NESSO DI CAUSALITA’ Legame fra evento dannoso e circostanze che rilevano quali possibili criteri di imputazione (il danno deve risultare cagionato dal.

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NESSO DI CAUSALITA’ Legame fra evento dannoso e circostanze che rilevano quali possibili criteri di imputazione (il danno deve risultare cagionato dal fatto illecito -colposo, doloso, o da circostanze rilevanti x la legge come casi di resp. oggettiva) Individuazione del legame: danno-evento rileva ai fini dell’attribuzione di responsabilità e permette di individuare la completa sequenza degli eventi. Dal danno evento si passa alla determinazione del contenuto dell’obbligazione risarcitoria (quantum): danno-conseguenza

Il problema della causalità Rileva sotto 2 profili come 2 sono i significati di danno ex 2043: a) danno ingiusto (lesione ingiusta cagionata ad altri) b) danno risarcibile (perdita che va rimossa) Come affrontare il problema? 1.Necessaria verifica del legame fra fatto ed evento dannoso ed eventi pregressi rilevanti attraverso la applicazione combinata della teoria della condicio sine qua non e causalità adeguata(causalità materiale: evento/danno) 2. Successiva individuazione delle conseguenze dannose (causalità giuridica:danno/conseguenze)

Solo il problema della quantificazione (2) è risolto dal c. c. ex art Solo il problema della quantificazione (2) è risolto dal c.c. ex art. 2056 c.c.

L’accertamento del nesso fra 2 eventi è frutto di studi di dottrina e giurisprudenza che hanno individuato il criterio della CAUSALITA’ ADEGUATA: l’evento deve essere condizione SUFFICIENTE, ADEGUATA al prodursi dell’altro, secondo un rapporto di sequenza costante sulla base della comune esperienza – ciò che normalmente accade(correttivo alla cd. condicio sine qua non , art.41 comma 2 c.p.) Legame si interrompe x evento straordinario, eccezionale fuori dalla serie di conseguenze normali Richiesta comparazione con modello dell’esperienza (in r.c. si segue la regola del “più probabile che non” cioè la preponderanza dell’evidenza) Concause: principio dell’equivalenza (art.41cp) temperato da criterio della causalità efficiente; se concausa per concorso di comportamenti umani colpevoli e naturalistici: se le cause naturalistiche non bastano allora tutta la responsabilità umana

Cass. S.U. 11 gennaio 2008 n.581 Al punto 8.1 affronta la questione del nesso causale Insufficiente il recepimento dell’elaborazione penalistica in sede civile del modello ex art. 40 e 41 cp Prima differenza: in penale si imputa la condotta, in civile il danno

Serve comunque una condotta perchè sorga responsabilità oltre al “nesso che leghi un evento ad una condotta” ex art. 2043 Il danno rileva sotto due profili: evento e conseguenza Se esiste solo il fatto lesivo ma non vi è danno conseguenza non sorge obbligazione risarcitoria

2 momenti del giudizio aquiliano: 1. accertamento responsabilità – causalità materiale 2. determinazione del danno cagionato – causalità giuridica Secondo l’opinione prevalente occorre distinguere fra: 1. NESSO FRA COMPORTAMENTO ED EVENTO x accertare la responsabilità “strutturale” 2. NESSO FRA EVENTO E DANNO

Ai fini della causalità materiale dottr. e giur Ai fini della causalità materiale dottr. e giur. prevalenti ritengono che, in applicazione di principi penalistici (artt. 40-41), un evento è da considerarsi cagionato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (condicio sine qua non); questo principio va mediato conil criterio della causalità adeguata o regolarità causale: all’interno di queste serie causali rilevano solo quelle che non appaiano del tutto inverosimili

Ciò che rileva è che l’evento sia prevedibile in base alle regole statistiche o scientifiche dalla prevedibilità discende un giudizio di non improbabilità dell’evento Ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria: “Oltre il ragionevole dubbio” in penale “Del più probabile che non” in civile

In conclusione di recente l’elaborazione giurisprudenziale ha differenziato l’impostazione del problema sotto il profilo civilistico rispetto al penale: in quest’ultimo il criterio è “oltre il ragionevole dubbio”, in civile “regola del più probabile che non”.