GIULIA PEROTTI 805402 CAMILLA VALSECCHI 805502 LAURA VESCHI 783943 Università degli studi Milano Bicocca Scienze del turismo e comunità locale Corso Diritto del turismo 2017 La multiproprietà GIULIA PEROTTI 805402 CAMILLA VALSECCHI 805502 LAURA VESCHI 783943
DEFINIZIONE Fenomeno che consiste nella coesistenza sulla medesima unità immobiliare di diritti di godimento facenti capo a soggetti diversi, ognuno destinato a ripetersi negli anni, ma limitato nell’esercizio ad uno o più periodi nell’arco dell’anno.
SOGGETTI VENDITORE PROFESSIONALE ACQUIRENTE CONSUMATORE
CARATTERISTICHE NO diritto di proprietà (non esclusiva e limitato nel tempo) Diritto di recesso Ricondotto alla COMUNIONE PRO INDIVISO figura atipica del contratto di comunione
TIPOLOGIE REALE: attribuisce al soggetto un diritto sulla cosa ALBERGHIERA: soggetto titolare di questo diritto attribuisce all’acquirente un diritto di prenotazione. AZIONARIA: il multiproprietario–socio in quanto titolare di azioni privilegiate della società proprietaria dell’immobile ha la facoltà di godimento dell’unità nel periodo riservato. (diritto di credito)
QUOTA MILLESIMALE Scomposizione della coesistenza dell'egual diritto di più persone, in una pluralità di quote, cosicché la quota stessa è una frazione ideale, determinata aritmeticamente, per determinare l'oggetto del contratto di vendita di un immobile in multiproprietà. La quota millesimale non potrà che essere la quota ideale medesima per la quantificazione del valore dell'immobile per ciascun possibile comproprietario.
«I molteplici aspetti della multiproprietà» SENTENZA «I molteplici aspetti della multiproprietà» Nota a Corte di Cassazione, sez. II civ., Sentenza 16 marzo 2010, n. 6352
PROPRIETARIO IMMOBILE SOGGETTI COINVOLTI LUCA ROSSI: ACQUIRENTE S.R.L. PERLA: PROPRIETARIO IMMOBILE FRANCA BANCA: FINANZIATORE
MASSIMA «L’istituto della multiproprietà immobiliare, che si caratterizza per il diritto di godimento turnario di un medesimo bene da parte di una pluralità di soggetti, richiede che sia in concreto individuata la quota di ciascun comproprietario come effettiva entità della partecipazione al godimento dell’alloggio; pertanto, poiché il contratto preliminare deve contenere tutti gli elementi essenziali del futuro contratto definitivo, il preliminare avente ad oggetto una quota di multiproprietà deve recare l’indicazione della quota nella sua effettiva misura o, comunque, i criteri per la sua determinazione millesimale, incidendo tali elementi sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto ai sensi dell’art.1346 c.c. e non risultando quindi sufficiente l’indicazione del solo periodo di godimento dell’immobile riservato al prossimo acquirente.»
TRIBUNALE DI TRENTO 10 SETTEMBRE 1999 Luca Rossi Cita e chiede rimborso a: S.r.l. Perla S.p.a. Franca Banca Invalidità del contratto preliminare Invalidità del contratto di finanziamento stipulato per il precedente acquisto Contesta la domanda Eccepisce l’incompetenza del tribunale di Trento in favore di quello di Bologna, inoltre chiede la condanna di Luca Rossi al pagamento della somma dovuta per l’acquisto dell’immobile
TRIBUNALE DI TRENTO 18 LUGLIO 2002 Rigetto domanda di contestazione di Luca Rossi Domanda di Franca Banca accolta competenza del tribunale di Bologna Luca Rossi fa appello
CORTE D’APPELLO DI TRENTO 9 APRILE 2004 Condannato alla restituzione alla Franca Banca delle rate scadute e degli interessi Appello respinto Luca Rossi Ricorso Condanna al pagamento delle spese del grado in favore di S.r.l. Perla
CORTE DI CASSAZIONE 16 MARZO 2010 Dichiara NULLO il contratto «dovendo il contratto preliminare contenere tutti gli elementi essenziali del futuro contratto definitivo (…) di qui la conseguenza che la quantificazione della misura della suddetta quota o comunque la previsione negoziale dei criteri in base ai quali determinarla incidono sulla determinazione o meno dell’oggetto del contratto stesso».
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE Criteri che non possono essere presenti solo nel contratto definitivo, ma anche in quello preliminare; Non indicati i criteri per la determinazione della quota millesimale; Non tenuto in considerazione il fatto che il godimento turnario dello stesso alloggio da parte dei vari comproprietari in diversi periodi dell’anno, incide sull’entità delle rispettive quote di pertinenza. (es.: in una località marittima, il godimento dell’alloggio nel periodo estivo piuttosto che invernale incide sul valore della quota millesimale)
ARTICOLI PRESI IN CONSIDERAZIONE: 1346 c.c. «l’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile» 1418 c.c. «cause di nullità del contratto» D. lgs 427 del 9 novembre 1998 relativo alla «tutela dell’acquirente per taluni aspetti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.»
Art. 72-73 del codice del turismo «Diritto di recesso» Art. 77 del codice del turismo «Recesso nei contratti collegati o accessori»
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!