MORA DEL CREDITORE ARTT. 1206 – 1217 c.c. Rifiuto o mancata collaborazione al debitore Senza motivo legittimo Conseguenze giuridiche: 1) inversione del rischio in caso di contratto a prestazioni corrispettive 2) risarcimento danni 3) spese di custodia e conservazione della cosa 4) niente interessi e frutti Offerta formale: reale e per intimazione (art. 1209 c.c.)
Tipologia dell’offerta: 1. REALE = quando ha x oggetto denaro, titoli di credito o cose mobili da consegnare al domicilio del creditore 2. PER INTIMAZIONE = quando ha x oggetto cose mobili da consegnare in luogo diverso
Art. 1208 requisiti x validità offerta Affinchè l’offerta sia valida è necessario: 1) che sia fatta al creditore CAPACE di ricevere o chi ha la facoltà di ricevere per lui 2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere 3) che comprenda la totalità della somma e interessi e spese liquide e non 4) che il termine sia scaduto 5) verifica della eventuale condizione 6) offerta fatta alla persona del creditore o suo domicilio 7) fatta da un ufficiale giudiziario
FACOLTA’ DI DEPOSITO COATTIVO Art. 1210 c.c.: il debitore in caso di persistenza del rifiuto del creditore può eseguire il deposito Il deposito può essere accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato: successivamente è vietato il ritiro da parte del debitore che è liberato.
ART. 1216 C.C. Se oggetto della obbligazione è la consegna di un immobile, l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di prenderne possesso (con atto notificato secondo le modalità prescritte per l’atto di citazione). Il debitore può ottenere successivamente la nomina di un “sequestratario”: si libera dal momento della consegna del bene al sequestratario