Partecipazione al procedimento (artt. 7-10; 13)
Eccezioni alla partecipazione Atti normativi, amministrativi generali, pianificazione e programmazione (art. 13, comma 1, l. 241/90) Procedimenti tributari (art. 13, comma 2) Procedimenti celeri/necessità di provvedimenti cautelari (art. 7 comma 1) Provvedimenti vincolati (dubbio; no per Casetta) e.casetta, rapporti tra cittadini e p.a., dir.amm., 1993, 8
Definizione di partecipazione Si è definito il procedimento come quella serie di atti e di operazioni che culminano nell’adozione di un provvedimento La parte centrale è il bilanciamento e la ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti Per poter valutare gli interessi occorre prima averli acquisiti L’acquisizione degli interessi pubblici avviene attraverso la conferenza di servizi L’acquisizione di quelli privati attraverso la partecipazione
Funzione della partecipazione Alcuni accentuano il ruolo di tutela del privato, riduzione del rischio di successive impugnazioni, ottica paragiurisdizionale, contraddittorio, si guarda alla decisione, funzione difensiva Altri sganciano la partecipazione dall’ottica giurisdizionale e la vedono solo come acquisizione degli interessi, ottica collaborativa, si guarda all’istruttoria, funzione di collaborazione Ci sono entrambe: nei procedimenti d’iniziativa d’ufficio prevale la prima, in quelli a istanza di parte la seconda
Le norme sulla partecipazione Sono 4: Art. 7 comunicazione d’avvio Art. 8 modalità e contenuto della stessa Art. 9 intervento nel procedimento Art. 10 diritti dei partecipanti Art. 13 ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione Non si tratta di norme nuove perché vi erano già norme speciali in precedenza
Generalizzazione del principio di partecipazione La novità della 241 è la generalizzazione del principio L’acquisizione degli interessi privati deve essere sempre effettuata prima della decisione Le uniche eccezioni sono i provvedimenti cautelari e gli atti normativi etc. di cui all’art. 13 Per i procedimenti di parte c’è il 10 bis sul preavviso di rigetto
Diritto europeo Art. 41 Carta di Nizza “diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un atto che gli rechi pregiudizio”
ambito oggettivo: regola generale La lettura dell’art. 7 condurrebbe a ritenere che la partecipazione si applichi sempre (regola generale) tranne le due eccezioni formali dei provvedimenti cautelari e degli atti normativi
Ambiti controversi Ma vi sono ambiti controversi: 1) attività vincolata (tesi dell’inutilità sempre della partecipazione in questi casi; tesi dell’inutilità solo se i presupposti di fatto sono pacifici e incontestati; tesi dell’utilità sempre della partecipazione) 2) attività che non possa essere arricchita dall’intervento del privato (ma su chi spetta l’onere di provare l’inutilità dell’apporto?) (approccio antiformalistico) 3) procedimenti su istanza di parte 4) procedimenti di secondo grado (essendo autonomi da quelli di primo grado) 5) subprocedimenti (mai richiesta la partecipazione)
Partecipazione obbligatoria/soggetti a cui deve essere comunicato avvio del procedimento (interventori necessari) 1) soggetti nei cfr. dei quali l’atto produce effetti diretti (espropriato, concessionario) 2) soggetti che per legge devono intervenire 3) soggetti individuabili che subiscono un pregiudizio (affittuario dell’espropriato, subconcessionario, vicino di casa) L’effettiva partecipazione sana il mancato invio
Contenuto comunicazione di avvio del procedimento Comunicazione personale o pubblica 1) P.a. competente (lett. a) 2) Oggetto (lett. b) 3) Responsabile procedimento (lett. c) 4) Ufficio per la presa visione atti (lett. d) 5) termine di conclusione e rimedi esperibili 6) data di presentazione istanza Effetto mancata comunicazione Forma scritta Modalità: notificazione a mezzo uff.giud., comunicazione, fax, posta elettronica (?)
Partecipazione eventuale Titolarità di interessi oppositivi non individuabili Interventori titolari di interesse pubblico (es. Comune rispetto opera aeroportuale) Interventori titolari di interesse privato Portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni (es. Italia nostra, WWF, Codacons) Tempo intervento: sino adozione decisione finale
Problema della legittimazione processuale Che i soggetti di cui all’art. 7 siano legittimati all’impugnazione dell’atto finale nulla quaestio Per gli interventori eventuali? Due tesi: 1) integrazione procedimento-processo: chi ha partecipato può sempre impugnare 2) separazione procedimento-processo: il fatto di aver partecipato non significa poter impugnare
Rapporto tra procedimento e processo 1 tesi: i partecipanti al procedimento sono sempre legittimati a partecipare al processo (soluzione tedesca) 2 tesi: vi è assoluta indipendenza di procedimento e processo e.casetta, rapporti tra cittadini e p.a., dir.amm., 1993, 7 l.torchia, procedimento e processo dopo la legge n. 241/90 tendenze e prolemi in la trasparenza amm.va a due anni dalla l. 7.8.1990 n. 241 all.mondo econom. 1993, 38 misc.b. 4396
Diritti e poteri soggetti partecipanti Prendere visione degli atti (accesso partecipativo e in generale) Presentare memorie che la p.a. ha l’obbligo di valutare se pertinenti
Preavviso di rigetto Art. 10 bis: comunicazione dei motivi ostativi prima del provv.negativo Diritto di presentare osservazioni entro 10 gg. Interruzione termini conclusione proced. Motivazione del provv.finale