Il contratto d’albergo nel codice del consumo

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Transcript della presentazione:

Il contratto d’albergo nel codice del consumo Corte di Cassazione Civile, sezione VI, ordinanza datata 18 settembre 2013, n°21419 Peqini Xhensila 805862 Radaelli Chiara 805096 Selmo Katia 809051

Massima La conclusione di un contratto d’albergo, anche al di fuori di un pacchetto turistico, non determina l’esclusione del negozio dalla disciplina sui contratti del consumatore ove ne ricorrano tutti gli estremi di cui alle definizioni del codice del consumo.

Sentenza ≠ Ordinanza Sentenza: atto con cui il giudice chiude il processo Ordinanza: strumento interlocutorio, che non esaurisce il rapporto processuale, ma che serve per risolvere le questioni che sorgono nel corso del processo. Ricorso

Soggetti coinvolti Ricorrente: Albergatore: (OMISSIS) s.r.l. Resistenti: Clienti Intimata: Assicuratrice: (OMISSIS) s.p.a.

Il Fatto In data (OMISSIS) i Signori Clienti, durante il soggiorno presso la struttura alberghiera (OMISSIS) s.r.l. riscontrano il furto di ingenti quantitativi di gioielli ivi depositati. I Clienti chiamano in causa l’Assicuratrice per la responsabilità civile (OMISSIS) s.p.a., l’Albergatore della (OMISSIS) s.r.l. viene condannato al risarcimento del danno patito dal Clienti. In seguito la (OMISSIS) s.r.l. fa ricorso alla condanna per il mancato rilievo del luogo dove le cose erano depositate, quale criterio determinativo della competenza, nonché del luogo di conclusione del contratto.

Primo Grado: Tribunale di Nocera Inferiore Il Tribunale di Nocera Inferiore, in data 25/05/2012, richiede il risarcimento del danno a seguito del furto di ingenti quantitativi di gioielli depositati nell’albergo (OMISSIS) s.r.l. da parte dei Clienti.

Secondo grado: Corte d’Appello L’albergatore fa ricorso alla condanna del Tribunale di Nocera Inferiore. Il Giudice d’appello sull’applicazione del foro del consumatore, in riferimento all’Art.3 del Codice del Consumo, che si applica ogni qualvolta il contratto venga stipulato tra consumatore e professionista, stabilisce che il Contratto d’Albergo, anche al di fuori di un pacchetto turistico, non determina l’esclusione del negozio dalla disciplina su contratti del consumatore.

Motivazioni del ricorso in Corte d’Appello (1) La (OMISSIS) s.r.l. sostiene la violazione e la falsa applicazione dell’Art. 1774 c.c., dolendosi del mancato rilievo del luogo dove le cose erano depositate quale criterio determinativo della competenza, nonché del luogo di conclusione del contratto, ovvero quello in cui il proponente ha avuto notizia dell’accettazione di controparte, identificato in questo caso nell’albergo in quanto il contratto è concluso telefonicamente.

Motivazioni del ricorso in Corte d’Appello (2) I Clienti replicano affermando che il contratto si è concluso nella loro residenza e fanno riferimento alla disciplina generale dei contratti coi consumatori contenuta nel Codice del Consumo.

Terzo grado: Corte di Cassazione La Corte di Cassazione ha ritenuto condivisibili le argomentazioni del Giudice d’Appello sull’applicazione del foro del consumatore riferendosi al Codice del Consumo.

Conclusioni della Corte di Cassazione Rifacendosi alle motivazioni del Giudice d’Appello, la Corte afferma che il contratto d’albergo non si sottrae alla disciplina del Codice del Consumo che, all’art. 33 comma 2 lettera u) facendo riferimento alle clausole vessatorie, include come tale lo stabilire come sede del foro competente sulle controversie una località diversa da quella di residenza o domicilio del consumatore, prevista invece dall’Art.66 bis del Codice del Consumo sul foro competente.

Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso rimettendo le spese al giudice del merito.

Articoli considerati Art. 1774 del Codice Civile – Luogo di restituzione e spese relative «Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita. Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.»

Art. 1784 del Codice Civile – Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell’albergatore. «La responsabilità dell'albergatore è illimitata: 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia; 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare. L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.»

Art. 3 del Codice del Consumo – Definizioni «Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti; c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario; d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 103, comma 1, lettera d), e nell’articolo 115, comma 2-bis, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l’importatore del bene o del servizio

nel territorio dell’Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo; e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 18, comma 1, lettera c), e nell’articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell’ambito di un’attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d’antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell’utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto; f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.»

Art. 33 del Codice del Consumo – Contratti del consumatore in generale Comma 2, lettera u) «Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: (…) u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore (…)»

Art. 66 bis del Codice del Consumo – Foro competente «Per le controversie civili inerenti all’applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.»