balduzzi), la quale, facendo testualmente salvo nel proprio art. 3, concernente la responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, l’«obbligo di cui all’art. 2043 del codice civile», ha avuto l’effetto di riaccendere il dibattito sulla natura (contrattuale o extracontrattuale) della responsabilità medica

La responsabilità dell’esercente la professione sanitaria nel Ddl Gelli Pure la nuova legge recante Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario sembra confermare la volontà legislativa di fare ritorno al regime di responsabilità extracontrattuale del medico ospedaliero antecedente alla svolta giurisprudenziale, statuendo espressamente, all’art. 7, che l’esercente la professione sanitaria nell’ambito di una struttura sanitaria pubblica o privata o in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale «risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile».

La responsabilità civile del medico e della struttura sanitaria L’art. 7 stabilisce una netta bipartizione delle responsabilità dell’ente ospedaliero e della persona fisica per i danni occorsi ai pazienti. La struttura sanitaria assume una responsabilità di natura contrattuale ex art. 1218 cod. civ., Il sanitario, salvo il caso di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, risponde in via extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ..

Obblighi assicurativi Allo scopo di rendere effettiva l’eventuale condanna di tali soggetti al risarcimento dei danni cagionati ai pazienti: l’obbligo di assicurazione per danni da responsabilità contrattuale (ex art. 1218 c.c.) verso terzi e verso i prestatori d’opera, a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie l’obbligo, per le strutture in esame, di stipulare una ulteriore polizza assicurativa per la copertura dei danni da responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, per l’ipotesi in cui il danneggiato esperisca azione direttamente nei confronti del professionista. l’obbligo di assicurazione a carico del professionista sanitario che svolga l’attività al di fuori di una delle predette strutture o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale, per i rischi derivanti dall’esercizio della medesima attività.