Novità per la camera dei deputati

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Transcript della presentazione:

Novità per la camera dei deputati Riforma costituzionale e la nuova legge elettorale: fine della garanzia del bicameralismo fine dell’elezione diretta dei Senatori

Nuove regole per i membri della camera dei deputati Funzione legislativa : esercitata dalla camera dei deputati e solo parzialmente dal senato. Art. 64 :prevede una novità assoluta: i parlamentari hanno l’obbligo di partecipare sia ai lavori delle commissioni di cui fanno parte sia alle sedute dell’assemblea. Questo comporta che, in caso di mancata partecipazione, potrebbero essere adottate sanzioni nei loro confronti. Art. 67: ora solo i membri della camera rappresentano la nazione Art. 69: stabilisce che l’ indennità spetta ai soli membri della camera e viene stabilità dalla legge

Cosa cambia? Una valutazione negativa della riforma : Le modifiche costituzionali combinate con la nuova legge elettorale comportano lo stravolgimento della democrazia rappresentativa: concentrano il potere nelle mani del governo e di chi lo guida attribuendo ad un unico partito – che potrebbe anche essere espressione di una ristretta minoranza di elettori – potere esecutivo e potere legislativo; condizionano l’elezione del Presidente della Repubblica, dei giudici della Corte Costituzionale e dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, organi di garanzia e di controllo fondamentali per la vita della democrazia costituzionale.

Il governo e la funzione normativa Al governo viene riconosciuto il potere di chiedere alla camera dei deputati una deliberazione d’urgenza nel caso in cui si intenda porre all’ordine del giorno delle delle sedute parlamentari un argomento che l’organo esecutivo ritiene fondamentale per l’attuazione del programma. La camera entro cinque giorni delibera che il disegno di legge sia iscritto all’ordine del giorno Il testo proposto deve essere esaminato dalla camera entro settanta giorni.

Le deliberazioni di specifica competenza della Camera dei deputati Alla camera dei deputati viene ora riconosciuta in via generale la funzione legislativa. Gli articoli 78,79,80 e 82 prevedono che siano riservate alla camera specifiche deliberazioni.

Principali novità Le competono specifiche deliberazioni Concessione e revoca della fiducia del governo Stato di guerra Amnistia e indulto Ratifica trattati internazionali Istituzioni di commissioni d inchiesta Autorizzazione a procedere per reati ministeriali Le competono specifiche deliberazioni in via esclusiva Camera dei deputati Deve disporre norme di garanzia per le minoranze parlamentari Esercita la funzione legislativa (a parte specifiche materie) I deputati hanno l'obbligo di partecipare alle sedute d'assemblea e lavori di commissione Deve deliberare con urgenza su provvedimento per cui lo richieda il governo al fine dell'attuazione del proprio programma

IL POTERE DI INIZIATIVA POLITICA In base al nuovo art. 71 Cost. l’iniziativa legislativa viene esercitata: dal governo (disegno di legge) da uno o più deputati da cinque Consigli regionali dal Senato (se la proposta è votata dalla maggioranza assoluta dei componenti) dal popolo (attraverso la raccolta firme di almeno centocinquantamila cittadini) Rispetto al passato, non è più prevista l’iniziativa del CNEL, ente cancellato con l’abbrogazione dell’art. 99 Cost.

LA DISCUSSIONE E L’APPROVAZIONE DELLE LEGGI La funzione legislativa è esercitata da entrambe le camere solo in alcune materie specifiche (leggi costituzionali, leggi di revisione costituzionale, leggi di attuazione, referendum popolari, leggi elettorali e le funzioni fondamentali dei comuni e delle città). Tutte le altre leggi sono discusse e approvate solo dalla camera dei deputati. L’iter legislativo rimane invariato tranne per la sostanziale modifica del bicameralismo perfetto, per cui tutta la procedura si esaurisce all’interno della camera dei deputati I disegni e le proposte di legge vengono presentati alla camera, esaminati dalla commissione competente in materia e poi dall’intera aula parlamentare che prima approva articolo per articolo e poi con votazione finale.

La vecchia procedura Governo Membri del parlamento 50000 elettori 5 consigli regionali CNEL iniziativa Il progetto di legge è presentato alla camera o al senato Discussione approvazione Camera dei deputati o Senato Procedimento ordinario Procedimento abbreviato commissione commissione Assemblea delle camera Testo di legge

Passa all'altra camera per l'approvazione delle modifiche apportate Passa all'altra camera per l'approvazione del testo di legge Testo approvato dalla seconda camera con modifiche Testo approvato dalla prima Camera Testo definitivo Presidente della Repubblica promulgazione pubblicazione Gazzetta ufficiale

La partecipazione di Senato all’iter legislativo Ogni proposta di legge, che riguarda determinate materie, una volta approvata dalla Camera viene trasmessa al Senato che può esaminarla entro dieci giorni su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Nei trenta giorni successivi il Senato può presentare proposte di modifica del testo, sulle quali la Camera si pronuncerà in via definitiva entro i trenta giorni successivi. Se il Senato non avanza nessuna richiesta, si procede alla promulgazione della legge.

Il Senato ha poteri di esame su alcune leggi di indirizzo politico, come la legge di bilancio. Se infatti il nuovo art.81, co. 4, Cost. Stabilisce che:”la Camera dei Deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo”, il nuovo art.79, co.5. Cost. sancisce la possibilità per il Senato di deliberare proposte di modifica entro quindici giorni dalla data della trasmissione. E' possibile l'intervento del Senato nella conversione dei decreti legge governativi: le proposte di modifica possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione.

Gli emendamenti proposti dal Senato sono sempre superabili da una successiva deliberazione della Camera: Se le modifiche proposte dal senato riguardano le leggi che danno attuazione all’art. 117, co.4, Cost.(spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato), la Camera può non conformarsi alle modificazioni proposte pronunciandosi solo nella votazione finale, a sua volta a maggioranza assoluta dei propri componenti; Per gli emendamenti proposti per tutte le altre leggi, è sufficiente che la Camera riapprovi la legge a maggioranza semplice.

Le nuove regole per i referendum La normativa referendaria rimane sostanzialmente la stessa; viene introdotta una novità in relazione al quorum per conseguire l'abrogazione della legge: esso è pari alla maggioranza degli aventi diritto, ma, nel caso in cui a richiedere il referendum siano più di ottocentomila elettori, il referendum è approvato se si raggiunge la maggioranza dei votanti all'ultima elezione della Camera dei deputati, ossia da un quorum significativamente più basso.

La nuova procedura legislativa (funzione legislativa esercitata da Camera e Senato) Iniziativa Governo Ciascun deputato Senato 150.000 elettori 5 Consigli regionali La proposta di legge è presentata alla Camera oppure al Senato Discussione e approvazione Trasmissione all’altra Camera per approvazione modifiche Trasmissione all’altra Camera Camera/Senato Esame della commissione competente (che opera in via referente) Esame e votazione in aula Testo approvato dalla prima/seconda con o senza modifiche Promulgazione e pubblicazione

La nuova procedura legislativa (funzione legislativa esercitata solamente dalla Camera dei Deputati) Iniziativa Governo Ciascun deputato Senato 150.000 elettori 5 Consigli regionali La proposta di legge è presentata alla Camera Discussione e approvazione Esame e votazione in aula se il Governo, o un decimo dei deputati, o un quinto dei membri della Commissione, richiedono la Discussione e la votazione da parte dell'intera assemblea Esame e approvazione della commissione competente in via deliberante nei casi previsti dai regolamenti Esame della commissione competente in via referente Trasmissione al Senato Il Senato propone modifiche Promulgazione e pubblicazione Il Senato non esamina il testo, oppure non propone modifiche La Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva sulle modifiche proposte