Fenomeno economico del finanziamento esterno dell’impresa Debitore principale Oggetto del contratto di fideiussione Fideiussore debito da garantire Fideiussione Creditore garantito Dell'oggetto del contratto: Art. 1346 c.c. Requisiti. L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Quaestio: Fino a che punto l’oggetto della fideiussione può essere indeterminato? Fenomeno economico del finanziamento esterno dell’impresa I rapporti sono regolati in relazione non solo alla semplice garanzia di un debito, ma in relazione ad un flusso di finanziamenti rispetto alle diverse situazioni di apertura di credito, anche quelle suscettibili di venire ad esistenza in un momento successivo alla conclusione del contratto di garanzia
RATIO delle norme è la Tutela del debitore: 1941 c.c. Limiti della fideiussione La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore né può essere prestata a condizioni più onerose. Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell’obbligazione principale 1942 c.c. Estensione della fideiussione Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale (omissis). RATIO delle norme è la Tutela del debitore: se il contratto di fideiussione è studiato per rafforzare la garanzia del creditore, l’ordinamento riequilibra il peso del rapporto guardando anche alla tutela del debitore. Come? Individuando i limiti dell’oggetto dell’obbligazione, per fare in modo che il fideiussore possa calcolare l’importo del debito e, attraverso ciò, valutare la convenienza del rapporto al quale si obbliga
Elementi tipologici della FIDEIUSSIONE OMNIBUS (il modello, nato nella prassi bancaria, è stato elaborato in precise clausole dall’ABI) Piano oggettivo: l’assunzione dell’obbligazione di garanzia riguarda un intero FLUSSO di obbligazioni, attuali o future Piano soggettivo: il creditore è sempre una banca Compatibilità dell’oggetto del contratto con l’art. 1346 c.c. Secondo una parte della dottrina, l’ampia formulazione dell’oggetto del contratto sarebbe inidonea per il fideiussore a prevedere e valutare nel momento in cui presta la garanzia quali siano gli oneri da assumere realmente. Nel diritto applicato, una parte della giurisprudenza affermava la validità del modello omnibus in quanto l’obbligazione assunta dal garante sarebbe stata determinabile per relationem, cioè sulla base del contenuto del contratto principale fra debitore e banca. Altra parte, invece, dichiarava l’invalidità delle fideiussioni omnibus per quando nei contratti principali non fosse stato possinbile individuare le prestazioni garantite Intervento legislativo: novella dell’Art. 1938 c.c. Fideiussione per obbligazioni future o condizionali La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito.