Libertà ed organizzazione sindacale

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Transcript della presentazione:

Libertà ed organizzazione sindacale 5 maggio 2017 -

L’organizzazione dei soggetti delle relazioni industriali - parte prima - -

1. L’organizzazione sindacale è libera - art. 39 cost. 1 comma -

Un principio fondamentale e condiviso Trova conferma anche in norme di carattere internazionale, quali le convenzioni OIL n. 87 e 98, la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (1950), la carta sociale europea (1961). -

La libertà di associazione Trova esplicitazione nell’articolo 18 della Costituzione che afferma che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. -

Una libertà che si esplicita Libertà per i singoli o per gruppi di promuovere la costituzione di organizzazioni sindacali (salvo rare eccezioni). La libertà dei singoli di aderire o non aderire ad un’organizzazione sindacale senza pregiudizio (Closed shop e union shop). -

Un principio dinamico e relazionale Libertà delle organizzazioni sindacali nei confronti dello Stato, significa libertà da ingerenze. Libertà di estrinsecare l’organizzazione attraverso l’azione sindacale, significa legislazione di sostegno. -

Un principio informante La libertà sindacale impone garanzie per i singoli ed i gruppi, La libertà sindacale esplica effetti nel privato e nel pubblico, La libertà sindacale non è solo libertà di associazione. -

2. La nozione di sindacalità non è definita dalla legge ma... -

Dal criterio funzionale La libertà sindacale è funzionale alla tutela degli interessi professionali. Soccorre la distinzione fondamentale fra rappresentanza e aggregazione dei consensi. Il partito chiamato a concorrere con metodo democratico a determinare la politica economica nazionale (cost.49), il sindacato a tutela del particolare. -

Dal criterio strumentale Il sindacato si distingue dalle altre organizzazioni e dai partiti in particolare per la strumentazione cui fa riferimento. Sono “propri” del sindacato il contratto collettivo e lo sciopero. -

Dal criterio soggettivo Distinguere la sindacalità quanto al profilo soggettivo significa indagarne la legittimazione. Il sindacato agisce sulla base di una rappresentanza diretta da parte dei lavoratori, opera sulla base di un mandato. -

Dal criterio strutturale La qualificazione sindacale presuppone una aggregazione di soggetti, stante la lettera dell’articolo 39, che fa riferimento alla ”organizzazione”. -

3. La libertà sindacale e le organizzazioni datoriali -

Le due funzioni Il sistema della rappresentanza imprenditoriali presenta in Italia una bassa differenziazione funzionale fra interessi economici e sindacali. A questa unitarietà fa riscontro una grande frammentazione di soggetti, ben maggiore che in Europa. -

Le articolazioni della frammentazione Il settore di attività (agricoltura, industria, artigianato, commercio, servizi). Le dimensioni aziendali (artigiani, piccole, medie e grandi) Il tipo di proprietà e la natura (cooperative, a capitale privato a partecipazione statale) Le affinità politico-partitiche. -

Uno sguardo d’insieme Confindustria (con la ex Intersind e l’ASAP) e Confapi per il settore industriale. CGIA e CNA per il settore delle imprese artigiane, con la CASA e la CLAI. La Confcommercio e Confesercenti. La Coldiretti e la Confagricoltori. -

Il patto “Capranica” Un coordinamento politico più forte, senza arrivare però all'unificazione. E’ questo che si propongono le cinque associazioni di artigiani e dei commercianti che nel 2006 lanciarono il “Patto del Caprinica”. Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato e Casartigiani per la prima volta parlano di rappresentanza e coordinamento comune. -

Le macro funzioni dell’organizzazione Rappresentanza degli interessi degli associati (lobbying) Erogazione dei servizi Promozione di politiche economiche (consorzi e attività commerciali dirette) -

Le trasformazioni in atto Le organizzazioni sono rimaste strutturalmente simili al modello originario. Vi è una tendenza alla riduzione della frammentazione ed un graduale processo di modernizzazione. Si osserva un progressivo spostamento del core delle associazioni verso l’erogazione dei servizi e la promozione di attività economiche. -

Esiste un sindacato “datoriale” Le organizzazioni datoriali, sono sindacati, agiscono uti singoli o uti soci? Sindacati spontanei o indotti? Per l’esegesi costituzionale: si. Corte Cost. n. 29 del 1960 rimuovendo il reato di serrata previsto al 502 c.p. ha riconosciuto legittimità all’associazionismo datoriale. -

4. La disciplina giuridica dei sindacati nella costituzione -

La disciplina costituzionale Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E’ condizione per la loro registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente, in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi con efficacia obbligatoria per tutta la categoria alle quali il contratto si riferisce -

Associazione non riconosciuta L’ordinamento interno e l’amministrazione sono regolati dagli associati. Per l’associazione sta in giudizio il presidente. I contributi ed i beni acquistati costituiscono il fondo comune. Per le obbligazioni assunte dai rappresentanti, i terzi creditori possono rivalersi sul fondo sociale. Delle obbligazioni rispondono, anche personalmente e solidalmente, coloro che hanno agito in nome e per conto. -

5. Le forme di organizzazione sindacale -

Di mestiere o di categoria Il sindacato di mestiere: i dirigenti (Cida) i quadri alcuni gruppi (macchinisti, piloti) Il sindacato di categoria: sindacato degli edili sindacato dei metalmeccanici -

La struttura La struttura organizzativa orizzontale con carattere intercategoriale o intersettoriale per la coesione e l’unicità di azione. La struttura organizzativa verticale normalmente improntata sulla categoria merceologica. -

6. L’accountability del sindacato -

La questione di fondo A chi ed in che modo il sindacato risponde dei suoi comportamenti e dei risultati conseguiti? Quali sono gli stakeholders del sindacato? Ma c’è accountability intesa non solo come assunzione di responsabilità ma, piuttosto, accettazione “a priori” di un sistema di regole per render conto? -

Gli stakeholders Esiste una responsabilità verso gli iscritti e/o verso i lavoratori; Esiste una responsabilità nei confronti delle controparti negoziali; Esiste una responsabilità sociale nei confronti di terzi (indiretta); Esiste una responsabilità “istituzionale” che deriva dalla legge o dai ruoli. -

Come si conciliano questi interessi? Il sindacato che è un grande amministratore dell’“invidia” (Bruno Manghi), come concilia la sua funzione di “rappresentanza” con il “ruolo politico” che in misura crescente ha finito per svolgere? -

Verso gli iscritti… Un’associazione non riconosciuta responsabile “di fatto”. Estremamente deboli i vincoli giuridici della responsabilità del sindacato verso gli iscritti e i rappresentati non iscritti. Deboli anche nell’organizzazione fra i diversi organi e i livelli interni del sindacato. -

Verso le controparti… Qualche elemento normativo in più per regolare i rapporti obbligatori e le responsabilità contrattuali. Le esperienze dei codici di autoregolamentazione. Ma resta comunque aperta la questione della coercibilità e della sanzionabilità dei comportamenti. -

E verso gli utenti dei servizi? Il sindacato e lo sciopero nei servizi pubblici essenziali: la difficoltà di conciliare gli interessi dei cittadini (che sono lavoratori) con quelli di alcune categorie di scioperanti (trasporti). Una legge “sullo sciopero” che punisce il sindacato “con diritti” ma che non tocca il sindacato “autonomo” non istituzionalizzato. -

E verso la politica… Il sindacato svolge un ruolo rilevante nella concertazione delle politiche pubbliche a livello nazionale e a livello locale. Il sindacato ha dilatato i confini della propria azione dal lavoratore, al pensionato, al cittadino. -

E verso la pubblica amministrazione… Il sindacato svolge un ruolo rilevante anche per l’erogazione di servizi della PA (patronati, Caaf). Il sindacato è parte nella formazione professionale. Il sindacato partecipa anche a diversi organi e comitati delle pubbliche amministrazioni. -

La rappresentatività sindacale ed i diritti sindacali - parte seconda - dicembre2015 -

1. Il sindacato maggiormente rappresentativo -

Un’esigenza fondamentale E’ una esigenza delle società moderne, economicamente avanzate, l’individuazione di una alta soglia di consenso nei soggetti del sistema politico-economico. La mancata attuazione dell’articolo 39 della costituzione ha imposto l’individuazione di criteri di selettività. -

I privilegi concessi Sono, in primo luogo, relativi alla partecipazione formale o istituzionale a funzioni pubbliche. In secondo luogo, correlati al coinvolgimento informale nell’attività legislativa e nella definizione degli indirizzi politico-economici. In terzo luogo collegati all’agibilità ed all’azione sindacale. -

La maggior rappresentatività nella legge La 902/1977 per la devoluzione del patrimonio delle associazioni sindacali fasciste. L’ampiezza e la diffusione delle strutture organizzative, la consistenza numerica, la partecipazione effettiva alla stipulazione dei contratti o accordi nazionali, alla definizione delle controversie individuali e collettive (art. 4 legge 936/86 cnel). -

La maggior rappresentatività nella giurisprudenza di Cassazione La consistenza numerica del sindacato. L’equilibrata consistenza associativa in tutte le categorie. La significativa presenza territoriale distribuita sul territorio nazionale. La partecipazione effettiva alla stipulazione dei contratti o accordi nazionali. -

La maggior rappresentatività nel Consiglio di Stato La consistenza numerica del sindacato, la consistenza associativa in tutte le categorie, la partecipazione effettiva alla stipulazione dei contratti o accordi nazionali. La maggior rappresentanza del pluralismo sindacale. -

La maggior rappresentatività nella dottrina La consistenza numerica della confederazione, l’equilibrata consistenza associativa nelle categorie “tutelate”, la diffusione omogenea sul territorio nazionale, l’esercizio della contrattazione e l’autotutela (continuativa e sistematica), la reale capacità di influenzare l’assetto economico e sociale del paese, l’autonomia degli interessi perseguiti. -

La selettività perduta Le grandi confederazioni stanno attraversando una crisi di rappresentatività testimoniata dall’emersione del sindacalismo autonomo. Di questo fenomeno ha dovuto prendere atto la giurisprudenza che ha finito per vanificare l’effetto selettivo che era insito nel concetto di maggior rappresentatività. -

Una pluralità di cause Il cambiamento della “base”. La fine delle ideologie, la crisi dei concetti di potere e solidarietà di classe, la frammentazione sociale e culturale. L’esaurirsi delle ragioni di unità di azione. -

Effetti del referendum del 1995 Il modello sindacale si rovescia la maggior rappresentatività deriva direttamente dalla sottoscrizione di accordi collettivi e non più dall’affiliazione confederale. Le confederazioni perdono la loro originaria rappresentatività per acquistarla per il tramite delle loro organizzazioni di base. -

2. Il sindacato comparativamente più rappresentativo -

Recentemente la legislazione... Ha cercato nuovamente di selezionare la rappresentanza sindacale, comparando il grado di rappresentatività all’interno di una determinata categoria. Art.2, comma 25, legge 549/95 Art.1, comma 2, legge 196/97 Art.45, comma 20, legge 144/99 -

Incidentalmente va notato Che l’accertamento della reale rappresentatività presenta un profilo non secondario con riferimento alle categorie o alle attività emergenti, dove la comparsa di nuove sigle sindacali espone al pericolo di contratti “pirata” o sindacati “gialli” -

3. Il sindacato rappresentativo nel pubblico impiego -

Una scelta precisa La riforma della p.a. si farà con la privatizzazione del rapporto di lavoro (contrattualizzazione). La scelta del legislatore è istituzionale, a favore di un soggetto eteronomo, dotato di rappresentatività generale. A partire dalla legge quadro sul pubblico impiego (legge n. 93/83) si registra una scissione fra privato e pubblico. -

La privatizzazione del rapporto Con la legge delega 421/1992 ed il d.lgs. 29/93 si consolida il ruolo negoziale del sindacato maggiormente rappresentativo enfatizzando la contrattazione nazionale (comparti). Un sistema messo in crisi dal referendum del 1995 sull’articolo 19 e dall’emergere di fenomeni di sindacalismo autonomo sempre più forti. -

La necessità di una legge L’intervento del d.lgs 396/97 tende a realizzare un compromesso fra visioni alternative. Il compromesso della doppia chiave: sindacato istituzione e sindacato associazione. -

Il compromesso L’Aran ammette alla contrattazione nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell’area una rappresentatività non inferiore al 5% come media fra il dato associativo e quello elettorale, ma anche le confederazioni cui queste aderiscono. -

4. Il testo Unico sulla rappresentanza -

Un accordo aperto … Il 10 gennaio 2014 viene firmato un accordo interconfederale sulla rappresentanza fra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. Si tratta di un accordo aperto alla firma di tutte le organizzazioni sindacali che ne vogliano condividere i contenuti. -

La struttura del TU Parte prima: misura e certificazione della rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva di categoria; Parte seconda: regole per la rappresentanza in azienda Parte terza titolarità ed efficacia della contrattazione nazionale Parte quarta: clausole di raffreddamento e sanzionatorie -

Rappresentanza per ccnl Viene introdotto un sistema di misurazione della rappresentanza che media il dato associativo (iscritti) con quello degli eletti nelle elezioni dove sono presenti RSU. Viene sancita l’unicità della rappresentanza aziendale RSU oppure RSA con prevalenza per la prima -

Rappresentanza per il contratto aziendale Viene definito un regolamento elettorale per la RSU sostanzialmente riproponendo ed aggiornando il precedente regolamento che risaliva al 1993 quando erano state introdotte le RSU. Viene sancito il principio delle decisioni a maggioranza -

La contrattazione collettiva nazionale Confermato il principio della libertà sindacale anche per la contrattazione collettiva; Sancito il principio della esigibilità del ccnl concluso con organizzazioni sindacali espressione della maggioranza del settore (50% +1) -

La contrattazione collettiva aziendale Sancito il principio della esigibilità del contratto concluso con le RSU (a maggioranza). Sancito il principio della esigibilità del contratto aziendale concluso con la RSA se rappresentano la maggioranza delle deleghe in azienda. Prevista però la possibilità del referendum (30% dipendenti / quorum 50%) -

Raffreddamento e sanzioni condiviso l’obbligo di definire nei ccnl regole per la prevenzione del conflitto sindacale e per introdurre sanzioni a carico del datore di lavoro e delle organizzazioni sindacali nel caso di comportamenti attivi o omissivi che impediscano l’esigibilità dei contratti. -

Commissione interconfederale per garantire il rispetto e la puntuale applicazione dell’accordo viene prevista la costituzione di una commissione interconfederale , di struttura bilaterale e presieduta da una persona esperta di diritto del lavoro e diritto sindacale. -

e democrazia sindacale 5. Rappresentanza e democrazia sindacale -

Un primo distinguo Chi rappresenti e quale è la tua legittimazione ? Rappresentanza e rappresentatività sono aspetti differenti dalla legittimazione a “stare al tavolo”. Politica e sindacato : il tavolone della sala verde di Palazzo Chigi, un esempio emblematico. -

Un secondo distinguo Stare al tavolo, negoziare, stipulare un accordo. La tua legittimazione e la tua rappresentatività. La qualità della tua rappresentanza è data dalla tenuta degli accordi che stipuli. La vicenda dei rinnovi dei ccnl metalmeccanici, un caso emblematico su cui riflettere. -

Un terzo distinguo Esistono due differenti approcci al tema della rappresentanza e quindi a quello della misura della rappresentatività. Quello di chi vuole rappresentare gli “iscritti” (e su questi misurarsi CISL) e quello di chi vuole rappresentare tutti i lavoratori (e a questi rivolgersi per una “validazione” referendaria CGIL). -

Un quarto distinguo Chi è legittimato a decidere. Il sindacato che sta al tavolo e firma un contratto ? Oppure i lavoratori ( o gli iscritti) che ad esito di un accordo debbono potersi esprimere ? Il tema della democrazia sindacale problema irrisolto del nostro pluralismo sindacale. -

Un quinto distinguo In tema di partecipazione: si discute della possibilità di introdurre anche in Italia un sistema duale (consiglio di sorveglianza alla tedesca ). Ma si vuole la rappresentanza dei lavoratori o quelli dei sindacati ? Chi sta nei consigli di sorveglianza è li a rappresentare chi ? -

Quale futuro? Esistono numerose iniziative legislative tendenti a dettare norme di principio in tema di rappresentanza e rappresentatività sindacale. Si tratta di proposte che debbono essere considerate sia nelle loro valenze macro (assetti della contrattazione, concertazione) sia in quelle micro (agibilità sindacale) -